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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 485/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 10.7.2020
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Visaggio giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello mediante file inserito nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro
Appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Sari giusta procura alle liti CP_1 depositata nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirano, via della Vittoria 19/F
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
Appellato
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
Appellato
Controparte_4
( in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5
1 Appellato
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 152/2020 del
25.5.2020
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: ””Nel merito: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni svolte nella superiore espositiva. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.””
Per parte appellata “”In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile l'atto CP_1 l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 152/2020 – Parte_1
RGN. 1091/2018 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro -, pubblicata in data
25.05.2020, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, nonché per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa;
2. respingere, siccome inammissibile e, comunque, in quanto manifestatamente infondato l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 152/2020 – RGN. 1091/2018 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro -, pubbl. in data 25.05.2020, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata, n. 152/2020 – RGN.
1091/2018 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro – pubbl. in data 25.05.2020; 4. respingere, in ogni caso, la richiesta di ammissione di istanze istruttorie come formulata dell'appellante in quanto inammissibile sia per la mancanza di ogni specifica indicazione nel ricorso in appello, sia perché l'appellante non ha avanzato nessuna richiesta istruttoria neppure nel primo grado di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da ha condannato CP_1 C
-Policoop cooperativa liquidazione, e in Pt_2 Parte_1 Controparte_5 solido, a corrispondere a l'importo di euro 3.146,30, a titolo di differenze CP_1 retributive per il periodo 1.1.14 – 30.11.15, nonché la sola a corrispondere per CP_2 detto periodo a gli importi di €.934,60 e di €.565,11, a titolo, rispettivamente, di CP_1 indennità di ferie non godute e di indennità di permessi non goduti;
- MIT società cooperativa in liquidazione, e in solido, Parte_1 Controparte_5 a corrispondere a l'importo di €. 4.105,49, a titolo di differenze retributive per il CP_1 Cont periodo 1.12.15 – 31.12.16, nonché la sola a corrispondere per detto periodo a CP_1 gli importi di euro €.517,54 e di €.459,48, a titolo rispettivamente di indennità di ferie
[...] non godute e di indennità di permessi non goduti;
- MIT società cooperativa in liquidazione, e in Parte_1 Controparte_6 solido, a corrispondere a l'importo di €. 2.042,10, a titolo di differenze retributive CP_1 Cont per il periodo 1.1.17 – 5.9.17, nonché la sola a corrispondere per detto periodo a CP_1 gli importi di euro €.257,35 e di €.228,47, a titolo rispettivamente di indennità di ferie
[...] non godute e di indennità di permessi non goduti;
2 il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla risoluzione del rapporto di lavoro al saldo, salvo il beneficio di escussione di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, nel testo ratione temporis applicabile, ed alle spese di lite.
2. aveva prestato la propria attività lavorativa con mansioni di cameriera ai piani CP_1
(fino al 31.12.16 presso il Residence Venezia di Verona – di proprietà di CP_3 [...]
– e dal 1.1.17 al Controparte_7
5.9.17 presso l'Hotel Corte Ongaro s.r.l. di Verona) quale socio lavoratore alle dipendenze, rispettivamente, della società cooperativa Policoop (7° livello CCNL Unci - Confsal) nel Cont periodo 01.01.2014 - 30.11.2015 e della società cooperativa (6° livello CCNL Ugl - Unicoop) nel periodo 01.12.15 - 05.09.17. Avuto riguardo ad entrambi i contratti la ricorrente aveva lavorato in servizi dell'appaltatore
- operante nel settore del servizio di pulizie e restoring in outsourcing Parte_1 Cont di alberghi e attività ricettive – con la quale entrambe le cooperative e CP_2 avevano stipulato specifici contratti di appalto/subappalto, ricevendosi un trattamento economico sensibilmente inferiore ai minimi dovuti rispetto all'invocato CCNL del settore maggiormente rappresentativo (CCNL Turismo Confcommercio) che contemplava oltre al maggior orario di lavoro supplementare anche istituti di favore come la quattordicesima.
3. Il primo giudice, richiamato l'art. 3 della L. 142/2001 secondo cui “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n.300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo” ed il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7, comma 4 ha previsto che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art.
3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria" ha ritenuto di individuare ed utilizzare il CCNL Turismo quale oggettivo parametro esterno e indiretto con effetti vincolanti (Corte Cost. n. 51 del 2015), per la commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione previsti dall'art. 36 Cost. (la cui osservanza vale anche al lavoro dei soci di cooperative). Ha richiamato, sul punto, Cassazione sez. lav. 4622/2020 in linea con l'orientamento già consolidato (Cass. n. 5189 del 2019; Cass. n. 9862 del 2019; Cass. n. 10851 del 2019; Cass. n. 17583 del 2014; Cass. n. 19832 del 2013).
3.1 Ha respinto la censura delle società convenute che pretendevano di negare l'applicazione del CCNL Turismo, sia in quanto non sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative sia in quanto le loro attività erano sempre state svolte nell'ambito di altro settore (servizi di pulizia e facchinaggio), rilevando, sotto il primo profilo, che i firmatari del CCNL Turismo
Confcommercio erano proprio le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore: la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi ( – ), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, CP_8 CP_9 affini e del turismo (FISASCAT – CISL), nonché l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS – UIL).
3 In considerazione delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e dell'attività propria delle società convenute, era da escludere l'invocata applicazione del CCNL Multiservizi, il quale neppure contemplava nella classificazione del personale la figura della
“cameriera ai piani” e che aveva un ambito di applicazione totalmente diverso da quello invocato. Trattavasi, tra l'altro, di attività in linea con quanto riportato nelle visure della e CP_2 Cont della nelle quali era chiaramente indicato lo svolgimento da parte di entrambe le società di attività di gestione di servizi alberghieri, tra cui rientrano (fra l'altro) quelle relative al rifacimento e alla sistemazione di camere di alberghi, hotel, pensioni, ostelli, residence, resort.
3.2 Rigettata la eccezione di decadenza (risultando l'appalto in capo alla CP_10 per la gestione di servizi alberghieri presso il Residence Venezia cessato il 31.12.16), nel merito ha evidenziato che nel periodo lavorato per la ricorrente doveva svolgere CP_2 un orario di 15 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica (senza indicazione specifica dell'orario da rispettare), ed un orario mensile di 67,5, mentre per il periodo Cont lavorato alle dipendenze della doveva svolgere un orario di 20 ore settimanali, con un monte mensile di 86 ore.
Nei prospetti paga predisposti dalle suddette società era però risultato un numero di ore lavorate mensilmente ben superiore all'orario concordato contrattualmente sicchè le differenze per l'orario di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello contrattuale erano state considerate nei conteggi prodotti come lavoro supplementare;
in entrambi i casi le ore di lavoro supplementare erano state “scorporate” dalle ore ordinarie e conteggiate con la maggiorazione del 30% prevista nel richiamato CCNL Turismo, detraendo la maggior somma corrisposta alla lavoratrice come “lavoro ordinario” e detraendo, altresì, le somme già corrisposte alla lavoratrice ed imputate in busta paga secondo altre voci ivi contemplate (“premio presenza”, “premio disponibilità spostamento”, “premio produttività mese”). La indicazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive così determinate, ricalcolate secondo i parametri del livello riconosciuto in base al CCNL Turismo
Confcommercio, non era stata oggetto di ulteriore specifica contestazione da parte delle società convenute (le quali avevano contestato l'applicazione del CCNL di settore ma non i relativi conteggi operati sulla scorta delle previsioni della contrattazione collettiva di categoria) sicchè la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado determinava l'effetto di farli ritenere accertati in via definitiva vincolando il giudice in tal senso.
3.3 Posto che il beneficium excussionis rilevava sotto il profilo sostanziale, avuto riguardo alla data di stipula dei contratti di appalto in questione, ha accertato la responsabilità solidale di tutti gli obbligati precisando che l'azione esecutiva si sarebbe potuta intentare nei confronti del committente imprenditore (Corte Ongaro e solo dopo CP_5 Controparte_5
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore ( ) e dei Parte_1 Cont subappaltatori ( e , per i rispettivi periodi) e fermo restando che, operando CP_2 detto beneficio solo in sede esecutiva come reso palese dal tenore letterale della disposizione, tanto non rilevava ai fini della pronuncia di condanna. Quanto all'ambito della responsabilità solidale ha precisato che, con riguardo alle voci richieste in ricorso, il tenore letterale del citato art. 29 comma II° D.Lgs. n. 276/03 sancisce esplicitamente che l'obbligazione solidale del committente riguarda "i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, comprese le quote di trattamento di fine rapporto" e delimita la natura dei crediti che possono essere oggetto delle pretese del lavoratore che si rivolga alla società committente in qualità di responsabile solidale con l'appaltatrice ai crediti aventi natura retributiva. Per l'effetto non potevano essere oggetto di pretesa da parte del lavoratore le somme dovute per titoli diversi dalla mera retribuzione, essendo l'oggetto della garanzia di cui all'art. 29
4 limitato ai soli trattamenti aventi quella specifica connotazione con conseguente esclusione nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili delle somme richieste dalla ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute (€.934,60 per periodo Policoop ed €.774,89 per Cont periodo ) e per permessi non beneficiati (€.565,11 per periodo Policoop ed €.687,95 per Cont periodo ), attesa la natura risarcitoria di tali indennità.
Quanto all'inclusione nel regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto anche del credito per T.F.R., esso andava a pieno titolo ricompreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 per il suo carattere retributivo e sinallagmatico, che ne costituisce la natura di istituto di retribuzione differita.
4. ha impugnato la sentenza con due motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma CP_1 della decisione impugnata.
Le altre parti, MIT Società Cooperativa in Controparte_2 liquidazione, ( e Controparte_11 CP_5
costituitesi per la fase di inibitoria, non hanno svolto ulteriori difese nella Controparte_6 fase di merito.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 gennaio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La società appellante, con il primo motivo, ha ritenuto erroneo il richiamo operato dal primo giudice all'art. 3 Legge 142/2001 laddove aveva considerato il settore dei servizi di pulizia “affine” all'ambito di operatività del CCNL Turismo Confcommercio. L'ambito di operatività di tale contratto risultava circoscritto al settore Turismo, Aziende Alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, Aziende pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi Diurni, Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini (cfr. art. 1
CCNL Turismo Confcommercio, sub doc. n. 4), nulla avendo a che vedere con il settore delle pulizie, quale quello in cui la è da sempre deputata ad operare. Pt_1
La sentenza impugnata risultava errata ed illogica anche nella parte in cui aveva richiamato il CCNL Multiservizi la cui potenziale applicabilità al rapporto di lavoro dedotto non era stata invocata dalle convenute, bensì evidentemente dedotte dal Giudicante mediante il richiamo alle sigle sindacali firmatarie di siffatta contrattazione collettiva ( , CISL, CP_9
UIL, Confcooperative, Legacoop). L'odierna appellante nonchè le parti datoriali nel primo grado di giudizio, non avevano affatto invocato l'applicabilità del CCNL in parola, bensì i diversi CCNL UNCI e
[...]
i quali prevedono senza dubbi di sorta la figura professionale del personale CP_12 Contr addetto ai servizi di pulizia - cameriera ai piani (cfr. art. 7 CCNL – UNICOOP, art. 15 CCNL UNCI Confsal) di guisa che il richiamo al CCNL Multiservizi era del tutto improprio, inconferente ed errato.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver riconosciuto le ore di lavoro straordinario richieste senza tenero conto delle eccezioni svolte dalla odierna appellante in primo grado in ordine alla carenza di prova delle giornate e delle fasce orarie il cui la lavoratrice avrebbe reso il presunto lavoro supplementare, limitandosi a riportare in corrispondenza delle voci “HH/GG/MM” delle percentuali via via variabili, senza contezza dei parametri sui quali quelle voci erano state desunte.
Ha richiamato precedenti della Suprema Corte secondo i quali il lavoratore che agisca per la maggiore retribuzione, deve dimostrare la quantità di ore di prolungamento del normale orario di lavoro e la qualità del lavoro effettivamente svolto.
5 Il Giudice di primo grado, appiattendosi su computi in massima parte deduttivi, aveva proceduto a scorporare dalle ore di lavoro ordinario quelle pretesamente svolte a titolo di lavoro supplementare, omettendo di acquisire quelle prove necessarie volte a dimostrare lo svolgimento di ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle contrattualmente previste.
7. L'appellata ha eccepito in via preliminare la inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione dell'art. 342 cpc. Nel merito (applicabilità del Ccnl Turismo Confcommercio ai rapporti di lavoro dedotti ed il diritto alle conseguenti differenze retributive), rilevato che non erano contestate le mansioni sempre e regolarmente svolte di “cameriera ai piani” (intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni e dunque figura professionale addetta al riassetto e alle pulizie di piani e di camere all'interno di alberghi e strutture ricettive) ha richiamato la sentenza n. 4951 del 20 febbraio 2019 con cui la Corte di Cassazione ha statuito che per individuare la contrattazione collettiva di riferimento occorre tener conto del settore in cui la società datrice di lavoro opera secondo il proprio oggetto sociale, nonché delle prestazioni rese dal lavoratore.
La ricorrente si era attenuta alle scelte delle società datrici di lavoro di adottare un CCNL relativo al settore turistico e si era limitata a quantificare le proprie spettanze retributive utilizzando come parametro per il relativo calcolo quanto previsto dal CCNL Turismo / Confcommercio, considerato il solo idoneo a garantire una retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto secondo i canoni costituzionali.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui i trattamenti economici minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriale e sindacali comparativamente più rappresentative vanno considerati quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (Cass. 4951/2019) per cui le società cooperative potranno scegliere quale contratto collettivo utilizzare stante l'attuale mancato riconoscimento erga omnes dell'art. 39 della Cost., ma non potranno applicare ai soci lavoratori un trattamento economico inferiore a quello ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità.
Infondata era anche la censura con la quale la società appellante aveva negato l'applicazione del CCNL Turismo / Confcommercio in quanto tale contrattazione non sarebbe stata sottoscritta dalle sigle sindacali più rappresentative evincendosi, di contro, che detto CCNL era stato concluso tra tutte le varie OO.SS. nominate, suddivise dalla congiunzione “e” in due elenchi differenti, il primo menzionante le Associazioni dei datori di lavoro, il secondo indicante le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Turismo
/ Confcommercio.
Quanto al secondo motivo ha precisato che erano state chieste differenze retributive per lavoro svolto oltre a quanto concordato fra le parti e non era stato chiesto il pagamento di ore di lavoro “in più” rispetto a quelle indicate nei singoli cedolini paga, né per lavoro straordinario.
In primo grado la ricorrente aveva rivendicato le differenze per il lavoro supplementare, inteso come l'attività lavorativa svolta dal lavoratore part-time oltre l'orario concordato a livello individuale e fino al limite dell'orario previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno. I conteggi sviluppati prendevano a parametro di calcolo proprio ed esattamente le ore di lavoro esposte nelle singole buste paga in atti. Nell'elaborazione degli stessi (sia rispetto al rapporto di lavoro intercorso con la CP_2 Cont che rispetto a quello con la ) le ore di lavoro supplementare erano state scorporate dalle ore ordinarie e conteggiate in busta paga con la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL Turismo Confcommercio, detraendo la maggior somma corrisposta alla lavoratrice come
“lavoro ordinario”, anziché supplementare.
6 La doglianza dell'appellante in merito a una presunta mancata indicazione delle “giornate” e delle “fasce orarie” in cui la ricorrente aveva reso lavoro supplementare risultava del tutto irrilevante ed ininfluente atteso che la prova di detta “eccedenza”, ovverosia del lavoro prestato oltre l'orario contrattuale, era data dalla documentazione lavorativa (buste paga) e dai dati in essa riportati dalle società datrici di lavoro
8. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
9. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata CP_1 va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare. Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art.434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
10. Sulla questione relativa alla contrattazione collettiva applicabile nella fattispecie di società cooperative applicanti diversi contrati collettivi nazionali, di cui al primo motivo di impugnazione, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi affermati dalla Cass. 4622/2020 secondo cui in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma
4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. La Suprema Corte, con la sentenza 36221/2020, ha altresì precisato: “ Le questioni oggetto di causa sono state già esaminate da questa Corte con diverse pronunce (tra queste: Cass. n. 5189 del 2019; Cass. n. 9862 del 2019; Cass. n. 10851 del 2019) ai cui principi va assicurata, in questa sede, ulteriore continuità;
i primi tre motivi vanno congiuntamente trattati giacchè investono, da diversi punti di vista,
l'interpretazione e l'applicazione della disciplina relativa al trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa;
al riguardo, come già osservato in taluni dei precedenti richiamati, sono necessarie alcune premesse in relazione alla normativa di riferimento;
la L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti
o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo";
7 sulla stessa linea si pone la medesima legge, art. 6, comma 2, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo;
in questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"; detti trattamenti fungono da parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative;
il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato
e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del Con salario minimo legale, suggerito dall come politica per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, lett. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva;
l'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39
Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma
l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost.
n. 51 del 2015); la L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria;
come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art.
7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013); dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36
Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi
8 normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo
a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione;
nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti della società cooperativa Parte_3 succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al c.c.n.l. e al CP_14 CP_15
e Custodi;
[...] la Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto (concernente la "guardiania di immobili di proprietà Parte_4 dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa , quello Parte_3 previsto dal c.c.n.l. Multiservizi;
più esattamente, la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di una interpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione;
la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CP_16
è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione CP_1 dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con
l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. e Custodi CP_15
(esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto L'art. 1 del Parte_4
c.c.n.l. suddetto definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori ( Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, CP_9 da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia
(Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dalla L. n. 31 del 2008, art. 7”””. Nel caso di specie, tenuto conto del settore in cui la società datrice di lavoro ha operato secondo il proprio oggetto sociale nonché delle prestazioni effettivamente rese dal lavoratore, il riferimento operato dal primo giudice al CCNL Turismo quale parametro per determinare le pretese economiche vantate dalla originaria ricorrente risulta corretto.
10.1 Sul punto, più di recente, il Supremo Collegio (sent. 35796/2022) ha precisato che la correttezza del parametro di riferimento utilizzato dal datore di lavoro nella determinazione retributiva è un onere ricadente sullo stesso il quale deve offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il
CCNL invocato. Secondo la decisione richiamata “ Il D.L. n. 248 del 2007, art. 7, al 4 comma, prevede che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n.
142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". La disposizione individua esattamente
9 il criterio da considerare al fine di individuare la minima retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale.
Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore. Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Questa Corte, peraltro, con riferimento a questione similare di natura previdenziale, ha in tal senso chiarito che spetta al datore di lavoro " offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il
CCNL firmato il 26 agosto 1996 da e e altri, rispetto a quello CP_17 CP_14 utilizzato" (Cass. n. 7781/2015).”””
11. Quanto alle differenze retributive oggetto della statuizione di condanna, oggetto del secondo motivo di impugnazione, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la lavoratrice non ha mai richiesto e rivendicato differenze per lavoro straordinario (rispetto al quale non è dubbio che il rigido e puntuale onere probatorio incomba al lavoratore), ma ha solo richiesto la remunerazione delle ore lavorate eccedenti quelle stabilite nei contratti di lavoro intercorsi dapprima con la e poi con la MIT Controparte_2
Società Cooperativa in liquidazione.
Nel contratto di lavoro intercorso con la era previsto un orario di lavoro di 15 ore CP_2 settimanali, distribuite dal lunedi alla domenica, con due giornate di riposo a scalare, mentre Cont nel contratto di lavoro con la l'orario era di 20 ore settimanali distribuite dal lunedi alla domenica con due giornate di riposo a scalare.
Le ore di lavoro svolte mensilmente (e dunque anche quelle effettuate in eccedenza rispetto al monte orario contrattualmente stabilito) risultano espressamente indicate nei prospetti paga predisposti dalle stesse società datrici di lavoro con evidente esplicito riconoscimento ed ammissione dello svolgimento di tali ore di lavoro mensili, e senza che rispetto a tale dato fosse necessaria una diversa ed ulteriore incombenza probatoria. Nei conteggi prodotti in primo grado sono state calcolate le differenze per l'orario di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello contrattuale e considerate come lavoro supplementare;
per entrambi i rapporti lavorativi le ore di lavoro supplementare sono state scorporate dalle ore ordinarie e conteggiate con la maggiorazione del 30%, secondo il CCNL Turismo detraendo la maggior somma corrisposta alla lavoratrice come “lavoro ordinario” e detraendo altresì le somme già corrisposte alla lavoratrice ed imputate in busta paga secondo altre voci ivi contemplate (“premio presenza”, “premio disponibilità spostamento”, “premio produttività mese”). Anche tale motivo di impugnazione risulta, pertanto, infondato.
12. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, puntualmente esaminate dal primo giudice e riproposte in sede di appello.
Vanno compensate, invece, le spese di lite tra e le altri parti appellate Parte_1
( , MIT Società Cooperativa in liquidazione, Controparte_2 [...]
Controparte_18 Controparte_6 essendosi queste ultime costituite solo per la fase di inibitoria e non avendo svolto ulteriore attività processuale nella fase di merito.
10 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente CP_1 giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva;
3) compensa le spese di lite tra le altre parti;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 10.7.2020
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Visaggio giusta procura alle liti allegata al ricorso in appello mediante file inserito nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Appello di Venezia, Sezione Lavoro
Appellante
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Sari giusta procura alle liti CP_1 depositata nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mirano, via della Vittoria 19/F
Appellato
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
Appellato
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
Appellato
Controparte_4
( in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5
1 Appellato
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 152/2020 del
25.5.2020
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: ””Nel merito: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le argomentazioni svolte nella superiore espositiva. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.””
Per parte appellata “”In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile l'atto CP_1 l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 152/2020 – Parte_1
RGN. 1091/2018 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro -, pubblicata in data
25.05.2020, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c, nonché per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa;
2. respingere, siccome inammissibile e, comunque, in quanto manifestatamente infondato l'appello proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 152/2020 – RGN. 1091/2018 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro -, pubbl. in data 25.05.2020, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata, n. 152/2020 – RGN.
1091/2018 del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro – pubbl. in data 25.05.2020; 4. respingere, in ogni caso, la richiesta di ammissione di istanze istruttorie come formulata dell'appellante in quanto inammissibile sia per la mancanza di ogni specifica indicazione nel ricorso in appello, sia perché l'appellante non ha avanzato nessuna richiesta istruttoria neppure nel primo grado di giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da ha condannato CP_1 C
-Policoop cooperativa liquidazione, e in Pt_2 Parte_1 Controparte_5 solido, a corrispondere a l'importo di euro 3.146,30, a titolo di differenze CP_1 retributive per il periodo 1.1.14 – 30.11.15, nonché la sola a corrispondere per CP_2 detto periodo a gli importi di €.934,60 e di €.565,11, a titolo, rispettivamente, di CP_1 indennità di ferie non godute e di indennità di permessi non goduti;
- MIT società cooperativa in liquidazione, e in solido, Parte_1 Controparte_5 a corrispondere a l'importo di €. 4.105,49, a titolo di differenze retributive per il CP_1 Cont periodo 1.12.15 – 31.12.16, nonché la sola a corrispondere per detto periodo a CP_1 gli importi di euro €.517,54 e di €.459,48, a titolo rispettivamente di indennità di ferie
[...] non godute e di indennità di permessi non goduti;
- MIT società cooperativa in liquidazione, e in Parte_1 Controparte_6 solido, a corrispondere a l'importo di €. 2.042,10, a titolo di differenze retributive CP_1 Cont per il periodo 1.1.17 – 5.9.17, nonché la sola a corrispondere per detto periodo a CP_1 gli importi di euro €.257,35 e di €.228,47, a titolo rispettivamente di indennità di ferie
[...] non godute e di indennità di permessi non goduti;
2 il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalla risoluzione del rapporto di lavoro al saldo, salvo il beneficio di escussione di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, nel testo ratione temporis applicabile, ed alle spese di lite.
2. aveva prestato la propria attività lavorativa con mansioni di cameriera ai piani CP_1
(fino al 31.12.16 presso il Residence Venezia di Verona – di proprietà di CP_3 [...]
– e dal 1.1.17 al Controparte_7
5.9.17 presso l'Hotel Corte Ongaro s.r.l. di Verona) quale socio lavoratore alle dipendenze, rispettivamente, della società cooperativa Policoop (7° livello CCNL Unci - Confsal) nel Cont periodo 01.01.2014 - 30.11.2015 e della società cooperativa (6° livello CCNL Ugl - Unicoop) nel periodo 01.12.15 - 05.09.17. Avuto riguardo ad entrambi i contratti la ricorrente aveva lavorato in servizi dell'appaltatore
- operante nel settore del servizio di pulizie e restoring in outsourcing Parte_1 Cont di alberghi e attività ricettive – con la quale entrambe le cooperative e CP_2 avevano stipulato specifici contratti di appalto/subappalto, ricevendosi un trattamento economico sensibilmente inferiore ai minimi dovuti rispetto all'invocato CCNL del settore maggiormente rappresentativo (CCNL Turismo Confcommercio) che contemplava oltre al maggior orario di lavoro supplementare anche istituti di favore come la quattordicesima.
3. Il primo giudice, richiamato l'art. 3 della L. 142/2001 secondo cui “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n.300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo” ed il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7, comma 4 ha previsto che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art.
3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria" ha ritenuto di individuare ed utilizzare il CCNL Turismo quale oggettivo parametro esterno e indiretto con effetti vincolanti (Corte Cost. n. 51 del 2015), per la commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione previsti dall'art. 36 Cost. (la cui osservanza vale anche al lavoro dei soci di cooperative). Ha richiamato, sul punto, Cassazione sez. lav. 4622/2020 in linea con l'orientamento già consolidato (Cass. n. 5189 del 2019; Cass. n. 9862 del 2019; Cass. n. 10851 del 2019; Cass. n. 17583 del 2014; Cass. n. 19832 del 2013).
3.1 Ha respinto la censura delle società convenute che pretendevano di negare l'applicazione del CCNL Turismo, sia in quanto non sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative sia in quanto le loro attività erano sempre state svolte nell'ambito di altro settore (servizi di pulizia e facchinaggio), rilevando, sotto il primo profilo, che i firmatari del CCNL Turismo
Confcommercio erano proprio le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore: la Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi ( – ), la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, CP_8 CP_9 affini e del turismo (FISASCAT – CISL), nonché l'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS – UIL).
3 In considerazione delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e dell'attività propria delle società convenute, era da escludere l'invocata applicazione del CCNL Multiservizi, il quale neppure contemplava nella classificazione del personale la figura della
“cameriera ai piani” e che aveva un ambito di applicazione totalmente diverso da quello invocato. Trattavasi, tra l'altro, di attività in linea con quanto riportato nelle visure della e CP_2 Cont della nelle quali era chiaramente indicato lo svolgimento da parte di entrambe le società di attività di gestione di servizi alberghieri, tra cui rientrano (fra l'altro) quelle relative al rifacimento e alla sistemazione di camere di alberghi, hotel, pensioni, ostelli, residence, resort.
3.2 Rigettata la eccezione di decadenza (risultando l'appalto in capo alla CP_10 per la gestione di servizi alberghieri presso il Residence Venezia cessato il 31.12.16), nel merito ha evidenziato che nel periodo lavorato per la ricorrente doveva svolgere CP_2 un orario di 15 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica (senza indicazione specifica dell'orario da rispettare), ed un orario mensile di 67,5, mentre per il periodo Cont lavorato alle dipendenze della doveva svolgere un orario di 20 ore settimanali, con un monte mensile di 86 ore.
Nei prospetti paga predisposti dalle suddette società era però risultato un numero di ore lavorate mensilmente ben superiore all'orario concordato contrattualmente sicchè le differenze per l'orario di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello contrattuale erano state considerate nei conteggi prodotti come lavoro supplementare;
in entrambi i casi le ore di lavoro supplementare erano state “scorporate” dalle ore ordinarie e conteggiate con la maggiorazione del 30% prevista nel richiamato CCNL Turismo, detraendo la maggior somma corrisposta alla lavoratrice come “lavoro ordinario” e detraendo, altresì, le somme già corrisposte alla lavoratrice ed imputate in busta paga secondo altre voci ivi contemplate (“premio presenza”, “premio disponibilità spostamento”, “premio produttività mese”). La indicazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive così determinate, ricalcolate secondo i parametri del livello riconosciuto in base al CCNL Turismo
Confcommercio, non era stata oggetto di ulteriore specifica contestazione da parte delle società convenute (le quali avevano contestato l'applicazione del CCNL di settore ma non i relativi conteggi operati sulla scorta delle previsioni della contrattazione collettiva di categoria) sicchè la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado determinava l'effetto di farli ritenere accertati in via definitiva vincolando il giudice in tal senso.
3.3 Posto che il beneficium excussionis rilevava sotto il profilo sostanziale, avuto riguardo alla data di stipula dei contratti di appalto in questione, ha accertato la responsabilità solidale di tutti gli obbligati precisando che l'azione esecutiva si sarebbe potuta intentare nei confronti del committente imprenditore (Corte Ongaro e solo dopo CP_5 Controparte_5
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore ( ) e dei Parte_1 Cont subappaltatori ( e , per i rispettivi periodi) e fermo restando che, operando CP_2 detto beneficio solo in sede esecutiva come reso palese dal tenore letterale della disposizione, tanto non rilevava ai fini della pronuncia di condanna. Quanto all'ambito della responsabilità solidale ha precisato che, con riguardo alle voci richieste in ricorso, il tenore letterale del citato art. 29 comma II° D.Lgs. n. 276/03 sancisce esplicitamente che l'obbligazione solidale del committente riguarda "i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, comprese le quote di trattamento di fine rapporto" e delimita la natura dei crediti che possono essere oggetto delle pretese del lavoratore che si rivolga alla società committente in qualità di responsabile solidale con l'appaltatrice ai crediti aventi natura retributiva. Per l'effetto non potevano essere oggetto di pretesa da parte del lavoratore le somme dovute per titoli diversi dalla mera retribuzione, essendo l'oggetto della garanzia di cui all'art. 29
4 limitato ai soli trattamenti aventi quella specifica connotazione con conseguente esclusione nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili delle somme richieste dalla ricorrente a titolo di indennità per ferie non godute (€.934,60 per periodo Policoop ed €.774,89 per Cont periodo ) e per permessi non beneficiati (€.565,11 per periodo Policoop ed €.687,95 per Cont periodo ), attesa la natura risarcitoria di tali indennità.
Quanto all'inclusione nel regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto anche del credito per T.F.R., esso andava a pieno titolo ricompreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 per il suo carattere retributivo e sinallagmatico, che ne costituisce la natura di istituto di retribuzione differita.
4. ha impugnato la sentenza con due motivi. Parte_1 L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione insistendo per la conferma CP_1 della decisione impugnata.
Le altre parti, MIT Società Cooperativa in Controparte_2 liquidazione, ( e Controparte_11 CP_5
costituitesi per la fase di inibitoria, non hanno svolto ulteriori difese nella Controparte_6 fase di merito.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 gennaio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La società appellante, con il primo motivo, ha ritenuto erroneo il richiamo operato dal primo giudice all'art. 3 Legge 142/2001 laddove aveva considerato il settore dei servizi di pulizia “affine” all'ambito di operatività del CCNL Turismo Confcommercio. L'ambito di operatività di tale contratto risultava circoscritto al settore Turismo, Aziende Alberghiere, Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, Aziende pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi Diurni, Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini (cfr. art. 1
CCNL Turismo Confcommercio, sub doc. n. 4), nulla avendo a che vedere con il settore delle pulizie, quale quello in cui la è da sempre deputata ad operare. Pt_1
La sentenza impugnata risultava errata ed illogica anche nella parte in cui aveva richiamato il CCNL Multiservizi la cui potenziale applicabilità al rapporto di lavoro dedotto non era stata invocata dalle convenute, bensì evidentemente dedotte dal Giudicante mediante il richiamo alle sigle sindacali firmatarie di siffatta contrattazione collettiva ( , CISL, CP_9
UIL, Confcooperative, Legacoop). L'odierna appellante nonchè le parti datoriali nel primo grado di giudizio, non avevano affatto invocato l'applicabilità del CCNL in parola, bensì i diversi CCNL UNCI e
[...]
i quali prevedono senza dubbi di sorta la figura professionale del personale CP_12 Contr addetto ai servizi di pulizia - cameriera ai piani (cfr. art. 7 CCNL – UNICOOP, art. 15 CCNL UNCI Confsal) di guisa che il richiamo al CCNL Multiservizi era del tutto improprio, inconferente ed errato.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver riconosciuto le ore di lavoro straordinario richieste senza tenero conto delle eccezioni svolte dalla odierna appellante in primo grado in ordine alla carenza di prova delle giornate e delle fasce orarie il cui la lavoratrice avrebbe reso il presunto lavoro supplementare, limitandosi a riportare in corrispondenza delle voci “HH/GG/MM” delle percentuali via via variabili, senza contezza dei parametri sui quali quelle voci erano state desunte.
Ha richiamato precedenti della Suprema Corte secondo i quali il lavoratore che agisca per la maggiore retribuzione, deve dimostrare la quantità di ore di prolungamento del normale orario di lavoro e la qualità del lavoro effettivamente svolto.
5 Il Giudice di primo grado, appiattendosi su computi in massima parte deduttivi, aveva proceduto a scorporare dalle ore di lavoro ordinario quelle pretesamente svolte a titolo di lavoro supplementare, omettendo di acquisire quelle prove necessarie volte a dimostrare lo svolgimento di ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle contrattualmente previste.
7. L'appellata ha eccepito in via preliminare la inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione dell'art. 342 cpc. Nel merito (applicabilità del Ccnl Turismo Confcommercio ai rapporti di lavoro dedotti ed il diritto alle conseguenti differenze retributive), rilevato che non erano contestate le mansioni sempre e regolarmente svolte di “cameriera ai piani” (intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni e dunque figura professionale addetta al riassetto e alle pulizie di piani e di camere all'interno di alberghi e strutture ricettive) ha richiamato la sentenza n. 4951 del 20 febbraio 2019 con cui la Corte di Cassazione ha statuito che per individuare la contrattazione collettiva di riferimento occorre tener conto del settore in cui la società datrice di lavoro opera secondo il proprio oggetto sociale, nonché delle prestazioni rese dal lavoratore.
La ricorrente si era attenuta alle scelte delle società datrici di lavoro di adottare un CCNL relativo al settore turistico e si era limitata a quantificare le proprie spettanze retributive utilizzando come parametro per il relativo calcolo quanto previsto dal CCNL Turismo / Confcommercio, considerato il solo idoneo a garantire una retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto secondo i canoni costituzionali.
Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui i trattamenti economici minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriale e sindacali comparativamente più rappresentative vanno considerati quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. (Cass. 4951/2019) per cui le società cooperative potranno scegliere quale contratto collettivo utilizzare stante l'attuale mancato riconoscimento erga omnes dell'art. 39 della Cost., ma non potranno applicare ai soci lavoratori un trattamento economico inferiore a quello ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità.
Infondata era anche la censura con la quale la società appellante aveva negato l'applicazione del CCNL Turismo / Confcommercio in quanto tale contrattazione non sarebbe stata sottoscritta dalle sigle sindacali più rappresentative evincendosi, di contro, che detto CCNL era stato concluso tra tutte le varie OO.SS. nominate, suddivise dalla congiunzione “e” in due elenchi differenti, il primo menzionante le Associazioni dei datori di lavoro, il secondo indicante le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Turismo
/ Confcommercio.
Quanto al secondo motivo ha precisato che erano state chieste differenze retributive per lavoro svolto oltre a quanto concordato fra le parti e non era stato chiesto il pagamento di ore di lavoro “in più” rispetto a quelle indicate nei singoli cedolini paga, né per lavoro straordinario.
In primo grado la ricorrente aveva rivendicato le differenze per il lavoro supplementare, inteso come l'attività lavorativa svolta dal lavoratore part-time oltre l'orario concordato a livello individuale e fino al limite dell'orario previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno. I conteggi sviluppati prendevano a parametro di calcolo proprio ed esattamente le ore di lavoro esposte nelle singole buste paga in atti. Nell'elaborazione degli stessi (sia rispetto al rapporto di lavoro intercorso con la CP_2 Cont che rispetto a quello con la ) le ore di lavoro supplementare erano state scorporate dalle ore ordinarie e conteggiate in busta paga con la maggiorazione del 30% prevista dal CCNL Turismo Confcommercio, detraendo la maggior somma corrisposta alla lavoratrice come
“lavoro ordinario”, anziché supplementare.
6 La doglianza dell'appellante in merito a una presunta mancata indicazione delle “giornate” e delle “fasce orarie” in cui la ricorrente aveva reso lavoro supplementare risultava del tutto irrilevante ed ininfluente atteso che la prova di detta “eccedenza”, ovverosia del lavoro prestato oltre l'orario contrattuale, era data dalla documentazione lavorativa (buste paga) e dai dati in essa riportati dalle società datrici di lavoro
8. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni di seguito riportate.
9. Quanto alla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata CP_1 va precisato che l'atto di impugnazione ancorchè si limiti a riproporre le argomentazioni difensive di primo grado, senza esporre nel dettaglio le parti di sentenza criticate e la proposta modificativa e ricostruttiva di ognuna, ad una lettura complessiva e coordinata tra i vari motivi di doglianza indica comunque le ragioni di ogni censura e di asserita erroneità della statuizione impugnata, nonché, implicitamente, la soluzione che il giudice avrebbe dovuto adottare. Soddisfa dunque le condizioni indicate dalla giurisprudenza per il rispetto dell'art.434 e dell'art. 342 c.p.c., risultando definito il quantum appellatum e anche quali parti della motivazione l'impugnazione intendesse censurare, così "circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono" ed illustrando "le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (in termini Cass.7332/2018).
10. Sulla questione relativa alla contrattazione collettiva applicabile nella fattispecie di società cooperative applicanti diversi contrati collettivi nazionali, di cui al primo motivo di impugnazione, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi affermati dalla Cass. 4622/2020 secondo cui in tema di società cooperative, ai sensi dell'art. 7, comma
4, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, in caso di concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito, al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost. La Suprema Corte, con la sentenza 36221/2020, ha altresì precisato: “ Le questioni oggetto di causa sono state già esaminate da questa Corte con diverse pronunce (tra queste: Cass. n. 5189 del 2019; Cass. n. 9862 del 2019; Cass. n. 10851 del 2019) ai cui principi va assicurata, in questa sede, ulteriore continuità;
i primi tre motivi vanno congiuntamente trattati giacchè investono, da diversi punti di vista,
l'interpretazione e l'applicazione della disciplina relativa al trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa;
al riguardo, come già osservato in taluni dei precedenti richiamati, sono necessarie alcune premesse in relazione alla normativa di riferimento;
la L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti
o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo";
7 sulla stessa linea si pone la medesima legge, art. 6, comma 2, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 9, lett. f), ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo;
in questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7, comma 4, ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"; detti trattamenti fungono da parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative;
il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato
e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazione della garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione del Con salario minimo legale, suggerito dall come politica per garantire una "giusta retribuzione" (ed oggetto della Legge Delega n. 183 del 2014, art. 1, comma 7, lett. g), in questa parte rimasta inattuata) oppure, come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva;
l'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39
Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma
l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. Corte Cost.
n. 51 del 2015); la L. n. 31 del 2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria;
come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n. 248 del 2007, art.
7 ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del 2013); dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36
Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi
8 normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo
a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione;
nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti della società cooperativa Parte_3 succedutisi negli anni 2007 e 2009 facevano riferimento, al fine di individuare il trattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamente al c.c.n.l. e al CP_14 CP_15
e Custodi;
[...] la Corte d'appello, data la pluralità di contratti collettivi astrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto (concernente la "guardiania di immobili di proprietà Parte_4 dell'appaltante"), ha individuato quale parametro del trattamento economico minimo obbligatoriamente applicabile ai soci lavoratori della cooperativa , quello Parte_3 previsto dal c.c.n.l. Multiservizi;
più esattamente, la Corte di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivo rispondesse ai requisiti individuati sulla base di una interpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate, in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e attinente alla categoria oggetto dell'appalto in questione;
la non utilizzabilità, quale parametro del trattamento economico minimo, del CP_16
è stata motivata in ragione della coincidenza solo parziale del settore e della sottoscrizione CP_1 dello stesso da parte di una sola sigla sindacale, la con conseguente difetto del requisito di sottoscrizione da parte delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative quale garanzia di realizzazione di un assetto di interessi più coerente con
l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità del c.c.n.l. e Custodi CP_15
(esattamente "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati"), quale parametro ai fini del trattamento economico minimo, in quanto relativo ad un settore non sovrapponibile a quello oggetto dell'appalto L'art. 1 del Parte_4
c.c.n.l. suddetto definisce il proprio ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapporto dei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e da quelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Tale contratto, se pure sottoscritto dalle sigle sindacali confederali dei lavoratori ( Cisl e Uil), risulta stipulato, per parte datoriale, CP_9 da un'unica organizzazione sindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia
(Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisito previsto dalla L. n. 31 del 2008, art. 7”””. Nel caso di specie, tenuto conto del settore in cui la società datrice di lavoro ha operato secondo il proprio oggetto sociale nonché delle prestazioni effettivamente rese dal lavoratore, il riferimento operato dal primo giudice al CCNL Turismo quale parametro per determinare le pretese economiche vantate dalla originaria ricorrente risulta corretto.
10.1 Sul punto, più di recente, il Supremo Collegio (sent. 35796/2022) ha precisato che la correttezza del parametro di riferimento utilizzato dal datore di lavoro nella determinazione retributiva è un onere ricadente sullo stesso il quale deve offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il
CCNL invocato. Secondo la decisione richiamata “ Il D.L. n. 248 del 2007, art. 7, al 4 comma, prevede che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n.
142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". La disposizione individua esattamente
9 il criterio da considerare al fine di individuare la minima retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale.
Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore. Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Questa Corte, peraltro, con riferimento a questione similare di natura previdenziale, ha in tal senso chiarito che spetta al datore di lavoro " offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il
CCNL firmato il 26 agosto 1996 da e e altri, rispetto a quello CP_17 CP_14 utilizzato" (Cass. n. 7781/2015).”””
11. Quanto alle differenze retributive oggetto della statuizione di condanna, oggetto del secondo motivo di impugnazione, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la lavoratrice non ha mai richiesto e rivendicato differenze per lavoro straordinario (rispetto al quale non è dubbio che il rigido e puntuale onere probatorio incomba al lavoratore), ma ha solo richiesto la remunerazione delle ore lavorate eccedenti quelle stabilite nei contratti di lavoro intercorsi dapprima con la e poi con la MIT Controparte_2
Società Cooperativa in liquidazione.
Nel contratto di lavoro intercorso con la era previsto un orario di lavoro di 15 ore CP_2 settimanali, distribuite dal lunedi alla domenica, con due giornate di riposo a scalare, mentre Cont nel contratto di lavoro con la l'orario era di 20 ore settimanali distribuite dal lunedi alla domenica con due giornate di riposo a scalare.
Le ore di lavoro svolte mensilmente (e dunque anche quelle effettuate in eccedenza rispetto al monte orario contrattualmente stabilito) risultano espressamente indicate nei prospetti paga predisposti dalle stesse società datrici di lavoro con evidente esplicito riconoscimento ed ammissione dello svolgimento di tali ore di lavoro mensili, e senza che rispetto a tale dato fosse necessaria una diversa ed ulteriore incombenza probatoria. Nei conteggi prodotti in primo grado sono state calcolate le differenze per l'orario di lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello contrattuale e considerate come lavoro supplementare;
per entrambi i rapporti lavorativi le ore di lavoro supplementare sono state scorporate dalle ore ordinarie e conteggiate con la maggiorazione del 30%, secondo il CCNL Turismo detraendo la maggior somma corrisposta alla lavoratrice come “lavoro ordinario” e detraendo altresì le somme già corrisposte alla lavoratrice ed imputate in busta paga secondo altre voci ivi contemplate (“premio presenza”, “premio disponibilità spostamento”, “premio produttività mese”). Anche tale motivo di impugnazione risulta, pertanto, infondato.
12. Al rigetto dell'appello, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote minime trattandosi di questioni di semplice soluzione, puntualmente esaminate dal primo giudice e riproposte in sede di appello.
Vanno compensate, invece, le spese di lite tra e le altri parti appellate Parte_1
( , MIT Società Cooperativa in liquidazione, Controparte_2 [...]
Controparte_18 Controparte_6 essendosi queste ultime costituite solo per la fase di inibitoria e non avendo svolto ulteriore attività processuale nella fase di merito.
10 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente CP_1 giudizio liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, Cap ed Iva;
3) compensa le spese di lite tra le altre parti;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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