Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 16639/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 15.06.2021
da
, cod. fiscale residente in [...] C.F._1
17, in proprio ed in qualità di erede di PA AN, elettivamente domiciliato in S.
Giuseppe VI (NA) alla via XX Settembre 20/2, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
Vendola e Almerinda Giordano, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, sito in Napoli, viale del Centauro n. 2, cod. Controparte_1 fiscale in persona dell'amm.re pro tempore, geom. P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Napoli al corso Secondigliano n. 166, presso lo studio dell'Avv.
Sonia Di Palma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
cod fiscale;
partita IVA n. con sede Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott. e dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_4 Controparte_5
Napoli, piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 18.12.2014 per Notaio Persona_1 di Treviso, rep. n. 186905, racc. n. 30367
[...]
TERZA CHIAMATA
e di
, cod. fiscale , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
, cod. fiscale , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 Pt_4
[..
[...]
[...] C.F._4 Parte_5 cod. fiscale nata a Napoli il [...], in [...] e in qualità di eredi di C.F._5
PA AN, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tommasina Colosimo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Daniele Giordano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale
Conclusioni per e gli altri eredi AN: conclude sia per gli attori che per gli Parte_1 intervenienti, insistendo per l'accoglimento della domanda come formulata in atti.
Conclusioni per il : conclude per il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento CP_1 della stessa, per la condanna della compagnia alla manleva del in virtù del CP_1 contratto assicurativo in atti. Si riporta comunque alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione.
Conclusioni per conclude per il rigetto delle domande dell'attore e degli Controparte_3 intervenienti con vittoria di spese;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della domanda di manleva chiede che la condanna della sia CP_3 contenuta entro il limite del massimale di polizza.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti del , sito in Napoli al Parte_1 Controparte_1 viale Centauro n. 2, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti iure proprio e iure hereditatis, a causa del decesso del proprio padre, sig.
PA AN, avvenuto in data 02.02.2020 (all'età di 83 anni), dopo una lunga degenza ospedaliera seguita al trauma cranico riportato a causa di una caduta verificatasi in data
11.12.2019 sulle scale condominiali.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che: - la caduta era stata causata dalla presenza di acqua sulle scale dell'atrio condominiale;
- l'evento dannoso era imputabile ex art. 2051 cod. civ. al quale custode delle scale;
- aveva diritto al risarcimento del CP_1 danno biologico causato dalla perdita del proprio padre, del danno morale “consistente nello stato di sofferenza ed afflizione per il grave lutto affrontato”, nonché del danno esistenziale
“consistente nella lesione grave e irreparabile del legame e della relazione familiare”; - i suddetti pregiudizi potevano essere quantificati in € 245.167,50; - quanto al danno iure hereditatis, aveva diritto al risarcimento del danno biologico terminale, tenuto conto del lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni e la morte causata dalle stesse, del danno morale terminale, provocato dalla consapevolezza di dover morire, e del danno tanatologico per la compromissione del bene vita, voci da quantificare in via equitativa;
- sotto il profilo patrimoniale, infine, aveva diritto, in qualità di erede, al risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica, “gravemente menomata nell'espletamento dell'attività di casalingo” nel
2 corso della degenza, nonché, in proprio, del danno consistente nelle spese sostenute per il funerale e la tumulazione. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. dott. , nella causazione del sinistro de quo ex art. Controparte_2
2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie una responsabilità per custodia, e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore del sig. quale erede Parte_1 del de cuius AN PA della somma di € Euro 245.167,50 quale danno iure proprio non patrimoniale, oltre al danno patrimoniale iure proprio nella misura di Euro, oltre alla somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di CTU medica quale danno non patrimoniale iure hereditatis, oltre il danno patrimoniale iure hereditatis, per le causali innanzi espresse, che si quantifica nella somma € 2.500, ovvero di quella maggior o minor somma che dovesse risultare provata in corso di causa o liquidata dal Giudice in via equitativa ex art. 1226 e 2056
c.c., maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo”.
Il convenuto si è costituito, negando ogni responsabilità e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, per essere Controparte_3 manlevato in caso di condanna.
A seguito dell'autorizzazione del giudice e della notificazione dell'atto di chiamata in causa, la si è costituita, evidenziando l'esistenza di altri eredi legittimi di Controparte_3
PA AN, replicando che la pretesa era infondata e, in subordine, eccependo il limite del massimale previsto dalla polizza assicurativa, pari ad € 500.000,00.
Con ordinanza resa all'udienza del 22.09.2022, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri familiari di PA AN ossia dei tre figli , Pt_3
e e della moglie . Quest'ultimi si sono costituiti in Pt_4 Parte_5 Parte_2 data 20.12.2022, aderendo alle difese dell'attore e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile del Controparte_1 per l'evento verificatosi ai sensi dell'art 2051 od in subordine ex art 2043 c.c. per la
[...] somma di € 980.000,00 quale danno iure proprio non patrimoniale oltre al danno patrimoniale iure proprio nella misura che il Giudice riterrà opportuno oltre all'importo che potrà essere accertato dalla CTU medica per il danno non patrimoniale iure hereditatis”.
La causa è stata istruita tramite prova testimoniale, acquisizione documentale ex art. 213
c.p.c. e CTU ed è stata assegnata in decisione in data 21.11.2024, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. La domanda è infondata.
La complessa istruttoria che ha interessato la vicenda oggetto dell'odierno giudizio merita di essere ripercorsa, al fine di meglio enucleare le ragioni su cui si basa la decisione.
In sede testimoniale sono stati escussi quattro diversi soggetti, i quali hanno reso
3 dichiarazioni tra loro contrastanti.
All'udienza del 08.06.2023, la signora ha riferito di aver lavorato da Testimone_1 ragazza nel negozio di lampadari del AN e di conoscerlo per tale motivo. In merito al sinistro, la teste ha dichiarato quanto segue: “Nello stabile del condominio sito in Napoli, via
Parco Kennedy c'era la mia ginecologa, dottoressa . Quel giorno mi ero recata lì per Per_2 prenotare una visita dalla dottoressa. Io mi trovo spesso in quella zona e quindi trovandomi a passare di lì, decisi di andare a prenotare la visita. Era una mattina, verso le 10-10.30, del mese di dicembre del 2019. Io stavo per entrare nel palazzo e mi trovavo sul marciapiede;
mentre mi stavo avvicinando all'entrata del palazzo, vidi il sig. AN, che scendeva le scale.
All'improvviso vidi che scivolò e cadde all'indietro. Preciso che c'è un cancello, poi ci sono le scale da cui cadde il AN, che conducono al cortile del palazzo. Sono scale all'aperto […]
Cadde sugli ultimi gradini. Corsi subito vicino a lui, dopo la caduta rimase a terra. Ricordo che batté la testa contro i gradini. Accorsero anche altre persone, compreso il portiere del palazzo.
Al momento della caduta, sulle scale era presente solo il AN. Non so dire se altre persone assistettero alla caduta, però confermo che dopo la caduta, accorsero anche altre persone. Al momento il AN era vigile. Fu chiamata l'ambulanza, non da me. […] Tutti i presenti si chiesero come mai il AN era caduto e quindi nell'avvicinarci al gradino notammo la presenza di liquido sullo stesso. Io lo toccai ed era un liquido scivoloso, era trasparente […]
Non conosco . Conosco i figli del AN. Sino a che sono rimasta lì, i figli non TE arrivarono. Dopo chiamai , di cui avevo il numero di telefono, per sapere come Parte_1 stava il padre. In tale occasione gli dissi che avevo assistito alla caduta […] Il cancello consentiva di vedere le scale, in quel momento era aperto. Ricordo che sulle scale c'erano le strisce antiscivolo, ma erano usurate e in alcuni punti mancavano. Non c'era nulla a segnalare la presenza del liquido. Quest'ultimo era presente su di un solo gradino. Io stavo a pochi metri dal punto in cui cadde il AN, sicchè vidi con precisione il gradino su cui scivolò e posso dire che era lo stesso gradino su cui c'era il liquido di cui ho parlato. Era il terzo - quarto scalino
(iniziando a contare dal marciapiede); ora non mi ricordo quale dei due con precisione”.
Alla stessa udienza è stata escussa l'altra teste di parte attrice, , la quale ha Testimone_3 dichiarato: “Non conoscevo PA AN. Ho assistito alla sua caduta. Mi trovavo sul marciapiede di via Centauro all'altezza del . Stavo aspettando una mia amica CP_1
[…] Era una mattina, intorno alle 10-10.30, di dicembre del 2019. Vidi questa persona anziana che stava scendendo gli scalini, che portavano al cancello principale del parco. Erano scalini all'aperto. Il cancello in quel momento era aperto. Mi soffermai a vedere questa persona, che all'improvviso scivolò all'indietro e cadde. Mi avvicinai quindi per vedere cosa fosse successo.
Ricordo che aveva battuto la testa in terra. Si avvicinarono anche altre persone. Non lo muovemmo. Ricordo che era cosciente. Si avvicinò anche il custode del palazzo. Cercavamo di capire come fosse avvenuta la caduta e vedemmo che su uno degli scalini, c'era del liquido, che non toccai. Al momento della caduta, il signore aveva quasi finito di scendere la scala, mancavano pochi gradini”. La ha quindi confermato la presenza del liquido unitamente Tes_3
4 al fatto che il AN stesse scendendo le scale, precisando che “non c'erano altre persone sulle scale in quel momento”.Infine, la teste ha riferito di aver lasciato le sue generalità e i suoi recapiti ai familiari del AN, i quali giunsero sul posto dopo la caduta, e ha dichiarato di non ricordarsi della presenza di altre persone sul marciapiede al momento della caduta e di non ricordare se vide sul posto la testimone entrata nell'aula di udienza prima di lei.
Alla successiva udienza del 28.09.2023 sono stati escussi i due testi di parte convenuta, i quali hanno confermato il verificarsi della caduta, ma hanno negato che la stessa fu causata dalla presenza di acqua sul gradino condominiale.
Il portiere dello stabile, sig. , ha riferito quanto segue: “Il fatto avvenne Controparte_6 nel mese di dicembre, non ricordo l'anno, ma mi sembra che fosse il 2019. Era una mattina.
Egli cadde dalla scala principale del parco, ossia quella che collega la strada comunale al parco di viale del Centauro n.
2. Si tratta di una scalinata all'aperto, composta da due rampe. La guardiola si trova proprio in prossimità delle scale e quindi ho visto quanto accadde. Era un giorno lavorativo, io stavo aspettando un collega che mi doveva portare delle bollette condominiali. Nel frattempo arrivò il sig. PA AN, il quale parcheggiò l'auto ed entrò nel condominio”. Circa la presenza di altre persone al momento della caduta, il teste ha precisato che il AN: “salendo sulla prima rampa incontrò un signore che lo salutò; nel salutarlo si girò e cadde. Questo signore stava scendendo le scale e si trovava sulla stessa rampa del AN. Quest'ultimo, nel mentre salutava, inciampò nello scalino. Il signore che fu salutato era un condomino che si chiama ”. Sullo stato delle scale, Parte_6 invece, ha chiarito che “le scale non erano bagnate”, aggiungendo come “al momento della caduta non c'erano altre persone oltre a me e al sig. . Dopo la caduta arrivarono Parte_6 altre persone”. Il era vicino al punto in cui avvenne la caduta, in quanto “la CP_6 guardiola si trova alla fine delle scale, cioè nel punto più alto”. In quel momento egli stava
“fuori dalla guardiola”, in un punto da cui riusciva a vedere “entrambe le rampe”. Anche il ha confermato che i figli del AN non erano presenti, “né accorsero dopo”. CP_6
Infine, ha riferito di conoscere sia il condominio che il signor PA AN CP_7 per aver “collaborato con l'amministrazione condominiale del suddetto fabbricato” per un lungo periodo. Ha quindi dichiarato di essere stato presente “quando il sig. AN cadde. Egli cadde dalle scale di ingresso del condominio, che sono composte da due rampe […]. Si tratta di scale all'aperto. Io andavo spesso al Condominio per la consegna delle bollette. Quindi quel giorno mi ero recato lì per consegnare le bollette dei condomini al sig. , che svolge Controparte_6 mansioni di custode/vigilante […]”. Circa le cause della caduta, il ha dichiarato di aver CP_7 visto che il sig. AN, mentre saliva le scale, nel girarsi per salutare il , perse Parte_6
l'equilibrio e cadde.Quanto alla presenza di altre persone al momento della caduta, ha riferito di aver visto il portiere e ha aggiunto che: “subito dopo la caduta accorsero altre persone e si fece un po' di confusione. Erano visi da me conosciuti. Tra quelli che accorsero non c'erano i figli del AN. Io vidi solo facce conosciute di condomini, non vidi persone che non conoscevo di vista […] ovviamente non conosco personalmente tutti i condomini, ma mi ricordo di quelli
5 con ci ho avuto a che fare di più. Dopo la caduta rimasi poco tempo, ma non saprei dire quanti minuti. Sono sicuro di non aver aspettato l'arrivo l'ambulanza. Non vidi qualcuno chiamare l'ambulanza, ma sentii dire che la si doveva chiamare”. Infine, in merito alle cause della caduta, il teste ha escluso la presenza di acqua (“Le scale non erano bagnate, questo me lo ricordo”) e ha precisato che il AN “cadde sull'ultimo gradino della prima rampa, ossia sul gradino che porta al pianerottolo di riposo”.
Al fine di superare le contraddizioni emerse dalle deposizioni, il giudicante ha disposto il confronto tra i testi ex art. 254 c.p.c., nel corso del quale le posizioni assunte da ciascun testimone si sono sostanzialmente consolidate. Ed infatti la signora ha ribadito: S_
“confermo che il AN cadde nel mentre scendeva le scale. Confermo altresì che scivolò perché su di un gradino c'era dell'acqua. Io vidi soltanto lui sulle scale, non vidi altre persone che salivano o scendevano. Confermo che i familiari del AN non erano presenti al momento della caduta, né arrivarono dopo. Il AN usciva dal fabbricato. Al momento della caduta stavo entrando nel palazzo;
quindi avevo di faccia il AN e vedevo bene la prima rampa di scale. Io stavo per salutarlo quando scivolò”. Del pari, la signora ha affermato: TE
“confermo che quando cadde, il AN stava scendendo le scale. Confermo altresì che sul gradino sul quale il AN scivolò era presente del liquido trasparente, che io non toccai, quindi non so dire se fosse acqua o altro. Confermo che dopo la caduta, si avvicinò una persona, che mi disse di appartenere ai AN e mi chiese di dargli le mie generalità. Non ricordo se ciò avvenne quando era già arrivata l'ambulanza. Al momento della caduta, io stavo fuori al cancello, sul marciapiede e da lì vedevo la prima rampa di scala, sulla quale c'era soltanto AN”.
Il sig. ha ribadito: “confermo che AN aveva parcheggiato l'auto fuori al CP_6 palazzo e stava salendo le scale quando cadde. Confermo che al momento della caduta salutò un altro condomino, il sig. che stava scendendo le scale. Confermo che Parte_6 non c'era acqua sulle scale. Confermo che chiamai il 118, gli altri condomini presenti mi dissero che avevano già chiamato al 118. Io parlai con l'addetto del 118, che mi disse che avrebbe mandato l'ambulanza. Confermo altresì che i parenti del AN non erano presenti e non arrivarono sul posto. Non so dire se il fosse presente al momento della caduta o CP_7 almeno io non lo vidi. Il AN cadde sulla fine della prima rampa, intendo per prima rampa quella che parte dal piano della strada, anche se prima di affrontare la rampa si fanno dei passi all'interno della proprietà condominiale. Non so dire se il AN urtò con la testa sullo scalino.
Non ricordo di aver visto le due testi presenti nella sua aula al momento della caduta.
Confermo che il AN cadde sul lato sinistro del corpo. Al momento della caduta, io mi trovavo vicino alla guardiola e da lì si vede la prima rampa di scale”.
Infine, il sig. ha sostanzialmente confermato le precedenti dichiarazioni, precisando di CP_7 aver visto la caduta non appena entrato nel condominio.
In conclusione, dalle prove orali sono emerse due versioni nettamente contrapposte.
6 I testi indicati dagli eredi AN hanno confermato quanto esposto in citazione: la caduta del AN sarebbe avvenuta nello scendere gli ultimi gradini della scalinata esterna del
Condominio del viale Centauro n. 2, a causa della presenza di acqua.
Per i testi di parte convenuta, invece, la caduta sarebbe avvenuta nell'atto di salire la gradinata, non a causa di acqua, ma a seguito di una perdita di equilibrio da parte del AN, perdita verificatasi mentre stava salutando un altro condomino, che stava scendendo le scale, tale . Parte_6
§ 2.1. Non si è riusciti a dirimere il dubbio su quale fosse la ricostruzione più veritiera tramite l'acquisizione, ex art. 213 c.p.c., del file audio contenente la registrazione della chiamata del pronto soccorso, poiché dall'ascolto della telefonata null'altro emerge se non che la caduta si è verificata, ma si tratta di un dato mai messo in discussione.
Pertanto, appurata la sicura realizzazione del reato di falsa testimonianza da parte di una delle due coppie di testimoni, si è provveduto a trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica, le cui indagini sono esitate nella relazione della polizia giudiziaria del 02.02.2024
e, sulla base di quella, nell'esercizio dell'azione penale nei soli confronti di e Controparte_8
(cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale del ). Testimone_3 CP_1
Premesso che gli atti relativi all'indagine sono senz'altro ammissibili, trattandosi di documenti venuti in essere quando le preclusioni istruttorie si erano già verificate (cfr. Cass., sez. lav., n. 25346 del 09/10/2019), va osservato, quanto al loro contenuto, che al momento della caduta era presente sul posto, oltre al condomino , anche Parte_6 un'addetta alle pulizie del fabbricato condominiale, tale , la quale non vide la Persona_3 caduta, ma accorse sul posto, insieme alla collega dopo aver sentito le grida Tes_4
(“Uscite dal cancello udivamo delle grida, subito ci giravamo e notavamo una persona anziana riversa sul pianerottolo intermedio del ”). La ha dichiarato che non era CP_1 Per_3 presente acqua sulle scale (“No il pavimento non era bagnato e ne tanto meno la persona che era a terra lo era”). Inoltre, nel corso dell'escussione, la polizia giudiziaria le ha mostrato un album fotografico con all'interno 12 foto di persone di sesso maschile e femminile. In tale album erano inserite le foto dei 4 testi escussi nel presente giudizio e di Parte_6
. Ebbene, la ha riconosciuto come presenti sul posto al momento della caduta
[...] Per_3
i soli e . Sempre dalle indagini è emerso che la teste nel CP_6 Parte_6 S_
1993 affittò una casa di proprietà di PA AN (circostanza taciuta nel corso dell'escussione).
§ 2.2. L'istruttoria si è, infine, conclusa con la C.T.U. del Prof. Persona_4 specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni, il quale, in base all'esame della documentazione medica acquisita agli atti, è giunto alle seguenti conclusioni: a causa della caduta il AN riportò “un grave trauma cranio-encefalico per il quale necessitò di ricovero in ambiente rianimatorio. La lesione cranio-encefalica, per la sua gravità, comportò, infatti, la necessità di ventilazione assistita, poi complicata da eventi avversi di natura infettiva quali sono la Polmonite Associata alla Ventilazione (VAP) e la sepsi. Di qui il decesso del paziente. In
7 riferimento a ciò, deve convenirsi con parte convenuta per una infezione probabilmente nosocomiale quale causa finale di morte (in un soggetto con grave lesione cranio-encefalica), ma deve altrettanto convenirsi che la causa iniziale della morte medesima è certamente riconducibile al grave trauma cranio-encefalico riportato dal leso in conseguenza della caduta sulle scale” (cfr. pp. 17 e 18 CTU).
In relazione alle cause della caduta, il CTU ha evidenziato che sia nella scheda del 118 sia nelle prime due annotazioni effettuate dal personale del pronto soccorso del “San Giovanni
Bosco” viene menzionato un episodio sincopale (p. 18 CTU). Dopo aver spiegato cosa si intenda per episodio sincopale (vedi pp. 21, 22 e 23 elaborato peritale), il dott. ha Persona_4 osservato quanto segue: «l'annotazione della ricorrenza di una sincope da parte dei sanitari del
118 va ritenuta una valutazione tecnica probabilmente strutturata sui dati anamnestici da loro raccolti e su eventuali ulteriori elementi obbiettivi e/o circostanziali da loro constatati al momento dell'intervento. Non è, invece, esigibile da un astante (o da un testimone, generalmente inteso, al di là delle questioni di attendibilità nel caso di specie delle dichiarazioni rese) la caratterizzazione della causa della caduta di una persona quale “sincope”, potendo, al più, egli riferire di aver rinvenuto una persona al suolo oppure averla osservato cadere, eventualmente precisando circostanze favorenti la caduta (sempre che casualmente l'abbia direttamente osservata nei suoi accadimenti)» (cfr. pp. 24 e 25 elaborato peritale).
§ 3. Esaurito l'esame del materiale probatorio, prima di stabilire quale ricostruzione del sinistro sia più attendibile, giova osservare, in punto di diritto, che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e affinché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode o la sua inosservanza di un obbligo di vigilanza (cfr., ex multis, Cass. n. 4279 del
19/02/2008; Cass. n. 28811 del 5/12/2008; Cass. n. 7805 del 27/03/2017; Cass. n. 2480 del
01/02/2018; Cass. n. 27724 del 30/10/2018). Il nesso eziologico può riguardare sia i danni cagionati dalla cosa per la sua intrinseca natura pericolosa, sia quelli riconducibili all'insorgenza in essa di agenti dannosi esterni, salva la prova del caso fortuito. Come precisato in un recente arresto della Corte di legittimità, «ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento»
(cfr. Cass., sez. III, n. 12760 del 09/05/2024).
In base a quanto precede, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2051 cod. civ., chi agisce in giudizio deve provare la sussistenza della relazione di custodia, che si atteggia a
8 mera relazione di fatto, e il nesso di causalità tra la cosa e il danno, incombendo invece sul convenuto la prova del caso fortuito.
Pertanto, gli eredi AN dovevano provare il nesso causale tra le scale e l'evento dannoso, nesso che, secondo la loro ricostruzione, andrebbe ricondotto alla presenza di acqua, che rese scivoloso il gradino, cagionando quindi la caduta. In assenza di tale prova, la domanda non può essere accolta, in quanto non vi sarebbe alcuna evidenza idonea a ricondurre il danno alla cosa in custodia del . CP_1
§ 4. Ciò posto, il giudicante ritiene non attendibili le testi di parte attrice.
Entrambe hanno sostenuto di trovarsi sul marciapiede fuori dal cancello di ingresso del al momento della caduta del AN, in un momento in cui, sempre secondo la loro CP_1 ricostruzione, non era presente nessun altro, giacché l'intervento di altri soccorritori si sarebbe verificato solo dopo il sinistro. Eppure, nessuna delle due ricorda la presenza dell'altra. Ma v'è di più. Nessuna delle due ha riferito della presenza del condomino al momento Parte_6 della caduta, circostanza che invece viene riferita dal e dal e che risulta, CP_6 CP_7 altresì, confermata dalla tramite riconoscimento fotografico. Quest'ultima, inoltre, non Per_3 ha riconosciuto le due testi tra le persone presenti all'evento.
La sig.ra peraltro, pur ammettendo di conoscere il AN, ha omesso di chiarire S_ che ciò non avveniva solo per pregressi rapporti di lavoro, ma anche perché nel 1993 quest'ultimo le aveva concesso in locazione un appartamento di proprietà.
Ancora, la teste è l'unica ad aver affermato che sul posto accorsero i familiari del TE
AN, circostanza negata da tutti gli altri dichiaranti.
Va poi evidenziato che la circostanza che i sanitari del 118 abbiano attribuito la caduta ad un episodio sincopale è emblematica del fatto che, nell'immediatezza dell'evento, nessuno dei presenti fece il benché minimo riferimento alla presenza di acqua sulle scale quale causa della caduta, il che costituisce un indizio di elevata caratura circa l'inattendibilità delle testi di parte attrice.
Infine, sebbene non si sia ancora giunti ad una sentenza definitiva sul punto, non può comunque essere trascurato che le indagini per falsa testimonianza, in principio instaurate tanto nei confronti della e della , quanto nei riguardi del e del S_ Tes_3 CP_6
, si sono concluse con il rinvio a giudizio delle prime due. CP_7
Risultano, viceversa, connotate da maggior credibilità le deposizioni del e del CP_6
(la presenza del al momento del sinistro è confermata dal ). Il primo, CP_7 CP_7 Parte_6 in particolare, ha offerto una ricostruzione degli eventi completa e priva di contraddizioni, oltre che ampiamente riscontrata ab externo. La sua presenza al momento della caduta è stata confermata da tutti i testimoni, oltre che dalla;
inoltre, la sua postazione di lavoro gli Per_3 consentì di vedere con precisione quanto accadde.
In ogni caso, al di là di ogni valutazione sull'attendibilità dei testi indicati dal , CP_1 resta fermo che le testi di parte attrice non sono credibili per quanto sopra evidenziato.
In conclusione, non risulta in alcun modo dimostrato il nesso eziologico tra caduta e scalino
9 asseritamente “scivoloso”, il che esclude la responsabilità del convenuto sia ex art. 2043 che ex art. 2051 cod. civ.. Pertanto, la domanda degli eredi AN è respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia e dello sforzo difensivo in concreto profuso.
Le spese della CTU devono essere poste, in via definitiva, a carico di , Parte_1
, , e , in solido tra loro. Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti del , sito in Parte_4 Parte_5 Controparte_1
Napoli al viale Centauro n. 2;
b) condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite del , Parte_5 CP_1 liquidate in € 22.000,00 per compenso del difensore (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria, €
6.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sonia Di Palma;
c) condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite della Parte_5 Controparte_3
liquidate in 22.000,00 per compenso del difensore (di cui € 3.500,00 per la fase
[...] di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria, €
6.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di CTU a carico dell'attore e degli altri eredi AN.
Napoli, 24.02.2025
Il Giudice
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Chiara GALDERISI.
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