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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1005/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
De Rosa e con domicilio eletto in Nocera Superiore (SA), Via Nazionale n. 163,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa e con Controparte_2
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14/06/2024 parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del in forza Controparte_3
di plurimi contratti sino al termine delle attività didattiche degli A.S. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui,
1 destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente»)
corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno Controparte_3
che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «previa eventuale disapplicazione dell'art. 1,
commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio
dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_3
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti
anni scolastici, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre interessi come per legge;
2) In
via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e,
condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00) Controparte_3
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.
2 1218 del c.c.; 3) condannare il alla refusione delle spese e Controparte_3
competenze di lite, ex art. 93 c.p.c, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_4
eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale del beneficio invocato con riferimento all'A.S.
2018/2019, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 24.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 per cui parte ricorrente ha svolto le supplenze indicate a pag. 1 e 2 del ricorso, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata, nei limiti di seguito esposti.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
3 anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
4 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al
comma 121”.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00
annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd. “Carta
Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività
didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21,
5 ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_3
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_3
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare
attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_6
specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
6 Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere CP_3
dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria,
permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il CP_3
richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è
ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » CP_3
(così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
7 nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la
S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n.
29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per gli A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché
incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del
bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22,
co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza,
alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
8 Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella
misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui
ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la
prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è
di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
*
9 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, è pacifico che parte ricorrente ha ricevuto incarico di docenza (non di ruolo) con scadenza al 30 giugno degli A.S. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Annualità per le quali, pacificamente ex art. 115 c.p.c., parte ricorrente non ha fruito della
“Carta docente”.
Parte resistente, in sede di costituzione, ha confermato l'attuale permanenza del ricorrente nel sistema scolastico del personale docente in forza di contratto a tempo indeterminato tra le parti
(v. contratto allegato al ricorso).
In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così
rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Va infatti accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal CP_3
convenuto con riferimento all'annualità 2018/2019.
L'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 dispone al co. 3 che «A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è
consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.».
Alla luce dei principi ermeneutici sopra richiamati (così Cass., 27.10.2023, n. 29961), la prescrizione quinquennale del credito maturato decorre dalla data di conferimento della supplenza ovvero, se posteriore, dalla data dell'A.S. in cui il sistema consente la registrazione del beneficiario sulla piattaforma informatica (nel caso di specie, dal 1° settembre 2018).
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente è stata individuata come destinataria di proposta di contratto con decorrenza 30.10.2018 e che il primo atto interruttivo della prescrizione è la missiva regolarmente ricevuta dalla resistente in data
5.6.2024.
10 Risulta pertanto spirato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito maturato con riferimento all'annualità 2018/2019.
In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a consentire a parte CP_3
ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo, nei limiti suindicati. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli
A.S. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nei limiti dell'intervenuta prescrizione quinquennale,
alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica Controparte_4
alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
11 2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.314,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1005/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
De Rosa e con domicilio eletto in Nocera Superiore (SA), Via Nazionale n. 163,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa e con Controparte_2
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14/06/2024 parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del in forza Controparte_3
di plurimi contratti sino al termine delle attività didattiche degli A.S. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui,
1 destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente»)
corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno Controparte_3
che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «previa eventuale disapplicazione dell'art. 1,
commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio
dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente condannarsi il
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_3
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti
anni scolastici, per complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre interessi come per legge;
2) In
via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla
fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e,
condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00 (duemila/00) Controparte_3
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.
2 1218 del c.c.; 3) condannare il alla refusione delle spese e Controparte_3
competenze di lite, ex art. 93 c.p.c, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, Controparte_4
eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale del beneficio invocato con riferimento all'A.S.
2018/2019, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 24.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 per cui parte ricorrente ha svolto le supplenze indicate a pag. 1 e 2 del ricorso, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata, nei limiti di seguito esposti.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
3 anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_3
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
4 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al
comma 121”.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00
annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd. “Carta
Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività
didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21,
5 ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_3
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_3
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare
attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_6
specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
6 Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere CP_3
dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria,
permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il CP_3
richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è
ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » CP_3
(così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
7 nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la
S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n.
29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per gli A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché
incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del
bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22,
co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza,
alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
8 Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella
misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui
ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la
prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è
di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
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9 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, è pacifico che parte ricorrente ha ricevuto incarico di docenza (non di ruolo) con scadenza al 30 giugno degli A.S. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Annualità per le quali, pacificamente ex art. 115 c.p.c., parte ricorrente non ha fruito della
“Carta docente”.
Parte resistente, in sede di costituzione, ha confermato l'attuale permanenza del ricorrente nel sistema scolastico del personale docente in forza di contratto a tempo indeterminato tra le parti
(v. contratto allegato al ricorso).
In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così
rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
Va infatti accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal CP_3
convenuto con riferimento all'annualità 2018/2019.
L'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 dispone al co. 3 che «A partire dall'anno scolastico
2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è
consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.».
Alla luce dei principi ermeneutici sopra richiamati (così Cass., 27.10.2023, n. 29961), la prescrizione quinquennale del credito maturato decorre dalla data di conferimento della supplenza ovvero, se posteriore, dalla data dell'A.S. in cui il sistema consente la registrazione del beneficiario sulla piattaforma informatica (nel caso di specie, dal 1° settembre 2018).
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che parte ricorrente è stata individuata come destinataria di proposta di contratto con decorrenza 30.10.2018 e che il primo atto interruttivo della prescrizione è la missiva regolarmente ricevuta dalla resistente in data
5.6.2024.
10 Risulta pertanto spirato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito maturato con riferimento all'annualità 2018/2019.
In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a consentire a parte CP_3
ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo, nei limiti suindicati. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) DICHIARA il diritto di parte ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli
A.S. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nei limiti dell'intervenuta prescrizione quinquennale,
alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica Controparte_4
alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
11 2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_4
favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.314,00, oltre accessori come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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