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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2024, n. 9012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9012 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15213/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 18/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PARPAGLIONI MARA
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. BONOMO CP_1 P.IVA_1
MARCELLO resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…
1. accertare e dichiarare sulla base delle mansioni effettivamente svolte e così come esplicitate nei punti della parte in fatto, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato quantomeno sin dal
04.06.2018 nel livello Quadri A.
1. del CCNL Anas, e/o dalla diversa data ritenuta congrua di giustizia;
2. per l'effetto, condannare la società resistente alla corresponsione in favore del dott. della somma di Pt_1
€51.237,63 a titolo di differenze retributive per la mansioni superiori svolte come conteggiate dal 04.06.2018 al 31.03.2023, nonché, quelle successive maturate fino al momento dell'emissione della sentenza, nonché,
l'accantonamento dei relativi ratei a titolo di integrazione del TFR (così come risultante dai conteggi allegati sub doc. 32), oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, e/o alla diversa somma ritenuta congrua;
3. si chiede, altresì, di condannare la resistente alla integrale regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente, anche ai fini pensionistici, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, in conseguenza dell'accoglimento delle domande proposte, agli Enti previdenziali competenti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.”.
Per la parte resistente: “…rigettare il ricorso proposto da sig. in Pt_1
quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova.
Comunque, rigettare la richiesta di condanna avversaria, stante l'erroneità delle somme quantificate in ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso rimborso forfetario di spese generali…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le circostanze fattuali pacifiche e documentali
Risulta incontestato e documentalmente provato che:
- il ricorrente sia stato assunto dall in data 12.6.2007, in CP_1
qualità di “addetto di sala operativa” dell'Area Compartimentale Abruzzo, inquadrato nel livello B.1 del CCNL per i dipendenti del Gruppo Anas;
- nel 2013 sia stato inquadrato nel livello B, con mansioni di
“assistente di Sala Operativa”, sempre presso l'Area Compartimentale
Abruzzo (doc. 1 fasc. ric.);
Pag. 2 di 10 - in data 23 aprile 2015 sia stato assegnato al Parte_2
presso la medesima Area Compartimentale Abruzzo,
[...]
e gli sia stato successivamente attribuito il profilo professionale di
“Assistente Amministrativo Contabile”, sempre inquadrato nel livello B;
- in data 4 giugno 2018 sia stato assegnato presso la Direzione
Generale a Roma, Controparte_2
(denominazione successivamente modificata in
[...]
Direzione Organization e Coordinamento - v. comunicazione CP_3
del 14 maggio 2018 - doc. 2 fasc. ric. ) e, dal 1 ottobre 2019, anche CP_1
presso la Direzione Operativa e Coordinamento Territoriale – Mobilità
; in ultimo, presso Parte_3
Co l'Ufficio “Attività Rapporti con Stakeholder e ”, sempre nell'ambito dell'Area Direzione Operativa - Trasporti Eccezionali.
2. I rilievi delle parti
Nell'ambito del ricorso, il lavoratore ha esposto che, sin dal giugno 2018, aveva svolto in via continuativa mansioni superiori rispetto alla qualifica di formale inquadramento, riconducibili al profilo professionale di
“coordinatore amministrativo”, posizione economica ed organizzativa A1, area “Quadri” del CCNL Anas.
L ha contestato la fondatezza della domanda, affermando che CP_1
le mansioni realmente espletate dal ricorrente nel periodo in esame erano sempre state adeguate al profilo contrattuale formalmente attribuito.
3. Le declaratorie contrattuali
Al fine di verificare se le mansioni svolte dal ricorrente dal giugno 2018 siano corrispondenti a quelle del profilo superiore invocato occorre, in
Pag. 3 di 10 primo luogo, esaminare le declaratorie relative all'area ed al profilo richiesti ex art. 2103 c.c. (Area Quadri, posizione A1, profilo “coordinatore amministrativo”).
Il CCNL del Gruppo Anas prevede che “rientrano nell'Area Quadri i dipendenti con: a) compiti di studio, consulenza, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie innovative;
b) funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza;
c)compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità; d) responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi dell'ente, che comportano
l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo;
e) funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna;
f) conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori;
g) eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane”.
Nell'ambito dell'Area è compresa la posizione A1, nella quale vengono ricondotte le “attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico- specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
b) attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio;
c) sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”.
Pag. 4 di 10 Deve poi qualificarsi “coordinatore amministrativo” colui che: “a. Svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell'ambito di procedure o direttive di massima;
b. istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da istruzioni generali;
c. è preposto ad una unità organica del settore amministrativo;
d. collabora all'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio; e. collabora all'attività ispettiva, svolgendo in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica;
f. nell'ambito della specifica competenza partecipa ad organi collegiali e/o svolge attività di segretario in comitati, commissioni con piena autonomia organizzativa;
nonché attività di verifica e riscontro per operazioni di ispezione e collaudo;
g. svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale;
h. sottoscrive, su delega, atti e contratti”...”
L'analisi delle declaratorie riportate evidenzia che l'Area Quadri e, in particolare, la posizione A1, sono connotate dallo svolgimento di compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali, che comportano l'assunzione di decisioni, relative a materie di significativa complessità, con assunzione di responsabilità diretta ed esercizio di un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo.
L'ampio grado di autonomia decisionale e della connessa responsabilità costituiscono tratti distintivi rispetto all'Area operativa e di esercizio e, in
Pag. 5 di 10 particolare, alla posizione organizzativa ed economica “B”, a cui appartengono invece i lavoratori che svolgono “attività con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
Il livello di autonomia decisionale e responsabilità differenzia conseguentemente anche i profili di “coordinatore amministrativo” e
“assistente amministrativo”: entrambi svolgono attività istruttoria e di supporto, ma tale funzione viene svolta dal primo direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore con ampia discrezionalità; sia l'uno che l'altro partecipano a commissioni e gruppi di lavoro anche svolgendo le mansioni di segretario, ma il coordinatore amministrativo ha piena autonomia organizzativa; inoltre, mentre l'assistente collabora nelle attività di gestione della sua unità produttiva, il coordinatore è preposto ad una unità organica del settore amministrativo e guida l'attività di professionalità di livello inferiore.
4. La fattispecie concreta
Nella fattispecie, il raffronto tra le richiamate declaratorie e le mansioni asseritamente espletate dal lavoratore nel periodo in esame esclude la riconducibilità di tali mansioni al profilo richiesto.
Il ricorrente ha dedotto di aver partecipato, dal 4 giugno 2018, al Gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo del portale TEWEB e successivamente, della relativa APP, svolgendo compiti di studio, consulenza, programmazione,
Pag. 6 di 10 sperimentazione, ricerca e analisi, supporto, rilascio pareri e didattica, descrivendo complessivamente le attività svolte dai gruppi di lavoro, senza tuttavia dedurre specificamente quali funzioni avesse concretamente espletato in tali ambiti e, soprattutto, in assenza di elementi indicativi dell'esercizio della piena autonomia organizzativa che il coordinatore amministrativo dovrebbe avere nell'ambito dei gruppi.
Non può ritenersi sufficiente il richiamo all'opera di coordinamento di società esterne (non meglio precisata), alla fornitura di “indicazioni per la realizzazione di un prodotto conforme alle procedure e alle esigenze operative aziendali” e all'attività di “sviluppo delle procedure”, di
“supporto e rilascio pareri” (v. capp. 12 ss – v. anche documenti allegati), in carenza delle necessarie, specifiche deduzioni volte ad esplicare quale fosse in concreto l'attività svolta e, in particolare, in quale modo venisse esercitata l'autonomia, in che cosa si concretasse la responsabilità assunta dal lavoratore, indispensabili al fine di accertare l'effettiva riconducibilità al superiore profilo.
Il lavoratore ha inoltre allegato che, a partire dal 1 ottobre 2019 - nell'ambito della Direzione Operativa e Coordinamento Territoriale –
Mobilità Sostenibile e Trasporti Eccezionali – Mobilità Sostenibile – avrebbe svolto “il compito della realizzazione da zero delle procedure, dei sistemi e della modulistica per la funzionalità organizzativa e operativa del nuovo Ufficio della Mobilità Sostenibile”; l'esame delle deduzioni contenute in ricorso e della relativa documentazione (v. capp. 23 ss. ricorso) evidenzia però anche in tal caso l'assenza di dati indicativi dell'assunzione di decisioni, con la responsabilità diretta e l'autonomia di valutazione propria dell'Area quadri e del profilo richiesto, considerato
Pag. 7 di 10 peraltro che, come dedotto in ricorso, l'ufficio era diretto dal dirigente e dal responsabile e che, come emergente Persona_1 Persona_2
dalle email allegate, questi assumevano le decisioni in ordine alle questioni sottoposte dal ricorrente.
Analoghe considerazioni devono effettuarsi per la partecipazione del ricorrente, dal maggio 2021, al Gruppo di Lavoro “a supporto dei
Compartimenti per il “Rientro delle Strade” e, dal dicembre 2021, al
Gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'APP TE dei Trasporti Eccezionali
(capp. 40 ss. ricorso), non evidenziandosi l'esercizio della piena autonomia organizzativa propria del coordinatore amministrativo né l'assunzione di decisioni con correlata responsabilità, elementi assenti anche in relazione alle attività dedotte in ordine al periodo successivo all'agosto 2022 Co nell'ambito dell'ufficio “attività Rapporti con Stakeholders e ” .
L'analisi complessiva delle mansioni descritte rivela dunque la carenza di dati specifici in merito alla rilevante autonomia decisionale e alla connessa responsabilità economica propri dell'attività riconducibile all'Area quadri e alla posizione organizzativa A1; anche con riferimento allo specifico profilo di coordinatore amministrativo oggetto di domanda, il ricorrente ha omesso di effettuare precisi riferimenti all'esercizio del potere decisionale e della piena autonomia organizzativa, alla preposizione ad una unità organica e alla guida di attività di professionalità di livello inferiore, riportate nella declaratoria contrattuale.
Si prospettano pertanto carenti le condizioni indicate come essenziali nella normativa collettiva per il riconoscimento dell'inquadramento nella posizione e nel profilo richiesto, non essendo peraltro significativo che il ricorrente abbia sostituito in caso di assenza colleghi inquadrati nel livello
Pag. 8 di 10 A1, non risultando il carattere assorbente o quanto meno prevalente dell'attività svolta in sostituzione, e non essendo dirimente l'inquadramento scelto dall'azienda per altri lavoratori.
5. La domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa
Va evidenziato che la domanda è stata espressamente limitata ai punti 1 e 2 delle conclusioni del ricorso, con esclusione del punto 3 (“…si chiede, altresì, di condannare la resistente alla integrale regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente, anche ai fini pensionistici, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, in conseguenza dell'accoglimento delle domande proposte, agli
Enti previdenziali competenti”); è dunque venuta meno la necessità di effettuare l'integrazione del contraddittorio con l' (sussistente nelle CP_5
controversie tra lavoratore e datore di lavoro nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi - v. Cass. Sez. L. n.
29637 del 22.10.2021), disposta con ordinanza del 9.5.2024 e rimasta in concreto inattuata, poiché la notificazione telematica a tal fine all' è CP_5
stata irritualmente operata utilizzando un indirizzo pec diverso da quello inserito nel Registro PP.AA.
6. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, della complessità della controversia e delle fasi del giudizio.
Pag. 9 di 10 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.242,35,00, di cui euro € 553,35 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
18/09/2024 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15213/2023
Il Giudice Rossella Masi, all'udienza del 18/9/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PARPAGLIONI MARA
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. BONOMO CP_1 P.IVA_1
MARCELLO resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…
1. accertare e dichiarare sulla base delle mansioni effettivamente svolte e così come esplicitate nei punti della parte in fatto, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato quantomeno sin dal
04.06.2018 nel livello Quadri A.
1. del CCNL Anas, e/o dalla diversa data ritenuta congrua di giustizia;
2. per l'effetto, condannare la società resistente alla corresponsione in favore del dott. della somma di Pt_1
€51.237,63 a titolo di differenze retributive per la mansioni superiori svolte come conteggiate dal 04.06.2018 al 31.03.2023, nonché, quelle successive maturate fino al momento dell'emissione della sentenza, nonché,
l'accantonamento dei relativi ratei a titolo di integrazione del TFR (così come risultante dai conteggi allegati sub doc. 32), oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, e/o alla diversa somma ritenuta congrua;
3. si chiede, altresì, di condannare la resistente alla integrale regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente, anche ai fini pensionistici, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, in conseguenza dell'accoglimento delle domande proposte, agli Enti previdenziali competenti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA.”.
Per la parte resistente: “…rigettare il ricorso proposto da sig. in Pt_1
quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, carente di prova.
Comunque, rigettare la richiesta di condanna avversaria, stante l'erroneità delle somme quantificate in ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso rimborso forfetario di spese generali…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Le circostanze fattuali pacifiche e documentali
Risulta incontestato e documentalmente provato che:
- il ricorrente sia stato assunto dall in data 12.6.2007, in CP_1
qualità di “addetto di sala operativa” dell'Area Compartimentale Abruzzo, inquadrato nel livello B.1 del CCNL per i dipendenti del Gruppo Anas;
- nel 2013 sia stato inquadrato nel livello B, con mansioni di
“assistente di Sala Operativa”, sempre presso l'Area Compartimentale
Abruzzo (doc. 1 fasc. ric.);
Pag. 2 di 10 - in data 23 aprile 2015 sia stato assegnato al Parte_2
presso la medesima Area Compartimentale Abruzzo,
[...]
e gli sia stato successivamente attribuito il profilo professionale di
“Assistente Amministrativo Contabile”, sempre inquadrato nel livello B;
- in data 4 giugno 2018 sia stato assegnato presso la Direzione
Generale a Roma, Controparte_2
(denominazione successivamente modificata in
[...]
Direzione Organization e Coordinamento - v. comunicazione CP_3
del 14 maggio 2018 - doc. 2 fasc. ric. ) e, dal 1 ottobre 2019, anche CP_1
presso la Direzione Operativa e Coordinamento Territoriale – Mobilità
; in ultimo, presso Parte_3
Co l'Ufficio “Attività Rapporti con Stakeholder e ”, sempre nell'ambito dell'Area Direzione Operativa - Trasporti Eccezionali.
2. I rilievi delle parti
Nell'ambito del ricorso, il lavoratore ha esposto che, sin dal giugno 2018, aveva svolto in via continuativa mansioni superiori rispetto alla qualifica di formale inquadramento, riconducibili al profilo professionale di
“coordinatore amministrativo”, posizione economica ed organizzativa A1, area “Quadri” del CCNL Anas.
L ha contestato la fondatezza della domanda, affermando che CP_1
le mansioni realmente espletate dal ricorrente nel periodo in esame erano sempre state adeguate al profilo contrattuale formalmente attribuito.
3. Le declaratorie contrattuali
Al fine di verificare se le mansioni svolte dal ricorrente dal giugno 2018 siano corrispondenti a quelle del profilo superiore invocato occorre, in
Pag. 3 di 10 primo luogo, esaminare le declaratorie relative all'area ed al profilo richiesti ex art. 2103 c.c. (Area Quadri, posizione A1, profilo “coordinatore amministrativo”).
Il CCNL del Gruppo Anas prevede che “rientrano nell'Area Quadri i dipendenti con: a) compiti di studio, consulenza, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie innovative;
b) funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza;
c)compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità; d) responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi dell'ente, che comportano
l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo;
e) funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna;
f) conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori;
g) eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane”.
Nell'ambito dell'Area è compresa la posizione A1, nella quale vengono ricondotte le “attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico- specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
b) attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio;
c) sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo”.
Pag. 4 di 10 Deve poi qualificarsi “coordinatore amministrativo” colui che: “a. Svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell'ambito di procedure o direttive di massima;
b. istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da istruzioni generali;
c. è preposto ad una unità organica del settore amministrativo;
d. collabora all'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio; e. collabora all'attività ispettiva, svolgendo in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica;
f. nell'ambito della specifica competenza partecipa ad organi collegiali e/o svolge attività di segretario in comitati, commissioni con piena autonomia organizzativa;
nonché attività di verifica e riscontro per operazioni di ispezione e collaudo;
g. svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale;
h. sottoscrive, su delega, atti e contratti”...”
L'analisi delle declaratorie riportate evidenzia che l'Area Quadri e, in particolare, la posizione A1, sono connotate dallo svolgimento di compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali, che comportano l'assunzione di decisioni, relative a materie di significativa complessità, con assunzione di responsabilità diretta ed esercizio di un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo.
L'ampio grado di autonomia decisionale e della connessa responsabilità costituiscono tratti distintivi rispetto all'Area operativa e di esercizio e, in
Pag. 5 di 10 particolare, alla posizione organizzativa ed economica “B”, a cui appartengono invece i lavoratori che svolgono “attività con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale. Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane”.
Il livello di autonomia decisionale e responsabilità differenzia conseguentemente anche i profili di “coordinatore amministrativo” e
“assistente amministrativo”: entrambi svolgono attività istruttoria e di supporto, ma tale funzione viene svolta dal primo direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore con ampia discrezionalità; sia l'uno che l'altro partecipano a commissioni e gruppi di lavoro anche svolgendo le mansioni di segretario, ma il coordinatore amministrativo ha piena autonomia organizzativa; inoltre, mentre l'assistente collabora nelle attività di gestione della sua unità produttiva, il coordinatore è preposto ad una unità organica del settore amministrativo e guida l'attività di professionalità di livello inferiore.
4. La fattispecie concreta
Nella fattispecie, il raffronto tra le richiamate declaratorie e le mansioni asseritamente espletate dal lavoratore nel periodo in esame esclude la riconducibilità di tali mansioni al profilo richiesto.
Il ricorrente ha dedotto di aver partecipato, dal 4 giugno 2018, al Gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo del portale TEWEB e successivamente, della relativa APP, svolgendo compiti di studio, consulenza, programmazione,
Pag. 6 di 10 sperimentazione, ricerca e analisi, supporto, rilascio pareri e didattica, descrivendo complessivamente le attività svolte dai gruppi di lavoro, senza tuttavia dedurre specificamente quali funzioni avesse concretamente espletato in tali ambiti e, soprattutto, in assenza di elementi indicativi dell'esercizio della piena autonomia organizzativa che il coordinatore amministrativo dovrebbe avere nell'ambito dei gruppi.
Non può ritenersi sufficiente il richiamo all'opera di coordinamento di società esterne (non meglio precisata), alla fornitura di “indicazioni per la realizzazione di un prodotto conforme alle procedure e alle esigenze operative aziendali” e all'attività di “sviluppo delle procedure”, di
“supporto e rilascio pareri” (v. capp. 12 ss – v. anche documenti allegati), in carenza delle necessarie, specifiche deduzioni volte ad esplicare quale fosse in concreto l'attività svolta e, in particolare, in quale modo venisse esercitata l'autonomia, in che cosa si concretasse la responsabilità assunta dal lavoratore, indispensabili al fine di accertare l'effettiva riconducibilità al superiore profilo.
Il lavoratore ha inoltre allegato che, a partire dal 1 ottobre 2019 - nell'ambito della Direzione Operativa e Coordinamento Territoriale –
Mobilità Sostenibile e Trasporti Eccezionali – Mobilità Sostenibile – avrebbe svolto “il compito della realizzazione da zero delle procedure, dei sistemi e della modulistica per la funzionalità organizzativa e operativa del nuovo Ufficio della Mobilità Sostenibile”; l'esame delle deduzioni contenute in ricorso e della relativa documentazione (v. capp. 23 ss. ricorso) evidenzia però anche in tal caso l'assenza di dati indicativi dell'assunzione di decisioni, con la responsabilità diretta e l'autonomia di valutazione propria dell'Area quadri e del profilo richiesto, considerato
Pag. 7 di 10 peraltro che, come dedotto in ricorso, l'ufficio era diretto dal dirigente e dal responsabile e che, come emergente Persona_1 Persona_2
dalle email allegate, questi assumevano le decisioni in ordine alle questioni sottoposte dal ricorrente.
Analoghe considerazioni devono effettuarsi per la partecipazione del ricorrente, dal maggio 2021, al Gruppo di Lavoro “a supporto dei
Compartimenti per il “Rientro delle Strade” e, dal dicembre 2021, al
Gruppo di lavoro per lo sviluppo dell'APP TE dei Trasporti Eccezionali
(capp. 40 ss. ricorso), non evidenziandosi l'esercizio della piena autonomia organizzativa propria del coordinatore amministrativo né l'assunzione di decisioni con correlata responsabilità, elementi assenti anche in relazione alle attività dedotte in ordine al periodo successivo all'agosto 2022 Co nell'ambito dell'ufficio “attività Rapporti con Stakeholders e ” .
L'analisi complessiva delle mansioni descritte rivela dunque la carenza di dati specifici in merito alla rilevante autonomia decisionale e alla connessa responsabilità economica propri dell'attività riconducibile all'Area quadri e alla posizione organizzativa A1; anche con riferimento allo specifico profilo di coordinatore amministrativo oggetto di domanda, il ricorrente ha omesso di effettuare precisi riferimenti all'esercizio del potere decisionale e della piena autonomia organizzativa, alla preposizione ad una unità organica e alla guida di attività di professionalità di livello inferiore, riportate nella declaratoria contrattuale.
Si prospettano pertanto carenti le condizioni indicate come essenziali nella normativa collettiva per il riconoscimento dell'inquadramento nella posizione e nel profilo richiesto, non essendo peraltro significativo che il ricorrente abbia sostituito in caso di assenza colleghi inquadrati nel livello
Pag. 8 di 10 A1, non risultando il carattere assorbente o quanto meno prevalente dell'attività svolta in sostituzione, e non essendo dirimente l'inquadramento scelto dall'azienda per altri lavoratori.
5. La domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa
Va evidenziato che la domanda è stata espressamente limitata ai punti 1 e 2 delle conclusioni del ricorso, con esclusione del punto 3 (“…si chiede, altresì, di condannare la resistente alla integrale regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente, anche ai fini pensionistici, con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, in conseguenza dell'accoglimento delle domande proposte, agli
Enti previdenziali competenti”); è dunque venuta meno la necessità di effettuare l'integrazione del contraddittorio con l' (sussistente nelle CP_5
controversie tra lavoratore e datore di lavoro nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi omessi - v. Cass. Sez. L. n.
29637 del 22.10.2021), disposta con ordinanza del 9.5.2024 e rimasta in concreto inattuata, poiché la notificazione telematica a tal fine all' è CP_5
stata irritualmente operata utilizzando un indirizzo pec diverso da quello inserito nel Registro PP.AA.
6. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, della complessità della controversia e delle fasi del giudizio.
Pag. 9 di 10 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 4.242,35,00, di cui euro € 553,35 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
18/09/2024 Il Giudice
Rossella Masi
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