TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/11/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. AR RI Presidente dott.ssa OS CA Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 557/2019 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], c. f. Parte_1
, residente in [...]d'Orlando, contrada “Bastione” n. 91, C.F._1
elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via Roma 61, presso lo studio dell'avv.
RA CC, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Consolare Antica n. 745 presso lo studio dell'avv. Decimo Lo Presti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando,
[...] atto n. 24, p. II, serie A, anno 2006 - che dall'unione era nata la figlia in data Per_1
17.3.2009, che tra le parti era intervenuta la separazione giudiziale disposta con sentenza n. 305/21 emessa dal Tribunale di Patti, che la separazione tra i coniugi si era
1 protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo della minore e l'assegnazione della casa coniugale con la regolamentazione del diritto di visita della madre.
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti per l'assenza di ha rimesso il Controparte_1
fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore stante la rinuncia del ricorrente all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
costituitasi in giudizio con la memoria depositata in data Controparte_1
27.10.2020, non si è opposta alla domanda di divorzio e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'affido congiunto della minore con collocazione presso di lei e la corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e per la minore.
All'udienza del 18.5.2022, la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza sul vincolo, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Espletato l'ascolto della minore e sentiti i testimoni, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e trasmissione degli atti al P.M..
Passando ad esaminare le domande avanzate dalle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore evidenziando, a tal Per_1 fine, lo scarso interesse manifestato negli anni dalla resistente nei confronti della figlia.
invece, a fondamento della domanda di affidamento Controparte_1 condiviso, ha manifestato il desiderio di volere ricostruire un rapporto sereno e affettivo con la figlia, inevitabilmente pregiudicato dal turbamento e dallo stato di afflizione che aveva subìto a causa della crisi coniugale.
Fatta questa premessa in punto di fatto, occorre evidenziare che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, sia in grado di esprimere delle preferenze
2 sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. La scelta di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (da ultimo, Cass. n. 23333/2023; confr. Cass. n. 28244/2019; Cass, 27348/2022).
Costituendo l'affido congiunto il modello preferenziale, la normativa vigente in materia dispone che ad esso può derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando “l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf.
Cass. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, nella fattispecie in esame, occorre dare atto che l'affidamento esclusivo della minore al padre era stato già disposto in sede di separazione con la sentenza n. Per_1
305/2021, allegata in atti, statuizione, questa, che deve trovare conferma anche nel presente giudizio per le seguenti ragioni.
Dall'esame della documentazione in atti si evince una reiterata incapacità della resistente a far fronte alle esigenze di cura della minore.
3 Invero, i Servizi Sociali del Comune di Capo d'Orlando - delegati dal Giudice della separazione - hanno potuto constatare una condizione di fragilità emotiva della CP_1 che, come tale, ha inciso negativamente sulla sua idoneità ad esercitare in modo sereno, consapevole ed equilibrato la responsabilità genitoriale.
Inoltre, dai test condotti sulla minore risulta che la figlia non manifesta un Per_1
sentimento di fiducia nella figura materna ed ha paura di essere sradicata dal contesto familiare in cui vive con il padre.
Ed ancora, la resistente ha riferito di abitare con suo padre il quale a sua volta CP_1 convive con una donna di nazionalità straniera e con il figlio nato dalla relazione intrapresa;
contesto familiare, questo, che crea alla minore una situazione di Per_1
“disagio”, come dalla stessa riferito all'udienza dell'11.4.2023.
Osserva, inoltre, il Collegio che il disinteresse mostrato nel corso degli anni dalla resistente nei confronti della figlia e i ripetuti allontanamenti dalla minore sono stati anche confermati dal teste il quale, escusso all'udienza del Testimone_1
17.06.2025, ha dichiarato “la bambina è rimasta con noi, mentre la resistente è andata dai suoi parenti, credo in Campania. Noi chiedevamo sempre a mio figlio, la bambina comunque sta con noi, quando mio figlio andava a lavorare restava a casa nostra e abbiamo chiesto a mio figlio notizie della resistente che in nostra presenza non ha mai telefonato alla bambina e mio figlio ci ha anche detto che la stessa non sentiva la bambina”.
Sebbene i fatti riportati dal teste risalgano all'anno 2013, tuttavia, Testimone_1 non vi è prova che, successivamente, la ricorrente abbia cercato la minore o abbia intrapreso un percorso o un impegno progettuale per provvedere alla cura e alla gestione della figlia, accompagnandola nelle scelte della vita quotidiana.
Sulla base di quanto esposto ritiene il Collegio di dover di confermare l'affidamento esclusivo della figlia al padre al fine di tutelare l'interesse esclusivo della stessa.
Tale regime appare quello maggiormente rispondente agli interessi della minore
, tenuto conto che la stessa è ormai vicina al raggiungimento della maggiore Per_1 età, pertanto, non appare rispondente al suo interesse modificare quanto già consolidatosi nel tempo in materia di affidamento.
Con riferimento alla domiciliazione della minore il Collegio ritiene di dover confermare il domicilio della stessa presso la casa paterna, tenuto conto delle
4 dichiarazioni espresse dalla minore durante l'audizione espletata all'udienza dell'11.4.2023.
Sul punto occorre evidenziare che l'audizione costituisce un diritto del minore di particolare rilevanza specie quando quest'ultimo è un soggetto capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte quelle questioni che lo riguardano;
questioni, queste, che possono avere incidenza sia sulla sua vita personale che sulle sue relazioni familiari (cfr. Cass. n. 6129/2015; da ultimo, Cass. n. 13377/2023).
Nella fattispecie in esame, con atteggiamento spontaneo, maturo e di apertura, la minore ha dichiarato testualmente: “Vivo con papà, la sua compagna ed i nonni. Sono due case su due piani, in un piano, quello sotto, vivono i nonni, sopra viviamo io, papà
e la sua compagna. Mi trovo bene con la compagna di papà e voglio continuare a vivere con loro. La mamma la vedo durante la settimana un giorno sì, un giorno no, perché ho i miei impegni con la scuola, la palestra ed il corso sempre di fit boxing...
Non dormo dalla mamma e non voglio dormire a casa sua perché mi sentirei a disagio, per l'ambiente e perché la mamma non vive da sola, vive con suo padre e la compagna di suo padre. Non c'è mai stato un rapporto con il padre di mia madre e provo disagio. Sono apposto così, vedo la mamma quando voglio, sono libera di scegliere quando andare e voglio continuare a stare con papà e a vedere la mamma come faccio ora”. (cfr. verbale dell'11.04.2023 in atti).
Sulla base delle risultanze processuali acquisite il Collegio ritiene, quindi, che debba essere confermato l'affidamento esclusivo al padre con collocazione della minore presso la residenza dello stesso.
Quanto al diritto – dovere di visita della resistente, occorre mantenere le modalità disposte in sede di separazione, le quali sono risultate conformi all'interesse preminente della minore a continuare a mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con la madre.
La casa coniugale, sita in Capo d'Orlando, c.da Bastione n. 91, resta assegnata a
[...]
affinché continui ad abitarla insieme alla figlia fino al Parte_1 raggiungimento della sua indipendenza economica e sempre che perduri la coabitazione con la figlia medesima.
Sul punto occorre evidenziare che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole, la Corte di Cassazione ha
5 precisato come l'istituto miri a tutelare l'interesse prioritario dei figli minorenni, e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti, a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. n. 25604/2018; da ultimo, Cass. n. 23501/2023).
In assenza di domanda il Collegio conferma le statuizioni adottate in sede di separazione in ordine al mantenimento della minore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole - tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario - possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti. Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli
(previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il Giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum” (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017).
Pertanto, deve essere confermata la previsione di un contributo minimo di € 100,00 mensili a carico della resistente per il mantenimento della minore, da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione – domanda, questa, che deve essere riqualificata quale richiesta dell'assegno di divorzio - deve essere dichiarata inammissibile non essendo stata articolata nel termine previsto dal codice di rito.
Sul punto si osserva che il Presidente del Tribunale, aveva fissato l'udienza del
20.11.2019 per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice istruttore e all'udienza fissata il Giudice - rilavata la mancata indicazione nel provvedimento presidenziale dei termini assegnati al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e di quelli assegnati alla resistente per la costituzione in giudizio - ha assegnato il termine sino al
30.01.2020 al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e il termine sino al
6 30.04.2020 alla resistente per la costituzione in giudizio (cfr. provvedimento depositato il 20.11.2019).
Orbene, la resistente si è costituita in giudizio tardivamente e, precisamente, con memoria depositata in data 27.10.2020, quindi, oltre il termine assegnatole, pertanto, la domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto proposta oltre i termini previsti dal codice di rito, con conseguente decadenza ai sensi degli art. 166 e 167 c.p.c..
In proposito va considerato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nel giudizio di divorzio il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore segna il limite per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile
(da ultimo Cass. 7 febbraio 2006, n. 2625; 10 marzo 2004, n. 4903).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/14 per come aggiornati e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 557/2019 R.G. così provvede:
1 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'assegno di divorzio avanzata da;
Controparte_1
2 conferma i provvedimenti adottati in sede di separazione;
3 condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio liquidate in € 98,00 per spese ed €
[...]
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
OS CA AR RI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. AR RI Presidente dott.ssa OS CA Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 557/2019 R.G., promossa da
nato a [...] il [...], c. f. Parte_1
, residente in [...]d'Orlando, contrada “Bastione” n. 91, C.F._1
elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando, via Roma 61, presso lo studio dell'avv.
RA CC, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via Consolare Antica n. 745 presso lo studio dell'avv. Decimo Lo Presti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando,
[...] atto n. 24, p. II, serie A, anno 2006 - che dall'unione era nata la figlia in data Per_1
17.3.2009, che tra le parti era intervenuta la separazione giudiziale disposta con sentenza n. 305/21 emessa dal Tribunale di Patti, che la separazione tra i coniugi si era
1 protratta ininterrottamente in quanto la comunione materiale e spirituale era definitivamente cessata tra loro, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo della minore e l'assegnazione della casa coniugale con la regolamentazione del diritto di visita della madre.
Il Presidente del Tribunale, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti per l'assenza di ha rimesso il Controparte_1
fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore stante la rinuncia del ricorrente all'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
costituitasi in giudizio con la memoria depositata in data Controparte_1
27.10.2020, non si è opposta alla domanda di divorzio e, in via riconvenzionale, ha chiesto l'affido congiunto della minore con collocazione presso di lei e la corresponsione dell'assegno di mantenimento per sé e per la minore.
All'udienza del 18.5.2022, la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza sul vincolo, allegata in atti, è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Espletato l'ascolto della minore e sentiti i testimoni, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e trasmissione degli atti al P.M..
Passando ad esaminare le domande avanzate dalle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore evidenziando, a tal Per_1 fine, lo scarso interesse manifestato negli anni dalla resistente nei confronti della figlia.
invece, a fondamento della domanda di affidamento Controparte_1 condiviso, ha manifestato il desiderio di volere ricostruire un rapporto sereno e affettivo con la figlia, inevitabilmente pregiudicato dal turbamento e dallo stato di afflizione che aveva subìto a causa della crisi coniugale.
Fatta questa premessa in punto di fatto, occorre evidenziare che nel nostro ordinamento giuridico il regime dell'affido condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale, sia in grado di esprimere delle preferenze
2 sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, negli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. La scelta di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (da ultimo, Cass. n. 23333/2023; confr. Cass. n. 28244/2019; Cass, 27348/2022).
Costituendo l'affido congiunto il modello preferenziale, la normativa vigente in materia dispone che ad esso può derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando “l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf.
Cass. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, nella fattispecie in esame, occorre dare atto che l'affidamento esclusivo della minore al padre era stato già disposto in sede di separazione con la sentenza n. Per_1
305/2021, allegata in atti, statuizione, questa, che deve trovare conferma anche nel presente giudizio per le seguenti ragioni.
Dall'esame della documentazione in atti si evince una reiterata incapacità della resistente a far fronte alle esigenze di cura della minore.
3 Invero, i Servizi Sociali del Comune di Capo d'Orlando - delegati dal Giudice della separazione - hanno potuto constatare una condizione di fragilità emotiva della CP_1 che, come tale, ha inciso negativamente sulla sua idoneità ad esercitare in modo sereno, consapevole ed equilibrato la responsabilità genitoriale.
Inoltre, dai test condotti sulla minore risulta che la figlia non manifesta un Per_1
sentimento di fiducia nella figura materna ed ha paura di essere sradicata dal contesto familiare in cui vive con il padre.
Ed ancora, la resistente ha riferito di abitare con suo padre il quale a sua volta CP_1 convive con una donna di nazionalità straniera e con il figlio nato dalla relazione intrapresa;
contesto familiare, questo, che crea alla minore una situazione di Per_1
“disagio”, come dalla stessa riferito all'udienza dell'11.4.2023.
Osserva, inoltre, il Collegio che il disinteresse mostrato nel corso degli anni dalla resistente nei confronti della figlia e i ripetuti allontanamenti dalla minore sono stati anche confermati dal teste il quale, escusso all'udienza del Testimone_1
17.06.2025, ha dichiarato “la bambina è rimasta con noi, mentre la resistente è andata dai suoi parenti, credo in Campania. Noi chiedevamo sempre a mio figlio, la bambina comunque sta con noi, quando mio figlio andava a lavorare restava a casa nostra e abbiamo chiesto a mio figlio notizie della resistente che in nostra presenza non ha mai telefonato alla bambina e mio figlio ci ha anche detto che la stessa non sentiva la bambina”.
Sebbene i fatti riportati dal teste risalgano all'anno 2013, tuttavia, Testimone_1 non vi è prova che, successivamente, la ricorrente abbia cercato la minore o abbia intrapreso un percorso o un impegno progettuale per provvedere alla cura e alla gestione della figlia, accompagnandola nelle scelte della vita quotidiana.
Sulla base di quanto esposto ritiene il Collegio di dover di confermare l'affidamento esclusivo della figlia al padre al fine di tutelare l'interesse esclusivo della stessa.
Tale regime appare quello maggiormente rispondente agli interessi della minore
, tenuto conto che la stessa è ormai vicina al raggiungimento della maggiore Per_1 età, pertanto, non appare rispondente al suo interesse modificare quanto già consolidatosi nel tempo in materia di affidamento.
Con riferimento alla domiciliazione della minore il Collegio ritiene di dover confermare il domicilio della stessa presso la casa paterna, tenuto conto delle
4 dichiarazioni espresse dalla minore durante l'audizione espletata all'udienza dell'11.4.2023.
Sul punto occorre evidenziare che l'audizione costituisce un diritto del minore di particolare rilevanza specie quando quest'ultimo è un soggetto capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte quelle questioni che lo riguardano;
questioni, queste, che possono avere incidenza sia sulla sua vita personale che sulle sue relazioni familiari (cfr. Cass. n. 6129/2015; da ultimo, Cass. n. 13377/2023).
Nella fattispecie in esame, con atteggiamento spontaneo, maturo e di apertura, la minore ha dichiarato testualmente: “Vivo con papà, la sua compagna ed i nonni. Sono due case su due piani, in un piano, quello sotto, vivono i nonni, sopra viviamo io, papà
e la sua compagna. Mi trovo bene con la compagna di papà e voglio continuare a vivere con loro. La mamma la vedo durante la settimana un giorno sì, un giorno no, perché ho i miei impegni con la scuola, la palestra ed il corso sempre di fit boxing...
Non dormo dalla mamma e non voglio dormire a casa sua perché mi sentirei a disagio, per l'ambiente e perché la mamma non vive da sola, vive con suo padre e la compagna di suo padre. Non c'è mai stato un rapporto con il padre di mia madre e provo disagio. Sono apposto così, vedo la mamma quando voglio, sono libera di scegliere quando andare e voglio continuare a stare con papà e a vedere la mamma come faccio ora”. (cfr. verbale dell'11.04.2023 in atti).
Sulla base delle risultanze processuali acquisite il Collegio ritiene, quindi, che debba essere confermato l'affidamento esclusivo al padre con collocazione della minore presso la residenza dello stesso.
Quanto al diritto – dovere di visita della resistente, occorre mantenere le modalità disposte in sede di separazione, le quali sono risultate conformi all'interesse preminente della minore a continuare a mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con la madre.
La casa coniugale, sita in Capo d'Orlando, c.da Bastione n. 91, resta assegnata a
[...]
affinché continui ad abitarla insieme alla figlia fino al Parte_1 raggiungimento della sua indipendenza economica e sempre che perduri la coabitazione con la figlia medesima.
Sul punto occorre evidenziare che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse della prole, la Corte di Cassazione ha
5 precisato come l'istituto miri a tutelare l'interesse prioritario dei figli minorenni, e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti, a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. n. 25604/2018; da ultimo, Cass. n. 23501/2023).
In assenza di domanda il Collegio conferma le statuizioni adottate in sede di separazione in ordine al mantenimento della minore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole - tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario - possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti. Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli
(previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il Giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum” (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017).
Pertanto, deve essere confermata la previsione di un contributo minimo di € 100,00 mensili a carico della resistente per il mantenimento della minore, da corrispondere al padre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione – domanda, questa, che deve essere riqualificata quale richiesta dell'assegno di divorzio - deve essere dichiarata inammissibile non essendo stata articolata nel termine previsto dal codice di rito.
Sul punto si osserva che il Presidente del Tribunale, aveva fissato l'udienza del
20.11.2019 per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice istruttore e all'udienza fissata il Giudice - rilavata la mancata indicazione nel provvedimento presidenziale dei termini assegnati al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e di quelli assegnati alla resistente per la costituzione in giudizio - ha assegnato il termine sino al
30.01.2020 al ricorrente per il deposito della memoria integrativa e il termine sino al
6 30.04.2020 alla resistente per la costituzione in giudizio (cfr. provvedimento depositato il 20.11.2019).
Orbene, la resistente si è costituita in giudizio tardivamente e, precisamente, con memoria depositata in data 27.10.2020, quindi, oltre il termine assegnatole, pertanto, la domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto proposta oltre i termini previsti dal codice di rito, con conseguente decadenza ai sensi degli art. 166 e 167 c.p.c..
In proposito va considerato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nel giudizio di divorzio il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore segna il limite per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile
(da ultimo Cass. 7 febbraio 2006, n. 2625; 10 marzo 2004, n. 4903).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/14 per come aggiornati e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 557/2019 R.G. così provvede:
1 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'assegno di divorzio avanzata da;
Controparte_1
2 conferma i provvedimenti adottati in sede di separazione;
3 condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio liquidate in € 98,00 per spese ed €
[...]
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
OS CA AR RI
7