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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1034/2022 del R.G. Trib. in data 10.5.2022, promossa d a
- nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...] (PN) rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Sabrina Castellarin
r i c o r r e n t e contro
- nata il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...]9, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Ciach
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: riconoscimento figlio naturale (art. 250 c.c.), trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 10/1/25, nella quale le parti hanno precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte ricorrente come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
9/1/25 e pertanto:
“Nel merito, contraris reiectis:
- disporsi, allo stato, l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento Per_1 prevalente presso la stessa;
con previsione, all'esito del percorso in essere, di disporre
l'affidamento condiviso;
- disporsi il diritto di visita del padre al minore secondo le modalità e tempistiche individuate dal Servizio incaricato, prevedendosi, in ogni caso, che padre e figlio possano incontrarsi in forma libera e con frequenza settimanale;
- porsi a carico del SI. un assegno, a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento di di € 300,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da Per_1
versarsi alla madre in forma tracciabile;
spese straordinarie, individuate secondo il protocollo vigente, al 50 % tra i genitori;
- assegno unico integralmente alla madre;
eventuali detrazioni fiscali al 50%;
- con riguardo all'indennizzo per il mantenimento del minore dalla nascita al riconoscimento, si ribadisce l'adesione alla proposta formulata dal precedente Giudice,
Dott. Gaetano Appierto, che prevedeva la corresponsione della somma di € 25.000,00, o quella diversa somma comunque contenuta nella “forbice” già indicata nel provvedimento del 16.6.2023 o ritenuta di giustizia.
Respingersi ogni altra domanda introdotta dalla convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove formulate e/o formulande.
In via istruttoria: si ribadiscono le opposizioni e le istanze tutte così come dedotte nella memoria ex art. 183 co VI n. 3 c.p.c. da intendersi qui ritrascritte.
Spese rifuse.”;
- per parte resistente come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
9/1/25 e pertanto:
“nel merito, in via principale
- affidare in via esclusiva il figlio alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
- rigettare la richiesta di aggiunta del cognome “ al cognome “ ”; Parte_1 CP_1
2 - disporre che il nuovo assegno unico universale sia percepito direttamente dalla SI.ra
; CP_1
- l'integralità delle detrazioni di legge, qualora spettanti, a favore della IG.ra ; CP_1
- porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci del Parte_1 mese, alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento per il figlio l'importo CP_1 Per_1 mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, IGlato il
22/2/2018 tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, il Presidente del
Tribunale di Pordenone, il Presidente del Laboratorio forense di Pordenone e il Giudice specializzato per la famiglia di Pordenone, applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, qui da intendersi integralmente richiamato;
- condannare il SI. al pagamento dell'importo forfettario di € 80.000,00 a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento per il figlio per il periodo compreso tra il Per_1
26/4/2011 e il 6/5/2022; nel merito, in via subordinata porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci del Parte_1 mese, alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento per il figlio l'importo CP_1 Per_1
mensile ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo d'intesa tra magistrati
e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, IGlato il
22/2/2018 tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, il Presidente del
Tribunale di Pordenone, il Presidente del di Pordenone e il Giudice Controparte_2
specializzato per la famiglia di Pordenone, applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, qui da intendersi integralmente richiamato;
- condannare il SI. al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento per il figlio per il periodo compreso tra il 26/4/2011 e il Per_1
6/5/2022; in ogni caso
- spese e compensi del presente giudizio integralmente rifuse;
3 in via istruttoria
- come in Comparsa di costituzione e risposta d.d. 17.06.22 depositata in pari data, in
Nota di deposito d.d. 28.03.23 depositata in pari data, in Atto di costituzione di nuovo difensore d.d. 21.08.23 depositato in pari data, in Memoria autorizzata per il deposito di documenti d.d. 29.09.23 depositata in pari data, in Memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. d.d. 24.07.24 depositata in data 25.07.24, in Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. d.d. 30.09.24 depositata in pari data, come in Memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. d.d. 20.10.24 depositata in data 21.10.24.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6/5/22, allegando di aver avuto Parte_1 una relazione di convivenza more uxorio con dall'anno 2007 al mese di CP_1 maggio 2010, di aver ricevuto nell'anno 2020 una missiva dal legale dell'ex convivente con la quale gli era stata rappresentata la nascita in data 26/4/2011 di un bambino di nome di cui gli era stata attribuita la paternità, di aver effettuato, a seguito di complesse Per_1
interlocuzioni con la madre, un test che in data 6/10/21 aveva confermato la sua paternità biologica, ma che l'altro genitore non aveva acconsentito al riconoscimento del figlio, ha inizialmente richiesto, ai sensi dell'art. 250 comma 4 c.c., la pronuncia di sentenza in luogo del riconoscimento, con l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche mediante incarico al Consultorio, per consentirgli di instaurare una relazione con il figlio.
2. Si è costituita la parte resistente, nulla opponendo al riconoscimento del figlio da parte del padre, contestando invece l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e insistendo per l'affidamento e il collocamento esclusivo del minore presso di sé, con attivazione di un percorso consultoriale per regolare e supportare gli incontri tra padre e figlio. Quanto ai provvedimenti di natura economica, ha chiesto in via CP_1
principale, rimettendosi in subordine alle valutazioni del Tribunale, l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico universale, l'imposizione di un obbligo a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, del pagamento di un assegno mensile di
500,00 euro, a fronte dei 300,00 euro che la controparte si era offerta di corrispondere,
4 oltre alla metà delle spese straordinarie e all'importo forfettario di 80.000,00 euro, a titolo di rimborso del mantenimento per il periodo antecedente il giudizio.
3. Il giudice deIGnato, prendendo atto del nulla osta della madre, ha invitato le parti a provvedere di loro iniziativa al riconoscimento, adottando nel frattempo, con ordinanza di data 22/6/2022, provvedimenti temporanei e urgenti con i quali, oltre a porre a carico del padre l'obbligo del versamento di un assegno di 450,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ha disposto l'affidamento e il collocamento esclusivo del minorenne con la madre, incaricando il Consultorio di avviare e articolare un progressivo percorso di avvicinamento tra padre e figlio, inizialmente mediante incontri assistiti e con la successiva sperimentazione di forme più ampie e libere di frequentazione.
Nella prima udienza del giorno 17/11/2022, preso atto del riconoscimento nel frattempo intervenuto e della decisione, condivisa dai genitori, di non aggiungere al minorenne il cognome paterno, sono stati confermati i provvedimenti temporanei e urgenti, è stato prorogato l'incarico ai servizi ed è stata richiesta alle parti un'integrazione documentale relativa alle rispettive condizioni economiche.
In data 28/4/23 il Consultorio incaricato ha depositato la prima relazione informativa, nella quale, in estrema sintesi, dando atto dell'impossibilità del superamento del conflitto tra i genitori a causa dell'opposta rappresentazione delle circostanze temporali in cui il ricorrente aveva appreso la notizia della propria paternità, risolvendosi tale contrasto nell'imposizione a carico del figlio del peso insostenibile dell'adesione all'una o all'altra delle due versioni, è stata proposta, tenuto conto dei limiti di disponibilità manifestati dal minorenne, la graduale prosecuzione degli incontri presenziati con il padre, con cadenza mensile.
Nell'udienza del giorno 16/6/2023 il giudice precedente assegnatario ha formulato una proposta conciliativa che, oltre alla prosecuzione delle visite protette secondo le indicazioni del Consultorio, prevedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre a euro 350,00 mensili a partire dal mese di luglio 2023, con aggiunta però del 50% delle spese straordinarie, l'integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico e
5 un indennizzo a favore della resistente, per il periodo pregresso, quantificato tra i
25.000,00 e i 30.000,00 euro.
Riassegnato il procedimento, nell'udienza del giorno 23/5/24 le parti, non essendo intervenuta la conciliazione, hanno chiesto l'assegnazione dei termini per memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Prima della successiva udienza è stata depositata una relazione di aggiornamento dei servizi sociosanitari, i quali hanno attestato il rilevante peggioramento della situazione.
Continuando il padre a negare di aver avuto risalente consapevolezza della propria paternità e assumendo il figlio, condizionato dall'opposta ricostruzione dei fatti prospettatagli dalla madre, la falsità di tale negazione, gli incontri tra loro non solo non avevano consentito di costruire un rapporto affettivo per mancanza del presupposto fiduciario, ma avevano provocato un progressivo malessere nel ragazzo, manifestatosi nell'ambiente domestico e in quello scolastico, tanto da suggerire agli operatori del
Consultorio la prosecuzione degli incontri in altri contesti e con la mediazione di differenti operatori.
Nell'udienza di data 7/11/24, recepita l'indicazione consultoriale sulle diverse modalità degli incontri, è stata fissata per la successiva data del 10/1/2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale la causa, già precedentemente ritenuta matura per la decisione senza la necessità di assumere prove orali, è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. Essendo intervenuti nel corso del procedimento, d'intesa tra le parti, il riconoscimento del figlio da parte del padre e la decisione concordata di non aggiungere il cognome paterno a quello materno, parte ricorrente ha rinunciato alle domande inizialmente formulate sul punto.
Non resta che prenderne atto.
Il Tribunale deve invece pronunciarsi in tema di affidamento e mantenimento del minorenne, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., norma espressamente richiamata dall'art. 250 comma 4 c.c..
6 A questo proposito, va preso atto che nel corso del procedimento sono stati già adottati provvedimenti temporanei e urgenti, che costituiscono la base da cui procedere.
4.1. Innanzitutto, prendendo atto delle informazioni fornite dagli operatori del Consultorio, deve essere confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Com'è noto, il regime ordinario di affidamento congiunto esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni. In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione giudiziaria, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Nella fattispecie in esame si configura una delle ipotesi in cui l'affidamento condiviso risulterebbe “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.). Infatti, per tutta l'infanzia il figlio ha vissuto solo con la madre, con cui vive tuttora, avendo ignorato, fino all'instaurarsi del presente contenzioso, chi ne fosse il padre, con cui non ha mai avuto alcun rapporto. In aggiunta, come chiaramente attestato dal Consultorio, l'incapacità di entrambi i genitori di affrontare e gestire il loro conflitto secondo la prospettiva del superiore interesse del minore, ha schiacciato il ragazzo sotto il peso delle rispettive rivendicazioni, precludendogli la costruzione di un benché minimo rapporto affettivo con il padre. Nel contesto dato, sarebbe irragionevole e pregiudizievole per il giovane attribuire a entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, che il padre sino a ora non ha mai esercitato.
4.2. Se l'affidamento esclusivo alla madre non è controverso, le parti hanno invece formulato conclusioni divergenti in punto collocamento, nel senso che il ricorrente, pur chiedendo il collocamento prevalente presso la madre, ha proposto un percorso di incontri con il figlio da attuare secondo le indicazioni dei servizi incaricati, al fine di giungere a un affidamento condiviso, mentre la resistente ha chiesto il collocamento esclusivo del figlio presso di sé, senza pronunciarsi sulla previsione di incontri con l'altro genitore.
Nel prendere atto della difficile situazione creata dai due adulti, devono essere considerati sia il diritto alla bigenitorialità del figlio, sia la sua volontà e le sue necessità nel rapporto
7 con i genitori, avendo 14 anni e, per quanto attestato dai servizi, avendo anche piena capacità di discernimento.
L'equilibrio tra questi elementi, secondo la condivisibile indicazione del Consultorio, comporta la previsione di un nuovo contesto per gli incontri, i quali dovranno essere svolti secondo le indicazioni dei servizi sociali, che a loro volta dovranno prudentemente tener conto anche dei punti di vista e delle eIGenze del giovane.
4.3. Nel quantificare l'obbligo paterno di contributo al mantenimento ordinario del figlio, devono essere considerati: le eIGenze del minorenne, ormai in fase adolescenziale;
l'esclusivo carico sulla madre dei compiti di cura in mancanza di rapporti con l'altro genitore;
la disparità economica tra i genitori. A quest'ultimo proposito, i dati oggettivi più aggiornati sono costituiti dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2023, che attestano redditi imponibili di circa 43.500,00 euro per il ricorrente e di circa 24.000 euro per la resistente. Lo squilibrio è parzialmente compensato dal fatto che il ricorrente ha documentato di dover far fronte a oneri finanziari pluriennali per circa 700,00 euro mensili, mentre la resistente ha attestato, a fronte dell'assenza di debiti, di avere risorse finanziarie per oltre 30.000,00 euro. Entrambe le parti hanno sostenuto di aver avuto un recente aumento delle risorse economiche, rispetto ai livelli più bassi negli anni passati. Tuttavia, proprio perché sono state documentate dinamiche reddituali analoghe, si stima corretto il confronto tra i dati fiscali più recenti e aggiornati.
Inoltre, non è in contestazione che l'assegno unico per il figlio venga percepito esclusivamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali spetteranno come per legge, sicché non è necessario provvedere sul punto.
Su tali premesse, il Collegio ritiene sia congruo, per il mantenimento ordinario del figlio, un importo di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4.4. Quanto alla domanda della parte resistente, di essere in via equitativa ed indennitaria rimborsata delle spese sostenute in via esclusiva per il periodo di 11 anni dalla nascita del figlio alla introduzione del presente giudizio, si deve osservare che la giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata (si veda Cass., n. 15098/2023), ha statuito che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al
8 momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c..
La Suprema Corte ha anche precisato che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove
l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili eIGenze del figlio (soddisfatte
o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. 16916/2022).
Pertanto, non essendo la somma da determinare quantificabile nel suo preciso ammontare, considerati gli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, le specifiche e molteplici eIGenze (ordinarie e straordinarie) del minore soddisfatte solo dalla madre dalla nascita sino all'età di 11 anni, i redditi percepiti da ciascun genitore nel corso del tempo quali emergenti dalle risultanze processuali, che attestano una dinamica, comune ad entrambe le parti, di progressivo incremento delle entrate, si ritiene equo liquidare l'importo omnicomprensivo di € 40.000,00, determinato assumendo quale mero riferimento, con necessaria approssimazione, un ammontare medio di circa 300,00 euro mensili comprensivo sia delle spese ordinarie sia di quelle straordinarie, parametro inferiore rispetto all'importo dell'assegno stabilito pro futuro, ma, in considerazione del progressivo incremento delle eIGenze del mantenimento con il crescere dell'età del figlio, indicativamente proporzionato a tale progressivo incremento nel corso degli anni.
9 5. Le parti hanno raggiunto un accordo in corso di causa in relazione alle domande principali, per le quali, di fatto, non vi è stato contenzioso.
Sulle domande accessorie, le decisioni del Collegio si collocano in una linea mediana rispetto alle divergenti conclusioni delle parti, il che comporta soccombenza reciproca e integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1034/2022 così decide:
1) affida il figlio minorenne alla madre alla quale è attribuito in Per_1 CP_1
via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione presso la madre;
2) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio vengano Parte_1 proseguiti, con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti e alla presenza di educatori professionali, con la frequenza, i tempi e le modalità stabilite dagli stessi servizi, anche tenendo conto della volontà e degli impegni del minorenne;
3) dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in Parte_1 via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro CP_1
400,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie per il figlio minorenne, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
10 5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo del figlio;
detrazioni fiscali come CP_1
per legge;
6) condanna a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
rimborso pro quota delle spese da lei sostenute per il mantenimento del figlio dalla Per_1
nascita fino al 6/5/2022, l'importo di € 40.000,00;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 27 maggio 2025
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1034/2022 del R.G. Trib. in data 10.5.2022, promossa d a
- nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
, residente a [...] (PN) rappresentato e difeso
[...]
dall'avv. Sabrina Castellarin
r i c o r r e n t e contro
- nata il [...] a [...], c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...]9, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Ciach
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: riconoscimento figlio naturale (art. 250 c.c.), trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 10/1/25, nella quale le parti hanno precisato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte ricorrente come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
9/1/25 e pertanto:
“Nel merito, contraris reiectis:
- disporsi, allo stato, l'affidamento esclusivo di alla madre con collocamento Per_1 prevalente presso la stessa;
con previsione, all'esito del percorso in essere, di disporre
l'affidamento condiviso;
- disporsi il diritto di visita del padre al minore secondo le modalità e tempistiche individuate dal Servizio incaricato, prevedendosi, in ogni caso, che padre e figlio possano incontrarsi in forma libera e con frequenza settimanale;
- porsi a carico del SI. un assegno, a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento di di € 300,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da Per_1
versarsi alla madre in forma tracciabile;
spese straordinarie, individuate secondo il protocollo vigente, al 50 % tra i genitori;
- assegno unico integralmente alla madre;
eventuali detrazioni fiscali al 50%;
- con riguardo all'indennizzo per il mantenimento del minore dalla nascita al riconoscimento, si ribadisce l'adesione alla proposta formulata dal precedente Giudice,
Dott. Gaetano Appierto, che prevedeva la corresponsione della somma di € 25.000,00, o quella diversa somma comunque contenuta nella “forbice” già indicata nel provvedimento del 16.6.2023 o ritenuta di giustizia.
Respingersi ogni altra domanda introdotta dalla convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove formulate e/o formulande.
In via istruttoria: si ribadiscono le opposizioni e le istanze tutte così come dedotte nella memoria ex art. 183 co VI n. 3 c.p.c. da intendersi qui ritrascritte.
Spese rifuse.”;
- per parte resistente come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data
9/1/25 e pertanto:
“nel merito, in via principale
- affidare in via esclusiva il figlio alla madre, con collocamento esclusivo presso la stessa;
- rigettare la richiesta di aggiunta del cognome “ al cognome “ ”; Parte_1 CP_1
2 - disporre che il nuovo assegno unico universale sia percepito direttamente dalla SI.ra
; CP_1
- l'integralità delle detrazioni di legge, qualora spettanti, a favore della IG.ra ; CP_1
- porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci del Parte_1 mese, alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento per il figlio l'importo CP_1 Per_1 mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, IGlato il
22/2/2018 tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, il Presidente del
Tribunale di Pordenone, il Presidente del Laboratorio forense di Pordenone e il Giudice specializzato per la famiglia di Pordenone, applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, qui da intendersi integralmente richiamato;
- condannare il SI. al pagamento dell'importo forfettario di € 80.000,00 a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento per il figlio per il periodo compreso tra il Per_1
26/4/2011 e il 6/5/2022; nel merito, in via subordinata porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno dieci del Parte_1 mese, alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento per il figlio l'importo CP_1 Per_1
mensile ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie, così come specificate nel Protocollo d'intesa tra magistrati
e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, IGlato il
22/2/2018 tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, il Presidente del
Tribunale di Pordenone, il Presidente del di Pordenone e il Giudice Controparte_2
specializzato per la famiglia di Pordenone, applicabile anche alle ipotesi di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, qui da intendersi integralmente richiamato;
- condannare il SI. al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia a titolo di Parte_1
assegno di mantenimento per il figlio per il periodo compreso tra il 26/4/2011 e il Per_1
6/5/2022; in ogni caso
- spese e compensi del presente giudizio integralmente rifuse;
3 in via istruttoria
- come in Comparsa di costituzione e risposta d.d. 17.06.22 depositata in pari data, in
Nota di deposito d.d. 28.03.23 depositata in pari data, in Atto di costituzione di nuovo difensore d.d. 21.08.23 depositato in pari data, in Memoria autorizzata per il deposito di documenti d.d. 29.09.23 depositata in pari data, in Memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. d.d. 24.07.24 depositata in data 25.07.24, in Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. d.d. 30.09.24 depositata in pari data, come in Memoria ex art. 183 comma 6 n. 3
c.p.c. d.d. 20.10.24 depositata in data 21.10.24.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6/5/22, allegando di aver avuto Parte_1 una relazione di convivenza more uxorio con dall'anno 2007 al mese di CP_1 maggio 2010, di aver ricevuto nell'anno 2020 una missiva dal legale dell'ex convivente con la quale gli era stata rappresentata la nascita in data 26/4/2011 di un bambino di nome di cui gli era stata attribuita la paternità, di aver effettuato, a seguito di complesse Per_1
interlocuzioni con la madre, un test che in data 6/10/21 aveva confermato la sua paternità biologica, ma che l'altro genitore non aveva acconsentito al riconoscimento del figlio, ha inizialmente richiesto, ai sensi dell'art. 250 comma 4 c.c., la pronuncia di sentenza in luogo del riconoscimento, con l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e con l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche mediante incarico al Consultorio, per consentirgli di instaurare una relazione con il figlio.
2. Si è costituita la parte resistente, nulla opponendo al riconoscimento del figlio da parte del padre, contestando invece l'aggiunta del cognome paterno a quello materno e insistendo per l'affidamento e il collocamento esclusivo del minore presso di sé, con attivazione di un percorso consultoriale per regolare e supportare gli incontri tra padre e figlio. Quanto ai provvedimenti di natura economica, ha chiesto in via CP_1
principale, rimettendosi in subordine alle valutazioni del Tribunale, l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico universale, l'imposizione di un obbligo a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, del pagamento di un assegno mensile di
500,00 euro, a fronte dei 300,00 euro che la controparte si era offerta di corrispondere,
4 oltre alla metà delle spese straordinarie e all'importo forfettario di 80.000,00 euro, a titolo di rimborso del mantenimento per il periodo antecedente il giudizio.
3. Il giudice deIGnato, prendendo atto del nulla osta della madre, ha invitato le parti a provvedere di loro iniziativa al riconoscimento, adottando nel frattempo, con ordinanza di data 22/6/2022, provvedimenti temporanei e urgenti con i quali, oltre a porre a carico del padre l'obbligo del versamento di un assegno di 450,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, ha disposto l'affidamento e il collocamento esclusivo del minorenne con la madre, incaricando il Consultorio di avviare e articolare un progressivo percorso di avvicinamento tra padre e figlio, inizialmente mediante incontri assistiti e con la successiva sperimentazione di forme più ampie e libere di frequentazione.
Nella prima udienza del giorno 17/11/2022, preso atto del riconoscimento nel frattempo intervenuto e della decisione, condivisa dai genitori, di non aggiungere al minorenne il cognome paterno, sono stati confermati i provvedimenti temporanei e urgenti, è stato prorogato l'incarico ai servizi ed è stata richiesta alle parti un'integrazione documentale relativa alle rispettive condizioni economiche.
In data 28/4/23 il Consultorio incaricato ha depositato la prima relazione informativa, nella quale, in estrema sintesi, dando atto dell'impossibilità del superamento del conflitto tra i genitori a causa dell'opposta rappresentazione delle circostanze temporali in cui il ricorrente aveva appreso la notizia della propria paternità, risolvendosi tale contrasto nell'imposizione a carico del figlio del peso insostenibile dell'adesione all'una o all'altra delle due versioni, è stata proposta, tenuto conto dei limiti di disponibilità manifestati dal minorenne, la graduale prosecuzione degli incontri presenziati con il padre, con cadenza mensile.
Nell'udienza del giorno 16/6/2023 il giudice precedente assegnatario ha formulato una proposta conciliativa che, oltre alla prosecuzione delle visite protette secondo le indicazioni del Consultorio, prevedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre a euro 350,00 mensili a partire dal mese di luglio 2023, con aggiunta però del 50% delle spese straordinarie, l'integrale attribuzione alla madre dell'assegno unico e
5 un indennizzo a favore della resistente, per il periodo pregresso, quantificato tra i
25.000,00 e i 30.000,00 euro.
Riassegnato il procedimento, nell'udienza del giorno 23/5/24 le parti, non essendo intervenuta la conciliazione, hanno chiesto l'assegnazione dei termini per memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Prima della successiva udienza è stata depositata una relazione di aggiornamento dei servizi sociosanitari, i quali hanno attestato il rilevante peggioramento della situazione.
Continuando il padre a negare di aver avuto risalente consapevolezza della propria paternità e assumendo il figlio, condizionato dall'opposta ricostruzione dei fatti prospettatagli dalla madre, la falsità di tale negazione, gli incontri tra loro non solo non avevano consentito di costruire un rapporto affettivo per mancanza del presupposto fiduciario, ma avevano provocato un progressivo malessere nel ragazzo, manifestatosi nell'ambiente domestico e in quello scolastico, tanto da suggerire agli operatori del
Consultorio la prosecuzione degli incontri in altri contesti e con la mediazione di differenti operatori.
Nell'udienza di data 7/11/24, recepita l'indicazione consultoriale sulle diverse modalità degli incontri, è stata fissata per la successiva data del 10/1/2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale la causa, già precedentemente ritenuta matura per la decisione senza la necessità di assumere prove orali, è stata rimessa in decisione, previa concessione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. Essendo intervenuti nel corso del procedimento, d'intesa tra le parti, il riconoscimento del figlio da parte del padre e la decisione concordata di non aggiungere il cognome paterno a quello materno, parte ricorrente ha rinunciato alle domande inizialmente formulate sul punto.
Non resta che prenderne atto.
Il Tribunale deve invece pronunciarsi in tema di affidamento e mantenimento del minorenne, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., norma espressamente richiamata dall'art. 250 comma 4 c.c..
6 A questo proposito, va preso atto che nel corso del procedimento sono stati già adottati provvedimenti temporanei e urgenti, che costituiscono la base da cui procedere.
4.1. Innanzitutto, prendendo atto delle informazioni fornite dagli operatori del Consultorio, deve essere confermato l'affido esclusivo del figlio alla madre, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Com'è noto, il regime ordinario di affidamento congiunto esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni. In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione giudiziaria, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Nella fattispecie in esame si configura una delle ipotesi in cui l'affidamento condiviso risulterebbe “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.). Infatti, per tutta l'infanzia il figlio ha vissuto solo con la madre, con cui vive tuttora, avendo ignorato, fino all'instaurarsi del presente contenzioso, chi ne fosse il padre, con cui non ha mai avuto alcun rapporto. In aggiunta, come chiaramente attestato dal Consultorio, l'incapacità di entrambi i genitori di affrontare e gestire il loro conflitto secondo la prospettiva del superiore interesse del minore, ha schiacciato il ragazzo sotto il peso delle rispettive rivendicazioni, precludendogli la costruzione di un benché minimo rapporto affettivo con il padre. Nel contesto dato, sarebbe irragionevole e pregiudizievole per il giovane attribuire a entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, che il padre sino a ora non ha mai esercitato.
4.2. Se l'affidamento esclusivo alla madre non è controverso, le parti hanno invece formulato conclusioni divergenti in punto collocamento, nel senso che il ricorrente, pur chiedendo il collocamento prevalente presso la madre, ha proposto un percorso di incontri con il figlio da attuare secondo le indicazioni dei servizi incaricati, al fine di giungere a un affidamento condiviso, mentre la resistente ha chiesto il collocamento esclusivo del figlio presso di sé, senza pronunciarsi sulla previsione di incontri con l'altro genitore.
Nel prendere atto della difficile situazione creata dai due adulti, devono essere considerati sia il diritto alla bigenitorialità del figlio, sia la sua volontà e le sue necessità nel rapporto
7 con i genitori, avendo 14 anni e, per quanto attestato dai servizi, avendo anche piena capacità di discernimento.
L'equilibrio tra questi elementi, secondo la condivisibile indicazione del Consultorio, comporta la previsione di un nuovo contesto per gli incontri, i quali dovranno essere svolti secondo le indicazioni dei servizi sociali, che a loro volta dovranno prudentemente tener conto anche dei punti di vista e delle eIGenze del giovane.
4.3. Nel quantificare l'obbligo paterno di contributo al mantenimento ordinario del figlio, devono essere considerati: le eIGenze del minorenne, ormai in fase adolescenziale;
l'esclusivo carico sulla madre dei compiti di cura in mancanza di rapporti con l'altro genitore;
la disparità economica tra i genitori. A quest'ultimo proposito, i dati oggettivi più aggiornati sono costituiti dalle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2023, che attestano redditi imponibili di circa 43.500,00 euro per il ricorrente e di circa 24.000 euro per la resistente. Lo squilibrio è parzialmente compensato dal fatto che il ricorrente ha documentato di dover far fronte a oneri finanziari pluriennali per circa 700,00 euro mensili, mentre la resistente ha attestato, a fronte dell'assenza di debiti, di avere risorse finanziarie per oltre 30.000,00 euro. Entrambe le parti hanno sostenuto di aver avuto un recente aumento delle risorse economiche, rispetto ai livelli più bassi negli anni passati. Tuttavia, proprio perché sono state documentate dinamiche reddituali analoghe, si stima corretto il confronto tra i dati fiscali più recenti e aggiornati.
Inoltre, non è in contestazione che l'assegno unico per il figlio venga percepito esclusivamente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali spetteranno come per legge, sicché non è necessario provvedere sul punto.
Su tali premesse, il Collegio ritiene sia congruo, per il mantenimento ordinario del figlio, un importo di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4.4. Quanto alla domanda della parte resistente, di essere in via equitativa ed indennitaria rimborsata delle spese sostenute in via esclusiva per il periodo di 11 anni dalla nascita del figlio alla introduzione del presente giudizio, si deve osservare che la giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata (si veda Cass., n. 15098/2023), ha statuito che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al
8 momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, il quale abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c., (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c..
La Suprema Corte ha anche precisato che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove
l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili eIGenze del figlio (soddisfatte
o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. 16916/2022).
Pertanto, non essendo la somma da determinare quantificabile nel suo preciso ammontare, considerati gli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, le specifiche e molteplici eIGenze (ordinarie e straordinarie) del minore soddisfatte solo dalla madre dalla nascita sino all'età di 11 anni, i redditi percepiti da ciascun genitore nel corso del tempo quali emergenti dalle risultanze processuali, che attestano una dinamica, comune ad entrambe le parti, di progressivo incremento delle entrate, si ritiene equo liquidare l'importo omnicomprensivo di € 40.000,00, determinato assumendo quale mero riferimento, con necessaria approssimazione, un ammontare medio di circa 300,00 euro mensili comprensivo sia delle spese ordinarie sia di quelle straordinarie, parametro inferiore rispetto all'importo dell'assegno stabilito pro futuro, ma, in considerazione del progressivo incremento delle eIGenze del mantenimento con il crescere dell'età del figlio, indicativamente proporzionato a tale progressivo incremento nel corso degli anni.
9 5. Le parti hanno raggiunto un accordo in corso di causa in relazione alle domande principali, per le quali, di fatto, non vi è stato contenzioso.
Sulle domande accessorie, le decisioni del Collegio si collocano in una linea mediana rispetto alle divergenti conclusioni delle parti, il che comporta soccombenza reciproca e integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1034/2022 così decide:
1) affida il figlio minorenne alla madre alla quale è attribuito in Per_1 CP_1
via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione presso la madre;
2) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio vengano Parte_1 proseguiti, con l'ausilio dei servizi sociali territorialmente competenti e alla presenza di educatori professionali, con la frequenza, i tempi e le modalità stabilite dagli stessi servizi, anche tenendo conto della volontà e degli impegni del minorenne;
3) dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in Parte_1 via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro CP_1
400,00 mensili, da corrispondere in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4) dispone che il padre provveda al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie per il figlio minorenne, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
10 5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo del figlio;
detrazioni fiscali come CP_1
per legge;
6) condanna a corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
rimborso pro quota delle spese da lei sostenute per il mantenimento del figlio dalla Per_1
nascita fino al 6/5/2022, l'importo di € 40.000,00;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 27 maggio 2025
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
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