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15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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Art. 42. Adozione e finalita' delle azioni positive
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2) 1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita', nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparita' nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.
((f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a piu' forte presenza femminile.))
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2) 1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita', nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparita' nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.
((f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a piu' forte presenza femminile.))
Commentari • 27
- 1. L’evoluzione delle azioni positive nel lavoro pubblico - il concetto di “Benessere Organizzativo”Gioia Boscariol · https://www.iusinitinere.it/ · 1
1. Introduzione – Cenni sulla contrattualizzazione del pubblico impiego Il tema delle azioni positive, ma più in generale del genus “politiche di conciliazione” trova spazio nel diritto del lavoro delle pubbliche amministrazioni a seguito della contrattualizzazione dello stesso, avvenuta con legge delega 421/1992 convertita in legge 29/1993. Questa novità infatti porta con sé un vero e proprio cambio di paradigma, prima il lavoro al servizio delle pubbliche amministrazioni non aveva infatti nulla a che vedere con le dinamiche classiche del mercato del lavoro. Non vi era un contratto perché l'assunzione del pubblico dipendente era affidata ad un decreto di nomina, ai dipendenti pubblici …
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Giurisprudenza • 213
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