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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2024, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, avanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 594/2016 R.G.
tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , nato a [...] il Parte_2
20.5.1969, il quale ha agito anche in proprio, e , nata a Parte_3
VE (Svizzera) il 19.02.1973, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Adele Martinez, giusta procura in atti,
attori
contro
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Marco Silvestri, giusta procura in atti.
banca convenuta
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Fabrizio Ribaudo in sostituzione dell'avv. Adele
Martinez per gli attori e l'avv. Carmen Trifilò in sostituzione dell'avv. Marco Silvestri per l'istituto bancario convenuto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio. L'avv. Triflò insiste nelle rassegnate conclusioni e, in particolare, nell'applicazione del conteggio n. 2 della CTU e per la compensazione delle spese legali in quanto la domanda restitutoria è inammissibile e non risulta alcun controcredito in favore della Parte_1
ma un credito a favore della Banca, con conseguente soccombenza parziale reciproca.
[...]
L'avv. Ribaudo precisa le conclusioni e si riporta in atti e chiede l'accoglimento delle domande.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca (oggi Controparte_2 CP_1
al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione dei tassi di interesse
[...]
ultra-legali ed usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, delle valute,
spese ed oneri non convenuti con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 39780 e n. 29480.
La costituitasi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la nullità CP_1
dell'atto di citazione per le ragioni meglio indicate in atti nonché il difetto di legittimazione attiva di e;
in subordine, contestando quanto asserito dalle Parte_2 Parte_3
controparti ha chiesto il rigetto delle domande attoree con condanna alle spese di lite.
Espletata la C.T.U. la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione avanzata dalla parte convenuta avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione si osserva quanto segue.
La ha esposto che l'atto di citazione non contiene – ai sensi dell'art. art.163 n.4 CP_1
c.p.c. - “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Ebbene, tale eccezione è infondata.
Dall' esame dell'atto introduttivo si desume agevolmente la causa petendi posta a fondamento della domanda, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio.
A tal proposito si precisa che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
8077/2012, hanno statuito che “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto,
oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”,
circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie.
Sempre in via preliminare si rileva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dalla convenuta nei confronti di e deve essere Parte_2 Parte_3
riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio.
Ed invero, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni
stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla
titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La
relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un
elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza
del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente
argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o
modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.”
Precisato ciò, si osserva quanto segue.
Come risulta dalla documentazione bancaria in atti, il conto corrente n. 397/80 è
intestato a , mentre il conto corrente n. Controparte_3
874480 (già n. 29480) è intestato esclusivamente a (cfr. pag. 6 e pag. 11 Parte_2
consulenza).
, dunque, ha dimostrato di essere titolare sia dei diritti azionati in Parte_2
relazione al conto corrente n. 397/80 in quanto legale rappresentante della società attrice, che dei diritti azionati con riferimento al conto corrente n. 874480 (già n. 29480) poiché
intestatario dello stesso.
Con riferimento a , pertanto, l'eccezione della Banca convenuta deve Parte_2
ritenersi infondata.
Parzialmente fondata è, invece, con riferimento a . Parte_3
Ed invero, in virtù della documentazione in atti quest'ultima ha dimostrato di aver prestato garanzia fideiussoria soltanto in ordine al conto corrente n. 874480, intestato a Pt_2
, e non anche in relazione a quello identificato al n. 397/80 ed intestato a “
[...] Parte_1
. Controparte_3 Controparte_3
In conseguenza di quanto evidenziato deve ritenersi carente di Parte_3
titolarità attiva circa i diritti azionati nel presente giudizio – solo - con riferimento al rapporto n. 397/80.
Posto ciò, prima di passare all'analisi del rapporto per cui è causa, occorre evidenziare che secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale è onere del correntista attore – sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate – provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. Civ. n.
9201/15) e produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, sez. IV, 08 giugno 2019, n. 2436; Tribunale
Agrigento, 29 giugno 2016, n. 969; Trib. Bari 15, giugno 2016 n. 3333; Tribunale Modena,
sez. I, 7 marzo 2017, n. 391).
Ne consegue, pertanto, che “qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere
probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando
la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le
condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti)
– può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche
con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo
estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr. Cass. n. 31187/2018).
Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che “…per quanto il rapporto di conto
corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa,
in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi
titolo, per conto del cliente), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da
una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare,
non pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una
documentazione incompleta dell'andamento del conto, si imponga di disattendere comunque
la domanda” (cfr. Cass., n. 11543/2019).
La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “la rilevata parziale mancanza degli
estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la domanda, ma soltanto in parte qua, senza
che si giustifichi in alcun modo un rigetto integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici
provati e ai relativi effetti calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.”
(cfr. Cass. n. 4083/2023).
Quanto ai fatti negativi, invece – come l'inesistenza di convenzione scritta tra le parti,
di applicazione di interessi ultra-legali, di previsione contrattuale sufficientemente specifica per la commissioni di massimo scoperto, nonché per l'anatocismo e per le spese carenti di pattuizione – trova applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass., n. 24095/2022).
Fatta questa premessa, la domanda di accertamento avanzata dagli attori deve essere accolta nei limiti di cui alle conclusioni della consulenza in atti, esente da vizi e censure ed integralmente condivisa dal Tribunale.
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 397/80, intestato a “
[...]
, parte attrice ha prodotto – sebbene in modo incompleto – Controparte_3
soltanto “gli estratti conto dal 31/10/2005 (ripresa saldo al 31/10/2005 -€ 3.508.9) al
31/01/2016 (saldo negativo di -€ 22.843,57)” cfr. pag. 6 consulenza.
Non risultano, invece, prodotti gli estratti a decorrere dall'apertura del rapporto -
avvenuta il 10.1.2003 - sino all'ultimo trimestre del 2005.
Parte convenuta ha documentato il contratto di apertura del rapporto “regolarmente
timbrato e sottoscritto da parte attrice, nel quale venivano contrattualizzate tutte le condizioni
economiche applicabili al rapporto…” (cfr. pag. 6 consulenza), nonché il contratto (del
03.04.2008) di affidamento per apertura di credito di € 20.000,00 (cfr. pag. 8 – 9 consulenza).
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta il consulente ha rilevato che le condizioni contrattuali presentano “la pattuizione di una cms non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato” (cfr. pag. 9 consulenza).
Detta commissione, pertanto, è stata espunta dal ricalcolo sino al giugno 2009.
Sul punto si osserva che in mancanza di apposita disciplina, intervenuta solo con l'emanazione del D.L. del 29.11.2008, n. 185, convertito con L. n. 2/09, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario considera valide le commissioni di massimo scoperto solo se aventi un oggetto determinato o determinabile (cfr. Cass. Civ. n. 870/2006).
Nel caso di specie la commissione massimo scoperto (CMS) – come rilevato dall'ausiliario – deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla quali, ad esempio, la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità (cfr. Corte d'App. Bari n.
68/2021).
A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che “Va dichiarata la nullità della
clausola che prevede una commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto qualora il contratto in cui la clausola è inserita si sia limitato
genericamente ad indicare la percentuale di tale commissione, senza specificare in quali
occasioni e su quali importi ciò avrebbe dovuto aver luogo. La nullità va dichiarata altresì
per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 1325 c.c., per assenza di causa, visto che
il servizio consistente nell'erogazione di somme in favore del correntista anche in assenza di
fido risulta già remunerato mediante il pagamento degli interessi debitori sopra menzionati,
sicché un ulteriore corrispettivo a fronte del medesimo servizio non trova alcuna ragione
giustificatrice. (cfr. Trib. Monza n. 499/21), e che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato (cfr. Tribunale Teramo, 09/07/2019, n. 643). Dalla documentazione in atti si evince, poi, che con proposta di modifica unilaterale del contratto inserita all'interno dell'estratto conto al 31.03.2008 la ha comunicato al CP_1
cliente l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009.
L'ausiliario, inoltre, rilevando che “la pattuizione di un tasso annuo netto creditore
(TAN) dello 0,0625% assolutamente coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE) che
rappresenta molto sinteticamente il TAN maggiorato dagli effetti della capitalizzazione.”
(cfr. pag. 10 consulenza), ha – correttamente – ricalcolato il conto senza alcuna capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato.
Sul punto si cita quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
4321/2022: “… La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di
fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni
bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla
pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma
anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza
di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della
capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva
di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti,
che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto
esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un
tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata
indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente
apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non
soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo.”
La giurisprudenza, ancora più di recente, ribadendo tale principio con l'ordinanza n.
18664/2023, ha stabilito: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva
di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei
fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ― e non soddisfa, per altro verso,
quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione
di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata
indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere
che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente
apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.”
In ossequio al recente orientamento giurisprudenziale richiamato, il Tribunale ritiene condivisibile il primo calcolo effettuato dal consulente che prevede l'espunzione dell'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto.
Ed ancora, il consulente ha appurato “la modifica peggiorativa dei tassi debitori con
decorrenza 02/07/2007” in quanto effettuata “senza la necessaria comunicazione ex art. 118
TUB” (cfr. pag. 10 consulenza).
Lo stesso, dunque, ha ricondotto detti tassi entro i limiti di quanto legittimamente pattuito e/o correttamente modificato. Sul punto si osserva che l'art. 118 TUB, al secondo comma, precisa che “…Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica
unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente …” e, al terzo comma, che “Le
variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente
articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.”.
Il consulente, poi, ha provveduto ad espungere la commissione di istruttoria veloce applicata a far data dal primo trimestre 2013 poiché il rapporto esaminato non ha mai superato l'affidamento concesso (cfr. pag. 11 consulenza).
Ai sensi dell'art. 117 bis T.U.B., invero, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa solo a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
L'ausiliario, ancora, ha precisato che la mancata produzione in giudizio della documentazione relativa al primo trimestre 2003 gli ha precluso la possibilità di verificare se gli interessi applicati al rapporto hanno superamento ab origine il tasso soglia usura (cfr. pag.
7 consulenza).
Lo stesso, infine, ha concluso che “la verifica delle rimesse solutorie o ripristinatorie
per il periodo ante decennio la notifica dell'atto di citazione (dal 31/10/2005 al 07/04/2006),
avendo riguardo al saldo effettivamente disponibile, ha evidenziato l'assenza di movimenti
solutori e quindi, in altri termini, l'assenza di somme prescritte” (cfr. allegato 7 consulenza).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata, è emerso che il conto corrente n. 397/80 alla data del 31.01.2016 avrebbe dovuto presentare un saldo a debito per il correntista pari a - € 9.502,55 e non un saldo banca negativo di - € 22.843,57 (cfr. prospetto sintetico pag. 11 consulenza).
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 874480 (già n. 29480) risulta prodotto in atti il contratto di apertura regolarmente sottoscritto da e datato 25.01.1999. Parte_2
A tal proposito di osserva che – diversamente da quanto opinato da parte attrice – la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della non determina la CP_1
nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 9196/2021).
In atti non si rinviene, invece, la serie continuativa degli estratti conto sino al
30.11.2008.
Come analiticamente precisato dal consulente mancano i seguenti documenti: estratto conto iniziale dal 25.01.1999 al 31.01.1999), alcuni estratti relativi al periodo ricompreso tra il 1999 ed il 2005, estratti relativi ai mesi di novembre e dicembre del 2005, estratti riferiti all'intero anno 2006, 2007 e 2008 (cfr. pag. 12).
In relazione ai periodi successivi il consulente ha precisato che la mancanza degli estratti conti – mai superiori a due mesi continuativi – è stata colmata mediante gli scalari
(cfr. pag. 12).
Anche con riferimento al conto corrente n. 874480 il consulente ha rilavato l'applicazione sino al giugno 2009 di una commissione di massimo scoperto non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato.
Considerato che con proposta di modifica unilaterale del contratto inserita all'interno dell'estratto al 31.03.2009 la ha comunicato al cliente l'adeguamento della c.m.s. alla CP_1
nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, detta commissione è stata espunta dal ricalcolo solo sino al giugno 2009. L'ausiliario, inoltre, ha rilevato la mancata pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere l'illiceità della capitalizzazione degli interessi (per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283
c.c.) prevista nei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del
7 febbraio 2000, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096 e Cassazione civile,
sez. I, 17 aprile 199, n. 3845), nonché nel ritenere necessario procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cassazione civ., sez. I,
14 marzo 2018, n. 6251).
Per i contratti stipulati successivamente all'emanazione della suindicata Delibera, e per quelli in essere, invece, la capitalizzazione degli interessi è stata ritenuta legittima purché
l'addebito e l'accredito degli interessi attivi e passivi avvenga con la stessa periodicità.
Il consulente, dunque, ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato.
Lo stesso, inoltre, rilevata la violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB a seguito della modifica peggiorativa dei tassi creditori a decorrere dal 10.12.2008, ha – correttamente
– ricondotto gli stessi entro i limiti di quanto legittimamente pattuito.
Come avvenuto in relazione al primo conto esaminato, l'ausiliario ha espunto dal ricalcolo la commissione di istruttoria veloce in quanto il rapporto non ha mai superato l'affidamento concesso.
Anche con riguardo al conto n. 874480 (già n. 29480), poi, la mancata produzione del primo estratto ha impedito il confronto tra il tasso effettivo globale ed il tasso soglia usura del periodo.
L'ausiliario, infine, ha precisato che “Non vi sono problematiche circa l'eventuale prescrizione dei movimenti solutori atteso che il periodo di ricalcolo rientra interamente nel
decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione.” (cfr. pag. 18 consulenza).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata risulta che il conto corrente n. 874480 (già n. 29480) alla data del 30.09.2018
avrebbe dovuto presentare un saldo a debito per il correntista pari a - € 14.640,13 e non un saldo banca negativo di - € 25.509,29 (cfr. prospetto sintetico pag. 18 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di accertamento avanzata dagli attori deve essere accolta nei limiti di cui alle citate risultanze peritale.
A differenza di quanto dagli stessi opinato, però, nonostante il ricalcolo effettuato dall'ausiliario, i saldi dei rapporti esaminati sono comunque negativi e la Banca convenuta non risulta debitrice nei loro confronti.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Attesa la parziale fondatezza della domanda di accertamento avanzata dagli attori, le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione di 1/2 e liquidate - sulla base del criterio del “decisum” - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 594/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara la carenza di titolarità attiva di in relazione ai Parte_3
diritti azionati nel presente giudizio con riferimento al rapporto di conto corrente n.
397/80;
2) accoglie la domanda degli attori nei seguenti limiti:
- accerta e dichiara che il conto corrente n. 397/80 alla data del 31.01.2016 presenta un saldo a debito per il correntista pari a - € 9.502,55; - accerta e dichiara che il conto corrente n 874480 (già n. 29480) alla data del
30.09.2018 presenta un saldo a debito per il correntista pari a - € 14.640,13;
3) rigetta le altre domande avanzate dagli attori;
4) condanna la convenuta a corrispondere le spese di lite che liquida nella somma CP_1
– già decurtata di 1/2 - di € 272,50 per spese vive e di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
5) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti (da liquidare),
vengono poste per 1/2 a carico solidale degli attori e per 1/2 a carico della Banca
convenuta.
Così deciso in Patti il 27 novembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
Il Tribunale di PATTI
L'anno 2024, il giorno 27 del mese di novembre, avanti al Giudice dott.ssa Rossella
Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 594/2016 R.G.
tra
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , nato a [...] il Parte_2
20.5.1969, il quale ha agito anche in proprio, e , nata a Parte_3
VE (Svizzera) il 19.02.1973, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Adele Martinez, giusta procura in atti,
attori
contro
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'avv. Marco Silvestri, giusta procura in atti.
banca convenuta
All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Fabrizio Ribaudo in sostituzione dell'avv. Adele
Martinez per gli attori e l'avv. Carmen Trifilò in sostituzione dell'avv. Marco Silvestri per l'istituto bancario convenuto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio. L'avv. Triflò insiste nelle rassegnate conclusioni e, in particolare, nell'applicazione del conteggio n. 2 della CTU e per la compensazione delle spese legali in quanto la domanda restitutoria è inammissibile e non risulta alcun controcredito in favore della Parte_1
ma un credito a favore della Banca, con conseguente soccombenza parziale reciproca.
[...]
L'avv. Ribaudo precisa le conclusioni e si riporta in atti e chiede l'accoglimento delle domande.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia,
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca (oggi Controparte_2 CP_1
al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittima applicazione dei tassi di interesse
[...]
ultra-legali ed usurari, della commissione di massimo scoperto, dell'anatocismo, delle valute,
spese ed oneri non convenuti con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 39780 e n. 29480.
La costituitasi in giudizio ha eccepito, in via preliminare, la nullità CP_1
dell'atto di citazione per le ragioni meglio indicate in atti nonché il difetto di legittimazione attiva di e;
in subordine, contestando quanto asserito dalle Parte_2 Parte_3
controparti ha chiesto il rigetto delle domande attoree con condanna alle spese di lite.
Espletata la C.T.U. la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione avanzata dalla parte convenuta avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione si osserva quanto segue.
La ha esposto che l'atto di citazione non contiene – ai sensi dell'art. art.163 n.4 CP_1
c.p.c. - “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Ebbene, tale eccezione è infondata.
Dall' esame dell'atto introduttivo si desume agevolmente la causa petendi posta a fondamento della domanda, ovvero il diritto sostanziale fatto valere in giudizio.
A tal proposito si precisa che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
8077/2012, hanno statuito che “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto,
oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”,
circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie.
Sempre in via preliminare si rileva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avanzata dalla convenuta nei confronti di e deve essere Parte_2 Parte_3
riqualificata in eccezione di difetto di titolarità attiva delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio.
Ed invero, in tema di distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità dei diritti in contesa la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2951/2016, ha precisato che “La
legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in
giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni
stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla
titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La
relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un
elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza
del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca
espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente
argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o
modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.”
Precisato ciò, si osserva quanto segue.
Come risulta dalla documentazione bancaria in atti, il conto corrente n. 397/80 è
intestato a , mentre il conto corrente n. Controparte_3
874480 (già n. 29480) è intestato esclusivamente a (cfr. pag. 6 e pag. 11 Parte_2
consulenza).
, dunque, ha dimostrato di essere titolare sia dei diritti azionati in Parte_2
relazione al conto corrente n. 397/80 in quanto legale rappresentante della società attrice, che dei diritti azionati con riferimento al conto corrente n. 874480 (già n. 29480) poiché
intestatario dello stesso.
Con riferimento a , pertanto, l'eccezione della Banca convenuta deve Parte_2
ritenersi infondata.
Parzialmente fondata è, invece, con riferimento a . Parte_3
Ed invero, in virtù della documentazione in atti quest'ultima ha dimostrato di aver prestato garanzia fideiussoria soltanto in ordine al conto corrente n. 874480, intestato a Pt_2
, e non anche in relazione a quello identificato al n. 397/80 ed intestato a “
[...] Parte_1
. Controparte_3 Controparte_3
In conseguenza di quanto evidenziato deve ritenersi carente di Parte_3
titolarità attiva circa i diritti azionati nel presente giudizio – solo - con riferimento al rapporto n. 397/80.
Posto ciò, prima di passare all'analisi del rapporto per cui è causa, occorre evidenziare che secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale è onere del correntista attore – sia che agisca con l'azione di accertamento negativo, che per la ripetizione di somme indebitamente versate – provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Cass. Civ. n.
9201/15) e produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto e gli estratti conto periodici dello stesso (cfr. Tribunale Catania, sez. IV, 08 giugno 2019, n. 2436; Tribunale
Agrigento, 29 giugno 2016, n. 969; Trib. Bari 15, giugno 2016 n. 3333; Tribunale Modena,
sez. I, 7 marzo 2017, n. 391).
Ne consegue, pertanto, che “qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere
probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando
la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le
condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti)
– può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche
con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile,
utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo
estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti” (cfr. Cass. n. 31187/2018).
Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che “…per quanto il rapporto di conto
corrente sia senz'altro unitario (avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa,
in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi
titolo, per conto del cliente), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da
una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici. In particolare,
non pare corretto affermare, in termini generali e astratti, che, in presenza di una
documentazione incompleta dell'andamento del conto, si imponga di disattendere comunque
la domanda” (cfr. Cass., n. 11543/2019).
La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “la rilevata parziale mancanza degli
estratti conto comporta l'impossibilità per gli attori di provare tutti i fatti posti a fondamento dell'azione e, quindi, la necessità di respingere la domanda, ma soltanto in parte qua, senza
che si giustifichi in alcun modo un rigetto integrale, esteso anche agli addebiti anatocistici
provati e ai relativi effetti calcolabili sulla base della documentazione prodotta e acquisita.”
(cfr. Cass. n. 4083/2023).
Quanto ai fatti negativi, invece – come l'inesistenza di convenzione scritta tra le parti,
di applicazione di interessi ultra-legali, di previsione contrattuale sufficientemente specifica per la commissioni di massimo scoperto, nonché per l'anatocismo e per le spese carenti di pattuizione – trova applicazione il principio di vicinanza della prova che ribalta l'onere sul convenuto (cfr. Cass., n. 24095/2022).
Fatta questa premessa, la domanda di accertamento avanzata dagli attori deve essere accolta nei limiti di cui alle conclusioni della consulenza in atti, esente da vizi e censure ed integralmente condivisa dal Tribunale.
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 397/80, intestato a “
[...]
, parte attrice ha prodotto – sebbene in modo incompleto – Controparte_3
soltanto “gli estratti conto dal 31/10/2005 (ripresa saldo al 31/10/2005 -€ 3.508.9) al
31/01/2016 (saldo negativo di -€ 22.843,57)” cfr. pag. 6 consulenza.
Non risultano, invece, prodotti gli estratti a decorrere dall'apertura del rapporto -
avvenuta il 10.1.2003 - sino all'ultimo trimestre del 2005.
Parte convenuta ha documentato il contratto di apertura del rapporto “regolarmente
timbrato e sottoscritto da parte attrice, nel quale venivano contrattualizzate tutte le condizioni
economiche applicabili al rapporto…” (cfr. pag. 6 consulenza), nonché il contratto (del
03.04.2008) di affidamento per apertura di credito di € 20.000,00 (cfr. pag. 8 – 9 consulenza).
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta il consulente ha rilevato che le condizioni contrattuali presentano “la pattuizione di una cms non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato” (cfr. pag. 9 consulenza).
Detta commissione, pertanto, è stata espunta dal ricalcolo sino al giugno 2009.
Sul punto si osserva che in mancanza di apposita disciplina, intervenuta solo con l'emanazione del D.L. del 29.11.2008, n. 185, convertito con L. n. 2/09, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario considera valide le commissioni di massimo scoperto solo se aventi un oggetto determinato o determinabile (cfr. Cass. Civ. n. 870/2006).
Nel caso di specie la commissione massimo scoperto (CMS) – come rilevato dall'ausiliario – deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto in quanto priva della specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla quali, ad esempio, la percentuale, la base di calcolo, i criteri, la periodicità (cfr. Corte d'App. Bari n.
68/2021).
A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che “Va dichiarata la nullità della
clausola che prevede una commissione di massimo scoperto per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto qualora il contratto in cui la clausola è inserita si sia limitato
genericamente ad indicare la percentuale di tale commissione, senza specificare in quali
occasioni e su quali importi ciò avrebbe dovuto aver luogo. La nullità va dichiarata altresì
per violazione dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 1325 c.c., per assenza di causa, visto che
il servizio consistente nell'erogazione di somme in favore del correntista anche in assenza di
fido risulta già remunerato mediante il pagamento degli interessi debitori sopra menzionati,
sicché un ulteriore corrispettivo a fronte del medesimo servizio non trova alcuna ragione
giustificatrice. (cfr. Trib. Monza n. 499/21), e che l'assenza della determinazione contrattuale o di univoci criteri di determinazione dell'importo della commissione di massimo scoperto va ritenuta nulla per mancanza di causa con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato (cfr. Tribunale Teramo, 09/07/2019, n. 643). Dalla documentazione in atti si evince, poi, che con proposta di modifica unilaterale del contratto inserita all'interno dell'estratto conto al 31.03.2008 la ha comunicato al CP_1
cliente l'adeguamento della c.m.s. alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n.
185/2008 conv. in L. n. 2/2009.
L'ausiliario, inoltre, rilevando che “la pattuizione di un tasso annuo netto creditore
(TAN) dello 0,0625% assolutamente coincidente con il tasso annuo effettivo (TAE) che
rappresenta molto sinteticamente il TAN maggiorato dagli effetti della capitalizzazione.”
(cfr. pag. 10 consulenza), ha – correttamente – ricalcolato il conto senza alcuna capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato.
Sul punto si cita quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
4321/2022: “… La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di
fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni
bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla
pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma
anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza
di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della
capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva
di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti,
che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto
esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un
tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata
indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente
apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non
soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione
dell'anatocismo.”
La giurisprudenza, ancora più di recente, ribadendo tale principio con l'ordinanza n.
18664/2023, ha stabilito: “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo
dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo
dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva
di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei
fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione ― e non soddisfa, per altro verso,
quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione
di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata
indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere
che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente
apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle
condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo.”
In ossequio al recente orientamento giurisprudenziale richiamato, il Tribunale ritiene condivisibile il primo calcolo effettuato dal consulente che prevede l'espunzione dell'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto.
Ed ancora, il consulente ha appurato “la modifica peggiorativa dei tassi debitori con
decorrenza 02/07/2007” in quanto effettuata “senza la necessaria comunicazione ex art. 118
TUB” (cfr. pag. 10 consulenza).
Lo stesso, dunque, ha ricondotto detti tassi entro i limiti di quanto legittimamente pattuito e/o correttamente modificato. Sul punto si osserva che l'art. 118 TUB, al secondo comma, precisa che “…Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al
cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica
unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante
altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente …” e, al terzo comma, che “Le
variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente
articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.”.
Il consulente, poi, ha provveduto ad espungere la commissione di istruttoria veloce applicata a far data dal primo trimestre 2013 poiché il rapporto esaminato non ha mai superato l'affidamento concesso (cfr. pag. 11 consulenza).
Ai sensi dell'art. 117 bis T.U.B., invero, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa solo a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.
L'ausiliario, ancora, ha precisato che la mancata produzione in giudizio della documentazione relativa al primo trimestre 2003 gli ha precluso la possibilità di verificare se gli interessi applicati al rapporto hanno superamento ab origine il tasso soglia usura (cfr. pag.
7 consulenza).
Lo stesso, infine, ha concluso che “la verifica delle rimesse solutorie o ripristinatorie
per il periodo ante decennio la notifica dell'atto di citazione (dal 31/10/2005 al 07/04/2006),
avendo riguardo al saldo effettivamente disponibile, ha evidenziato l'assenza di movimenti
solutori e quindi, in altri termini, l'assenza di somme prescritte” (cfr. allegato 7 consulenza).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata, è emerso che il conto corrente n. 397/80 alla data del 31.01.2016 avrebbe dovuto presentare un saldo a debito per il correntista pari a - € 9.502,55 e non un saldo banca negativo di - € 22.843,57 (cfr. prospetto sintetico pag. 11 consulenza).
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 874480 (già n. 29480) risulta prodotto in atti il contratto di apertura regolarmente sottoscritto da e datato 25.01.1999. Parte_2
A tal proposito di osserva che – diversamente da quanto opinato da parte attrice – la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della non determina la CP_1
nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 9196/2021).
In atti non si rinviene, invece, la serie continuativa degli estratti conto sino al
30.11.2008.
Come analiticamente precisato dal consulente mancano i seguenti documenti: estratto conto iniziale dal 25.01.1999 al 31.01.1999), alcuni estratti relativi al periodo ricompreso tra il 1999 ed il 2005, estratti relativi ai mesi di novembre e dicembre del 2005, estratti riferiti all'intero anno 2006, 2007 e 2008 (cfr. pag. 12).
In relazione ai periodi successivi il consulente ha precisato che la mancanza degli estratti conti – mai superiori a due mesi continuativi – è stata colmata mediante gli scalari
(cfr. pag. 12).
Anche con riferimento al conto corrente n. 874480 il consulente ha rilavato l'applicazione sino al giugno 2009 di una commissione di massimo scoperto non sufficientemente determinata e comunque applicata sull'utilizzato.
Considerato che con proposta di modifica unilaterale del contratto inserita all'interno dell'estratto al 31.03.2009 la ha comunicato al cliente l'adeguamento della c.m.s. alla CP_1
nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, detta commissione è stata espunta dal ricalcolo solo sino al giugno 2009. L'ausiliario, inoltre, ha rilevato la mancata pattuizione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere l'illiceità della capitalizzazione degli interessi (per contrarietà al disposto di cui all'art. 1283
c.c.) prevista nei contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto CICR del
7 febbraio 2000, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096 e Cassazione civile,
sez. I, 17 aprile 199, n. 3845), nonché nel ritenere necessario procedere alla rideterminazione del saldo finale del conto senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cassazione civ., sez. I,
14 marzo 2018, n. 6251).
Per i contratti stipulati successivamente all'emanazione della suindicata Delibera, e per quelli in essere, invece, la capitalizzazione degli interessi è stata ritenuta legittima purché
l'addebito e l'accredito degli interessi attivi e passivi avvenga con la stessa periodicità.
Il consulente, dunque, ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi per l'intero periodo esaminato.
Lo stesso, inoltre, rilevata la violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB a seguito della modifica peggiorativa dei tassi creditori a decorrere dal 10.12.2008, ha – correttamente
– ricondotto gli stessi entro i limiti di quanto legittimamente pattuito.
Come avvenuto in relazione al primo conto esaminato, l'ausiliario ha espunto dal ricalcolo la commissione di istruttoria veloce in quanto il rapporto non ha mai superato l'affidamento concesso.
Anche con riguardo al conto n. 874480 (già n. 29480), poi, la mancata produzione del primo estratto ha impedito il confronto tra il tasso effettivo globale ed il tasso soglia usura del periodo.
L'ausiliario, infine, ha precisato che “Non vi sono problematiche circa l'eventuale prescrizione dei movimenti solutori atteso che il periodo di ricalcolo rientra interamente nel
decennio anteriore la notifica dell'atto di citazione.” (cfr. pag. 18 consulenza).
Orbene, all'esito del ricalcolo effettuato dall'ausiliario sulla base della metodologia delineata risulta che il conto corrente n. 874480 (già n. 29480) alla data del 30.09.2018
avrebbe dovuto presentare un saldo a debito per il correntista pari a - € 14.640,13 e non un saldo banca negativo di - € 25.509,29 (cfr. prospetto sintetico pag. 18 consulenza).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di accertamento avanzata dagli attori deve essere accolta nei limiti di cui alle citate risultanze peritale.
A differenza di quanto dagli stessi opinato, però, nonostante il ricalcolo effettuato dall'ausiliario, i saldi dei rapporti esaminati sono comunque negativi e la Banca convenuta non risulta debitrice nei loro confronti.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Attesa la parziale fondatezza della domanda di accertamento avanzata dagli attori, le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione di 1/2 e liquidate - sulla base del criterio del “decisum” - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 594/2016 R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara la carenza di titolarità attiva di in relazione ai Parte_3
diritti azionati nel presente giudizio con riferimento al rapporto di conto corrente n.
397/80;
2) accoglie la domanda degli attori nei seguenti limiti:
- accerta e dichiara che il conto corrente n. 397/80 alla data del 31.01.2016 presenta un saldo a debito per il correntista pari a - € 9.502,55; - accerta e dichiara che il conto corrente n 874480 (già n. 29480) alla data del
30.09.2018 presenta un saldo a debito per il correntista pari a - € 14.640,13;
3) rigetta le altre domande avanzate dagli attori;
4) condanna la convenuta a corrispondere le spese di lite che liquida nella somma CP_1
– già decurtata di 1/2 - di € 272,50 per spese vive e di € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
5) le spese di consulenza, per come già liquidate nel decreto in atti (da liquidare),
vengono poste per 1/2 a carico solidale degli attori e per 1/2 a carico della Banca
convenuta.
Così deciso in Patti il 27 novembre 2024.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca