Articolo 30 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 29Articolo 31
Versione
30 aprile 1952
Art. 30.
In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952