Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2623/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio del Re, n. Parte_1
9, presso lo studio dell'Avv. Cristian Cerquatti, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano, Controparte_1
n. 42, presso lo studio dell'Avv. Cristina Daniela Burca e dall'Avv. Enzo Fogliani, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Determinazione delle condizioni di affidamento del figlio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, ha chiesto la Parte_1 determinazione delle condizioni di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio (nato in data [...]). Persona_1
Con comparsa di costituzione di costituzione depositata in data 08.11.2024,
[...]
si è costituito in giudizio, rassegnando le proprie conclusioni. Controparte_1
All'udienza del 10.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla determinazione delle modalità di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore.
In particolare, le parti hanno concordato:
- Affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé dello stesso;
- Collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale;
- Assegnazione alla madre della casa coniugale, sita in Villalba di Guidonia,
Corso Italia, n. 230;
- Previsione che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, salve diverse specifiche esigenze del figlio e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità:
o A finesettimana alternati, da venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 17.30;
o Durante la settimana, per un giorno settimanale, normalmente nel giorno di giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
o Per le vacanze natalizie, nel primo anno con la madre dal 24 dicembre al
29 dicembre, con il padre dal 30 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni;
o Per le vacanze estive, secondo accordo da raggiungersi entro il 15 maggio di ogni anno, in mancanza nel primo anno con la madre dal 01 agosto al 15 agosto, con il padre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
o Per le vacanze pasquali, nel primo anno con la madre il giorno di Pasqua, con il padre per il giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
o Per la festa dei genitori, per la festa della mamma e per la festa del papà, con il genitore festeggiato;
o Per il compleanno del minore, con festeggiamento congiunto di entrambi i genitori;
3
- Contributo del padre al mantenimento del figlio minore, mediante versamento alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro
250,00, oltre adeguamento Istat come per legge;
- Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, determinate come da Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di
Tivoli (ivi compreso il percorso per il figlio minore per intervento comportamentale presso il Centro Progressi di Tivoli e terapie logopediche e neuropsicomotorie per il figlio minore presso il Centro Progressi di Tivoli), per pari quote tra i genitori;
- Percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre;
- Spese di lite compensate in virtù dell'esito conciliativo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai