Sentenza 16 giugno 2011
Sentenza 24 gennaio 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/01/2013, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2011, proposto da:
RN NZ, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Della Valle, con domicilio eletto presso RI NI in Napoli, via Cuma N.6;
contro
Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Fallimento il Gabbiano S.p.A.;
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del tar campania di napoli sez. v n.3534/2008
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Teatro San Carlo di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con una prima decisione per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe citata questo Tribunale ha, per un verso, precisato che la statuizione da eseguire consiste nel pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dalla prima immissione nel rapporto e fino alla data di effettiva cessazione del rapporto stesso, oltre agli accessori e alla regolarizzazione della posizione previdenziale; per altro verso, nominato commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato il Presidente in carica della Fondazione o suo delegato, con il compito, in ragione della difficoltà oggettiva di una puntuale e documentata determinazione delle somme dovute, di definire anche in via bonaria la vicenda, con la fattiva collaborazione della difesa del ricorrente;
Rilevato che il nominato commissario ha delegato a tal fine il dr. Antonio Salzano che ha depositato al riguardo una “relazione ed elaborato contabile” in assolvimento dell’incarico ricevuto,
Visto il ricorso notificato il 15.11.2012 ed integrato con la memoria depositata l’11.12.2012 con cui parte ricorrente articola diversi livelli di contestazione avverso l’operato del nominato commissario;
Considerato che tale doglianza, nel suo livello estrinseco volto a conseguire la revoca dell’incarico, la sostituzione del nominato commissario e l’irrogazione delle sanzioni ex art. 114 cpa, non si presenta suscettibile di favorevole considerazione atteso che non sono ravvisabili né situazioni di colpevole inerzia/inattività (ove si considerino sia la parentesi temporale legata alla temporanea sospensione disposta in sede di appello sia il doppio periodo di sospensione feriale) né di violazione dell’obbligo di imparziale diligenza (ove si considerino i perduranti profili di incertezza che di seguito verranno dipanati nell’ottica del giudicato a formazione progressiva tipica dell’ottemperanza processual-amministrativa);
Rilevato, invece, che l’incidente di esecuzione nei suoi profili intrinseci appare parzialmente fondato nei termini che seguono, atteso che le conclusioni della relazione del Delegato del Commissario del 4.12.2012 risultano:
a) corrette nell’individuazione sia del contratto collettivo applicabile parametricamente (CCNL Teatri Stabili, su cui peraltro vi è concordia tra le parti) sia del livello e del grado di qualificazione di riferimento (livello 7, operai comuni, in ragione sia delle mansioni descritte nella sentenza del giudice del lavoro richiamata nella eseguenda sentenza del G.A., in relazione soprattutto alle attrezzature ed ai mezzi d’opera con prevalenza utilizzati dai ricorrenti nella loro attività:, sia dai resoconti emersi in sede di istruttoria condotta, con congrua e ragionevole motivazione, dal Delegato attraverso soprattutto l’acquisizione e la disanima dei contratti d’appalto stipulati illo tempore dall’Ente con la società Gabbiano e da cui ha tratto origine il contenzioso de quo);
b) corrette nell’esclusione sia di spettanze per periodi feriali e permessi ( interamente goduti per la chiusura estiva del teatro) sia per prestazioni di lavoro straordinario (in quanto non solo non debitamente provati in relazione ai complessivi presupposti di legge per l’insorgere del relativo diritto, ma, prim’ancora e per lo stesso motivo, esulanti dal pur elastico ambito cognitorio proprio del giudicato oggetto della presente esecuzione );
c) viceversa non corrette in relazione al contestato periodo di riferimento(limitato dal Delegato al dicembre 1990 in virtù di non pertinenti richiami alla sentenza della Cassazione sul riparto di giurisdizione nella fattispecie de qua), essendo al riguardo fondate le obiezioni dei ricorrenti in sede di incidente di esecuzione: ed, invero, come sopra riferito, sia nella sentenza resa in sede di cognizione (nella misura in cui accerta che i rapporti di lavoro siano stati intrattenuti dai ricorrenti proprio con l’Ente San Carlo, in quanto vero datore di lavoro, piuttosto che con le singole imprese quali succedutesi nella gestione in appalto del servizio di pulizia presso i locali del Teatro, dandosi luogo ad una vera e propria interposizione personale nel contratto di lavoro), sia nelle prime pronunce d’ottemperanza (ove si chiarisce, integrando il giudicato con statuizioni a loro volta non più contestabili, che il dictum giudiziale da eseguire va inteso nel senso che ha riconosciuto all’odierno ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dalla prima immissione in ruolo e fino alla data di effettiva cessazione del rapporto, unitamente ai relativi accessori) emerge che il periodo di riferimento è da intendersi fino all’attualità; peraltro il giudice di appello dell’ottemperanza, affrontando tale questione, chiarisce che non può ulteriormente essere posta in contestazione … “quella relativa al periodo da prendere in considerazione, che il Tar, comunque, precisa essere quello coincidente con l’effettiva durata del rapporto di lavoro” … e che “tutte queste censure sono, infatti, relative a profili oggetto della sentenza del Tar sulla quale è sceso il giudicato e sono, quindi, ormai incontestabili”;
d) non corrette in relazione alla mancata considerazione da parte del Delegato delle omissioni contributive, anch’esse oggetto di specifica statuizioni nelle citate pronunce (ove si afferma, in primo grado, che la statuizione da eseguire va intesa nel senso che ha riconosciuto all’odierno ricorrente il diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale da parte del datore di lavoro; ed in appello, che l’effettiva consistenza del debito della Fondazione appellante consiste non solo nella corresponsione delle differenze retributive, ma anche nella formazione della posizione previdenziale) e debitamente supportate dalla produzione di estratti previdenziali aggiornati da parte dei ricorrenti in sede di istruttoria condotta dal Delegato stesso:
Ne deriva pertanto che, in relazione ai punti sub c) e sub d) il nominato Delegato dovrà procedere ad integrare il proprio operato di ausilio alla corretta esecuzione della decisione de qua, definendo e liquidando le differenze in tal senso dovute e preliminarmente verificando nuovamente – in termini di puntuale formalizzazione, anche al fine di valutare i comportamenti processuali delle parti ex art. 116 cp.c. – la concreta ed fruttuosa fattibilità di ipotesi transattivo-conciliative.
Le spese della presente fase del giudizio possono compensarsi per la complessità delle questioni trattate e l’esito del giudizio medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso di incidente d’esecuzione, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/01/2013
IL SEGRETARIO