Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/1983, n. 3598
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Sentenza 25 maggio 1983

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L'Azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei riguardi dei vari compossessori o condetentori, in quanto, anche se l'eventuale opposizione di un cointeressato rimasto estraneo al processo può ostacolare la esecuzione della pronunzia di accoglimento, questa - essendo pur sempre idonea a produrre i suoi effetti e, in particolare, quello di escludere per intanto dal compossesso ovvero dalla detenzione o condetenzione la parte convenuta in giudizio - non può ritenersi inutiliter data. ( Conf 2617/77, mass n 386305; ( Conf 1220/75, mass n 374666; ( Conf 4049/74, mass n 372662).*

In ipotesi di rivendicazione di immobile ad uso abitativo, la legittimazione passiva all'Azione di revindica compete, oltre che al capofamiglia anche a ciascun familiare con lui stabilmente convivente nell'immobile, poiché detto familiare gode della abitazione nel proprio interesse ed assume in ordine alla stessa la figura - quanto meno - del detentore o condetentore qualificato. ( V 2276/80, mass n 405946; ( V 2753/71, mass n 353922).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/1983, n. 3598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3598
    Data del deposito : 25 maggio 1983

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