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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 11/11/2024, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
n. 382/2010 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.10.2024
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 382/2010 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.3.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 1.9.2001 con e che dal matrimonio sono nati CP_2
i figli (18 anni, essendo nato il [...]) e (14 anni, Persona_1 Persona_2 essendo nato il [...]); che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data
6.3.2012 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno mensile di importo non superiore ad € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie); assegno da elevarsi ad € 500,00 mensili allorquando egli avesse reperito attività lavorativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_2 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di vista dei figli, dall'altro chiedeva che il contributo inizialmente da porsi a carico del padre per il loro mantenimento ordinario fosse fissato in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
Con istanza in data 11.10.2024 – anticipatamente rispetto alla celebrazione dell'udienza di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. - le parti riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile.
Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal
Collegio; accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minore delineando un Persona_2 regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento dello stesso e del figlio maggiorenne adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione Persona_1 reddituale dell'obbligato.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 382/2010 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ventimiglia il 1.9.2001 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2001, al n. 8, parte II, serie B;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Persona_2 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno invece essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti coniugi al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio nonché per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
3) il padre ed il figlio minore in considerazione dell'età raggiunta da Persona_2 quest'ultimo, potranno frequentarsi liberamente;
in ogni caso il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti nell'interesse del minore ed in ragione delle loro esigenze lavorative, potrà tenerlo con sé a weekend alternati. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre per almeno due pernottamenti.
Il figlio minore nelle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al
7 gennaio. Il figlio minore nelle festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta.
Il padre, nelle vacanze estive, potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di
15 giorni (anche non consecutivi), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_1
(maggiorenne ma economicamente non indipendente) e
[...] Persona_2
(minorenne) mediante versamento alla madre, con decorrenza dal mese di novembre 2024, di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili da corrispondersi in via anticipata su c/c alla stessa intestato avente IBAN
[...] entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione: novembre 2025) ove positivi;
quanto precede prevedendosi che, non appena il padre possa riprendere a lavorare a tempo pieno, l'assegno venga automaticamente aumentato ad € 500,00 mensili;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli e così Persona_1 Persona_2 come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purché per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket dr. Andrea CANCIANI 3 n. 382/2010 R.G.A.C.C.
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) buoni pasto.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) spese di custodia (baby-sitter); f) viaggi e vacanze;
g) acquisto cellulare;
h) corsi di informatica;
i) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto (compreso bollo ed assicurazione); l) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e Persona_1 Persona_2
7) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver definito ogni altro rapporto economico e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 9.11.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.10.2024
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Aprosio n.16 presso lo studio dell'avv.to Maria Cristina Roà che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1 n. 382/2010 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 4.3.2024 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Ventimiglia il 1.9.2001 con e che dal matrimonio sono nati CP_2
i figli (18 anni, essendo nato il [...]) e (14 anni, Persona_1 Persona_2 essendo nato il [...]); che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data
6.3.2012 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, infine, che a proprio carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno mensile di importo non superiore ad € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie); assegno da elevarsi ad € 500,00 mensili allorquando egli avesse reperito attività lavorativa.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_2 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione e regime di vista dei figli, dall'altro chiedeva che il contributo inizialmente da porsi a carico del padre per il loro mantenimento ordinario fosse fissato in misura non inferiore ad € 400,00 mensili.
Con istanza in data 11.10.2024 – anticipatamente rispetto alla celebrazione dell'udienza di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. - le parti riferivano di aver medio tempore raggiunto un accordo al fine di rassegnare conclusioni congiunte nella causa divorzile.
Disposta dal Tribunale la discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. a mezzo fissazione di udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per lo scioglimento del matrimonio presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla riferita volontà di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, osserva il Collegio come le parti, nelle conclusioni da ultimo formulate, abbiano dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in seno al processo, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal
Collegio; accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione del figlio minore delineando un Persona_2 regime di visite che appare adeguatamente rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età dello stesso. Hanno, inoltre, previsto un contributo paterno al mantenimento dello stesso e del figlio maggiorenne adeguato alle loro esigenze e proporzionato alla situazione Persona_1 reddituale dell'obbligato.
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 382/2010 R.G.A.C.C.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ventimiglia il 1.9.2001 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2001, al n. 8, parte II, serie B;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con Persona_2 collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno invece essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Con reciproca autorizzazione fin d'ora tra le parti coniugi al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio nonché per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
3) il padre ed il figlio minore in considerazione dell'età raggiunta da Persona_2 quest'ultimo, potranno frequentarsi liberamente;
in ogni caso il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti nell'interesse del minore ed in ragione delle loro esigenze lavorative, potrà tenerlo con sé a weekend alternati. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre per almeno due pernottamenti.
Il figlio minore nelle festività natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero quello dal 31 dicembre al
7 gennaio. Il figlio minore nelle festività pasquali trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta.
Il padre, nelle vacanze estive, potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di
15 giorni (anche non consecutivi), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_1
(maggiorenne ma economicamente non indipendente) e
[...] Persona_2
(minorenne) mediante versamento alla madre, con decorrenza dal mese di novembre 2024, di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili da corrispondersi in via anticipata su c/c alla stessa intestato avente IBAN
[...] entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione: novembre 2025) ove positivi;
quanto precede prevedendosi che, non appena il padre possa riprendere a lavorare a tempo pieno, l'assegno venga automaticamente aumentato ad € 500,00 mensili;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli e così Persona_1 Persona_2 come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purché per finalità non solamente estetiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket dr. Andrea CANCIANI 3 n. 382/2010 R.G.A.C.C.
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) buoni pasto.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco); d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout); e) spese di custodia (baby-sitter); f) viaggi e vacanze;
g) acquisto cellulare;
h) corsi di informatica;
i) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto (compreso bollo ed assicurazione); l) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli e Persona_1 Persona_2
7) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver definito ogni altro rapporto economico e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 9.11.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 4