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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16783/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16783 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante il giudizio di inidoneità del ricorrente nell’ambito del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022, e dell’annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 11, comma 4, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/7/2023:
- del decreto del 12 aprile 2023, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa NU CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso, integrato con motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-SEL del -OMISSIS-, con cui la Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha espresso nei suoi confronti il giudizio di inidoneità alla partecipazione al concorso, per esami e titoli, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 luglio 2022, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché la successiva graduatoria di merito approvata con decreto del 12 aprile 2023;
- resistono al ricorso il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Selezione Reclutamento, depositando documentazione;
- con memoria del 28 ottobre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA RB CA, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
NU CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CA | MA RB CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.