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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9717/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/10/2014 al n. 9717/2014 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n. 2588/2014, reso il
23/07/2014, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_4
Avv. GALLO ANGELO
- opponente -
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 5 Avv. POLIZIO LICIA
- opposta –
Premesso in fatto che la ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Controparte_1
di Salerno il decreto ingiuntivo n. 2588/2014, reso il 27/08/2014, nei confronti della
, nonché dei suoi garanti, nei limiti delle garanzie prestate, Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
. Parte_5
Il decreto ingiuntivo veniva concesso per euro 117.422,52, quale debito residuo per capitale ed interessi, del finanziamento ricevuto, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi.
Gli ingiunti, nelle rispettive qualità, hanno successivamente proposto opposizione facendo valere una serie di eccezioni preliminari e di merito.
Il credito del decreto ingiuntivo deriva dal contratto di finanziamento per euro
150.000,00, erogato alla società dalla banca opposta, nonché dai contratti di fideiussione sottoscritti da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Successivamente la si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1
contrastando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, l'opponente rappresenta che la Banca del Mezzogiorno, Medio
Credito Centrale aveva provveduto al pagamento da parte del Terzo Consorzio in garanzia della somma di euro 83.389,52, a valere sulla linea di credito derivante da finanziamento a medio termine, il che determinerebbe una decurtazione sensibile dell'azione creditoria azionata che per l'effetto è determinabile in euro 34.033,00.
Parte opponente, lette le comparsi conclusionali, fermo quanto precedentemente eccepito, insiste affinché l'opposizione venga accolta, lamentando la omessa indicazione da parte della Banca, in sede monitoria, delle specifiche voci di calcolo (sorte capitale,
pagina 2 di 5 spese, addebiti, etc.) utilizzate per il conteggio della somma pecuniaria pretesa dagli ingiunti, con “conseguente impossibilità per questi ultimi e per il Giudice di effettuare il doveroso controllo delle partite” e con conseguente nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo emanato;
la omessa indicazione da parte della Banca della data di decorrenza degli interessi convenzionali pretesi in sede monitoria sulla somma relativa alle rate di mutuo non pagate, con conseguente ulteriore impossibilità per gli ingiunti di avere “una cognizione piena del proprio debito”; la illegittimità della pretesa pecuniaria azionata dall'ingiungente in sede monitoria, qualora la stessa fosse stata connotata anche dalla illegittima applicazione di anatocismi trimestrali;
il mancato invio nel corso del rapporto degli estratti conto relativi all'apertura di credito in conto corrente, con conseguente idoneità degli estratti conto medesimi a fare “piena prova nei loro confronti dell'ammontare del saldo attivo e passivo” del conto stesso.
Parte convenuta, invece, conclude che l'opposizione sia rigettata.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudicante rileva preliminarmente l'infondatezza della opposizione, ravvisando che essa si fonda su contestazioni ed eccezioni generiche e non supportate da alcun elemento probatorio.
La banca, infatti, ha prodotto la documentazione utile a sostegno della pretesa, rilevandosi in atti il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto, gli estratti conto, gli estratti ex art. 50 T.U.B., i contratti di fideiussione debitamente sottoscritti e quant'altro.
Gli opponenti, invero, non hanno mai contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma in esso stabilita, e ciò dovrà pertanto considerarsi circostanze provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile, ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione,
pagina 3 di 5 hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere
(cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 12169 del 15.09.2000 – Rv. 540174-01).
In tal senso, parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto.
Anche con riguardo alla asserita omissioni, oltre che alla eccepita irregolarità delle clausole contrattuali, anche in merito agli interessi anatocistici, tutte le argomentazioni offerte appaiono decisamente vaghe, generiche, senza alcuna aderenza al caso concreto, in quanto non è in alcun modo chiarito in quale momento sarebbero state commesse, limitandosi la parte ad allegare pronunce giurisprudenziali e mere affermazioni di principio.
Infine, parte opponente non ha integrato la sua domanda neanche con una consulenza tecnica di parte che potesse corroborare le sue ragioni, contribuendo a rendere la sua domanda generica ed indeterminata, non potendo il giudicante procedere ad una indagine in tal senso senza che la parte provveda a provare le sue doglianze o a renderle perlomeno plausibili.
Ciò che, invece, realmente rileva in termini modificativi della pretesa creditoria è il pagamento da parte della Parte_6
somma di euro 83.389,52, a valere sulla linea di credito derivante da finanziamento a medio termine.
Detto evento, riconosciuto da entrambe le parti, (in particolare dalla opposta nella comparsa del 28.5.2015) incide direttamente nel rapporto obbligatorio sotto un duplice profilo: in primo luogo, ridetermina il quantum dell'azione creditoria azionabile dalla opposta, che pertanto è adesso determinabile in euro 34.033,00; secondariamente, essendo propugnata anche dall'opponente, dimostra implicitamente che gli ingiunti hanno effettivamente un debito nei confronti della banca, dal momento che, nel caso di pagina 4 di 5 una ipotetica illegittima ed infondata pretesa creditoria, difficilmente avrebbero accettato che fosse coperto dal garante un debito inesistente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra, che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso per una somma superiore a quella effettivamente dovuta, dato l'intervento della
[...]
Parte_6
Tuttavia, alla revoca deve comunque seguire la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 34.033,00 nei confronti della banca, a titolo del restante debito.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, questo può essere regolato con una totale compensazione, considerata la sostanziale riduzione della pretesa creditoria (per quanto questa resti fondata) del cui accertamento è stato necessario il presente giudizio,
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
2588/2014, reso il 23/07/2014, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro e nei limiti delle garanzie prestate, al pagamento complessivo di euro 34.033,00, oltre interessi legali, a favore della banca opposta;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno, lì 30/05/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 31/10/2014 al n. 9717/2014 R.G., avente ad oggetto: bancario – opposizione a decreto ingiuntivo n. 2588/2014, reso il
23/07/2014, dal Tribunale di Salerno, e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ) Parte_4 C.F._3
(C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_4
Avv. GALLO ANGELO
- opponente -
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 5 Avv. POLIZIO LICIA
- opposta –
Premesso in fatto che la ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Controparte_1
di Salerno il decreto ingiuntivo n. 2588/2014, reso il 27/08/2014, nei confronti della
, nonché dei suoi garanti, nei limiti delle garanzie prestate, Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
. Parte_5
Il decreto ingiuntivo veniva concesso per euro 117.422,52, quale debito residuo per capitale ed interessi, del finanziamento ricevuto, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi.
Gli ingiunti, nelle rispettive qualità, hanno successivamente proposto opposizione facendo valere una serie di eccezioni preliminari e di merito.
Il credito del decreto ingiuntivo deriva dal contratto di finanziamento per euro
150.000,00, erogato alla società dalla banca opposta, nonché dai contratti di fideiussione sottoscritti da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e .
[...] Parte_5
Successivamente la si è ritualmente costituita in giudizio, Controparte_1
contrastando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In corso di causa, l'opponente rappresenta che la Banca del Mezzogiorno, Medio
Credito Centrale aveva provveduto al pagamento da parte del Terzo Consorzio in garanzia della somma di euro 83.389,52, a valere sulla linea di credito derivante da finanziamento a medio termine, il che determinerebbe una decurtazione sensibile dell'azione creditoria azionata che per l'effetto è determinabile in euro 34.033,00.
Parte opponente, lette le comparsi conclusionali, fermo quanto precedentemente eccepito, insiste affinché l'opposizione venga accolta, lamentando la omessa indicazione da parte della Banca, in sede monitoria, delle specifiche voci di calcolo (sorte capitale,
pagina 2 di 5 spese, addebiti, etc.) utilizzate per il conteggio della somma pecuniaria pretesa dagli ingiunti, con “conseguente impossibilità per questi ultimi e per il Giudice di effettuare il doveroso controllo delle partite” e con conseguente nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo emanato;
la omessa indicazione da parte della Banca della data di decorrenza degli interessi convenzionali pretesi in sede monitoria sulla somma relativa alle rate di mutuo non pagate, con conseguente ulteriore impossibilità per gli ingiunti di avere “una cognizione piena del proprio debito”; la illegittimità della pretesa pecuniaria azionata dall'ingiungente in sede monitoria, qualora la stessa fosse stata connotata anche dalla illegittima applicazione di anatocismi trimestrali;
il mancato invio nel corso del rapporto degli estratti conto relativi all'apertura di credito in conto corrente, con conseguente idoneità degli estratti conto medesimi a fare “piena prova nei loro confronti dell'ammontare del saldo attivo e passivo” del conto stesso.
Parte convenuta, invece, conclude che l'opposizione sia rigettata.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Il giudicante rileva preliminarmente l'infondatezza della opposizione, ravvisando che essa si fonda su contestazioni ed eccezioni generiche e non supportate da alcun elemento probatorio.
La banca, infatti, ha prodotto la documentazione utile a sostegno della pretesa, rilevandosi in atti il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto, gli estratti conto, gli estratti ex art. 50 T.U.B., i contratti di fideiussione debitamente sottoscritti e quant'altro.
Gli opponenti, invero, non hanno mai contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto e l'erogazione della somma in esso stabilita, e ciò dovrà pertanto considerarsi circostanze provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, il credito vantato dalla società è certo, liquido ed esigibile, ovvero presenta i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo sulla scorta delle risultanze dell'estratto conto allegato a sostegno della domanda di pagamento, che legittimano l'emissione del decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione,
pagina 3 di 5 hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni e non già attraverso la generica affermazione di nulla dovere
(cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n. 12169 del 15.09.2000 – Rv. 540174-01).
In tal senso, parte opponente non ha fornito alcuna prova a sostegno dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa, ma ha solo dedotto contestazioni generiche e mere affermazioni di principio, prive di riscontro nel rapporto concreto.
Anche con riguardo alla asserita omissioni, oltre che alla eccepita irregolarità delle clausole contrattuali, anche in merito agli interessi anatocistici, tutte le argomentazioni offerte appaiono decisamente vaghe, generiche, senza alcuna aderenza al caso concreto, in quanto non è in alcun modo chiarito in quale momento sarebbero state commesse, limitandosi la parte ad allegare pronunce giurisprudenziali e mere affermazioni di principio.
Infine, parte opponente non ha integrato la sua domanda neanche con una consulenza tecnica di parte che potesse corroborare le sue ragioni, contribuendo a rendere la sua domanda generica ed indeterminata, non potendo il giudicante procedere ad una indagine in tal senso senza che la parte provveda a provare le sue doglianze o a renderle perlomeno plausibili.
Ciò che, invece, realmente rileva in termini modificativi della pretesa creditoria è il pagamento da parte della Parte_6
somma di euro 83.389,52, a valere sulla linea di credito derivante da finanziamento a medio termine.
Detto evento, riconosciuto da entrambe le parti, (in particolare dalla opposta nella comparsa del 28.5.2015) incide direttamente nel rapporto obbligatorio sotto un duplice profilo: in primo luogo, ridetermina il quantum dell'azione creditoria azionabile dalla opposta, che pertanto è adesso determinabile in euro 34.033,00; secondariamente, essendo propugnata anche dall'opponente, dimostra implicitamente che gli ingiunti hanno effettivamente un debito nei confronti della banca, dal momento che, nel caso di pagina 4 di 5 una ipotetica illegittima ed infondata pretesa creditoria, difficilmente avrebbero accettato che fosse coperto dal garante un debito inesistente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto sopra, che l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, perché emesso per una somma superiore a quella effettivamente dovuta, dato l'intervento della
[...]
Parte_6
Tuttavia, alla revoca deve comunque seguire la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 34.033,00 nei confronti della banca, a titolo del restante debito.
Per ciò che attiene il regime delle spese di lite, questo può essere regolato con una totale compensazione, considerata la sostanziale riduzione della pretesa creditoria (per quanto questa resti fondata) del cui accertamento è stato necessario il presente giudizio,
P.Q.M.
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
2588/2014, reso il 23/07/2014, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA gli opponenti, in solido fra loro e nei limiti delle garanzie prestate, al pagamento complessivo di euro 34.033,00, oltre interessi legali, a favore della banca opposta;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Salerno, lì 30/05/2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03.
Il Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
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