Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15706 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
E N 6 IO 8 9 Z 1 2 A / . 4 R / N T 6 REPUBBLICA1570 6/03 - S 2 I E . B G R .R . E .P A L R L N D A I A L . L E D B P D I A E I C T S T S 1 N I A N E 3 I E D S 1 R S I . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E A N T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.28496/02 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 32028 Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Rep. Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 23.06.03 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA однок. discipline sanitari sul ricorso proposto da 20 33 ' domiciliata in Ascoli e EGIDI FILOMENA elettivamente y via Cairoli n. 45 ' presso l'avv. Achille Piceno f che la rappresenta e difende giusta delega Buonfigli in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi . presso l'Avvocatura Generale dello Stato n. 12' che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente nonché 1454 7003 PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ' COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE intimati - avversO la decisione n. 51 dell'8 maggio 2002 della Centrale per gli esercenti le professioni Commissione sanitarie Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2003 dal Relatore cons. Francesco Sabatini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione che ha 掌 concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la decisione ora gravata la Commissione ' ' Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla dott. Filomena Egidi avverso la delibera in data 12 novembre 2001 dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno con la quale le era stata inflitta la con ilsanzione disciplinare della censura rilievo che le prescritte notifiche all'Ordine professionale ed al Procuratore della Repubblica 2 erano state effettuate fuori dei termini previsti dall'art. 54 quinto comma del d.p.r. 5 aprile 1950 n. 221 e che non poteva essere accolta l'istanza di rimessione in termini poiché le giustificazioni addotte non comprovavano l'impossibilità di rispettare il termine di legge . Per la cassazione di tale decisione l'interessata 'ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ' il Ministero della salute resiste con controricorso illustrato con memoria Gli altri intimati non hanno invece svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo - contrassegnato dalla lettera A del ricorso la ricorrente afferma di avere notificato tempestivamente al Ministero della salute , parte necessaria del relativo giudizio , il proprio ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e invece tardivamente agli altri legittimi contraddittori " e da ciò fa derivare che la stessa Commissione avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro Il motivo avverso il quale il controricorrente svolge argomentazioni generiche e di mero stile fondato e l'accoglimento di esso comporta 3 l'assorbimento delle altre censure 喜 s questa C.S. ha più volte Come infatti affermato nel procedimento davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie promosso con ricorso
contro
I provvedimento disciplinare del Consiglio provinciale necessari dell'Ordine sono contraddittori lo stesso Consiglio , il Procuratore della Repubblica ed il Ministero della sanità ( ora salute ) ( in tal senso tra le altre Cass. ' ' sez. unite nn. 3926 e 14022 del 1991 ) • Segue da ciò che per l'ammissibilità di detto ricorso è sufficiente a norma dell'art. 331 I c.p.c. , che esso sia tempestivamente notificato ad almeno una delle parti necessarie con obbligo F ' in tal caso per detta Commissione di disporre F ' nei confronti l'integrazione del contraddittorio delle parti pretermesse - che possono Nella specie risulta dagli atti essere direttamente esaminati dalla Corte essendo dedotto un in procedendoerror - che il ricorso alla Commissione centrale fu tempestivamente notificato al Ministero della salute ÷ circostanza i ' che la pronuncia impugnata non ha del resto affatto posto in discussione 4 Ne segue che erroneamente la stessa pronuncia ha dichiarato irricevibile il ricorso in conseguenza tempestivadella invece non notifica di esso all'Ordine ed al P.M. : la tempestiva notifica al Ministero lo rendeva infatti ammissibile e l'intempestiva notifica alle altre parti rendeva non necessaria l'integrazione del contraddittorio J in effetti già integrato dalla impugnazione alle altre parti necessarie , ancorché notificata oltre il termine di legge ( vedasi al riguardo Cass. n. 10578/02 + F la decisione le parti Cassata i pertanto vanno rimesse dinanzi alla stessa Commissione che ' esaminerà nel merito il ricorso ad essa proposto . Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione .
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dichiara I assorbiti gli altri motivi cassa la decisione F impugnata e rinvia alla Commissione centrale per a i r e l 3 l 1 gli esercenti le professioni sanitarie;
0 e compensa C 0 o c l l 2 - n e j a A tra le parti le spese del giudizio di cassazione C n i ' nella camera di consiglio Così deciso in Roma a t , i a g t i C g s o della Corte il 23 giugno 2003 . L I o in Presidente p 1. Courbe est. e Ape r D Framuse Schutiti