Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A. nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la _________________ seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10341 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
, Piazza Calogera Fiammetta, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
(Avv. Vizzini Pietro)
ricorrente
CONTRO
(Avv. Ciancimino Controparte_1
Rosaria)
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e i ricorrenti hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7
aprile 2016 nel periodo (16 marzo/28 dicembre 2020) di fruizione della cassa
CP_ integrazione in deroga (COVID) e per l'effetto condanna l al pagamento delle seguenti somme ai ricorrenti sottoelencati:
: € 627,25 Parte_1
Piazza Calogera Fiammetta: € 1.585,15;
: € 811,38; Parte_12
: € 498,75; Parte_13
: € 344,96; Parte_4
: € 608,13; Parte_5
: € 423,66; Parte_6
: € 605,20; Parte_7
€ 3.015,32; Parte_8
: € 1.002,99 Parte_9
: € 22,10 Parte_10
: € 449,71 Parte_11
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del ricorso al soddisfo.
CP_ Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti e le liquida in € 43,00 per spese vive ed € 6.664,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ Pone le spese di ctu a carico dell
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato l'11.11.2021 i ricorrenti convenivano in giudizio l chiedendo al Tribunale adito di accertare e dichiarare il loro diritto “nei periodi di
fruizione del trattamento di cassa integrazione “in deroga” (16 marzo/28 dicembre
2020), a percepire il trattamento di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, ed in ogni caso un trattamento pari
all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci
retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde
contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la
richiesta, con la sola esclusione del compenso per lavoro straordinario, senza
CP_ applicazione del c.d. massimale applicato dall' per l'erogazione dei trattamenti di
CP_ integrazione salariale” e per l'effetto condannare dell al pagamento di quanto spettante in esito alla espletanda c.t.u.
Rappresentavano di essere dipendenti della società GH Palermo spa e di essere stati collocati in cassa integrazione e guadagni ex art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, conv. in L.
n.27 del 24 aprile 2020, dal 16 marzo 2020 al 28.12.2020, ed esponevano che nulla avevano ricevuto, per il predetto periodo, a titolo di ulteriore integrazione a carico del Fondo bilaterale per il sostegno del personale del trasporto Aereo, istituito
CP_ presso l ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 2016.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che solo con l'art. 40 ter del DL 73/2021 è stato riconosciuto il diritto ai ricorrenti, che inizialmente ne erano rimasti esclusi, alla prestazione richiesta, ma entro un limite di
CP_ spesa di 12 milioni di euro per il 2021. L' ha elencato i pagamenti effettuati ai ricorrenti per il 2020, specificando gli importi e i periodi coperti , chiedendo il rigetto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro del ricorso.
La causa veniva, quindi, più volte rinviata al fine di consentire alle parti di completare le verifiche in ordine ai pagamenti effettuati anche in relazione al limite previsto per legge dedotto dall e contestato dai ricorrenti. Veniva, quindi, CP_1
disposta ctu contabile al fine di quantificare le somme spettanti ai lavoratori, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del
CP_ 07.04.2016 per il periodo indicato nelle delibere prodotte detratto quanto già
corrisposto.
La causa istruita documentalmente, autorizzate le note conclusive, veniva rinviata ex art. 127 ter c.pc. all'udienza sostituita con note di trattazione scritta del 18.04.2025 e trattenuta per la decisione. Parte ricorrente depositava note di autorizzate insistendo nelle domande formulate in ricorso alla luce dei conteggi effettuati dal ctu.
CP_ Nulla depositava l
* * *
Il ricorso merita accoglimento.
Questo Tribunale in precedenti pronunce, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118
c.p.c., ha evidenziato che “con il d.l. n.249 del 5 ottobre 2004, conv. in l. n.291 del 3-12-
2004, è stato istituito il Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aereoportuale con lo scopo, tra l'atro, di sostegno del reddito dei lavoratori del
settore mediante “erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati
da riduzioni dell'orario di lavoro…”.
Il successivo d.lgs n.148 del 2015 (art. 40, comma 9), ha, quindi, disposto che,
attraverso appositi decreti ministeriali, la disciplina del Fondo speciale venisse
adeguata alle regole proprie dei fondi di solidarietà per le cause indicate dal titolo I del
citato dlgs.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il D.m. n. 95269 del 7.4.2016, emanato in attuazione del d.lgs del 2015, ha, pertanto,
previsto che il Fondo sia volto, tra l'altro, ad “assicurare la protezione del reddito ai
lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la
sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo,
una integrazione salariale” (art. 2 lett. b).
I trattamenti che possono essere erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 che CP_2
prevede, per quanto qui rileva, le “prestazioni integrative della misura (…) del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula
di un contratto di solidarietà “ ovvero “una prestazione integrativa tale da garantire
che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento”.
I ricorrenti affermano che: sia l'art. 1 ter del d.l. 249 del 2004 che l'art. 26 del d.lgs 148
del 2015, nel prevedere l'intervento del Fondo lo subordinavano esclusivamente ai casi
di riduzione dell'attività lavorativa senza limitazioni circa la tipologia di intervento di
integrazione salariale;
che l'erogazione delle prestazioni in questione ai soli lavoratori
che percepiscono il “trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a
seguito della stipula di un contratto di solidarietà” di cui all'art. 5 del D.M. 2016 era
dovuta alla circostanza che le imprese del settore dei trasporti, prima della normativa
emergenziale, erano di regola destinatarie, ai sensi dell'art. 20, c. 3 del D. lgs. 148 del
2015, esclusivamente dell'intervento di interazione salariale straordinario e non già di
quello ordinario;
che, in via ulteriore, la lettura combinata delle disposizioni
concernenti le ipotesi di intervento del Fondo, conduceva, invece, alla conclusione che
l'integrazione dovesse operare anche in relazione alla cd. cassa covid, quale cassa
integrazione in deroga ed art. 22 del d.l. 18 del 2020, non contemplato dall'art. 5 del
D.M. solo perché all'epoca non ancora normativamente previsto ma, comunque,
rientrante nella previsione generale di cui all'art. 2 del medesimo D.M., che non
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro limitava l'integrazione alla sola ipotesi derivante dall'intervento straordinario, bensì a
tutte le ipotesi in cui una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro interviene “a
qualsiasi titolo”.
La norma di cui all'art. 5 del D.M. del 2016 parla espressamente, indicando i
trattamenti a carico del Fondo, dell'intervento del Fondo nella sola ipotesi di cassa
integrazione straordinaria, d'altronde unica ipotesi di integrazione salariale prevista
per il personale del trasporto aereo. Né vale a confutare tale conclusione la previsione
dell'art. 2 del D.M. che, in termini generali, prevede unicamente quali siano le finalità
del nulla dicendo in ordine alle prestazioni erogabili dal CP_2 CP_2
Il successivo art. 5 non è, invero, meramente ricognitivo, ma piuttosto indica in maniera
analitica quali siano le prestazioni poste a carico del Fondo, limitando l'intervento alla
sola ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria.
L'art. 40 ter del d.l. 73 del 2021, conv. in l. 106 del 2021 per l'anno 2020 ha
espressamente previsto che “Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del
settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed
eliminare la disparita' di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra
esclusi dall'operativita' del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di
spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai
lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate
non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020”.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Analoga previsione è stata emanata con riferimento all'anno 2021 con la legge 30
dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (articolo 1, comma 714).
E' con tali disposizioni legislative che si è inteso estendere la tutela del Fondo trasporto
Aereo anche alle prestazioni richieste ai sensi della cd. cassa Covid. (cfr sent. Tribunale
di Palermo n. 457/2024)”
La domanda dei ricorrenti risulta, dunque, fondata atteso l'intervento legislativo di cui alla L. 106 del 2021. Né la circostanza de superamento del cd. limite di spesa per il 2021, addotta dall a ragione del rigetto delle richieste dei ricorrenti, CP_1
esonera l'istituto dall'obbligo di pagamento di quanto dovuto ai medesimi, tanto più
che risulta incontestata la circostanza che le risorse per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo sono state periodicamente ripristinate.
Per quanto riguarda la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, che appare correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici. Il CTU, dopo avere individuato le retribuzioni lorde percepite dai ricorrenti nel periodo da marzo 2019 a febbraio 2020 e facendo riferimento alle retribuzioni lorde tabellari previste dal CCNL di settore (Trasporto
aereo), tenendo conto del livello di inquadramento, dell'anzianità di servizio e dei particolari emolumenti risultanti dalle buste agli atti, ha determinato il trattamento di cassa integrazione in deroga percepito dai ricorrenti nel periodo dal 16/03/2020
al 26/12/2020 con il numero di ore fruite rilevabile dalle buste paga acquisite dai ricorrenti, e quindi ha calcolato l'importo spettante a ciascun lavoratore detraendo quanto già corrisposto. Ha, altresì, dato compiuta risposta alle osservazioni di parte.
Si condividono, pertanto, le conclusioni ed i calcoli cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio apparendo gli stessi formulati in rispetto della normativa e tenuto conto dei trattamenti salariali e di cassa integrazione corrisposti.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ IL ricorso deve, pertanto, essere accolto e l deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le somme come indicate nella relazione di consulenza che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
CP_ Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dell
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/05/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro