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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1909 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
con l'avv. GAUDENZI GIOVANNA Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. IANNACCONE LUCA CP_1
CONVENUTO.
***.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, onveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 465/24 emesso dal Tribunale di CP_1
Rimini il 17.05.2024 (RG 963/24) in quanto inammissibile per difetto dei requisiti ex art. 633 e ss cpc e comunque per l'irripetibilità delle spese straordinarie di cui in via monitoria era stato chiesto il rimborso, stante il difetto del preventivo accordo dei coniugi sulle stesse.
Spiegava l'opponente che il credito azionato in monitorio dalla ex-moglie riguardava spese straordinarie come disciplinate nelle condizioni della separazione (cfr. Sentenza n. 165/11 emessa dal Tribunale di Rimini il
19.2.2011) poi trasfuse nella sentenza di divorzio (cfr. Sentenza n. 484/16 emessa dal Tribunale di Rimini il
06.04.2016) secondo cui si impegnava a sostenere per intero le spese straordinarie per i figli con Pt_1 espressa previsione che dette spese “DOVRANNO ESSERE ASSUNTE DI COMUNE ACCORDO TRA I
GENITORI...”. Lamentava quindi, l'opponente che le spese straordinarie per cui è causa non venivano preventivamente comunicate e/o concordate e pertanto, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente contestava di non esser stato messo a parte delle decisioni, di non aver prestato consenso all'effettuazione delle spese oggi azionate, tra cui quelle per l'iscrizione del figlio all'università di Milano e di aver ricevuto solo richiesta di rimborso e poi l'ingiunzione di pagamento come, peraltro, già avvenuto in precedenti occasioni.
Si costituiva l'opposta la quale, contestando ogni avversa doglianza, insisteva per il rigetto dell'opposizione spiegata e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 465/24 opposto chiedendone la provvisoria esecuzione.
Spiegava l'opposta che le spese straordinarie non andavano tutte preventivamente concordate e contestava la circostanza secondo cui non avrebbe messo a parte l'opponente riguardo alle spese straordinarie azionate in monitorio. A tal fine, specificava di aver inviato comunicazioni in merito a tali spese ma di non aver ricevuto alcuna risposta e comunque alcun espresso diniego.
L'opposta, inoltre, evidenziava come le spese azionate riguardassero spese farmaceutiche per la figlia
; dentistiche per;
scolastiche e universitarie: per tasse, locazione, vitto, libri, mezzi etc... Per_1 Per_2 per , studente fuorisede iscritto alla facoltà di Scienze Naturali dell'Università Statale di Milano. Per_2
Evidenziava l'opposta come nel merito tali spese fossero già note all'opponente, non fossero mai state contestate prima, né tantomeno risultassero contestate in atti, limitandosi l'opponente ad eccepire il mancato preventivo accordo su tali spese, comunque necessarie ai figli.
Instaurato il contradditorio all'udienza del 21.02.2025 l'opponente contestava la debenza delle ingenti spese straordinarie richieste, in quanto non preventivamente concordate, sebbene inserite tra quelle da concordare, secondo l'accordo delle parti, recepito anche dalla sentenza di divorzio mentre l'opposta rilevava che le spese, ad esempio quelle universitarie, erano state accettate per fatti concludenti dal padre, che già in passato le aveva pagate e non aveva mai espresso il proprio dissenso ed insisteva per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente, quindi, precisava che non vi era alcun accordo sulle spese ad esempio universitarie, che erano state pagate solo in seguito ad atti giudiziari, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutività, atteso che il fatto di concordare preventivamente è condizione di esigibilità della spesa, quindi la mancanza dell'assenso renderebbe la spesa non esigibile.
Con ordinanza del 29.04.2025-12.05.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc l'udienza del 27.6.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'attore propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale è stato condannato alla rifusione delle spese straordinarie sostenute dalla convenuta in favore dei comuni figli, deducendo la mancata necessaria concertazione delle predette spese.
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (così Cass.
14564/2023).
Nel caso di specie, l'opponente non ha neppure dedotto la mancata rispondenza delle spese di cui si è chiesta in via monitoria la rifusione all'interesse della prole, ciò che deve presumersi, trattandosi di spese mediche o scolastiche, limitandosi soltanto a rappresentare l'opportunità che il figlio maggiorenne frequenti l'Università vicino a casa, per restare sotto il controllo dei genitori, senza però neppure indicare la sede più vicina alla residenza materna della facoltà prescelta dal ragazzo.
Ciò posto, va ricordato che come in sede di separazione (cfr. separazione Sentenza n. 165/11 emessa dal
Tribunale di Rimini il 19.2.2011) fosse previsto a carico di l'obbligo di pagare per intero di tutte le Pt_1 spese scolastiche (anche per scuola privata) di ogni ordine e grado (anche universitarie ivi comprese quelle di vitto e alloggio “fuori sede”) nessuna esclusa (per mezzi di trasporto, tasse, libri, materiale di cancelleria, didattico e formativo, per gite, mensa scolastica ecc.), le spese mediche (anche odontoiatriche e ortodontiche)
e farmaceutiche non mutuabili, spese per attività sportive, formative, ludico ricreative. Sono altresì a carico del sig. le spese per abbigliamento e vestiario. Pt_1
Alla luce delle considerazioni su esposte risulta legittima la richiesta di rimborso della quota del 100% delle spese straordinarie azionate in monitorio, sicché s'impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite – liquidate in considerazione della modesta complessità della causa e della limitata attività processuale svolta - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 1.700 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Rimini, 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1909 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da
con l'avv. GAUDENZI GIOVANNA Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. IANNACCONE LUCA CP_1
CONVENUTO.
***.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 27.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, onveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 465/24 emesso dal Tribunale di CP_1
Rimini il 17.05.2024 (RG 963/24) in quanto inammissibile per difetto dei requisiti ex art. 633 e ss cpc e comunque per l'irripetibilità delle spese straordinarie di cui in via monitoria era stato chiesto il rimborso, stante il difetto del preventivo accordo dei coniugi sulle stesse.
Spiegava l'opponente che il credito azionato in monitorio dalla ex-moglie riguardava spese straordinarie come disciplinate nelle condizioni della separazione (cfr. Sentenza n. 165/11 emessa dal Tribunale di Rimini il
19.2.2011) poi trasfuse nella sentenza di divorzio (cfr. Sentenza n. 484/16 emessa dal Tribunale di Rimini il
06.04.2016) secondo cui si impegnava a sostenere per intero le spese straordinarie per i figli con Pt_1 espressa previsione che dette spese “DOVRANNO ESSERE ASSUNTE DI COMUNE ACCORDO TRA I
GENITORI...”. Lamentava quindi, l'opponente che le spese straordinarie per cui è causa non venivano preventivamente comunicate e/o concordate e pertanto, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente contestava di non esser stato messo a parte delle decisioni, di non aver prestato consenso all'effettuazione delle spese oggi azionate, tra cui quelle per l'iscrizione del figlio all'università di Milano e di aver ricevuto solo richiesta di rimborso e poi l'ingiunzione di pagamento come, peraltro, già avvenuto in precedenti occasioni.
Si costituiva l'opposta la quale, contestando ogni avversa doglianza, insisteva per il rigetto dell'opposizione spiegata e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 465/24 opposto chiedendone la provvisoria esecuzione.
Spiegava l'opposta che le spese straordinarie non andavano tutte preventivamente concordate e contestava la circostanza secondo cui non avrebbe messo a parte l'opponente riguardo alle spese straordinarie azionate in monitorio. A tal fine, specificava di aver inviato comunicazioni in merito a tali spese ma di non aver ricevuto alcuna risposta e comunque alcun espresso diniego.
L'opposta, inoltre, evidenziava come le spese azionate riguardassero spese farmaceutiche per la figlia
; dentistiche per;
scolastiche e universitarie: per tasse, locazione, vitto, libri, mezzi etc... Per_1 Per_2 per , studente fuorisede iscritto alla facoltà di Scienze Naturali dell'Università Statale di Milano. Per_2
Evidenziava l'opposta come nel merito tali spese fossero già note all'opponente, non fossero mai state contestate prima, né tantomeno risultassero contestate in atti, limitandosi l'opponente ad eccepire il mancato preventivo accordo su tali spese, comunque necessarie ai figli.
Instaurato il contradditorio all'udienza del 21.02.2025 l'opponente contestava la debenza delle ingenti spese straordinarie richieste, in quanto non preventivamente concordate, sebbene inserite tra quelle da concordare, secondo l'accordo delle parti, recepito anche dalla sentenza di divorzio mentre l'opposta rilevava che le spese, ad esempio quelle universitarie, erano state accettate per fatti concludenti dal padre, che già in passato le aveva pagate e non aveva mai espresso il proprio dissenso ed insisteva per la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente, quindi, precisava che non vi era alcun accordo sulle spese ad esempio universitarie, che erano state pagate solo in seguito ad atti giudiziari, si opponeva alla concessione della provvisoria esecutività, atteso che il fatto di concordare preventivamente è condizione di esigibilità della spesa, quindi la mancanza dell'assenso renderebbe la spesa non esigibile.
Con ordinanza del 29.04.2025-12.05.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc l'udienza del 27.6.2025 quando la causa veniva trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'attore propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale è stato condannato alla rifusione delle spese straordinarie sostenute dalla convenuta in favore dei comuni figli, deducendo la mancata necessaria concertazione delle predette spese.
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (così Cass.
14564/2023).
Nel caso di specie, l'opponente non ha neppure dedotto la mancata rispondenza delle spese di cui si è chiesta in via monitoria la rifusione all'interesse della prole, ciò che deve presumersi, trattandosi di spese mediche o scolastiche, limitandosi soltanto a rappresentare l'opportunità che il figlio maggiorenne frequenti l'Università vicino a casa, per restare sotto il controllo dei genitori, senza però neppure indicare la sede più vicina alla residenza materna della facoltà prescelta dal ragazzo.
Ciò posto, va ricordato che come in sede di separazione (cfr. separazione Sentenza n. 165/11 emessa dal
Tribunale di Rimini il 19.2.2011) fosse previsto a carico di l'obbligo di pagare per intero di tutte le Pt_1 spese scolastiche (anche per scuola privata) di ogni ordine e grado (anche universitarie ivi comprese quelle di vitto e alloggio “fuori sede”) nessuna esclusa (per mezzi di trasporto, tasse, libri, materiale di cancelleria, didattico e formativo, per gite, mensa scolastica ecc.), le spese mediche (anche odontoiatriche e ortodontiche)
e farmaceutiche non mutuabili, spese per attività sportive, formative, ludico ricreative. Sono altresì a carico del sig. le spese per abbigliamento e vestiario. Pt_1
Alla luce delle considerazioni su esposte risulta legittima la richiesta di rimborso della quota del 100% delle spese straordinarie azionate in monitorio, sicché s'impone la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite – liquidate in considerazione della modesta complessità della causa e della limitata attività processuale svolta - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 1.700 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e Cpa.
Rimini, 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi