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Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Decreto cautelare 29 ottobre 2022
Sentenza 6 febbraio 2023
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 27/07/2022, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 00746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comandante della Sezione Operativa Navale di Otranto -OMISSIS- del 16.06.2022, notificata in pari data, recante ‘ Cambio incarico definitivo ’, con la quale, con decorrenza 01.07.2022, è stato disposto il cambio di incarico del ricorrente da “ Comandante della V 1696 ” a “ 1° Sottordine di coperta del G. 122 La Spina ”;
- della nota del Comandante della Sezione Operativa Navale -OMISSIS- in data 16.06.2022, recante “ Circolare nr. 316509/520 datata 26.10.2011 del Comando Generale - VII Reparto – Ufficio Navale /AA.GG. di Roma. Tabelle organiche di equipaggiamento delle Unità navali del Corpo. Cambio incarico definitivo personale dipendente ”, indirizzata alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari;
- del provvedimento, di estremi e contenuto ignoti, con cui la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari avrebbe determinato gli imbarchi/sbarchi del personale con decorrenza 01.07.2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o collegato, consequenziale ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/7/2022:
- della nota del Comandante della Stazione Navale di Bari della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS- del 24.6.2022 di approvazione della proposta di cambio incarico di cui alla gravata nota del Comandante della Sezione Navale di Otranto -OMISSIS- del 16.06.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti O. M. Calsolaro e S. Candido per la parte ricorrente;
Ritenuto che non sussista il lamentato demansionamento del ricorrente, tenuto conto sia delle funzioni concretamente assegnate, in rapporto alla tipologia e alla dotazione organica della unità navale di destinazione, sia della regola della rotazione del personale negli incarichi di particolare rilevanza che deve connotare tutte le Istituzioni;
Considerato che viene in rilievo un mero cambio di incarico, peraltro nell’ambito della medesima sede di servizio, il che non consente il positivo riscontro della sussistenza di profili di danno grave ed irreparabile che soli consentono la concessione della richiesta misura cautelare;
Ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, rigetta l’istanza cautelare.
Respinge, altresì, l’istanza di oscuramento proposta dal ricorrente.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO