Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 30-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8271 dell'anno 2023
OGGETTO
Accertamento rapporto di lavoro subordinato
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico dall'Avv. Pasquale
Marotta (C.F. ), elett.te domiciliata presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E CP_ (c.f. ), in persona del Presidente rapp.to e difeso dall'Avv. Itala de P.IVA_1
Benedictis giusta procura generale alle liti in atti. resistente
NONCHE'
– in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 terzo contumace
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 22-12-2023, la ricorrente in epigrafe indicata impugnava il verbale di accertamento n. 2019012464/T02 del Con 30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta - nei confronti della coop. soc. CP_1
, e il conseguente provvedimento .2000.01/02/2023.0063188, Controparte_2 CP_1
CP_ emesso dall' – Direzione Provinciale di Caserta - avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con 1
2003470060, per il periodo da Agosto 2017 a Luglio 2020, fondato sulla CP_1 seguente motivazione: “…in quanto, risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”
Osservava la ricorrente che, a seguito dell'emanazione del citato verbale unico di accertamento, notificato alla soc. cooperativa , erano stati adottati Controparte_2 dall' due avvisi di addebito e segnatamente il n. 328.2023.00001358.85.000 del CP_1
24.02.2023 ed il n. 328.2023.0000891011000 del 09.06.2023; che la suddetta società cooperativa aveva impugnato, dinanzi a questa Sez. Lavoro, entrambi i citati avvisi di addebito e che le impugnazioni pendevano innanzi ad altro Giudice di questa Sezione
Lavoro.
Preliminarmente, la ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art.14 della L.n.689/1981, atteso che il primo accesso ispettivo presso la scuola paritaria indicata era stato effettuato in data 26.09.2019, e nel corso di esso gli ispettori avevano acquisito le dichiarazioni di alcuni lavoratori, CP_1 che, inoltre, era stata chiesta l'esibizione della documentazione relativa all'arco temporale dal 01.09.2014 al 26.09.2019; che in seguito, in data 11.10.2019, gli ispettori avevano redatto un verbale interlocutorio presso lo studio del CP_1 consulente dott. , per richiedere ulteriori documenti della scuola Persona_1 ispezionata;
che in data 03.12.2019, gli ispettori avevano effettuato un secondo accesso ispettivo presso la scuola paritaria, con ulteriore richiesta di documenti da esibire entro il 12.12.2019; che in data 14.05.2021, dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo accesso ispettivo, era stato convocato presso la sede di Caserta il sig. CP_1
CP_ per acquisire ulteriori dichiarazioni;
che quindi l'ispezione dell' si Persona_2 era conclusa dopo tre anni dal suo inizio, in data 30-09-2022; che per tale motivo, il ricorrente evidenziava la durata irragionevole del procedimento, con l'attività istruttoria viziata da finalità dilatoria, ad onta della previsione di cui alla circolare CP_ dell' n. 166/2003 che aveva posto l'accento sulla esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni.
Lamentava inoltre l'istante la violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di cui all'art.97 Cost e 2094 c.c. posto che l'accertamento ispettivo era stato del tutto contraddittorio ed approssimativo nei confronti della specifica posizione lavorativa dell'istante; che in maniera del tutto apodittica gli CP_ ispettori dell' avevano escluso l'eterodirezione nel rapporto di lavoro della
2 deducente;
che l'accertamento aveva contestato l'assunzione da parte della cooperativa
” di un numero, a dire dell'Istituto, eccessivo di dipendenti Controparte_2 rispetto a quello dichiarato nelle schede di funzionamento che ogni scuola deve comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale ad inizio di anno scolastico;
che tuttavia nessuna norma vietava ad una scuola paritaria di discostare il proprio organico effettivo da quello comunicato all' ad inizio anno Controparte_3 scolastico;
che del pari, lo “spezzettamento” dell'orario scolastico tra vari dipendenti non era vietato da alcuna norma primaria né disposizione organizzativa;
che tale attività non aveva alcun intento fraudolento, peraltro non dimostrato in sede ispettiva;
che neanche la scuola paritaria aveva interesse nel creare un indebito vantaggio al ricorrente e, contestualmente, adottare una scelta antieconomica e deleteria, in primis, per la propria posizione.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiarare illegittimi e di conseguenza annullare/disapplicare: a) il provvedimento .2000.01/02/2023.0063188, emesso CP_1 dall' , avente ad Controparte_4 oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con l'azienda “Gli Orsetti del cuore coop. soc.” - Codice Fiscale: - P.IVA_2
Matricola , per il periodo da Agosto 2017 a Luglio 2020; b) il CP_1 P.IVA_3
Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019012464/T02 del 30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta nei confronti della coop. soc. CP_1 Controparte_2
quale atto presupposto del provvedimento di disconoscimento del rapporto di
[...] lavoro;
per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con la soc. coop. 'Gli Orsetti del cuore' - Codice
Fiscale: - Matricola 2003470060, per il periodo da Agosto 2017 a P.IVA_2 CP_1
Luglio 2020; ordinare quindi all' di accreditare i contributi previdenziali relativi CP_1 al rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con la soc. coop. 'Gli Orsetti del cuore' - Codice Fiscale: - Matricola per il P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3 periodo da Agosto 2017 a Luglio 2020; il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento ai vizi propri del verbale ispettivo. Assumeva l' sul punto che la ricorrente non poteva dirsi titolare della CP_5 situazione giuridica attiva dedotta in giudizio con riferimento ai presunti vizi del verbale, che era stato redatto esclusivamente nei confronti della società cooperativa
3 “gli Orsetti del Cuore” che, in quanto tale, era l'unica legittimata ad impugnare detto atto per i dedotti vizi.
In merito alla violazione dell'art.14 della L.689/1981 lamentata ex adverso , CP_ l' rilevava che la notifica dell'esito dell'accertamento era avvenuta nei termini, considerata la complessità dell'accertamento, come evidenziata dalla relazione amministrativa e dal contenuto del verbale: complessità delle attività effettuate e delle interlocuzioni con diversi legali rappresentanti succedutisi;
che nel corso dell'accertamento era intervenuta la pandemia da Covid – 19 che aveva imposto le note restrizioni e la sospensione dell'attività ispettiva;
che il ricorrente, nell'impugnare CP_ il verbale di accertamento dell' aveva chiesto dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la cooperativa.
Eccepiva il difetto di allegazione e prova della domanda avversa e che l'accertamento ispettivo si era concluso con il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro – tra cui quello dell'odierna ricorrente – sulla base dell'esame della documentazione esibita agli ispettori dalla cooperativa e all'esito dell'escussione dei lavoratori e dei legali rapp.ti della cooperativa via via succedutisi;
che dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione era risultato l'espletamento di una prestazione lavorativa part-time di un'ora al giorno con una assunzione di personale in quantità esorbitante rispetto alle necessità della scuola paritaria, e difforme dai dati indicati nelle schede di funzionamento inviate al ad inizio di anno Controparte_6 scolastico;
che con specifico riferimento alla posizione della , l'indagine Parte_1 ispettiva aveva accertato l'incompatibilità del rapporto di lavoro asseritamente intercorso con altro rapporto contestualmente intercorso tra la e l'Outlet Parte_1
“La Reggia” di Marcianise;
che nel giudizio in esame, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro, era onere del lavoratore provare l'effettività dello stesso.
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda. CP_5
Pur ritualmente citata la soc. coop Gli Orsetti del cuore non si costituiva in giudizio.
Escussi i testi, concesso all'esito il termine per il deposito di note – nelle quali la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla domanda, chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite - all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
4 Deve essere dichiarata la contumacia della cooperativa , CP_7 Controparte_2 ritualmente citata (cfr. la relata di notifica telematica del ricorso introduttivo prodotta in atti) e non costituitasi in giudizio. CP_
L' ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, siccome non titolare di alcuna situazione giuridica con riferimento ai vizi propri del verbale di accertamento, redatto unicamente nei confronti della cooperativa che gestisce la scuola paritaria ”. Controparte_2
La questione, ad avviso di chi scrive, non attiene alla legittimazione ad agire quanto piuttosto all'interesse ad agire.
Tale concetto, com'è noto, ad avviso della dottrina processualcivilistica più accreditata, costituisce una condizione dell'azione nella quale si esprime il bisogno di tutela giurisdizionale conseguente alla violazione (o anche alla contestazione, o al vanto) di un proprio diritto. In altri termini, esso si concreta in quel rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto che è stata affermata ed il provvedimento di tutela giurisdizionale che viene domandato.
Tale prospettazione risulta fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato la sussistenza di un interesse specifico alla tutela giurisdizionale, ogni qualvolta l'esercizio dell'azione tenda ad un risultato conseguibile solo attraverso l'attività giudiziaria stessa (Cass. 09-05-2024, n.12733; 24-01-2019, n.2057; Cass. III,
n.28405 del 28/11/2008; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del
04/05/2012).
Nel caso di specie, il verbale di accertamento impugnato dalla ricorrente, ha operato il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'indicata cooperativa – nel caso della , del suo rapporto di lavoro intercorso Parte_1 dall'Agosto 2017 al Luglio 2020: la domanda giudiziale formulata nel presente giudizio dalla ricorrente tende invece ad accertare la sussistenza del suddetto rapporto lavorativo per il periodo indicato e del consequenziale diritto al versamento dei contributi previdenziali, ponendo nel nulla gli effetti del suddetto verbale di accertamento, sia pure con esclusivo riguardo alla posizione della . Parte_1
Trattasi quindi di un risultato – richiesto con la proposizione della presente controversia – non conseguibile altrimenti se non attraverso la proposizione dell'odierna azione giudiziale.
Pertanto, ancorché il verbale di accertamento non sia stato notificato all'odierna
5 ricorrente, alla stregua delle esposte considerazioni non può negarsi la sussistenza di un suo interesse all'impugnazione del suddetto verbale in parte qua.
Nelle note di discussione la difesa della IO ha dichiarato di non aver più interesse all'accertamento della intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Soc. coo Gli del cuore, e chiedeva al _2
Giudice di dare atto di tale sopravvenuta carenza di interesse. CP_ Ebbene, rispetto a tale prospettazione difensiva, la difesa dell' presente in udienza ha invece dichiarato di avere interesse ad una pronuncia nel merito sulla domanda originariamente formulata dalla ricorrente: a fronte di tale richiesta espressamente formulata nel verbale di udienza, lo scrivente ritiene sia doveroso pronunciarsi nel merito della domanda.
Preliminarmente, l'istante si duole della violazione dell'art. 14 della L. n.
689/1981 ed in particolare, della violazione del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell'ispezione (indagine iniziata il 26-09-2019 e terminata il 30-09-2022).
Sul punto, questo giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento della S.C.
(Cass. ord. 26-07-2024, n.20977; n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Peraltro, è stato autorevolmente sostenuto che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n.
689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività,
6 in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass. 25-10-2019, n.27405; 27702/2019;
Cass. 02-04-2014, n.7681). CP_
Avuto riguardo al caso di specie, l' ha documentato di aver svolto una Con complessa attività di accertamento nei confronti della cooperativa _2
. In data 26-09-2019 gli ispettori effettuavano un primo accesso presso la
[...] suddetta scuola privata ivi rinvenendo sei dipendenti;
in data 10-10-2019, lo studio del CP_ consulente della cooperativa provvedeva a trasmettere all' a seguito Persona_1 di richiesta degli ispettori, la seguente documentazione:
Bilanci dal 2014 al 2018
- Delega CP_1
- Delega LUL
- Elenco dipendenti agevolati
- Libro Giornale anni dal 2014 al 2018
- Libro inventari anni dal 2014 al 2018
- Libro soci
- LUL mese maggio 2019
- Registro beni ammortizzabili anno 2018
- Registri IVA anni dal 2014 al 2018
- Libro Verbali assemblea.
CP_ In data 23-10-2019 lo studio del consulente indicato trasmetteva all' ulteriore documentazione:
LUL dal 2014 a settembre 2019
- Agibilità
- Contratto locazione
- Elenco bambini alla data del 18/10/2019
- Attestato HCCP del 10/09/2019
- Planimetria
- Certificazione di Igienicità anno scolastico 2019/20
- Relazione sorveglianza sanitaria anno 2019
- Notifica funzionamento scuola all'Ufficio di Ambito Territoriale di Caserta.
CP_ Successivamente in data 18-11-2019 gli Ispettori chiedevano alla scuola di fornire chiarimenti ed ulteriore documentazione;
in data 3-12-2019 gli Ispettori effettuavano un secondo accesso nella scuola, ivi rinvenendo sei dipendenti già presenti alla data del primo accesso del 26-09-2019; il 12-12-2019 la scuola, richiesta dagli Ispettori, forniva ulteriore documentazione (cfr. verbale di accertamento).
In seguito all'insorgenza della pandemia da COVID-19 e dei consequenziali
7 provvedimenti normativi di cd “lockdown”, l'attività di accertamento veniva necessariamente sospesa;
in data 14-05-2021, atteso che la precedente richiesta di documenti era rimasta inevasa, l' aveva provveduto a richiedere CP_5 documentazione integrativa, riscontrata dal presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in data 11-08-2021.
Occorre poi aggiungere che nel corso dell'attività di accertamento gli ispettori hanno interrogato i dipendenti della scuola a più riprese (in data 26-09-2019; 17-10-2019, 21-
10-2019, 23-10-2019, 25-10-2019, 11-11-2019, 4-12-2019, ed alla ripresa dell'attività post pandemia, in data 7-02-2022, 8-02-2022, 9-02-2022, 10-02-2022, 11-02-2022,
22-08-2022, 23-08-2022, 24-08-2022, 25-08-2022, 31-08-2022, cfr. i verbali di interrogatorio all'interno del verbale di accertamento).
Dunque, la complessità dell'attività di accertamento svolta attraverso l'acquisizione progressiva di documentazione e la consegna frazionata della stessa da parte della cooperativa, oltre alla sospensione per forza maggiore dell'attività ispettiva, unitamente alla necessità dell'esame complessivo da parte degli ispettori della notevole mole di documenti e delle numerose dichiarazioni dei dipendenti acquisite, hanno imposto tempi non brevi per la redazione del verbale di accertamento e la sua successiva notifica alla cooperativa.
Ciò premesso, la doglianza formulata dalla ricorrente inerente la violazione dell'art.14 della L.n.689 non coglie nel segno per un duplice ordine di motivi. Il primo è che il verbale non è stato notificato alla ma alla società cooperativa, sicchè Parte_1 sarebbe quest'ultima – che tuttavia non si è costituita nel presente giudizio - ad aver interesse a prospettare tale vizio;
l'ulteriore considerazione è che la notifica del verbale è avvenuta in data 30-09-2022, a distanza di 30 giorni dagli ultimi interrogatori effettuati dagli ispettori, dunque nel pieno rispetto del termine di cui all'art.14 cit. Ne consegue che l'eccezione preliminare si palesa destituita di fondamento.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta
Com'è noto, ai fini della qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro, secondo l'ormai consolidato orientamento delle pronunce di legittimità cui questo Giudice esprime la propria convinta adesione, deve aversi riguardo agli indici sintomatici costituiti dall'osservanza di un orario predeterminato dal datore, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
(cfr. ex multis Cass. 25-02-2019, n.5436). Peraltro, il potere direttivo non può
8 manifestarsi attraverso disposizioni di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass.16-11-2018,
n.29646; Cass. 8 aprile 2015, n.7024; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524, Cass., 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 5-07-2006, n.15327).
Con riguardo poi al riparto dell'onere della prova, deve condividersi l'orientamento della S.C. secondo il quale che la parte che faccia valere sia la configurazione del rapporto siccome subordinato, sia la spettanza dei diritti derivanti da tale rapporto, ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. 6-07-2021, n.19144; Cass. nn. 9251 del 2010, Cass. n. 24561 del 2013, Cass. n. 23846 del 2017).
Con riguardo al caso di specie, la documentazione prodotta in atti e l'istruttoria espletata non consentono di ritenere configurabile un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione, intercorso tra la e la scuola Parte_1 privata ”. Controparte_2
Il teste , collega di lavoro della ricorrente ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
sono stato dipendente della scuola del cuore dalla fine di Dicembre 2016 _2 sino agli inizi di Ottobre 2018. Ero collaboratore scolastico. Mi occupavo della assistenza ai bambini, della pulizia delle aule, della manutenzione e della sorveglianza.
ADR: io lavoravo per un'ora al giorno, dal Lunedì al Sabato;
la turnazione dal
Lunedì al Venerdì era dalle 7,30 alle 18, mentre al Sabato era dalle 7,30 sino alle 13.
ADR: la fascia oraria cambiava di giorno in giorno, vi era molta flessibilità: la sig.ra
che era un assistente amministrativo apponeva un foglio di carta Controparte_8 sulla scrivania su cui scriveva gli orari della settimana successiva, questo foglio veniva posto sulla scrivania alla fine della settimana precedente. A volte, a voce anche la sig.ra ci comunicava i turni dei giorni successivi. Parte_2
ADR tuttavia per la turnazione ci si organizzava molto spesso tra di noi, la cosa importante era quella di garantire la presenza a scuola di almeno una unità lavorativa.
ADR: l'assistenza ai bambini riguardava la loro sorveglianza affinchè essi non si facessero male, e non uscissero dalle aule. Accompagnavamo i bambini nei bagni.
9 ADR ci occupavamo della pulizia delle aule dalle 16, dopo che tutti i bambini erano andati via, al fine di lasciare pulita l'aula per il giorno successivo, e lo stesso era per
i bagni che venivano puliti al termine della giornata scolastica.
ADR ho conosciuto la sig.ra la quale era anch'essa una Parte_3 collaboratrice scolastica. Essa svolgeva le mie stesse mansioni: in pratica chi occupava l'ora di lavoro nel corso della giornata scolastica quando vi erano i bambini si occupava della sorveglianza degli stessi, o del loro accompagnamento in bagno, quando invece si lavorava dopo che i bambini erano tornati a casa, ci occupavamo della pulizia delle aule e dei bagni.
ADR facevamo anche assistenza ai bambini nella fase del pasto quotidiano. Se serviva, si dava anche una mano in cucina, in particolare alla pulizia della stessa.
ADR eravamo retribuiti con danaro contante, in banconote, ma dal Luglio 2018 con bonifici bancari;
l'importo era di circa €.150,00 mensili.
ADR quasi tutti i collaboratori scolastici, quindi anche la , lavoravano Parte_1 un'ora al giorno.
ADR la scuola era sita in una villetta con un piano terra occupato dalla scuola.
L'ingresso della scuola prevedeva un corridoio, poi sulla destra c'era un'aula e di seguito, una segreteria;
alla fine di questo corridoio c'era un'altra aula con i bagni per le insegnanti e quello per i disabili. Poi c'era un piccolo corridoio sulla sinistra con un'altra aula, di fronte c'erano i bagni per i bambini e sulla destra una cucina. In tutto quindi erano tre aule.
ADR di preciso non ricordo quanti collaboratori scolastici eravamo, sicuramente più di dieci, eravamo due per turno, di regola. Ogni aula aveva più o meno 15 bambini e un'insegnante per sezione, quindi in tutto vi erano tre insegnanti: ogni sezione era un'aula.
Ebbene, lo svolgimento della prestazione per un'ora al giorno e la circostanza che l'orario fosse deciso non sulla base di un organigramma elaborato dalla direzione didattica della scuola, ma fosse concordato dagli assistenti amministrativi che si alternavano nella postazione, fa ritenere del tutto assente il requisito fondamentale del potere direttivo, l'eterodirezione.
Ma ancora prima della acclarata libertà di ogni singolo dipendente di decidere l'ora al giorno in cui essere presente a scuola, vi è che la nei giorni degli accessi Parte_1
CP_ degli ispettori è stata assente dal lavoro. Infatti, l'ispettore dell' il Persona_3 quale ha svolto l'accertamento nei confronti della scuola privata ed escusso quale teste
10 ha dichiarato sul punto:
ADR il 26 Settembre la ricorrente non era presente a scuola: Parte_1 preciso che quel giorno noi siamo stati presenti all'interno della scuola dalle 9,30 sino alle 17. C'erano due dipendenti riportati dal LUL come assenti, uno per malattia
e l'altro per maternità: la quel giorno risultava presente sul LUL di Parte_1
Settembre ma di fatto non era a scuola. Analogamente, nel corso del secondo accesso effettuato nel Dicembre 2019, la non risultava presente a scuola. Parte_1
Tale circostanza, oltre al fatto per cui, su 40/50 unità lavorative dichiarate dalla scuola, nei giorni degli accessi degli ispettori erano presenti solo 6/7 persone, fa verosimilmente ritenere che da un canto, la scuola avesse uno “zoccolo duro” di personale quotidianamente presente, dall'altro che altri presunti dipendenti, tra cui la
, non avessero alcun obbligo di presenza – ed infatti l'ispettore non Parte_1 Per_3
l'aveva trovata al lavoro in entrambe le occasioni in cui aveva effettuato l'accesso presso la scuola privata: né dalla documentazione prodotta in atti risultano giustificate o in qualche modo documentate le assenze della dal lavoro. Parte_1
Dunque, la fluidità dell'orario di lavoro consentita alla nell'ambito della Parte_1 sua prestazione lavorativa, rende quantomeno controversa l'effettività dell'inserimento della sua posizione lavorativa nell'organizzazione amministrativa della scuola.
Le considerazioni qui espresse risultano confermate dalle dichiarazioni rese dall'ispettore il quale ha dichiarato quanto segue: Persona_3
Ho proceduto alla esecuzione di un accertamento ispettivo sulla scuola privata
[...]
unitamente al collega L'ispezione è iniziata a Controparte_2 Controparte_9
Settembre 2019 e poi, a seguito di sospensione per la pandemia da COVID 19 è ripresa e definita nel Settembre 2022 se ricordo bene.
ADR sono stati fatti due accessi all'interno della scuola, uno a Settembre 2019 e
l'altro a Dicembre dello stesso anno e anche dei sopralluoghi all'esterno della struttura. Il numero dei dipendenti dichiarato dalla scuola era esorbitante rispetto alle esigenze della scuola stessa, basti pensare che la scuola aveva dichiarato per il mese di Settembre 2019 una trentina di dipendenti – come da Libro unico del lavoro per quel mese – a fronte di sette o otto persone circa che noi trovammo presenti alla data del primo accesso interno alla scuola. Il numero esorbitante di personale era maggiormente accentuato per il personale ATA
………………….
ADR la – come vari altri dipendenti dichiarati dalla scuola - non era mai Parte_1
11 stata inserita nelle schede di funzionamento che all'inizio dell'anno scolastico le scuole sono tenute ad inviare al per rendere nota la Controparte_6 dotazione organica del proprio personale.
ADR a fronte della dichiarazione della scuola che quotidianamente prevedeva una presenza di una trentina di unità di personale, quando abbiamo effettuato gli accessi ci siamo resi conto che la scuola funzionava con uno “zoccolo duro” di sette/otto unità di personale che abbiamo rinvenuto sia a Settembre 2019 che a Dicembre 2019
e per i quali abbiamo confermato la configurazione del rapporto di lavoro implementando anche l'orario di lavoro, perché detto personale era inquadrato per un'ora al giorno. Per quelli che non abbiamo trovato fisicamente presenti a scuola, insieme ad altri elementi, abbiamo ritenuto di disconoscere rispettivi i rapporti di lavoro.
ADR nel caso della ricorrente la stessa ci dichiarò che coevamente al lavoro nella scuola aveva un rapporto di lavoro part-.time in un esercizio commerciale, di quattro ore al giorno, precisamente in un outlet del complesso “La Reggia” sito in CP_ Marcianise. La ricorrente, successivamente convocata presso la sede di Caserta non ci indicò con precisione l'orario di lavoro presso l'outlet, orario che ci disse, variava in base alla turnazione stabilita dal datore di lavoro;
anche per l'ora di lavoro svolta quotidianamente presso la scuola, non fu precisa nell'indicazione dell'orario: la ci disse che vi erano delle tabelle su base settimanale che Parte_1 organizzava la loro turnazione, mentre la scuola ci consegnò dei tabulati con una turnazione mensile del personale. I giorni e l'orario indicato dalla IO non coincidevano con i giorni e l'orario indicato nelle schede mensili consegnate dalla scuola.
ADR nonostante noi sin dal primo accesso chiedemmo alla scuola di fornirci le schede di turnazione del personale la scuola ci consegnò queste schede a distanza di mesi dalla nostra richiesta.
ADR: la scuola aveva tre aule, poi c'erano dei servizi e un piccolo ambiente come segreteria. I bambini erano complessivamente non più di una dozzina, gli stessi erano accorpati in una o due aule, anche per consentire un controllo più capillare trattandosi di bambini di una fascia di età tra i 3 e i 5 anni. Riscontrammo le circostanze da me ora riferite anche nel secondo accesso.
ADR: negli accessi effettuati all'esterno della scuola riscontrammo come nel corso delle ore della giornata non vi fu un andirivieni di personale che entrava e usciva,
12 cosa che in base all'organigramma della scuola avremmo invece dovuto verificare in considerazione del fatto che il personale veniva dichiarato come al lavoro per un'ora al giorno. CP_ ADR la fu successivamente convocata da noi presso la sede di Parte_1
Caserta, e in quella sede ci disse che aveva un rapporto part-time con un esercizio commerciale presso l'outlet La Reggia di Marcianise.
Occorre precisare che le schede di funzionamento a firma del gestore della scuola, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del
D.P.R. 18/12/2000 n.445. Ogni eventuale variazione al funzionamento didattico deve essere comunicata agli UU.AA.TT. della provincia di riferimento, i quali devono curare l'esame della documentazione acquisita, vigilare sul regolare funzionamento, segnalando le eventuali anomalie alle scuole interessate ed alla Direzione Generale.
Nel caso di specie gli ispettori hanno rilevato che non vi era traccia di comunicazioni inviate agli Uffici di variazioni/integrazioni di personale assunto nella scuola CP_10
– con riguardo alla ricorrente - contrariamente a quanto indicato con le comunicazioni di assunzione Unilav.
Quindi, la mancata indicazione – come accertato dagli Ispettori - del nominativo della nelle schede di funzionamento che ad inizio dell'anno scolastico, le scuole Parte_1 pubbliche e private devono inviare all' , costituisce Controparte_11 ulteriore indizio sintomatico del mancato inserimento del ricorrente nell'organizzazione lavorativa della scuola privata, con la conseguente carenza di prova di un ulteriore requisito della subordinazione.
Infine, la circostanza che la ricorrente in sede ispettiva non sia stata in grado di indicare né l'orario di lavoro osservato presso l'outlet di Marcianise, né l'orario di lavoro quale collaboratrice della scuola privata – nonché le risultanze discordanti tra l'orario di lavoro indicato nelle scede mensili dalla scuola rispetto a quello indicato dalla ricorrente in sede ispettiva - apportano ulteriori elementi che inducono a ritenere l'inverosimiglianza sulla effettività del rapporto intercorso con la scuola.
Tali risultanze, ad onta delle buste paga prodotte dalla difesa della ricorrente e della lettera di assunzione, non costituenti fonte di prova ad substantiam del rapporto lavorativo invocato in giudizio - né è dato sapere se in caso di assenza dal lavoro la fosse tenuta a chiedere una preventiva autorizzazione alla scuola, ovvero Parte_1 ad una semplice comunicazione, e se si, a chi dovesse indirizzarla - confermano l'insussistenza del profilo inerente alla eterodirezione e quindi del potere direttivo ed
13 organizzativo datoriale sulla sua prestazione lavorativa: e poiché tali requisiti – come precisato in premessa - costituiscono un aspetto qualificante della subordinazione, la carenza della relativa prova comporta che non possa accertarsi la configurazione di un rapporto lavorativo subordinato della alle dipendenze della scuola privata Parte_1
”, con conseguente rigetto di tutti i capi di domanda formulati. Controparte_2
CP_
Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano come da dispositivo.
Deve dichiararsi nulla per le spese di lite nei confronti della soc. coop. Controparte_2 non costituita in giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_12 _2
, con ricorso depositato in data 15-12-2023, così provvede:
[...]
• Dichiara la contumacia della;
Controparte_13
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
CP_ favore dell' che liquida in complessivi €.1.400,00;
• Dichiara nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_13
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere 30-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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