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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere rel.
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 303/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Alessandro Morini (c.f.
e dall'Avv. Lorenza Scaravelli (c.f. ), presso il cui C.F._1 C.F._2
studio è elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Roma n. 13, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello in atti, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: - Email_1
Email_2
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 14 (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t, e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria, (c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti (c.f. ), presso C.F._3
il cui studio è elettivamente domiciliata in Ancona, Viale Della Vittoria n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_3
(già in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 Controparte_4
(c.f./p.i , contumace;
P.IVA_4
- appellate-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 1398/2022 Tribunale di Ancona, pubblicata il 30/11/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis: 1) IN VIA
PRINCIPALE E DI MERITO In accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza del Tribunale di
Ancona n. 1398/2022, depositata in data 30.11.2022 e notificata in data 7.03.2023, accogliere le
conclusioni assunte da nel procedimento di primo grado, le quali di seguito si Parte_1
trascrivono: IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare inammissibile l'intervento in causa della
[...]
e per l'effetto respingere tutte le domande ex adverso avanzate VIA SUBORDINATA Nella CP_1
denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'impugnato decreto ingiuntivo nullo e/o annullabile e/o inefficace e/o revocabile per i motivi di cui al
presente atto con ogni consequenziale effetto di legge. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non
creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'usurarietà
del tasso di interesse applicato dalla in relazione al contratto di mutuo fondiario Controparte_4
stipulato con in data 25.01.2011 e, conseguentemente, dichiarare non dovuti gli interessi Pt_1
relativi al contratto di mutuo fondiario stipulato con in data 25.01.2011; IN VIA Pt_1
pagina 2 di 14 ULTERIORMENTE SUBORDINATA accertare dichiarare e statuire l'assenza dei requisiti previsti per
la conclusione del contratto di finanziamento di cui sopra attesa la natura edilizia dello stesso e, per
l'effetto, dichiarare la nullità del contratto stipulato con in data 25.01.2011 e/o ogni caso Pt_1
accertare e dichiarare la natura usuraria del tasso di interesse ivi applicato. IN OGNI CASO Con
vittoria di spese, diritti e onorari di patrocinio, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge. 2) IN
OGNI CASO, anche in riforma della impugnata sentenza, con vittoria nelle spese, nei diritti e negli
onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, deduzione
e/o domanda disattesa, adita così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui agli artt. 342 comma I e
348-bis c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte in atti,
qualsiasi domanda ed eccezione proposta da con l'atto di citazione in appello e, per Parte_2
l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1398/2022 pubblicata dal Tribunale di Ancona in
data 30/11/2022 resa nell'ambito del giudizio R.G. 6469/2018. In via subordinata: - nell'eventualità in
cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ancona non dovesse trovare conferma, per
qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente condannare la società Pt_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 1.190.835,15 oltre interessi
[...] Controparte_1
convenzionali di mora dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel
corso del presente giudizio di gravame. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi
secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte
con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo n. 1443/2018 con il quale era stato ingiunto alla il pagamento in favore Parte_1
pagina 3 di 14 di dell'importo di € 1.190.835,15, oltre interessi e spese di procedura, quale saldo Controparte_4
debitore del mutuo fondiario condizionato concessole in data 25/01/2011 da Banca delle Marche S.p.A.
Disposto l'espletamento di C.T.U. contabile, con la sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che:
- la contestazione introdotta da parte opponente nel libello introduttivo era talmente generica e aspecifica da risultare sostanzialmente irricevibile;
- l'opponente non aveva articolato le proprie doglianze in modo più preciso neppure in seguito alle difese e alle relative produzioni documentali effettuate dalla parte convenuta opposta in sede di costituzione;
- a fronte di un quadro così generico e criptico in termini di allegazione, la C.T.U. tecnico contabile richiesta dalla parte attrice opponente non avrebbe neppure dovuto essere ammessa in quanto, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza, la C.T.U. non può essere utilizzata quale strumento volto a sopperire a carenze assertive, prima ancora che probatorie, della parte che pretende di avvalersene;
- era da ritenersi incontestata e pacifica l'intervenuta stipula e l'operatività del mutuo in questione;
- la doglianza in tema di usura era stata formulata in maniera oltremodo generica, non essendo stato dedotto neanche se gli interessi moratori, della cui pattuizione si lamentava la natura usuraria, fossero quelli moratori e, in riferimento a tale ultima categoria, se gli stessi fossero in concreto applicati dalla banca e pagati dalla società;
- in ogni caso il CTU incaricato non aveva ravvisato alcun superamento dei tassi soglia nell'ambito del contratto analizzato;
- alla luce di quanto esposto era da considerarsi infondato l'unico motivo di opposizione proposto dalla
Parte_1
- con riferimento alla pretesa creditoria avanzata dalla la stessa emergeva per tabulas dalla CP_4
documentazione contrattuale e contabile prodotta in sede monitoria e nel giudizio di opposizione;
- da ultimo era da ritenersi irrilevante la censura sollevata dall'opponente in relazione alla posizione della dal momento che nel giudizio si era costituita ed era presente la Controparte_1 CP_4
pagina 4 di 14 quale banca cessionaria, nei cui confronti la causa era proseguita ex art. 111 c.p.c., sicché la CP_2
censura sollevata dall'opponente non risultava idonea a far conseguire la revoca del decreto ingiuntivo.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 29/03/2023, Parte_1
articolando i seguenti motivi di gravame: 1) Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.
Att. c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia: la mancata pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione in capo a CP_1
formulata da .; 2) Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente Pt_1
violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia: la carente e insufficiente motivazione in relazione alle contestazioni formulate da sulla qualificazione del contratto di mutuo;
3) Errata valutazione Pt_1
delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia: la carente e insufficiente motivazione in relazione alle contestazioni formulate da sulla natura Pt_1
usuraria della richiesta avanzata da
[...]
e per essa, quale mandataria, ha resistito al gravame, Parte_3 Controparte_2
eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c.
(come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 14 Con il primo motivo parte appellante si duole che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione dalla stessa formulata e relativa all'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di . CP_1
Deduce la che nella specie l'interveniente non avrebbe dato prova della cessione in suo favore Pt_1
dei rapporti dedotti in giudizio perché la stessa si è limitata a produrre la copia della Gazzetta Ufficiale
in cui sarebbe stata pubblicata la cessione, elemento questo ritenuto non sufficiente.
Il motivo è infondato.
Nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 98 del
19/8/2021, l'oggetto della cessione risulta specificato in “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di proprietà della Cedente derivanti
da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di
portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i
cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”). Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Cedente e la Cessionaria renderanno disponibili nella pagina web:
www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti
nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta. Inoltre, i
debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta
al seguente indirizzo email: . Email_4
L'Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n.
130 in materia di cartolarizzazioni di crediti e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385), è stato quindi corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del provvedimento dell'Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
pagina 6 di 14 I crediti oggetto di cessione, pertanto, non solo appaiono sufficientemente individuati nel testo dell'avviso con riferimento al dato temporale della loro insorgenza e della loro natura, ma risultano specificamente e singolarmente individuabili consultando il sito indicato dalle parti contrattuali oltre che oggetto di eventuale conferma a fronte di formale richiesta dei debitori ceduti.
Parte intervenuta, odierna appellata, ha, poi, prodotto la lettera di messa in mora (doc. 8 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) e la certificazione notarile, a firma Dott. , notaio in Persona_1
BE (doc. 7 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), dal quale emerge che il mutuo per cui è
causa era contraddistinto dal numero 70047350.
Collegandosi all'indirizzo web indicato nella gazzetta ufficiale sopra indicata e inserendo il numero identificativo si può verificare che il rapporto azionato in via monitoria rientra tra quelli ceduti a
(pag. 133 dell'elenco). CP_1
La cessione risulta pertanto adeguatamente provata.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla mancata prova della cessione del credito da parte di in favore di CP_4 Controparte_5
Va anzitutto rilevato che trattasi di eccezione nuova, sollevata per la prima volta in questa sede.
In ogni caso, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello per cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione e come tale è aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 39528/2021 – Cass. S.U., Sentenza n. 2951 del
16/02/2016).
Nel merito, come risulta dai documenti depositati dall'appellata in uno all'atto di intervento ex art. 111
c.p.c. nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 3), con atto n. 16046/8617 rep./racc., autenticato nelle firme dal Notaio di Milano in data 19/02/2021, Unione di Banche Italiane S.p.A. ha ceduto a Persona_2
la piena proprietà del ramo d'azienda bancaria denominato “Ramo d'Azienda Controparte_5
Contr UBI”, di proprietà e condotto da costituito da 587 succursali bancarie e relativi punti operativi.
pagina 7 di 14 Il ramo aziendale oggetto di conferimento era comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive precedentemente di proprietà della società conferente, di tutte le controversie giudiziarie in essere e, in generale, di qualsiasi diritto e/o pretesa comunque riferibile a rapporti giuridici inerenti al ramo aziendale conferito, nonché di tutti i rapporti radicati con la clientela nelle Filiali e nei Punti
Operativi trasferiti.
Dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda è stata data poi notizia, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 35 del 23/03/2021 (cfr. doc. 4 all. atto intervento ex art. 111 c.p.c. primo grado).
Deduce poi l'appellata che, secondo quanto riportato nel contratto di cessione di ramo d'azienda e poi anche nella Gazzetta Ufficiale appena richiamata: “[…] l'individuazione dei rapporti (attivi, passivi e
contrattuali) da considerarsi inclusi nel Ramo UBI si intende effettuata con modalità “vista rapporto”,
che include quindi i rapporti registrati/contabilizzati sulla Filiale Ceduta, a prescindere dell'Unità
Organizzativa che li gestisce” (cfr. pag. 5 doc.
3 - pag. 8 doc.4 all.ti atto intervento ex art. 111 c.p.c.
primo grado).
Il contratto di mutuo per cui è causa è stato concluso e associato alla filiale di OSIMO – Via Marco
Polo, così come risulta dall'estratto del piano di ammortamento (cfr. doc. 3 all. ricorso per decreto ingiuntivo).
Verificando nell'elenco allegato al contratto di cessione di ramo di azienda (cfr. pag. 54 doc. 3 all. atto intervento ex art. 111 c.p.c. primo grado) e nella G.U. summenzionata (pag. 8 doc. 4), la filiale in questione è tra quelle interessate dall'operazione, e con essa, per espressa previsione contrattuale,
anche tutti i rapporti ivi gestiti.
Alla luce di quanto sin qui esposto può ritenersi pienamente provata la titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a . CP_5
Va da ultimo altresì rigettata la doglianza di parte appellante in tema di legittimazione di carenza di legittimazione di Controparte_4
pagina 8 di 14 Contr Sostiene la che in ragione della fusione di incorporazione di n Pt_1 Controparte_3
avente come effetto l'estinzione della società incorporata che, quindi, perde anche la propria legittimazione processuale attiva e passiva, il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato interrotto e sarebbe dovuta intervenire in giudizio, cosa che non è stata, portando così Controparte_3
alla pronuncia di sentenza nei confronti di soggetto non più esistente.
Anche tale eccezione va rigettata.
Contr Nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso a favore di
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, proprio nella pronuncia citata dall'appellante che:
“Tuttavia in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art. 2504-bis c.c. -
secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una
"prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata
ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. In tal modo è dato leggere la
modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti
prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l'applicazione
dell'istituto, allora non congruente allo scopo. Onde, sul punto, il precedente orientamento che
escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post
riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504-bis c.c., attesa l'esigenza di
ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte. Nel caso della
fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis c.c., che il processo non debba
essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma
semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono,
di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d.
rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (si veda Cass. civ. sez. un.,
30/07/2021, n.21970).
pagina 9 di 14 Non meritevoli di accoglimento sono anche il secondo e il terzo motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione.
Con i motivi in esame, in maniera del tutto aspecifica e generica, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in merito alle contestazioni formulate sulla erronea qualificazione del contratto di mutuo da parte di cui conseguirebbe il mancato riconoscimento della CP_4
natura usuraria degli interessi applicati al rapporto e in ogni caso la nullità dello stesso per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art 38 T.U.B.
Sostiene la che il mutuo per cui è causa, ai fini del calcolo del superamento o meno del tasso Pt_1
soglia usura, andrebbe ricondotto nella categoria dei “mutui fondiari” e non in quella “altri finanziamenti”.
L'assunto è errato.
Come chiarito dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del luglio 2016, sono da ricomprendersi nella categoria altri finanziamenti
“tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le
operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di
pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti
sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in construendo e quelli relativi a
immobili “in attesa di locazione”, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" ,
nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per
Cont intero alla data di scadenza del prestito)”, con la precisazione che: “Per i mutui a la segnalazione
è dovuta solo all'atto della stipula e non per l'erogazione delle singole tranches e per le successive
operazioni di frazionamento con accollo, se le condizioni economiche sono già previste nel contratto
iniziale”.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione relativa al mancato rilevamento del carattere usurario degli interessi in concreto applicati, in conseguenza dell'erronea identificazione del contratto.
pagina 10 di 14 In ogni caso anche accedendo alla ricostruzione operata dall'appellante, le risultanze della consulenza tecnico contabile eseguita nel corso del giudizio di primo grado escludono la natura usuraria degli interessi pattuiti. Si può infatti testualmente leggere a pag. 10 dell'elaborato peritale che “Il CTU non
deve ricalcolare l'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti senza interessi, poiché il TEG del
contratto di mutuo non supera il relativo tasso soglia né della categoria “Mutui ipotecari a tasso
variabile” né della categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”. Il superamento in tale ultima ipotesi si avrebbe solo per il tasso di mora ove non venga applicata la maggiorazione del 2,1
punti percentuali in violazione dei chiarimenti operati dalla Banca d'Italia in data 3/7/2013, che suggeriscono “in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di
interessi moratori” di individuare il tasso soglia degli stessi partendo dal TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti (fino al dicembre 2017, data in cui è inserita l'indicazione separata anche dei tassi soglia moratori). La scelta operativa di inserire la richiamata maggiorazione è stata affermata dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597 del 18/9/2020, che, dopo aver stigmatizzato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la disciplina antiusura, essendo volta a
sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica
anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei
decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque
la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo
caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi
moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti,
quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece,
laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la
pagina 11 di 14 comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo
degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento
dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori
non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente
convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Va da ultimo rigettata l'eccezione di nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
Sostiene, infatti, l'appellante che dovendosi inquadrare il contratto di cui si discute nella categoria del mutuo edilizio e, pertanto, nella più ampia categoria dei mutui fondiari, lo stesso risulta viziato in quanto eccedente i limiti di finanziabilità imposti all'istituto di credito.
Con riferimento alla eccezione di tardività, contrapposta dall'appellata, va chiarito che, “se è pur vero
che la nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce eccezione in senso lato
come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (art. 1421 cod. civ.) (v. Cass. Sez.
U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Sez. U. 22/03/2017, n. 7294), è anche vero, però, che la rilevabilità
officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è
condizionata all'onere di allegazione -della parte che dell'eccezione può beneficiare (secondo la
struttura normativa della fattispecie oggetto di giudizio)- dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei
termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in
senso stretto, lo è pur sempre però (condizionata) alla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i
fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata
(v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 01/09/2021, n. 23721; 06/05/2020, n. 8525; 31/10/2018,
n. 27998; 26/02/2014, n. 4548)” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. III, Ord., 23/02/2024, n. 4867).
L'eccezione in esame è, tuttavia, infondata.
Giova richiamare la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. un.,
16/11/2022, n.33719), che pronunciandosi in tema di nullità per superamento del limite di finanziabilità
pagina 12 di 14 ha stabilito che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al d.lgs. n. 385 del 1993,
art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma
determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza
prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e
del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche
il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare
proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della
banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1398/2022 Tribunale di Ancona, pubblicata il 30/11/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 24.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
pagina 13 di 14 Così deciso nella camera di consiglio in data 21/03/2025
Il Presidente
dr.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr.ssa Paola De Nisco
pagina 14 di 14