TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
nella persona del Giudice designato dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, e vertente
TRA
, (c.f. , in proprio quale Parte_1 CodiceFiscale_1
procuratore di se stesso avvocato legalmente esercente ed iscritto presso I'Ordine
degli Avvocati presso il Foro di Cassino, nonché in quanto e rappresentato e difeso dall'avv. Paola Atrei Garofalo ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in Cassino alla Piazza Labriola n. 37 giusta mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
E
, C.F. , C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
elett.te C.F._4 Parte_3 CodiceFiscale_5 domiciliati in Cassino, via Cimarosa n. 52, presso lo studio dell'avv. Nadia Pacitto, che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta, nonché procuratrice speciale ai fini dell'accettazione del progetto divisionale con assegnazione delle quote
CONVENUTI
E
1 , (c.f.: ) , Controparte_2 C.F._6 rappresentato e difeso nel presente giudizio endoesecutivo n. 2916/ dall'avv.
Nadia Pacitto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in RV, alla via Rodi, n. 22 CONVENUTO – DEBITORE
OGGETTO: scioglimento comunione in seguito a procedura esecutiva.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.07.2024 da intendersi integralmente trascritto e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.con decorrenza 22 luglio 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di creditore del sig. -in forza di sent. n.793/13 Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Cassino, sent. n. 2/10 Giudice di Pace Cassino Sez. Penale, sent. n.1185/15 Tribunale di Cassino-, promuoveva procedimento di esecuzione R.G.E. 50/2015 sull'immobile cat. A2 sito in
RV (fr) in catasto al foglio 13 part. 113 sub 5, sub 6, sub 7 pro quota.
L'immobile esecutato risultava in comproprietà tra il debitore per la quota di Controparte_2
1/9, nata il [...] per la quota di 6/9, nato a [...] il CP_1 Parte_2
8/06/1968 per la quota di 1/9, nato a [...] il [...] per la quota di 1/9. Parte_3
Nell'ambito del citato procedimento esecutivo innanzi al Tribunale di Cassino con rgei 50/2015, il
G.E. disponeva la divisione ex art.600 cpc dell'immobile con ordinanza del 21/05/18. In ottemperanza al provvedimento il creditore procedente introduceva il presente giudizio di divisione innanzi al Tribunale di Cassino con R.G. 2916/2018 e trascriveva la domanda ed il provvedimento giudiziale in data 7/02/2019 -nota di trascrizione reg gen. N.1870 reg. part. 1505 presentazione n.8.
All'udienza del 8 Aprile 2019 si costituivano , e CP_1 Parte_2 Parte_3
(comproprietari) i quali eccepivano l'improcedibilità per mancata mediazione, l'indivisibilità del bene, l'impignorabilità dello stesso e l'antieconomicità della procedura.
Dichiarata la contumacia di si disponeva procedersi a mediazione obbligatoria Controparte_2 assegnando il termine di 45 giorni per l'instaurazione e di integrarsi il contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti, rinviando per la verificazione al 16 Dicembre 2019 ore 10,15”.
2 Il procedimento di mediazione obbligatoria veniva introdotto ma si chiudeva con esito negativo
(verbale negativo del 3/12/2019 in atti); all'esito dell'integrazione del contraddittorio e del deposito ex art 183 comma 6 cpc, veniva nominato CTU arch. affinchè: “acquisita la Persona_1
relazione tecnica redatta nella procedura esecutiva, compiuti gli aggiornamenti del caso, predisponga comodo progetto divisionale, preferendo l'individuazione di quote in natura ove possibile e determini i relativi conguagli” .
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica veniva redatto il progetto divisionale, con elaborazione di n.4 lotti indipendenti da attribuirsi alle quattro parti convenute ed i relativi conguagli in danaro;
con deposito di chiarimenti all'esito di udienza di audizione del medesimo.
All'udienza del 10/01/2024 le parti costituite approvavano il progetto divisionale redatto dal tecnico con assegnazione al debitore , e all'udienza del 24/01/2024 Parte_4 interveniva anche l'accettazione del debitore, medio tempore costituitosi allo scopo di approvare il progetto salva la formulazione di contestazioni generiche.
Con ordinanza del 24 febbraio 2024, veniva disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti relativamente ai seguenti beni:
a) appartamento in RV per civile abitazione disposto al piano terra di un fabbricato bifamiliare con ingresso dalla Via Trivio n 39, con annessi locali ad uso esclusivo adibiti a cantina-deposito situati al piano seminterrato del fabbricato (il tutto censito al NCEU al Foglio 13 mapp. 113 sub 6).
All'appartamento risulta annessa quota parte di area esterna scoperta (in parte recintata ed adibita a parcheggio-giardino) scala interna e porticato (il tutto in Catasto al Foglio 13 mapp. 113 sub 5).
Per_ Parte dell'area esterna identificata al Sub. 5 (mq. 390 circa – vedi atto Notaio risulta interessata da un stradello privato comune che dalla Via Trivio, dà accesso ai fabbricati realizzati su altri lotti limitrofi;
b) appartamento per civile abitazione disposto al piano primo di un fabbricato bifamiliare con ingresso dalla Via Trivio, con annessi locali ad uso esclusivo adibiti a cantina-deposito situati al piano seminterrato del fabbricato (il tutto censito al NCEU al Foglio 13 mapp. 113 sub 7).
All'appartamento risulta annessa quota parte di area esterna scoperta (in parte recintata ed adibita a parcheggio-giardino) scala interna e porticato (il tutto in Catasto al Foglio 13 mapp. 113 sub 5). Per_ Parte dell'area esterna identificata al Sub. 5 (mq. 390 circa – vedi atto Notaio risulta
3 interessata da un stradello privato comune che dalla Via Trivio, dà accesso ai fabbricati realizzati su altri lotti limitrofi.
Si disponeva l'attribuzione diretta, ai sensi dell'art. 720 c.c., a , , CP_1 Parte_2
e rispettivamente, del lotto 4, del lotto 2, del lotto 3 e del lotto Parte_3 Controparte_2
1 come individuati nella relazione peritale del 5 ottobre 2022 con rinvio per le verifiche e il prosieguo all'udienza virtuale del 1 luglio 2024 con termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino alle ore 9.00 di detta data. All'esito di detta udienza la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex ar 190 cpc ma soltanto la parte attrice depositava comparsa conclusionale riportandosi alle conclusioni in atti. Nessuna delle parti dava atto dell'avvenuto adempimento degli adempimenti conseguenti al deposito della suddetta ordinanza e di ciò, richiamato il contenuto dell'ordinanza, si deve dare atto in dispositivo.
La natura della causa rende equo compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico di tutti i coeredi, ciascuno per le rispettive quote di eredità, le spese di CTU, già liquidate con decreto in corso di causa, mentre vanno liquidate in favore della parte attrice le spese a carico del debitore che ha dato causa alla procedura e quindi al presente giudizio non onorando il suo debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) richiama e conferma l'ordinanza del 24 febbraio 2024 di scioglimento della comunione con attribuzione diretta, ai sensi dell'art. 720 c.c., a , , CP_1 Parte_2 Parte_3
e , rispettivamente, del lotto 4, del lotto 2, del lotto 3 e del lotto 1 come Controparte_2
individuati nella relazione peritale del 5 ottobre 2022 dell'arch Persona_1
2) dà ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) accerta che risultano ancora dovuti i conguagli;
4) compensa interamente tra i condividenti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di
CTU;
4 5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_2 Parte_1 che liquida in € 2140,39 per spese e in € 7052,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
6) rimette al creditore interessato la riassunzione della procedura esecutiva ai fini della vendita del bene attribuito al debitore previa trascrizione della presente sentenza. Controparte_2
Cassino, 5.01.2025 Il Giudice
(dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
nella persona del Giudice designato dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, e vertente
TRA
, (c.f. , in proprio quale Parte_1 CodiceFiscale_1
procuratore di se stesso avvocato legalmente esercente ed iscritto presso I'Ordine
degli Avvocati presso il Foro di Cassino, nonché in quanto e rappresentato e difeso dall'avv. Paola Atrei Garofalo ( ), elettivamente C.F._2 domiciliato in Cassino alla Piazza Labriola n. 37 giusta mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
E
, C.F. , C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_2 [...]
elett.te C.F._4 Parte_3 CodiceFiscale_5 domiciliati in Cassino, via Cimarosa n. 52, presso lo studio dell'avv. Nadia Pacitto, che la rappresenta e difende giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta, nonché procuratrice speciale ai fini dell'accettazione del progetto divisionale con assegnazione delle quote
CONVENUTI
E
1 , (c.f.: ) , Controparte_2 C.F._6 rappresentato e difeso nel presente giudizio endoesecutivo n. 2916/ dall'avv.
Nadia Pacitto, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in RV, alla via Rodi, n. 22 CONVENUTO – DEBITORE
OGGETTO: scioglimento comunione in seguito a procedura esecutiva.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 19.07.2024 da intendersi integralmente trascritto e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.con decorrenza 22 luglio 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
in qualità di creditore del sig. -in forza di sent. n.793/13 Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Cassino, sent. n. 2/10 Giudice di Pace Cassino Sez. Penale, sent. n.1185/15 Tribunale di Cassino-, promuoveva procedimento di esecuzione R.G.E. 50/2015 sull'immobile cat. A2 sito in
RV (fr) in catasto al foglio 13 part. 113 sub 5, sub 6, sub 7 pro quota.
L'immobile esecutato risultava in comproprietà tra il debitore per la quota di Controparte_2
1/9, nata il [...] per la quota di 6/9, nato a [...] il CP_1 Parte_2
8/06/1968 per la quota di 1/9, nato a [...] il [...] per la quota di 1/9. Parte_3
Nell'ambito del citato procedimento esecutivo innanzi al Tribunale di Cassino con rgei 50/2015, il
G.E. disponeva la divisione ex art.600 cpc dell'immobile con ordinanza del 21/05/18. In ottemperanza al provvedimento il creditore procedente introduceva il presente giudizio di divisione innanzi al Tribunale di Cassino con R.G. 2916/2018 e trascriveva la domanda ed il provvedimento giudiziale in data 7/02/2019 -nota di trascrizione reg gen. N.1870 reg. part. 1505 presentazione n.8.
All'udienza del 8 Aprile 2019 si costituivano , e CP_1 Parte_2 Parte_3
(comproprietari) i quali eccepivano l'improcedibilità per mancata mediazione, l'indivisibilità del bene, l'impignorabilità dello stesso e l'antieconomicità della procedura.
Dichiarata la contumacia di si disponeva procedersi a mediazione obbligatoria Controparte_2 assegnando il termine di 45 giorni per l'instaurazione e di integrarsi il contraddittorio nei confronti dei creditori iscritti, rinviando per la verificazione al 16 Dicembre 2019 ore 10,15”.
2 Il procedimento di mediazione obbligatoria veniva introdotto ma si chiudeva con esito negativo
(verbale negativo del 3/12/2019 in atti); all'esito dell'integrazione del contraddittorio e del deposito ex art 183 comma 6 cpc, veniva nominato CTU arch. affinchè: “acquisita la Persona_1
relazione tecnica redatta nella procedura esecutiva, compiuti gli aggiornamenti del caso, predisponga comodo progetto divisionale, preferendo l'individuazione di quote in natura ove possibile e determini i relativi conguagli” .
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica veniva redatto il progetto divisionale, con elaborazione di n.4 lotti indipendenti da attribuirsi alle quattro parti convenute ed i relativi conguagli in danaro;
con deposito di chiarimenti all'esito di udienza di audizione del medesimo.
All'udienza del 10/01/2024 le parti costituite approvavano il progetto divisionale redatto dal tecnico con assegnazione al debitore , e all'udienza del 24/01/2024 Parte_4 interveniva anche l'accettazione del debitore, medio tempore costituitosi allo scopo di approvare il progetto salva la formulazione di contestazioni generiche.
Con ordinanza del 24 febbraio 2024, veniva disposto lo scioglimento della comunione esistente tra le parti relativamente ai seguenti beni:
a) appartamento in RV per civile abitazione disposto al piano terra di un fabbricato bifamiliare con ingresso dalla Via Trivio n 39, con annessi locali ad uso esclusivo adibiti a cantina-deposito situati al piano seminterrato del fabbricato (il tutto censito al NCEU al Foglio 13 mapp. 113 sub 6).
All'appartamento risulta annessa quota parte di area esterna scoperta (in parte recintata ed adibita a parcheggio-giardino) scala interna e porticato (il tutto in Catasto al Foglio 13 mapp. 113 sub 5).
Per_ Parte dell'area esterna identificata al Sub. 5 (mq. 390 circa – vedi atto Notaio risulta interessata da un stradello privato comune che dalla Via Trivio, dà accesso ai fabbricati realizzati su altri lotti limitrofi;
b) appartamento per civile abitazione disposto al piano primo di un fabbricato bifamiliare con ingresso dalla Via Trivio, con annessi locali ad uso esclusivo adibiti a cantina-deposito situati al piano seminterrato del fabbricato (il tutto censito al NCEU al Foglio 13 mapp. 113 sub 7).
All'appartamento risulta annessa quota parte di area esterna scoperta (in parte recintata ed adibita a parcheggio-giardino) scala interna e porticato (il tutto in Catasto al Foglio 13 mapp. 113 sub 5). Per_ Parte dell'area esterna identificata al Sub. 5 (mq. 390 circa – vedi atto Notaio risulta
3 interessata da un stradello privato comune che dalla Via Trivio, dà accesso ai fabbricati realizzati su altri lotti limitrofi.
Si disponeva l'attribuzione diretta, ai sensi dell'art. 720 c.c., a , , CP_1 Parte_2
e rispettivamente, del lotto 4, del lotto 2, del lotto 3 e del lotto Parte_3 Controparte_2
1 come individuati nella relazione peritale del 5 ottobre 2022 con rinvio per le verifiche e il prosieguo all'udienza virtuale del 1 luglio 2024 con termine per il deposito di note in sostituzione di udienza fino alle ore 9.00 di detta data. All'esito di detta udienza la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex ar 190 cpc ma soltanto la parte attrice depositava comparsa conclusionale riportandosi alle conclusioni in atti. Nessuna delle parti dava atto dell'avvenuto adempimento degli adempimenti conseguenti al deposito della suddetta ordinanza e di ciò, richiamato il contenuto dell'ordinanza, si deve dare atto in dispositivo.
La natura della causa rende equo compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico di tutti i coeredi, ciascuno per le rispettive quote di eredità, le spese di CTU, già liquidate con decreto in corso di causa, mentre vanno liquidate in favore della parte attrice le spese a carico del debitore che ha dato causa alla procedura e quindi al presente giudizio non onorando il suo debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) richiama e conferma l'ordinanza del 24 febbraio 2024 di scioglimento della comunione con attribuzione diretta, ai sensi dell'art. 720 c.c., a , , CP_1 Parte_2 Parte_3
e , rispettivamente, del lotto 4, del lotto 2, del lotto 3 e del lotto 1 come Controparte_2
individuati nella relazione peritale del 5 ottobre 2022 dell'arch Persona_1
2) dà ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
3) accerta che risultano ancora dovuti i conguagli;
4) compensa interamente tra i condividenti le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di
CTU;
4 5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , Controparte_2 Parte_1 che liquida in € 2140,39 per spese e in € 7052,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
6) rimette al creditore interessato la riassunzione della procedura esecutiva ai fini della vendita del bene attribuito al debitore previa trascrizione della presente sentenza. Controparte_2
Cassino, 5.01.2025 Il Giudice
(dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi)
5