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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10818/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10818/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Martielli Vito Antonio, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. De Renzo Francesca, giusta procura in atti;
contumace;
CP_2
-resistenti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29/09/2023, adiva questo Tribunale, deducendo che: Parte_1
- in data 06/05/2021, con contratto di appalto Rep. n. 1697, il Consiglio di
Amministrazione dell' le affidava i lavori di restauro e di Parte_2
pagina 1 di 8 rifunzionalizzazione della ex sede della biblioteca nazionale “Sagarriga Visconti
Volpe” presso il Palazzo Ateneo di per la realizzazione di aule e sale di CP_2 lettura;
- in ragione di tanto e al fine di garantire la sicurezza del cantiere e l'incolumità dei terzi, con istanza, acquisita al protocollo n.67178 del 01/03/2022 e successiva rettifica del 03/03/2022 prot. n. 70871, la ricorrente chiedeva al di CP_2 CP_2
l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico e divieto in in CP_2
Piazza Umberto I e via Scipione Crisanzio nei tratti prospicienti il Palazzo Ateneo di sede della ex Biblioteca Nazionale “ , per una CP_2 Controparte_3 durata di 125 giorni ed esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, art. 49, comma 1;
- in data 15/3/2022, il Comune di con Determinazione 2022/03831, CP_2 concedeva l'occupazione temporanea richiesta, prescrivendo, a carico del richiedente, di provvedere al “pagamento anticipato della tassa, se dovuta”;
- in data 09/09/2023, la SO.G.E.T. S.P.A. – Sede di Bari, notificava alla Pt_1 il provvedimento di accertamento CUP Avviso n. 401185230001628258,
[...] dell'importo complessivo di € 8.124,00 con il quale comunicava di aver accertato, con riferimento alle voci indicate nel “prospetto analitico”, l'omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale, irrogando contestualmente le relative sanzioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di accertamento, per erronea interpretazione/applicazione della
Legge n. 160/2019, art. 1, comma 833 e della Determinazione n. 2022/03831 del oltre che l'intervenuta decadenza dalla riscossione ex art. 21- CP_2 nonies della Legge 241/1990.
Ha, pertanto, chiesto, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accertamento opposto, di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accertamento CUP,
Avviso n. 401185230001628258, dell'importo complessivo di € 8.124,00, notificato in data 09/09/2023;
pagina 2 di 8 - per l'effetto, annullare, revocare e/o porre nel nulla il provvedimento di accertamento suddetto;
- in via subordinata, rideterminare l'importo dovuto nella misura pari ad €
6.094,10, espunte le somme relative alle sanzioni e agli interessi.
I.2. – Con decreto del 6/10/2023, il Giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 05/06/2024, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza alla controparte.
I.3. – Costituendosi in giudizio, ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'istanza cautelare e di confermare il provvedimento di accertamento impugnato.
I.4. – Il pur ritualmente citato in giudizio, non si è CP_2 costituito nel presente procedimento.
I.5. – Rigettata, con ordinanza del 05/07/2024, la richiesta sospensiva dell'atto impugnato, la causa, istruita documentalmente, è infine pervenuta all'udienza del 05/02/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies e art. 281 sexies, co.
3, c.p.c.
II. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo del credito vantato dal per l'omesso pagamento del Canone Unico CP_2
Patrimoniale di cui all'avviso di accertamento notificato dalla Controparte_1 società preposta alla gestione delle entrate e dei tributi dell'ente comunale.
Lamenta la ricorrente l'illegittimità del provvedimento di accertamento, ritenendo che, nella specie, debba applicarsi l'esenzione del canone richiesta, dal momento che i lavori di restauro e rifunzionalizzazione eseguiti presso il Palazzo
Ateneo di erano da qualificarsi “pubblici” e rientravano dunque nella CP_2 previsione dell'art. 1, co. 833 della Legge 160/2019. Né – sottolinea la ricorrente
– alcuna contestazione era stata elevata nel corso dell'esecuzione dei lavori, avendo peraltro il Comune di a fronte della richiesta di occupazione del suolo CP_2 pubblico presentata dalla con richiesta di esenzione dalla tassa di Parte_1 occupazione, concesso l'autorizzazione alla occupazione del suolo “condizionata
pagina 3 di 8 sospensivamente al pagamento della tassa relativa, se dovuta”, senza tuttavia richiedere tempestivamente il pagamento del canone.
II.1. – Le doglianze sono infondate.
II.2. – Il canone di cui si discute (il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” o, secondo la diffusa denominazione riassuntiva, il “canone unico patrimoniale”) è stato introdotto dall'art. 1, commi
816 e ss., della L. 160/2019 in sostituzione di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, tra cui espressamente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il comma 833 del predetto art. 1 individua diverse ipotesi di esenzioni dal pagamento del canone, tra le quali, per quanto qui di interesse, quella di cui alla lett. a, a tenore della quale sono esenti “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.
Trattasi di un'esenzione identica a quella già prevista per la TOSAP dall'art. 49 del D. Lgs. 507/1993, che molti regolamenti comunali e provinciali hanno mantenuto anche a seguito dell'istituzione del COSAP, in coerenza con la disciplina statale di riferimento che ha ammesso l'individuazione in sede regolamentare di “speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali” (art. 63, comma 2, lett. e, del D. Lgs. 446/1997).
pagina 4 di 8 Ora, se è vero che il a differenza della TOSAP, non ha natura CP_4 tributaria costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico (cfr., ex plurims, Cass. n. 24541 del 2/10/2019), cionondimeno le esenzioni dal suo pagamento sono sempre state ritenute dalla giurisprudenza, al pari di quelle già previste per la TOSAP, oggetto di norme di stretta interpretazione, rappresentando eccezioni alla regola generale dell'onerosità dell'occupazione (cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. I, 05/11/2024, n.
28378; Cass. civ., Sez. I, 25/09/2024, n. 25614).
Anche con specifico riferimento al canone unico di cui all'art. 1, commi 816
e ss., della L. 160/2019 (che, al pari del COSAP, non ha natura tributaria) è stato sottolineato come le norme di agevolazione o esenzione costituiscano una deroga sostanziale al principio generale posto dalla legge ordinaria, cosicché non trovano applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate, atteso il divieto di interpretazione analogica ed estensiva (cfr., proprio relativamente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lett. a, della L.
160/2019, Cons. Stato, Sez. VII, 27/11/2024, n. 9553).
Ebbene, l'esenzione di cui si discute è circoscritta dalla relativa norma di legge alle occupazioni effettuate da alcuni enti pubblici specificatamente individuati.
La stretta interpretazione del riferimento allo Stato e ad altri enti pubblici non può, pertanto, che condurre a limitare l'operatività dell'esenzione alle occupazioni dagli stessi direttamente effettuate, in linea con la consolidata giurisprudenza già pronunciatasi su altre ipotesi di esenzioni fiscali riconosciute ad enti pubblici che, come detto, condividono la medesima natura eccezionale dell'esenzione qui in esame (cfr. Cass. civ., Sez. V, 13/08/2020, n. 17034; Cass. civ., Sez. V, 17/11/2017, n. 27289; Cass. civ., Sez. V, 17/11/2021, n. 34854).
Il riconoscimento dell'esenzione a soggetti diversi attraverso una loro pretesa assimilazione allo Stato e agli altri enti pubblici finirebbe inevitabilmente per portare ad una interpretazione analogica ed estensiva di una norma eccezionale, in contrasto con il disposto di cui all'art. 14 delle preleggi del codice civile.
pagina 5 di 8 Ebbene, la rigorosa esegesi letterale e funzionale della norma limita le occupazioni oggetto di esenzione esclusivamente a quelle poste in essere dai soggetti indicati dalla legge. Difatti, rilevando quale presupposto impositivo del canone il fatto in sé delle “occupazioni “effettuate” su “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” o su “spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.
Con principio esportabile in subiecta materia, stante la continuità di disciplina, la Corte di legittimità ha invero già avuto modo di chiarire, in fattispecie similare, che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che
l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente” e non al soggetto che agisca in qualità di concessionaria per la realizzazione di un'opera pubblica, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici equiparati dalla norma in questione (v. Cass. n. 19693 del 2018; Cass. n. 11886 del 2017).
Nella specie, l'occupazione era stata effettuata dalla società appaltatrice per l'esecuzione delle opere che doveva realizzare l'Università appaltante: pertanto non ricorrevano i presupposti soggettivi perché la norma potesse ritenersi operante.
A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo per cui, come chiarito dalla Corte di legittimità con riferimento al previgente canone OSAP, il canone trova la sua fonte nel provvedimento concessorio e non può essere considerato oggetto di trattativa privata, essendo il pagamento del canone previsto dal Regolamento, cosicché il canone in questione non può essere oggetto di rinuncia da parte del CP_2 anche l'obbligo di pagamento del prezzo del canone OSAP da parte del privato trova la sua fonte nel provvedimento autorizzativo e lo stesso disposto normativo prevede che il canone deve essere pagato dal titolare del provvedimento di pagina 6 di 8 concessione. Con l'avvertenza che la determinazione del canone deve avvenire nell'atto di concessione, tuttavia “l'eventuale esatta determinazione del canone in un momento successivo non comporta la non esigibilità del credito da parte del
sia perché il diritto al canone OSAP trova la sua fonte nell'atto CP_2 concessorio e non è un diritto disponibile, sia perché il canone è previsto come dovuto dal regolamento ed è soggetto alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale, sia perché si è ritenuto che il silenzio sul canone non costituisce rinuncia espressa e neppure rinuncia tacita, in assenza di una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di credito stesso (cfr. sul punto
Cass. 12482/2022; Cass. 13169/2000; Cass. 9240/2020; Cass. 3710/2019;
Cass. 29455/2018; Cass. 18607/2020)” (Cass., n. 5177/2023), nella specie non ravvisabile, avendo il espressamente subordinato la concessione al CP_2 pagamento della relativa “tassa”, demandando la verifica in ordine alla corretta quantificazione e corresponsione del tributo “in capo alla Ripartizione Tributi ovvero al soggetto concessionario della riscossione”.
Tutte le altre argomentazioni relative alla eventuale pattuizione dell'impegno dell'ente appaltante di accollarsi il pagamento del canone in questione – prospettate nella memoria conclusiva dalla società ricorrente – sono del tutto irrilevanti e attengono ai rapporti privatistici, con effetti solo tra le parti.
Né, del resto, nel presente giudizio è stato coinvolto l'ente committente la realizzazione dell'opera pubblica eseguita dalla ricorrente.
Analogamente, del tutto inconferente è il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 21 nonies legge 241/1990, insuscettibile di trovare applicazione al provvedimento di accertamento dell'omesso pagamento del canone unico patrimoniale per cui è causa.
Ne deriva la legittimità della pretesa vantata con il provvedimento di accertamento per cui è causa (ivi compresi sanzioni e interessi, stante la doverosità del canone e la morosità nella corresponsione, in difetto di esenzione).
La domanda deve dunque essere conclusivamente rigettata.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'adozione pagina 7 di 8 del modulo procedimentale semplificato, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata (parametri minimi: fase studio: euro 460; fase introduttiva: euro 389; fase decisionale: euro 851).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 1.700 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 6 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10818/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Martielli Vito Antonio, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. De Renzo Francesca, giusta procura in atti;
contumace;
CP_2
-resistenti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29/09/2023, adiva questo Tribunale, deducendo che: Parte_1
- in data 06/05/2021, con contratto di appalto Rep. n. 1697, il Consiglio di
Amministrazione dell' le affidava i lavori di restauro e di Parte_2
pagina 1 di 8 rifunzionalizzazione della ex sede della biblioteca nazionale “Sagarriga Visconti
Volpe” presso il Palazzo Ateneo di per la realizzazione di aule e sale di CP_2 lettura;
- in ragione di tanto e al fine di garantire la sicurezza del cantiere e l'incolumità dei terzi, con istanza, acquisita al protocollo n.67178 del 01/03/2022 e successiva rettifica del 03/03/2022 prot. n. 70871, la ricorrente chiedeva al di CP_2 CP_2
l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico e divieto in in CP_2
Piazza Umberto I e via Scipione Crisanzio nei tratti prospicienti il Palazzo Ateneo di sede della ex Biblioteca Nazionale “ , per una CP_2 Controparte_3 durata di 125 giorni ed esenzione della tassa di occupazione suolo pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, art. 49, comma 1;
- in data 15/3/2022, il Comune di con Determinazione 2022/03831, CP_2 concedeva l'occupazione temporanea richiesta, prescrivendo, a carico del richiedente, di provvedere al “pagamento anticipato della tassa, se dovuta”;
- in data 09/09/2023, la SO.G.E.T. S.P.A. – Sede di Bari, notificava alla Pt_1 il provvedimento di accertamento CUP Avviso n. 401185230001628258,
[...] dell'importo complessivo di € 8.124,00 con il quale comunicava di aver accertato, con riferimento alle voci indicate nel “prospetto analitico”, l'omesso pagamento del Canone Unico Patrimoniale, irrogando contestualmente le relative sanzioni ai sensi del vigente Regolamento Comunale.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di accertamento, per erronea interpretazione/applicazione della
Legge n. 160/2019, art. 1, comma 833 e della Determinazione n. 2022/03831 del oltre che l'intervenuta decadenza dalla riscossione ex art. 21- CP_2 nonies della Legge 241/1990.
Ha, pertanto, chiesto, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento di accertamento opposto, di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di accertamento CUP,
Avviso n. 401185230001628258, dell'importo complessivo di € 8.124,00, notificato in data 09/09/2023;
pagina 2 di 8 - per l'effetto, annullare, revocare e/o porre nel nulla il provvedimento di accertamento suddetto;
- in via subordinata, rideterminare l'importo dovuto nella misura pari ad €
6.094,10, espunte le somme relative alle sanzioni e agli interessi.
I.2. – Con decreto del 6/10/2023, il Giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 05/06/2024, assegnando termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza alla controparte.
I.3. – Costituendosi in giudizio, ha chiesto di rigettare Controparte_1
l'istanza cautelare e di confermare il provvedimento di accertamento impugnato.
I.4. – Il pur ritualmente citato in giudizio, non si è CP_2 costituito nel presente procedimento.
I.5. – Rigettata, con ordinanza del 05/07/2024, la richiesta sospensiva dell'atto impugnato, la causa, istruita documentalmente, è infine pervenuta all'udienza del 05/02/2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies e art. 281 sexies, co.
3, c.p.c.
II. – Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo del credito vantato dal per l'omesso pagamento del Canone Unico CP_2
Patrimoniale di cui all'avviso di accertamento notificato dalla Controparte_1 società preposta alla gestione delle entrate e dei tributi dell'ente comunale.
Lamenta la ricorrente l'illegittimità del provvedimento di accertamento, ritenendo che, nella specie, debba applicarsi l'esenzione del canone richiesta, dal momento che i lavori di restauro e rifunzionalizzazione eseguiti presso il Palazzo
Ateneo di erano da qualificarsi “pubblici” e rientravano dunque nella CP_2 previsione dell'art. 1, co. 833 della Legge 160/2019. Né – sottolinea la ricorrente
– alcuna contestazione era stata elevata nel corso dell'esecuzione dei lavori, avendo peraltro il Comune di a fronte della richiesta di occupazione del suolo CP_2 pubblico presentata dalla con richiesta di esenzione dalla tassa di Parte_1 occupazione, concesso l'autorizzazione alla occupazione del suolo “condizionata
pagina 3 di 8 sospensivamente al pagamento della tassa relativa, se dovuta”, senza tuttavia richiedere tempestivamente il pagamento del canone.
II.1. – Le doglianze sono infondate.
II.2. – Il canone di cui si discute (il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” o, secondo la diffusa denominazione riassuntiva, il “canone unico patrimoniale”) è stato introdotto dall'art. 1, commi
816 e ss., della L. 160/2019 in sostituzione di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, tra cui espressamente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il comma 833 del predetto art. 1 individua diverse ipotesi di esenzioni dal pagamento del canone, tra le quali, per quanto qui di interesse, quella di cui alla lett. a, a tenore della quale sono esenti “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.
Trattasi di un'esenzione identica a quella già prevista per la TOSAP dall'art. 49 del D. Lgs. 507/1993, che molti regolamenti comunali e provinciali hanno mantenuto anche a seguito dell'istituzione del COSAP, in coerenza con la disciplina statale di riferimento che ha ammesso l'individuazione in sede regolamentare di “speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali” (art. 63, comma 2, lett. e, del D. Lgs. 446/1997).
pagina 4 di 8 Ora, se è vero che il a differenza della TOSAP, non ha natura CP_4 tributaria costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico (cfr., ex plurims, Cass. n. 24541 del 2/10/2019), cionondimeno le esenzioni dal suo pagamento sono sempre state ritenute dalla giurisprudenza, al pari di quelle già previste per la TOSAP, oggetto di norme di stretta interpretazione, rappresentando eccezioni alla regola generale dell'onerosità dell'occupazione (cfr. tra le molte, Cass. civ., Sez. I, 05/11/2024, n.
28378; Cass. civ., Sez. I, 25/09/2024, n. 25614).
Anche con specifico riferimento al canone unico di cui all'art. 1, commi 816
e ss., della L. 160/2019 (che, al pari del COSAP, non ha natura tributaria) è stato sottolineato come le norme di agevolazione o esenzione costituiscano una deroga sostanziale al principio generale posto dalla legge ordinaria, cosicché non trovano applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate, atteso il divieto di interpretazione analogica ed estensiva (cfr., proprio relativamente all'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lett. a, della L.
160/2019, Cons. Stato, Sez. VII, 27/11/2024, n. 9553).
Ebbene, l'esenzione di cui si discute è circoscritta dalla relativa norma di legge alle occupazioni effettuate da alcuni enti pubblici specificatamente individuati.
La stretta interpretazione del riferimento allo Stato e ad altri enti pubblici non può, pertanto, che condurre a limitare l'operatività dell'esenzione alle occupazioni dagli stessi direttamente effettuate, in linea con la consolidata giurisprudenza già pronunciatasi su altre ipotesi di esenzioni fiscali riconosciute ad enti pubblici che, come detto, condividono la medesima natura eccezionale dell'esenzione qui in esame (cfr. Cass. civ., Sez. V, 13/08/2020, n. 17034; Cass. civ., Sez. V, 17/11/2017, n. 27289; Cass. civ., Sez. V, 17/11/2021, n. 34854).
Il riconoscimento dell'esenzione a soggetti diversi attraverso una loro pretesa assimilazione allo Stato e agli altri enti pubblici finirebbe inevitabilmente per portare ad una interpretazione analogica ed estensiva di una norma eccezionale, in contrasto con il disposto di cui all'art. 14 delle preleggi del codice civile.
pagina 5 di 8 Ebbene, la rigorosa esegesi letterale e funzionale della norma limita le occupazioni oggetto di esenzione esclusivamente a quelle poste in essere dai soggetti indicati dalla legge. Difatti, rilevando quale presupposto impositivo del canone il fatto in sé delle “occupazioni “effettuate” su “aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” o su “spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”, qualsiasi intervento dell'impresa appaltatrice su tali aree o spazi ne presuppone una previa occupazione che non la sottrae al pagamento del canone, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'appalto si realizzi per conto di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari ex lege.
Con principio esportabile in subiecta materia, stante la continuità di disciplina, la Corte di legittimità ha invero già avuto modo di chiarire, in fattispecie similare, che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che
l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente” e non al soggetto che agisca in qualità di concessionaria per la realizzazione di un'opera pubblica, restando irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici equiparati dalla norma in questione (v. Cass. n. 19693 del 2018; Cass. n. 11886 del 2017).
Nella specie, l'occupazione era stata effettuata dalla società appaltatrice per l'esecuzione delle opere che doveva realizzare l'Università appaltante: pertanto non ricorrevano i presupposti soggettivi perché la norma potesse ritenersi operante.
A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo per cui, come chiarito dalla Corte di legittimità con riferimento al previgente canone OSAP, il canone trova la sua fonte nel provvedimento concessorio e non può essere considerato oggetto di trattativa privata, essendo il pagamento del canone previsto dal Regolamento, cosicché il canone in questione non può essere oggetto di rinuncia da parte del CP_2 anche l'obbligo di pagamento del prezzo del canone OSAP da parte del privato trova la sua fonte nel provvedimento autorizzativo e lo stesso disposto normativo prevede che il canone deve essere pagato dal titolare del provvedimento di pagina 6 di 8 concessione. Con l'avvertenza che la determinazione del canone deve avvenire nell'atto di concessione, tuttavia “l'eventuale esatta determinazione del canone in un momento successivo non comporta la non esigibilità del credito da parte del
sia perché il diritto al canone OSAP trova la sua fonte nell'atto CP_2 concessorio e non è un diritto disponibile, sia perché il canone è previsto come dovuto dal regolamento ed è soggetto alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale, sia perché si è ritenuto che il silenzio sul canone non costituisce rinuncia espressa e neppure rinuncia tacita, in assenza di una condotta incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di credito stesso (cfr. sul punto
Cass. 12482/2022; Cass. 13169/2000; Cass. 9240/2020; Cass. 3710/2019;
Cass. 29455/2018; Cass. 18607/2020)” (Cass., n. 5177/2023), nella specie non ravvisabile, avendo il espressamente subordinato la concessione al CP_2 pagamento della relativa “tassa”, demandando la verifica in ordine alla corretta quantificazione e corresponsione del tributo “in capo alla Ripartizione Tributi ovvero al soggetto concessionario della riscossione”.
Tutte le altre argomentazioni relative alla eventuale pattuizione dell'impegno dell'ente appaltante di accollarsi il pagamento del canone in questione – prospettate nella memoria conclusiva dalla società ricorrente – sono del tutto irrilevanti e attengono ai rapporti privatistici, con effetti solo tra le parti.
Né, del resto, nel presente giudizio è stato coinvolto l'ente committente la realizzazione dell'opera pubblica eseguita dalla ricorrente.
Analogamente, del tutto inconferente è il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 21 nonies legge 241/1990, insuscettibile di trovare applicazione al provvedimento di accertamento dell'omesso pagamento del canone unico patrimoniale per cui è causa.
Ne deriva la legittimità della pretesa vantata con il provvedimento di accertamento per cui è causa (ivi compresi sanzioni e interessi, stante la doverosità del canone e la morosità nella corresponsione, in difetto di esenzione).
La domanda deve dunque essere conclusivamente rigettata.
III. – Le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'adozione pagina 7 di 8 del modulo procedimentale semplificato, con esclusione della fase istruttoria perché non espletata (parametri minimi: fase studio: euro 460; fase introduttiva: euro 389; fase decisionale: euro 851).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
- CONDANNA al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 1.700 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 6 marzo 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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