Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 24 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.2697/2023 R.G. lavoro vertente TRA
, con sede legale Parte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, per la presente procedura, in Napoli alla via A. De Gasperi 55 presso gli
Avvocati Erminio Capasso ( ), Giuliana Cavalcanti e C.F._1 CP_1
, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per
[...]
Notar di Roma del 21.07.2015 n. 80974. I suddetti procuratori si Persona_1 dichiarano disponibili a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC t Email_1
=Appellante
E
Controparte_2
= Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 7.11.2023 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione contro la sentenza n. 6351/2023 pubbl. il 28/10/2023 del
1
[...]
ubicato nel Comune di Melito (NA) ed identificato al Foglio 4, CP_2 particella 98 sub 15 e sub 17 limitatamente ai crediti oggetto dei seguenti titoli: avvisi di addebito 37120130000591050000,37120120011579728000, 37120120001396935000 37120140003990785000, 37120170006052203000, 37120180001795311000, 37120170006052203000, 37120110041417744000; Cartelle di pagamento 07120110249867384000, 07120140006364322000, 07120150083675003000, 07120150154906632000, 07120170068621703000 07120180001286446000. Erano stati annullati gli avvisi di addebito 37120130000591050000,37120120011579728000, 37120120001396935000, 37120140003990785000, 37120170006052203000, 37120180001795311000, 37120170006052203000, 37120110041417744000 e le cartelle di pagamento 07120110249867384000, 07120140006364322000, 07120150083675003000, 07120150154906632000, 07120170068621703000 07120180001286446000. Infine erano stati condannati in solido gli enti convenuti al pagamento al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €.270,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.2.070,00 , oltre IVA e CPA con distrazione.
L'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione formulata dall' ; ha argomentato sull'efficacia degli atti Pt_1 interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di accertare e dichiarare “la regolare notifica degli avvisi di addebito 37120130000591050000,37120120011579728000, 37120120001396935000, 37120140003990785000, 37120170006052203000, 37120180001795311000, 37120170006052203000, 37120110041417744000, con conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività e infondatezza dell'azione giudiziaria in parte qua. Dichiarare infondate le domande proposte da controparte in prime cure. Vinte le spese del doppio grado”. Comunicato il decreto ex art. 435 c.p.c. e disposta la trattazione scritta, pure ritualmente comunicata, la parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e di note di trattazione e non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
2 Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604). Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”. Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione e non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ritualmente comunicata. In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite. Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado;
3 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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