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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 7162/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente Giudice
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1972, ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Repetto che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
- Parte Attrice - contro
, C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/09/1974, ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Carola Maccà e Chiara Antola che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- Parte Convenuta - con l'intervento volontario di , C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Gianpaolo Quercini, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
- Parte intervenuta-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le migliori declaratorie e previa occorrendo remissione della causa in istruttoria ed ammissione dei capitoli di prova per testi come dedotti in ricorso ex art.473bis.12 c.p.c. e in memoria ex art.473bis.17 n.1 c.p.c., con i testi ivi indicati, e di ogni altra istanza istruttoria formulata,
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, ordinandone la trascrizione presso il competente Ufficio dello Stato civile;
[...]
b) assegnare la casa coniugale di Via Mendozza 30/7 e le relative pertinenze al signor
, genitore presso il quale la figlia verrà collocata Parte_1 Per_1 unitamente alla maggiorenne;
CP_2
c) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con facoltà per Persona_2 quest'ultima di decidere, di volta in volta, con chi trascorrere le giornate e le principali festività;
d) prevedere l'obbligo di mantenimento diretto delle figlie a carico di ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza, nonché la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Verbale riunione 15/9/2016 Sez. Famiglia del Tribunale di Genova;
e) prevedere che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che quindi nessun concorso al mantenimento è dovuto in favore dell'altro coniuge;
f) vinte le spese ed il compenso di lite, oltre spese generali ed accessori di legge”;
Conclusione di parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ed al Presidente per quanto di sua competenza in sede di provvedimenti provvisori, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domande ed eccezione,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Controparte_1
6.09.1974 ed ivi residente in [...]7 - C.F.: e C.F._2 (nato a [...] il [...] e residente in [...]7- Parte_1
C.F.: ), ordinandone la trascrizione presso il competente Ufficio C.F._1 dello Stato Civile di Sezzadio;
2. disporre l'affido condiviso della figlia minore [con collocazione materna;
Per_1
3. assegnare la casa già coniugale sita in Genova, Via G. Mendozza 30/7, alla moglie con pertinenze ed arredi ivi esistenti;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nei modi e termini che Per_1 risulteranno in corso di causa ma tenendo conto dei desiderata dalla minore (considerata la sua età adolescenziale):
a. week-end alternati dal sabato mattina (ore 9.00) sino alla domenica sera (ore 20.00);
b. un pernottamento infrasettimanale nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre (tendenzialmente il martedì);
c. due settimane non consecutive durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre);
d. una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza per il giorno di Natale (24/31 dicembre – 31 dicembre/6 gennaio);
e. tre giorni durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza);
5. dichiarare tenuto e quindi condannare il Dott. a corrispondere alla Parte_1
IGnora , a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € Controparte_1
1.500,00 ciascuna (e quindi complessivamente Euro 3.000,00) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base il giorno dell'udienza presidenziale;
6. dichiarare tenuto e quindi condannare il IG. al pagamento Parte_1 dell'80% delle spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (anche specialistiche e farmaceutiche, dentistiche etc. oltre ticket) non coperte dal S.S.N,;
- spese scolastiche/universitarie (iscrizioni, tasse, libri, gite, materiale didattico in genere e mensa); - spese sportive (attrezzature e abbigliamento inclusi);
- quelle relative alle vacanze (comprese vacanze studio, previo accordo);
- spese relative alle assicurazioni;
- spese ludiche in genere,
salvo previo accordo come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016
(da intendersi qui integralmente richiamato);]1
7. dichiarare tenuto e quindi condannare il Dott. a pagare alla moglie Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di Euro Controparte_1
2.500,00 entro i primi 5 giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione
Istat, indice base la data dell'udienza presidenziale;
8. disporre l'autorizzazione al rinnovo e rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore da utilizzare previo accordo quanto ai viaggi all'estero;
9. vinte le spese”.
Conclusioni di parte intervenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova accogliere la domanda formulata da parte ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale di Via Mendozza 30/7 in Genova, in favore del signor;
con Parte_1
vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il IG. ha chiesto che Parte_1 venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie IG.ra , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio concordatario in Sezzadio (AL) in data 26/07/2003 e dalla cui unione erano nate le figlie e rispettivamente in data 22/06/2005 e in data CP_2 Per_1
12/08/2008, rappresentando una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza e allegando la volontà della figlia maggiorenne di rimanere presso il CP_2 padre nella casa coniugale. In tali premesse, il ricorrente ha chiesto che, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, venisse disposta l'assegnazione a sé della casa coniugale ove Per_1 sarebbero rimaste a vivere le figlie, con mantenimento diretto delle stesse da parte dei genitori nei periodi di rispettiva competenza, e che nulla venisse stabilito per il mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
Con comparsa di costituzione in data 26/04/2024, si è costituita in giudizio la IG.ra CP_1 la quale, pur aderendo alla domanda di separazione e nulla opponendo in punto affidamento condiviso della figlia minore ha chiesto a sua volta l'assegnazione della casa Per_1
coniugale, con collocazione presso di sé delle figlie, diritto di visita paterno per la figlia minore meglio visto e che venisse stabilito a carico del ricorrente un contributo al Per_1
mantenimento delle figlie pari ad € 1.500,00 per ciascuna oltre all'80% delle spese straordinarie e un contributo al proprio mantenimento pari ad € 2.500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 26/04/2024, è intervenuta volontariamente in giudizio la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, aderendo alla domanda CP_2 paterna di assegnazione della casa coniugale, presso cui ha dichiarato di voler rimanere a vivere unitamente al padre e alla sorella minore.
All'esito della prima udienza del 28/05/2024, sentite le parti congiuntamente e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/09/2024 per l'ascolto della figlia minore , all'esito del quale la causa è stata trattenuta a riserva Persona_2
per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, previa concessione di un termine per note scritte ex art. 127-ter c.p.c. fino al 23/09/2024.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 23/10/2024, il G.D.: (i) ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
(ii) ha affidato la figlia minore Per_2 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso
[...]
il padre nella casa ex coniugale, unitamente alla figlia , maggiorenne ma Controparte_2 non economicamente autosufficiente;
(iii) ha assegnato la casa familiare sita in Genova, Via
Mendozza n. 30/7 al IG. nell'interesse della prole;
(iv) ha disposto Parte_1 via provvisoria a carico del IG. il mantenimento ordinario delle figlie Parte_1 collocate presso di sé, ferma la suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016; (v) ha posto in via provvisoria a carico del IG. un contributo mensile al mantenimento della moglie IG.ra Parte_1 [...]
pari ad € 500,00, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese con decorrenza dalla domanda;
(vi) ha disposto lo svolgimento di indagini di polizia tributaria rigettando per il resto le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
Alla luce delle risultanze delle indagini di polizia tributaria svolte, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di remissione al Collegio del 05/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione giudiziale, chiesta da entrambe le parti, deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
I coniugi, sentiti personalmente nell'udienza del 28/05/2024, hanno evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile, confermata anche dalle figlie CP_2
costituitasi in giudizio, e nel corso del suo ascolto, sicché alla luce dell'evidente Per_1 frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Sul regime di affidamento, collocazione e diritto di visita della figlia minore, e sull'assegnazione della casa coniugale
Per quanto concerne l'affidamento della figlia minore non vi è motivo per Per_1 discostarsi dalla regola generale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dalle parti, non essendo emersi elementi tali da derogare al principio generale di piena bigenitorialità.
Nella propria comparsa conclusionale del 06/05/2025, la IG.ra ha poi espressamente CP_1
rinunciato alle originarie pretese in punto collocazione presso di sé della minore con conseguente assegnazione della casa coniugale.
Va pertanto confermato il regime provvisorio stabilito dal G.D. con l'ordinanza ex 473-bis.22
c.p.c. del 23/10/2024, per cui la figlia minore resterà collocata dal padre IG. Per_1
a cui andrà per l'effetto assegnata la casa familiare sita in Genova, Parte_1
Via Mendozza n. 30/7, ove vivrà anche l'altra figlia maggiorenne ma non ancora CP_2 economicamente autosufficiente, come dalla stessa richiesto. Quanto invece al regime di visita della figlia minore con la madre, alla luce dell'età adolescenziale della stessa e della sua volontà di non avere alcun calendario dettagliato manifestata nel corso dell'ascolto, si ritiene opportuno rimettere alla libera determinazione della minore i tempi permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
3. Sugli aspetti economici
Gli unici motivi di dissidio che residuano non dunque costituiti dagli aspetti economici in punto mantenimento delle figlie e quest'ultima maggiorenne ma Per_1 CP_2 pacificamente non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, nonché in punto assegno di mantenimento per sé chiesto dalla moglie a carico del marito.
Quanto al primo profilo, il IG. nelle proprie conclusioni finali ha chiesto infatti che Pt_1 ciascun genitore si faccia carico delle esigenze ordinarie delle figlie nei rispettivi periodi di permanenza presso di sé, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
di contro la
IG.ra ha chiesto che il padre si faccia carico in via integrale e diretta del CP_1 mantenimento ordinario delle figlie, ferma sempre la suddivisione delle sole spese straordinarie in proporzione alle rispettive sostanze.
La differenza non è da poco, posto che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ciascun genitore deve concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quanto invece al secondo profilo, la IG.ra ha chiesto la condanna del IG. CP_1 Pt_1
a corrisponderle un assegno di mantenimento, quantificato nella misura mensile di almeno €
2.500,00, in considerazione delle difficoltà economiche nelle quali versa in conseguenza della deflagrazione della crisi coniugale (connotate dalla necessità di reperire una nuova abitazione e dalla cessazione della collaborazione professionale presso lo studio dentistico del marito, con necessità di reperire una nuova soluzione lavorativa) e della capacità economica del marito superiore rispetto a quanto emergente dalla documentazione acquisita in causa, domanda a cui quest'ultimo si è opposto evidenziando l'autosufficienza economica della moglie.
Sul punto, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che tale contributo trova fondamento nell'art. 156 c.c. secondo cui il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, da valutarsi secondo le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Tuttavia, tale emolumento non costituisce l'adempimento ad un obbligo meramente alimentare che presupporrebbe lo stato di bisogno del coniuge richiedente, ma svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, rispondendo piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, diversamente da quanto accade con l'assegno divorzile, ha la funzione di riequilibrare nell'ambito della crisi famigliare le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge economicamente più debole di mantenere tendenzialmente il medesimo tenore di vita (come una sorta di
“ammortizzatore coniugale”), in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Tali principi sono stati più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è subordinato all'accertamento che egli: “a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (v., ex multis, in parte motiva, Cass. n. 36178/2023).
Fatta tale dovuta premessa, le due domande possono essere trattate congiuntamente apparendo necessario procedere preliminarmente ad una ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti per poi, effettuate le dovute perequazioni, ripartire in via proporzionale fra i genitori l'obbligo al mantenimento delle figlie.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che il IG. Pt_1
- è socio unico della Società C.O.C. s.r.l., tramite la quale svolge la professione di odontoiatra;
- è titolare di n. 3 conti correnti bancari accesi presso Intesa San Paolo, Credem, Banco
Popolare di Sondrio in attivo rispettivamente per € 324,47, € 1.200,00 ed € 40.72,44;
- è proprietario di una automobile (Mini Cooper) e di una moto (Harley Davidson) ed ha la disponibilità di una Range Rover intestata alla soc. C.O.C. s.r.l.;
- è comproprietario al 50% di una abitazione in Genova, Via Mendozza 30/7 di 191 mq e di un ulteriore locale di 25 mq sito al civico 32/7;
- è proprietario esclusivo di una casa in Alghero di 85 mq utilizzata per vacanze nonché di due terreni aventi consistenza rispettivamente di 1356 mq e di 3480 mq;
- ha dichiarato redditi nell'ultimo anno per € 20.480,00 al netto delle imposte ed ulteriori redditi per € 871,00 al lordo delle imposte.
Al contempo il IG. è gravato dalle seguenti voci di spesa: Pt_1
- rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare per complessivi € 31.148,00 all'anno circa;
- utenze domestiche circa € 2.500 all'anno;
- spese alimentari circa € 3.000 all'anno;
- spese di amministrazione ordinaria dell'abitazione circa € 2.200,00 all'anno;
- tasse universitarie € 2.400,00 all'anno.
Di contro, la IG.ra : CP_1
- ha dichiarato nell'ultimo anno un reddito complessivo al netto delle imposte di € 19.520,00;
- è comproprietaria al 50% dell'abitazione familiare sita in Genova, Via Mendozza 30/7; - è titolare di un conto corrente acceso presso in attivo per € 3.711,22 e di un ulteriore CP_3
conto cointestato;
- è titolare di un bancomat con disponibilità per € 6.346,27.
La IG.ra ha allegato poi le seguenti voci di spesa: CP_1
- rate mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
- utenze per la casa di abitazione mediamente non inferiori a circa € 500,00 € all'anno;
- spese di amministrazione ordinaria dell'abitazione comprese tra 3.700,00/4.300 € all'anno.
In questo quadro, emerge con tutta evidenza come i redditi ufficialmente dichiarati dalle parti non appaiono congrui rispetto alle spese cui fanno fronte, ragion per cui il Tribunale ritiene che sia decisamente verosimile la reciproca prospettazione, veicolata da ciascuna parte nei confronti dell'altra, in ordine alla effettiva disponibilità di maggiori entrate rispetto a quanto a quanto dichiarato.
Tuttavia, è pacifico ed incontestato che, a seguito della crisi coniugale, la IG.ra CP_1 abbia dovuto interrompere la collaborazione professionale presso lo studio del IG. Pt_1 riorganizzando la propria attività lavorativa e si sia dovuta far carico degli oneri relativi al reperimento di una nuova abitazione, al contrario del marito che, oltre a mantenere per le ragioni di cui sopra la disponibilità della casa coniugale in comproprietà, ha potuto proseguire la sua attività professionale senza ripercussioni di sorta.
Per tali ragioni, sussiste uno squilibrio economico in sfavore della IG.ra che, in CP_1
questa fase fisiologica di separazione, non le consente di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello nel corso della vita matrimoniale di durata ultraventennale, circostanza che giustifica il riconoscimento in suo favore di un contributo per il proprio mantenimento a carico del IG. Pt_1
Per quanto concerne la determinazione del quantum, in considerazione della maggiore strutturazione dell'attività professionale del IG. e delle maggiori entrate su cui Pt_1 verosimilmente egli può fare affidamento rispetto a quelle che può conseguire, quantomeno inizialmente, la IG.ra , la quale invece ha dovuto riorganizzare la propria professione CP_1 ed ha dovuto lasciare nella disponibilità del marito la casa coniugale in comproprietà, appare congruo determinare l'ammontare dell'assegno nell'importo mensile di € 750,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla presente sentenza, fermo restando il contributo determinato in via provvisoria di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. con riferimento al periodo compreso tra la data della domanda e la data della presente sentenza.
Venendo invece al mantenimento delle figlie nate dall'unione conviventi con il padre, nel quadro sopra descritto e tenuto conto del riequilibrio operato fra i coniugi, appare congruo stabilire che ciascun genitore si faccia carico in via diretta delle esigenze di vita ordinaria delle figlie nei periodi di permanenza presso di sé.
Quanto alle spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, sempre in ragione dello squilibrio economico evidenziato, appare conforme a giustizia prevedere che le stesse vengano suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
4. Sulle spese di lite
Stante la natura della causa e la reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti, ivi compresa nei confronti della figlia maggiorenne intervenuta volontariamente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_2
) ed (c.f. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
AFFIDA la figlia minore , nata a Genova il [...], in [...] condivisa Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre nella casa ex coniugale in Genova, via Mendozza n. 30/7, ove rimarrà a vivere anche l'altra figlia CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
[...]
ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Genova, via Mendozza n. 30/7 al IG. Parte_1
nell'interesse della prole;
[...]
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento ordinario delle figlie in via diretta nei rispettivi periodi di permanenza;
DISPONE che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, vengano suddivise fra i genitori nella misura del 70% a carico del IG. Parte_1
e del 30% a carico della IG.ra ; Controparte_1
PONE a carico del IG. un contributo mensile al mantenimento della Parte_1
IG.ra , pari ad € 750,00, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla presente pronuncia, fermo restando il contributo determinato nell'ordinanza con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con riferimento al periodo compreso tra la data della domanda e la data di deposito della presente sentenza;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Sezzadio (AL) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 33 parte II Serie A - anno
2003).
Spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 […] Domande espressamente rinunciate dalla convenuta con comparsa conclusionale del 06/05/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente Giudice
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/08/1972, ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Repetto che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso
- Parte Attrice - contro
, C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/09/1974, ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Carola Maccà e Chiara Antola che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- Parte Convenuta - con l'intervento volontario di , C.F. , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_2 C.F._3
residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Gianpaolo Quercini, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
- Parte intervenuta-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le migliori declaratorie e previa occorrendo remissione della causa in istruttoria ed ammissione dei capitoli di prova per testi come dedotti in ricorso ex art.473bis.12 c.p.c. e in memoria ex art.473bis.17 n.1 c.p.c., con i testi ivi indicati, e di ogni altra istanza istruttoria formulata,
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, ordinandone la trascrizione presso il competente Ufficio dello Stato civile;
[...]
b) assegnare la casa coniugale di Via Mendozza 30/7 e le relative pertinenze al signor
, genitore presso il quale la figlia verrà collocata Parte_1 Per_1 unitamente alla maggiorenne;
CP_2
c) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con facoltà per Persona_2 quest'ultima di decidere, di volta in volta, con chi trascorrere le giornate e le principali festività;
d) prevedere l'obbligo di mantenimento diretto delle figlie a carico di ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza, nonché la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Verbale riunione 15/9/2016 Sez. Famiglia del Tribunale di Genova;
e) prevedere che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che quindi nessun concorso al mantenimento è dovuto in favore dell'altro coniuge;
f) vinte le spese ed il compenso di lite, oltre spese generali ed accessori di legge”;
Conclusione di parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo ed al Presidente per quanto di sua competenza in sede di provvedimenti provvisori, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria domande ed eccezione,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Controparte_1
6.09.1974 ed ivi residente in [...]7 - C.F.: e C.F._2 (nato a [...] il [...] e residente in [...]7- Parte_1
C.F.: ), ordinandone la trascrizione presso il competente Ufficio C.F._1 dello Stato Civile di Sezzadio;
2. disporre l'affido condiviso della figlia minore [con collocazione materna;
Per_1
3. assegnare la casa già coniugale sita in Genova, Via G. Mendozza 30/7, alla moglie con pertinenze ed arredi ivi esistenti;
4. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia nei modi e termini che Per_1 risulteranno in corso di causa ma tenendo conto dei desiderata dalla minore (considerata la sua età adolescenziale):
a. week-end alternati dal sabato mattina (ore 9.00) sino alla domenica sera (ore 20.00);
b. un pernottamento infrasettimanale nella settimana che termina con il week-end di competenza della madre (tendenzialmente il martedì);
c. due settimane non consecutive durante le vacanze estive (analogo periodo anche in favore della madre);
d. una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza per il giorno di Natale (24/31 dicembre – 31 dicembre/6 gennaio);
e. tre giorni durante le vacanze pasquali (secondo il criterio dell'alternanza);
5. dichiarare tenuto e quindi condannare il Dott. a corrispondere alla Parte_1
IGnora , a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € Controparte_1
1.500,00 ciascuna (e quindi complessivamente Euro 3.000,00) entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base il giorno dell'udienza presidenziale;
6. dichiarare tenuto e quindi condannare il IG. al pagamento Parte_1 dell'80% delle spese straordinarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (anche specialistiche e farmaceutiche, dentistiche etc. oltre ticket) non coperte dal S.S.N,;
- spese scolastiche/universitarie (iscrizioni, tasse, libri, gite, materiale didattico in genere e mensa); - spese sportive (attrezzature e abbigliamento inclusi);
- quelle relative alle vacanze (comprese vacanze studio, previo accordo);
- spese relative alle assicurazioni;
- spese ludiche in genere,
salvo previo accordo come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016
(da intendersi qui integralmente richiamato);]1
7. dichiarare tenuto e quindi condannare il Dott. a pagare alla moglie Parte_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di Euro Controparte_1
2.500,00 entro i primi 5 giorni di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione
Istat, indice base la data dell'udienza presidenziale;
8. disporre l'autorizzazione al rinnovo e rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore da utilizzare previo accordo quanto ai viaggi all'estero;
9. vinte le spese”.
Conclusioni di parte intervenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova accogliere la domanda formulata da parte ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale di Via Mendozza 30/7 in Genova, in favore del signor;
con Parte_1
vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il IG. ha chiesto che Parte_1 venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie IG.ra , con Controparte_1 cui aveva contratto matrimonio concordatario in Sezzadio (AL) in data 26/07/2003 e dalla cui unione erano nate le figlie e rispettivamente in data 22/06/2005 e in data CP_2 Per_1
12/08/2008, rappresentando una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza e allegando la volontà della figlia maggiorenne di rimanere presso il CP_2 padre nella casa coniugale. In tali premesse, il ricorrente ha chiesto che, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, venisse disposta l'assegnazione a sé della casa coniugale ove Per_1 sarebbero rimaste a vivere le figlie, con mantenimento diretto delle stesse da parte dei genitori nei periodi di rispettiva competenza, e che nulla venisse stabilito per il mantenimento dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti.
Con comparsa di costituzione in data 26/04/2024, si è costituita in giudizio la IG.ra CP_1 la quale, pur aderendo alla domanda di separazione e nulla opponendo in punto affidamento condiviso della figlia minore ha chiesto a sua volta l'assegnazione della casa Per_1
coniugale, con collocazione presso di sé delle figlie, diritto di visita paterno per la figlia minore meglio visto e che venisse stabilito a carico del ricorrente un contributo al Per_1
mantenimento delle figlie pari ad € 1.500,00 per ciascuna oltre all'80% delle spese straordinarie e un contributo al proprio mantenimento pari ad € 2.500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione del 26/04/2024, è intervenuta volontariamente in giudizio la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, aderendo alla domanda CP_2 paterna di assegnazione della casa coniugale, presso cui ha dichiarato di voler rimanere a vivere unitamente al padre e alla sorella minore.
All'esito della prima udienza del 28/05/2024, sentite le parti congiuntamente e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 12/09/2024 per l'ascolto della figlia minore , all'esito del quale la causa è stata trattenuta a riserva Persona_2
per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, previa concessione di un termine per note scritte ex art. 127-ter c.p.c. fino al 23/09/2024.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. in data 23/10/2024, il G.D.: (i) ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
(ii) ha affidato la figlia minore Per_2 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso
[...]
il padre nella casa ex coniugale, unitamente alla figlia , maggiorenne ma Controparte_2 non economicamente autosufficiente;
(iii) ha assegnato la casa familiare sita in Genova, Via
Mendozza n. 30/7 al IG. nell'interesse della prole;
(iv) ha disposto Parte_1 via provvisoria a carico del IG. il mantenimento ordinario delle figlie Parte_1 collocate presso di sé, ferma la suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione
IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016; (v) ha posto in via provvisoria a carico del IG. un contributo mensile al mantenimento della moglie IG.ra Parte_1 [...]
pari ad € 500,00, oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese con decorrenza dalla domanda;
(vi) ha disposto lo svolgimento di indagini di polizia tributaria rigettando per il resto le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
Alla luce delle risultanze delle indagini di polizia tributaria svolte, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza di remissione al Collegio del 05/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
1. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione giudiziale, chiesta da entrambe le parti, deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.
I coniugi, sentiti personalmente nell'udienza del 28/05/2024, hanno evidenziato infatti l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile, confermata anche dalle figlie CP_2
costituitasi in giudizio, e nel corso del suo ascolto, sicché alla luce dell'evidente Per_1 frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza, alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
2. Sul regime di affidamento, collocazione e diritto di visita della figlia minore, e sull'assegnazione della casa coniugale
Per quanto concerne l'affidamento della figlia minore non vi è motivo per Per_1 discostarsi dalla regola generale dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, come concordemente richiesto dalle parti, non essendo emersi elementi tali da derogare al principio generale di piena bigenitorialità.
Nella propria comparsa conclusionale del 06/05/2025, la IG.ra ha poi espressamente CP_1
rinunciato alle originarie pretese in punto collocazione presso di sé della minore con conseguente assegnazione della casa coniugale.
Va pertanto confermato il regime provvisorio stabilito dal G.D. con l'ordinanza ex 473-bis.22
c.p.c. del 23/10/2024, per cui la figlia minore resterà collocata dal padre IG. Per_1
a cui andrà per l'effetto assegnata la casa familiare sita in Genova, Parte_1
Via Mendozza n. 30/7, ove vivrà anche l'altra figlia maggiorenne ma non ancora CP_2 economicamente autosufficiente, come dalla stessa richiesto. Quanto invece al regime di visita della figlia minore con la madre, alla luce dell'età adolescenziale della stessa e della sua volontà di non avere alcun calendario dettagliato manifestata nel corso dell'ascolto, si ritiene opportuno rimettere alla libera determinazione della minore i tempi permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
3. Sugli aspetti economici
Gli unici motivi di dissidio che residuano non dunque costituiti dagli aspetti economici in punto mantenimento delle figlie e quest'ultima maggiorenne ma Per_1 CP_2 pacificamente non ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa universitaria, nonché in punto assegno di mantenimento per sé chiesto dalla moglie a carico del marito.
Quanto al primo profilo, il IG. nelle proprie conclusioni finali ha chiesto infatti che Pt_1 ciascun genitore si faccia carico delle esigenze ordinarie delle figlie nei rispettivi periodi di permanenza presso di sé, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
di contro la
IG.ra ha chiesto che il padre si faccia carico in via integrale e diretta del CP_1 mantenimento ordinario delle figlie, ferma sempre la suddivisione delle sole spese straordinarie in proporzione alle rispettive sostanze.
La differenza non è da poco, posto che ai sensi degli artt. 147 e 316 bis c.c. ciascun genitore deve concorrere al mantenimento ordinario e straordinario dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quanto invece al secondo profilo, la IG.ra ha chiesto la condanna del IG. CP_1 Pt_1
a corrisponderle un assegno di mantenimento, quantificato nella misura mensile di almeno €
2.500,00, in considerazione delle difficoltà economiche nelle quali versa in conseguenza della deflagrazione della crisi coniugale (connotate dalla necessità di reperire una nuova abitazione e dalla cessazione della collaborazione professionale presso lo studio dentistico del marito, con necessità di reperire una nuova soluzione lavorativa) e della capacità economica del marito superiore rispetto a quanto emergente dalla documentazione acquisita in causa, domanda a cui quest'ultimo si è opposto evidenziando l'autosufficienza economica della moglie.
Sul punto, giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che tale contributo trova fondamento nell'art. 156 c.c. secondo cui il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, da valutarsi secondo le circostanze e i redditi del coniuge obbligato, fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Tuttavia, tale emolumento non costituisce l'adempimento ad un obbligo meramente alimentare che presupporrebbe lo stato di bisogno del coniuge richiedente, ma svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, rispondendo piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, diversamente da quanto accade con l'assegno divorzile, ha la funzione di riequilibrare nell'ambito della crisi famigliare le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge economicamente più debole di mantenere tendenzialmente il medesimo tenore di vita (come una sorta di
“ammortizzatore coniugale”), in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Tali principi sono stati più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge è subordinato all'accertamento che egli: “a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile. Inoltre la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (v., ex multis, in parte motiva, Cass. n. 36178/2023).
Fatta tale dovuta premessa, le due domande possono essere trattate congiuntamente apparendo necessario procedere preliminarmente ad una ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti per poi, effettuate le dovute perequazioni, ripartire in via proporzionale fra i genitori l'obbligo al mantenimento delle figlie.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che il IG. Pt_1
- è socio unico della Società C.O.C. s.r.l., tramite la quale svolge la professione di odontoiatra;
- è titolare di n. 3 conti correnti bancari accesi presso Intesa San Paolo, Credem, Banco
Popolare di Sondrio in attivo rispettivamente per € 324,47, € 1.200,00 ed € 40.72,44;
- è proprietario di una automobile (Mini Cooper) e di una moto (Harley Davidson) ed ha la disponibilità di una Range Rover intestata alla soc. C.O.C. s.r.l.;
- è comproprietario al 50% di una abitazione in Genova, Via Mendozza 30/7 di 191 mq e di un ulteriore locale di 25 mq sito al civico 32/7;
- è proprietario esclusivo di una casa in Alghero di 85 mq utilizzata per vacanze nonché di due terreni aventi consistenza rispettivamente di 1356 mq e di 3480 mq;
- ha dichiarato redditi nell'ultimo anno per € 20.480,00 al netto delle imposte ed ulteriori redditi per € 871,00 al lordo delle imposte.
Al contempo il IG. è gravato dalle seguenti voci di spesa: Pt_1
- rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare per complessivi € 31.148,00 all'anno circa;
- utenze domestiche circa € 2.500 all'anno;
- spese alimentari circa € 3.000 all'anno;
- spese di amministrazione ordinaria dell'abitazione circa € 2.200,00 all'anno;
- tasse universitarie € 2.400,00 all'anno.
Di contro, la IG.ra : CP_1
- ha dichiarato nell'ultimo anno un reddito complessivo al netto delle imposte di € 19.520,00;
- è comproprietaria al 50% dell'abitazione familiare sita in Genova, Via Mendozza 30/7; - è titolare di un conto corrente acceso presso in attivo per € 3.711,22 e di un ulteriore CP_3
conto cointestato;
- è titolare di un bancomat con disponibilità per € 6.346,27.
La IG.ra ha allegato poi le seguenti voci di spesa: CP_1
- rate mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare;
- utenze per la casa di abitazione mediamente non inferiori a circa € 500,00 € all'anno;
- spese di amministrazione ordinaria dell'abitazione comprese tra 3.700,00/4.300 € all'anno.
In questo quadro, emerge con tutta evidenza come i redditi ufficialmente dichiarati dalle parti non appaiono congrui rispetto alle spese cui fanno fronte, ragion per cui il Tribunale ritiene che sia decisamente verosimile la reciproca prospettazione, veicolata da ciascuna parte nei confronti dell'altra, in ordine alla effettiva disponibilità di maggiori entrate rispetto a quanto a quanto dichiarato.
Tuttavia, è pacifico ed incontestato che, a seguito della crisi coniugale, la IG.ra CP_1 abbia dovuto interrompere la collaborazione professionale presso lo studio del IG. Pt_1 riorganizzando la propria attività lavorativa e si sia dovuta far carico degli oneri relativi al reperimento di una nuova abitazione, al contrario del marito che, oltre a mantenere per le ragioni di cui sopra la disponibilità della casa coniugale in comproprietà, ha potuto proseguire la sua attività professionale senza ripercussioni di sorta.
Per tali ragioni, sussiste uno squilibrio economico in sfavore della IG.ra che, in CP_1
questa fase fisiologica di separazione, non le consente di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello nel corso della vita matrimoniale di durata ultraventennale, circostanza che giustifica il riconoscimento in suo favore di un contributo per il proprio mantenimento a carico del IG. Pt_1
Per quanto concerne la determinazione del quantum, in considerazione della maggiore strutturazione dell'attività professionale del IG. e delle maggiori entrate su cui Pt_1 verosimilmente egli può fare affidamento rispetto a quelle che può conseguire, quantomeno inizialmente, la IG.ra , la quale invece ha dovuto riorganizzare la propria professione CP_1 ed ha dovuto lasciare nella disponibilità del marito la casa coniugale in comproprietà, appare congruo determinare l'ammontare dell'assegno nell'importo mensile di € 750,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla presente sentenza, fermo restando il contributo determinato in via provvisoria di cui all'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. con riferimento al periodo compreso tra la data della domanda e la data della presente sentenza.
Venendo invece al mantenimento delle figlie nate dall'unione conviventi con il padre, nel quadro sopra descritto e tenuto conto del riequilibrio operato fra i coniugi, appare congruo stabilire che ciascun genitore si faccia carico in via diretta delle esigenze di vita ordinaria delle figlie nei periodi di permanenza presso di sé.
Quanto alle spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, sempre in ragione dello squilibrio economico evidenziato, appare conforme a giustizia prevedere che le stesse vengano suddivise nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
4. Sulle spese di lite
Stante la natura della causa e la reciproca soccombenza delle parti sotto molteplici profili, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite fra tutte le parti, ivi compresa nei confronti della figlia maggiorenne intervenuta volontariamente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_2
) ed (c.f. , C.F._1 Controparte_1 C.F._2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
AFFIDA la figlia minore , nata a Genova il [...], in [...] condivisa Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre nella casa ex coniugale in Genova, via Mendozza n. 30/7, ove rimarrà a vivere anche l'altra figlia CP_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
[...]
ASSEGNA la casa ex coniugale sita in Genova, via Mendozza n. 30/7 al IG. Parte_1
nell'interesse della prole;
[...]
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento ordinario delle figlie in via diretta nei rispettivi periodi di permanenza;
DISPONE che le spese straordinarie, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, vengano suddivise fra i genitori nella misura del 70% a carico del IG. Parte_1
e del 30% a carico della IG.ra ; Controparte_1
PONE a carico del IG. un contributo mensile al mantenimento della Parte_1
IG.ra , pari ad € 750,00, oltre rivalutazione annuale Istat, da versarsi Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla presente pronuncia, fermo restando il contributo determinato nell'ordinanza con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con riferimento al periodo compreso tra la data della domanda e la data di deposito della presente sentenza;
ORDINA al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Sezzadio (AL) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 33 parte II Serie A - anno
2003).
Spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Alessandro Stefano Morgante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 […] Domande espressamente rinunciate dalla convenuta con comparsa conclusionale del 06/05/2025