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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1143/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1316/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 2 e pubblicata il 14/02/2017
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BCOUH02393 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.01.2015 l'Agenzia delle Entrate di Milano notificava al contribuente avv.Ricorrente_1 un avviso di irrogazione della sanzione prevista dell'art.11 comma 1 lett.b) del d.P.R. 471 del 1997, determinata in euro 2.065, per aver omessa la restituzione del questionario (debitamente compilato) inviato al contribuente in data 25.11.2014.
Contro l'atto di irrogazione della sanzione il contribuente proponeva ricorso alla C.T.P. di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 1316 del 14.02.2017.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla C.T.R. della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 959 del 2018, riformando la sentenza di primo grado e confermando l'avviso di irrogazione delle sanzioni. Il giudice di appello osservava che il dato della avvenuta ricezione della lettera raccomandata da parte del contribuente legittimava la presunzione di conoscenza del contenuto della missiva ai sensi dell'art.1335 cod.civ.; conseguentemente era onere del contribuente fornire la prova che il piego ricevuto conteneva soltanto la lettera accompagnatoria ma non il questionario asseritamente allegato ma non presente nella busta.
Contro la sentenza della C.T.R. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di cassazione che, con sentenza n.25160 del 2024 accoglieva il primo motivo , dichiarava assorbiti i restanti quattro e cassava con rinvio. In particolare il giudice di legittimità censura l'applicazione, nel caso in esame, della regola di diritto desumibile dall'art.1335 cod.civ., osservando che essa “non può trovare applicazione ove l'involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta”
Ricorrente_1 propone la riassunzione del giudizio chiedendo l'annullamento integrale o parziale della sanzione irrogata per i seguenti motivi: 1) “. IN VIA PRINCIPALE. L'AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI
IMPUGNATO DEVE ESSERE ANNULLATO PER ESSERE CHIARAMENTE INFONDATO IN QUANTO L'AVV. Ricorrente_1 NON HA COMMESSO LA VIOLAZIONE AD EGLI ASCRITTA NON AVENDO OMESSO DI DARE RISCONTRO AD ALCUNA RICHIESTA AVANZATA NEI SUOI CONFRONTI DALL'UFFICIO”; 2)
IN VIA SUBORDINATA. FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS.
471 DEL 1997” in quanto la norma astrattamente applicabile è quella di cui all'art.11 comma 1 lett.b);n3)
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA. LA SANZIONE RITENUTA APPLICABILE DEVE ESSERE ANNULLATA
PER IL FATTO CHE LA VIOLAZIONE CONTESTATA AL RICORRENTE NON SAREBBE COMUNQUE
STATA COMMESSA CON DOLO O COLPA;
4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. LA SANZIONE
IRROGATA CON L'AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI IMPUGNATO DEVE ESSERE QUANTOMENO
RIDOTTA IN FORZA DELLO IUS SUPERVENIENS RECATO DALLA LETT. M) DEL COMMA 1 DELL'ART.
15 DEL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 CHE HA MODIFICATO IL COMMA 1 DELL'ART. 11 DEL D.
LGS. N. 471/199”, fissando il limite massimo della sanzione in euro 2000
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma dell'atto di irrogazione di sanzione. In particolare evidenzia che la stessa lettera di accompagnatoria conteneva la richiesta di chiarimenti in merito all'omesso inserimento, da parte del contribuente, dell'indennità di euro
950.000,00 conseguente all'accordo di recesso del 21.12.2007, nel modello Unico PF 2011 per l'anno 2010
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di rinvio questa Corte di merito deve applicare la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato che, nel caso di specie, è l'Ufficio che deve provare di avere inserito il questionario da compilare nel plico inviato al contribuente.. Secondo le regole generali, tale prova può essere di tipo presuntivo ex art.2729 cod.civ. è può essere costituita anche da un solo elemento presuntivo purché grave e preciso (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017, Rv. 646681 – 01; Sez.
1 - , Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 - 02).
Preliminarmente si precisa, in punto di fatto, che il plico inviato al contribuente non conteneva una pluralità di atti distinti ed autonomi tra loro, ma conteneva un questionario con la relativa lettera accompagnatoria, ossia due atti che possono dirsi distinti in senso meramente formale, ma che costituiscono un unico atto in senso sostanziale. L'Agenzia delle Entrate ha fornito, in via presuntiva, la prova della spedizione del questionario attraverso la produzione del documento di “protocollo in uscita (allegato 3 atto di appello) attestante l'avvenuto invio del questionario oltre alla produzione della relativa lettera accompagnatoria, pacificamente ricevuta dal contribuente che quindi ha ricevuto il plico inviatogli dalla Agenzia delle Entrate.
Il primo documento attesta , nell'unica forma possibile per l'Ufficio, che il questionario è stato protocollato in uscita e spedito all'indirizzo del contribuente;
la lettera accompagnatoria pervenuta al contribuente, oltre alla richiesta di compilazione dell'allegato questionario e alla indicazione delle sanzione applicabile in caso di omessa restituzione, contiene anche la esposizione dettagliata delle ragioni che hanno giustificato l'invio del questionario: tale lettera accompagnatoria acquista rilevanza, sul piano della prova presuntiva, in rapporto al comportamento successivamente tenuto dal contribuente, che non ha preso alcun contatto con l'Ufficio per segnalare la asserita mancanza del questionario all'interno del plico, ma, in violazione dell'obbligo di collaborazione e buona fede, posto in egual misura a carico dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente ex art.10 comma 1 legge 212 del 2000, ha atteso il 2 marzo 2025 (dopo la notifica della sanzione ) per denunciare all'Ufficio che la busta inviata non conteneva il questionario.
2.L'indicazione della norma di cui all'art.11 comma 1 lett.c), in luogo della norma di cui all'art.11 comma 1 lett.b) d.lgs.471 del 1997, è irrilevante non essendovi dubbio alcuno che l'illecito contestato è quello di omessa restituzione del questionario.
3. In applicazione della disposizione sopravvenuta più favorevole , la sanzione deve essere rideterminato nella misura di euro 2000.
La peculiarità del caso e l'accoglimento del motivo relativo alla riduzione della sanzione giustificano la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
giudicando in sede di rinvio, riduce la sanzione irrogata ad euro 2.000; conferma nel resto l'atto impugnato. Compensa le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Milano 14.1.2026.
Presidente estensore
SE TE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1143/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1316/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 2 e pubblicata il 14/02/2017
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BCOUH02393 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 20.01.2015 l'Agenzia delle Entrate di Milano notificava al contribuente avv.Ricorrente_1 un avviso di irrogazione della sanzione prevista dell'art.11 comma 1 lett.b) del d.P.R. 471 del 1997, determinata in euro 2.065, per aver omessa la restituzione del questionario (debitamente compilato) inviato al contribuente in data 25.11.2014.
Contro l'atto di irrogazione della sanzione il contribuente proponeva ricorso alla C.T.P. di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 1316 del 14.02.2017.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla C.T.R. della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 959 del 2018, riformando la sentenza di primo grado e confermando l'avviso di irrogazione delle sanzioni. Il giudice di appello osservava che il dato della avvenuta ricezione della lettera raccomandata da parte del contribuente legittimava la presunzione di conoscenza del contenuto della missiva ai sensi dell'art.1335 cod.civ.; conseguentemente era onere del contribuente fornire la prova che il piego ricevuto conteneva soltanto la lettera accompagnatoria ma non il questionario asseritamente allegato ma non presente nella busta.
Contro la sentenza della C.T.R. Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di cassazione che, con sentenza n.25160 del 2024 accoglieva il primo motivo , dichiarava assorbiti i restanti quattro e cassava con rinvio. In particolare il giudice di legittimità censura l'applicazione, nel caso in esame, della regola di diritto desumibile dall'art.1335 cod.civ., osservando che essa “non può trovare applicazione ove l'involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta”
Ricorrente_1 propone la riassunzione del giudizio chiedendo l'annullamento integrale o parziale della sanzione irrogata per i seguenti motivi: 1) “. IN VIA PRINCIPALE. L'AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI
IMPUGNATO DEVE ESSERE ANNULLATO PER ESSERE CHIARAMENTE INFONDATO IN QUANTO L'AVV. Ricorrente_1 NON HA COMMESSO LA VIOLAZIONE AD EGLI ASCRITTA NON AVENDO OMESSO DI DARE RISCONTRO AD ALCUNA RICHIESTA AVANZATA NEI SUOI CONFRONTI DALL'UFFICIO”; 2)
IN VIA SUBORDINATA. FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS.
471 DEL 1997” in quanto la norma astrattamente applicabile è quella di cui all'art.11 comma 1 lett.b);n3)
SEMPRE IN VIA SUBORDINATA. LA SANZIONE RITENUTA APPLICABILE DEVE ESSERE ANNULLATA
PER IL FATTO CHE LA VIOLAZIONE CONTESTATA AL RICORRENTE NON SAREBBE COMUNQUE
STATA COMMESSA CON DOLO O COLPA;
4) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. LA SANZIONE
IRROGATA CON L'AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI IMPUGNATO DEVE ESSERE QUANTOMENO
RIDOTTA IN FORZA DELLO IUS SUPERVENIENS RECATO DALLA LETT. M) DEL COMMA 1 DELL'ART.
15 DEL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158 CHE HA MODIFICATO IL COMMA 1 DELL'ART. 11 DEL D.
LGS. N. 471/199”, fissando il limite massimo della sanzione in euro 2000
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione e la conferma dell'atto di irrogazione di sanzione. In particolare evidenzia che la stessa lettera di accompagnatoria conteneva la richiesta di chiarimenti in merito all'omesso inserimento, da parte del contribuente, dell'indennità di euro
950.000,00 conseguente all'accordo di recesso del 21.12.2007, nel modello Unico PF 2011 per l'anno 2010
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudicando in sede di rinvio questa Corte di merito deve applicare la statuizione contenuta nella sentenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato che, nel caso di specie, è l'Ufficio che deve provare di avere inserito il questionario da compilare nel plico inviato al contribuente.. Secondo le regole generali, tale prova può essere di tipo presuntivo ex art.2729 cod.civ. è può essere costituita anche da un solo elemento presuntivo purché grave e preciso (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30803 del 22/12/2017, Rv. 646681 – 01; Sez.
1 - , Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 - 02).
Preliminarmente si precisa, in punto di fatto, che il plico inviato al contribuente non conteneva una pluralità di atti distinti ed autonomi tra loro, ma conteneva un questionario con la relativa lettera accompagnatoria, ossia due atti che possono dirsi distinti in senso meramente formale, ma che costituiscono un unico atto in senso sostanziale. L'Agenzia delle Entrate ha fornito, in via presuntiva, la prova della spedizione del questionario attraverso la produzione del documento di “protocollo in uscita (allegato 3 atto di appello) attestante l'avvenuto invio del questionario oltre alla produzione della relativa lettera accompagnatoria, pacificamente ricevuta dal contribuente che quindi ha ricevuto il plico inviatogli dalla Agenzia delle Entrate.
Il primo documento attesta , nell'unica forma possibile per l'Ufficio, che il questionario è stato protocollato in uscita e spedito all'indirizzo del contribuente;
la lettera accompagnatoria pervenuta al contribuente, oltre alla richiesta di compilazione dell'allegato questionario e alla indicazione delle sanzione applicabile in caso di omessa restituzione, contiene anche la esposizione dettagliata delle ragioni che hanno giustificato l'invio del questionario: tale lettera accompagnatoria acquista rilevanza, sul piano della prova presuntiva, in rapporto al comportamento successivamente tenuto dal contribuente, che non ha preso alcun contatto con l'Ufficio per segnalare la asserita mancanza del questionario all'interno del plico, ma, in violazione dell'obbligo di collaborazione e buona fede, posto in egual misura a carico dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente ex art.10 comma 1 legge 212 del 2000, ha atteso il 2 marzo 2025 (dopo la notifica della sanzione ) per denunciare all'Ufficio che la busta inviata non conteneva il questionario.
2.L'indicazione della norma di cui all'art.11 comma 1 lett.c), in luogo della norma di cui all'art.11 comma 1 lett.b) d.lgs.471 del 1997, è irrilevante non essendovi dubbio alcuno che l'illecito contestato è quello di omessa restituzione del questionario.
3. In applicazione della disposizione sopravvenuta più favorevole , la sanzione deve essere rideterminato nella misura di euro 2000.
La peculiarità del caso e l'accoglimento del motivo relativo alla riduzione della sanzione giustificano la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
giudicando in sede di rinvio, riduce la sanzione irrogata ad euro 2.000; conferma nel resto l'atto impugnato. Compensa le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Milano 14.1.2026.
Presidente estensore
SE TE