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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/12/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 938/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
In composizione collegiale riunito nelle persone dei seguenti sig.ri magistrati
Dott. ssa Ombretta Salvetti Presidente
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice rel.
Dott. Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento ex art. 473 bis. 38 u.c. c.p.c. promosso da:
elettivamente domiciliata in Asti – Via Incisa n. 10 – presso lo studio e la Parte_1 persona dell'avv. Giuseppe Leuzzi ) che la rappresenta e difende in forza di C.F._1 procura speciale in atti, opponente nei confronti di elettivamente domiciliato in Asti, Corso Alfieri 284 presso lo studio e le persone Controparte_1 degli Avv.ti Anna Re Montalcini e Valeria Filippi entrambe del Foro di Asti, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti opposto
Collegio del 10 dicembre 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 5 Per parte opponente:
" Contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione per i motivi sopra indicati, ed in riforma della ordinanza emessa in data 9.4.2024 nel procedimento RG 72/2024 (cron. ord. n.
2735/2024) tra le parti, disporre a carico del sig. quantomeno la condanna alle Controparte_1 spese di lite ex art. 91 cpc della precedente fase del giudizio e di quella presente. Ribadendo la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. rispetto alla quale, in ogni caso, ci si rimette al prudente apprezzamento del giudicante.
Con favore di spese e vittoria di onorari”.
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni altra istanza ed eccezione:
- rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- ove ritenuto sussisterne le condizioni, condannare la ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
- Con il favore delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 38 u.c. cpc la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza n. 72/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c. in data 9.4.2024 da questo
Tribunale in composizione monocratica chiedendone la modifica nella parte in cui, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, compensava le spese del giudizio tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza, di parte sulla domanda principale di CP_1 autorizzazione all'iscrizione scolastica dei figli minori presso gli istituti indicati nel ricorso e, di parte
, in merito alla domanda accessoria di condanna ex art. 96 c.p.c.. Evidenziato che la Parte_1 natura meramente accessoria della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ostava alla possibilità di porre in compensazione le spese di lite ex art. 91 cpc con quelle relative alla domanda da responsabilità aggravata, chiedeva sul punto la riforma del provvedimento opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo la conferma del provvedimento Controparte_1 opposto alla luce dell'atteggiamento scarsamente collaborativo e comunicativo serbato dell'odierna opponente nelle fasi precedenti l'instaurazione del giudizio di primo grado, condotta che avrebbe costretto il alla costituzione in un giudizio che poteva essere evitato. CP_1
All'udienza di comparizione, nonostante i plurimi tentativi di conciliazione operati dal giudice delegato, le parti insistevano nelle rispettive domande e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 5 Giova premettere che la pronuncia di cessazione della materia del contendere non esime il giudicante, ove ne sia fatta richiesta, dalla decisione sulle spese di lite alla stregua del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass.
21.6.2004, n. 11494). E invero, dichiarata la cessazione della materia del contendere, la pronuncia finale sulla distribuzione delle spese di lite rimane affidata a una valutazione di soccombenza virtuale fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda (secondo una nota regola applicativa - in tema - del principio di causalità).
Ciò posto, osserva il Collegio che l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o, al contrario, riconosciuto e che stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca ( Cassazione civile sez.
II, 06/06/2022, n.18036).
Fermi i superiori principi, nel caso di specie appare verosimile che , ove il giudizio Controparte_1 non si fosse concluso con la rinuncia alla domanda di iscrizione della prole in uno degli “Istituti, individuati al doc. 7 come appartenenti al V Circolo” invece che negli istituti astigiani individuati dalla madre, sarebbe risultato soccombente non essendo corrispondente al superiore interesse dei minori costringerli ad affrontare ogni giorno il viaggio per raggiungere gli istituti scolastici posti dalla parte opposta della città rispetto a dove è collocata l'abitazione materna.
Deve, quindi, affermarsi che il sig. all'esito del giudizio instaurato non avrebbe conseguito CP_1 il bene della vita preteso, ossia l'iscrizione della prole in uno degli “Istituti, individuati al doc. 7 come appartenenti al V Circolo”.
Non può, tuttavia, non valorizzarsi, la volontà conciliativa, seppur manifestata successivamente alla conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte dal Tribunale e ad iscrizione avvenuta, desumibile dall'intervenuta rinuncia alla coltivazione della domanda principale e della domanda ex art. 473 bis.39 proposte dal nella memoria di costituzione in primo grado. CP_1
Alla luce di quanto sopra e in riforma del provvedimento impugnato, si ritiene di liquidare in favore di le spese del primo grado di giudizio, facendo applicazione dei valori Parte_1 prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile, difficoltà bassa, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, ritenendo compensate tra le parti le ulteriori fasi.
Non ricorrono i presupposti per l'invocata condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. del , non CP_1 apparendo la posizione del padre dettata da evidente dolo o mala fede.
pagina 3 di 5 Relativamente alle spese della presente causa, le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi dello scaglione tariffario di riferimento di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche per le cause di valore indeterminabile, difficoltà bassa, seguono la soccombenza e sono poste, pertanto, a carico di Controparte_1
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- a parziale modifica dell'ordinanza n. 72/2024 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 38 c.p.c. in data
9.4.2024 da questo Tribunale in composizione monocratica, condanna a Controparte_1 corrispondere ad le spese di lite che liquida in € 1.500, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA, se e come per legge;
- condanna a rifondere ad le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Così deciso in Asti, Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. ssa Ombretta Salvetti
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