Art. 30.
In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.
In caso di morte, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1940 e il 31 dicembre 1944, spetta ai superstiti una indennita' pari all'ammontare di una annualita' della pensione rivalutata ai sensi del precedente art. 9, escluse le maggiorazioni per i figli.