TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 15022/2024 R.G.
premesso che con ordinanza del 21.5.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 13.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Diana (quest'ultima C.F._1 costituitasi in corso di causa)
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.6.2024 (in seguito a dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord) il ricorrente ha impugnato le ordinanze ingiunzione n. OI-001612129, protocollo 5104.02/12/2022.0193833 e n. CP_1 OI-001973559, protocollo 5104.22/12/2022.0209749, ricevute rispettivamente il CP_1 20.12.2022 ed il 2.1.2023, con le quali l' gli intimato il pagamento delle sanzioni CP_1 amministrative pari ad € 10.000,00 ciascuna per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. A fondamento della domanda ha dedotto:
- di essere stato titolare dell'omonima ditta individuale fino al 3 dicembre 2019, data in cui quest'ultima cessava l'attività e veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
- di aver sempre provveduto al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
- che le suindicate ordinanze ingiunzione non “recano alcuna indicazione dell'anno della asserita violazione”;
- dopo aver richiamato il dettato di cui all'art. 14 della L. 689/1981, di non aver ricevuto gli atti di accertamento in esse richiamate;
- l'assenza di dolo o colpa;
1 - che “qualora venisse accertato che gli avvisi di accertamento sono stati recapitati nei termini di Legge, ma successivamente alla cancellazione della ditta individuale alla quale è stato imputato l'omesso pagamento delle ritenute, ed indirizzati al Sig. come Parte_1 LEGALE RAPPRESENTANTE della società, ovvero una posizione da egli non più ricoperta, né tantomeno ricopribile stante l'avvenuta estinzione della ditta, si verterebbe chiaramente in una situazione di errore che impediva ab origine l'irrogazione della sanzione”. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di: Annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati dal ricorrente. Per l'effetto, accertare che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di ritenute Parte_1 previdenziali ovvero a titolo di sanzione amministrativa il tutto, con vittoria delle spese di lite.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata per i motivi di seguito enunciati.
Deve premettersi che, in applicazione dell'art. 23 del DL 48/2023, convertito in L. n. CP_ 85/2023, nel corso del giudizio l' ha rideterminato le sanzioni per cui è causa che, pertanto, sono pari ad € 1.917,00 quella relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-001612129, ed € 2.477,40 quella relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-001973559.
Sempre in via preliminare, si rileva che:
- diversamente da quanto lamentato in ricorso, le ordinanze ingiunzione n. OI-001612129 e n. OI-001973559 indicano l'anno di riferimento della violazione (cfr. pag. 2 di ciascuna) che, rispettivamente, sono il 2017 ed il 2018;
- in tali anni il ricorrente ancora esercitava l'attività;
- che, vertendosi in tema di ditta personale, dalla circostanza per la quale il ha Parte_1 cessato di operare nel 2019 non deriva (come ritenuto in ricorso) che egli, quale soggetto giuridico, sia venuto meno.
CP_ Ciò posto, si osserva che l' ha provato che, diversamente da quanto eccepito in ricorso, al ricorrente sono stati notificati gli atti di accertamento richiamati nelle suindicate ordinanze ingiunzione.
Tale istituto, infatti, ha depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r con cui:
- l'accertamento prot. .5104.08/01/2019.0001883 del 01.02.2019 è stato notificato al CP_1 ricorrente in data 1.2.2019;
- l'accertamento prot. .5104.13/11/2019.0118902 del 12.12.2019 è stato notificato al CP_1 ricorrente in data 12.12.2019.
CP_ Al riguardo si evidenzia che, avendo l' inviato al ricorrente i suindicati atti di accertamento a mezzo del servizio di posta ordinaria, trovano applicazione le norme relative alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente nelle note del 14.3.2025, nonostante gli atti non sono stati ricevuti proprio dal ricorrente, non era necessario l'invio di una nuova raccomandata (cfr. da ultimo sentenza Cass. 21847/2025).
2 Appurato, dunque, che il ricorrente ha ricevuto gli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte, e visto che lo stesso ha comunque lamentato la violazione dell'art. 14 della L. 689/1991, occorre ricordare che tale norma, oltre a prevedere la necessaria notifica dell'avviso di accertamento, ai commi 2 e 6 recita:
“
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … giorni dall'accertamento.
… 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso in esame l' non ha rispettato il suindicato termine di novanta giorni, né ha CP_1 allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo (essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione).
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
Per tale motivo, che assorbe ogni ulteriore questione, le sanzioni amministrative per cui è causa devono ritenersi estinte e, dunque, la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario (da ultimo nelle note del 13.10.2025).
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è tenuto a pagare CP_ all' le sanzioni amministrative di cui alle ordinanze ingiunzione opposte;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi spese di lite, che liquida in CP_1
€ 1.310,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 15022/2024 R.G.
premesso che con ordinanza del 21.5.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 13.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Diana (quest'ultima C.F._1 costituitasi in corso di causa)
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.6.2024 (in seguito a dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord) il ricorrente ha impugnato le ordinanze ingiunzione n. OI-001612129, protocollo 5104.02/12/2022.0193833 e n. CP_1 OI-001973559, protocollo 5104.22/12/2022.0209749, ricevute rispettivamente il CP_1 20.12.2022 ed il 2.1.2023, con le quali l' gli intimato il pagamento delle sanzioni CP_1 amministrative pari ad € 10.000,00 ciascuna per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. A fondamento della domanda ha dedotto:
- di essere stato titolare dell'omonima ditta individuale fino al 3 dicembre 2019, data in cui quest'ultima cessava l'attività e veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
- di aver sempre provveduto al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali;
- che le suindicate ordinanze ingiunzione non “recano alcuna indicazione dell'anno della asserita violazione”;
- dopo aver richiamato il dettato di cui all'art. 14 della L. 689/1981, di non aver ricevuto gli atti di accertamento in esse richiamate;
- l'assenza di dolo o colpa;
1 - che “qualora venisse accertato che gli avvisi di accertamento sono stati recapitati nei termini di Legge, ma successivamente alla cancellazione della ditta individuale alla quale è stato imputato l'omesso pagamento delle ritenute, ed indirizzati al Sig. come Parte_1 LEGALE RAPPRESENTANTE della società, ovvero una posizione da egli non più ricoperta, né tantomeno ricopribile stante l'avvenuta estinzione della ditta, si verterebbe chiaramente in una situazione di errore che impediva ab origine l'irrogazione della sanzione”. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di: Annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati dal ricorrente. Per l'effetto, accertare che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di ritenute Parte_1 previdenziali ovvero a titolo di sanzione amministrativa il tutto, con vittoria delle spese di lite.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata per i motivi di seguito enunciati.
Deve premettersi che, in applicazione dell'art. 23 del DL 48/2023, convertito in L. n. CP_ 85/2023, nel corso del giudizio l' ha rideterminato le sanzioni per cui è causa che, pertanto, sono pari ad € 1.917,00 quella relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-001612129, ed € 2.477,40 quella relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-001973559.
Sempre in via preliminare, si rileva che:
- diversamente da quanto lamentato in ricorso, le ordinanze ingiunzione n. OI-001612129 e n. OI-001973559 indicano l'anno di riferimento della violazione (cfr. pag. 2 di ciascuna) che, rispettivamente, sono il 2017 ed il 2018;
- in tali anni il ricorrente ancora esercitava l'attività;
- che, vertendosi in tema di ditta personale, dalla circostanza per la quale il ha Parte_1 cessato di operare nel 2019 non deriva (come ritenuto in ricorso) che egli, quale soggetto giuridico, sia venuto meno.
CP_ Ciò posto, si osserva che l' ha provato che, diversamente da quanto eccepito in ricorso, al ricorrente sono stati notificati gli atti di accertamento richiamati nelle suindicate ordinanze ingiunzione.
Tale istituto, infatti, ha depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r con cui:
- l'accertamento prot. .5104.08/01/2019.0001883 del 01.02.2019 è stato notificato al CP_1 ricorrente in data 1.2.2019;
- l'accertamento prot. .5104.13/11/2019.0118902 del 12.12.2019 è stato notificato al CP_1 ricorrente in data 12.12.2019.
CP_ Al riguardo si evidenzia che, avendo l' inviato al ricorrente i suindicati atti di accertamento a mezzo del servizio di posta ordinaria, trovano applicazione le norme relative alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente nelle note del 14.3.2025, nonostante gli atti non sono stati ricevuti proprio dal ricorrente, non era necessario l'invio di una nuova raccomandata (cfr. da ultimo sentenza Cass. 21847/2025).
2 Appurato, dunque, che il ricorrente ha ricevuto gli atti di accertamento richiamati nelle ordinanze ingiunzione opposte, e visto che lo stesso ha comunque lamentato la violazione dell'art. 14 della L. 689/1991, occorre ricordare che tale norma, oltre a prevedere la necessaria notifica dell'avviso di accertamento, ai commi 2 e 6 recita:
“
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … giorni dall'accertamento.
… 6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso in esame l' non ha rispettato il suindicato termine di novanta giorni, né ha CP_1 allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo (essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione).
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007).
Per tale motivo, che assorbe ogni ulteriore questione, le sanzioni amministrative per cui è causa devono ritenersi estinte e, dunque, la domanda deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario (da ultimo nelle note del 13.10.2025).
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non è tenuto a pagare CP_ all' le sanzioni amministrative di cui alle ordinanze ingiunzione opposte;
b) condanna l' a pagare in favore del ricorrente i compensi spese di lite, che liquida in CP_1
€ 1.310,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 13.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
3