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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. DI RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1180/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Maria STANISCI Parte_1 C.F._1 ricorrente e
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Maria STANISCI Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/04/2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Fasano in data 15/12/2007 con trascritto nel registro del Comune di Controparte_1 Fasano dell'anno 2007, p.II, serie A al numero 134 ), dalla cui unione erano nati i figli (il 21/03/2008) Per_1 e (il 02/01/2013), deduceva che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere l'unione Per_2 materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Interveniva quindi la costituzione in giudizio di on il ministero dello stesso difensore Controparte_1 del ricorrente, che nella relativa comparsa congiunta, in rappresentanza di entrambi i coniugi, chiedeva pronunziarsi la separazione consensuale dei propri assistiti alle condizioni indicate nella comparsa medesima.
All'udienza del 14/10/2025 il difensore degli interessati, munito di apposito mandato congiunto, ribadiva a verbale la volontà dei propri assistiti di definire consensualmente la loro separazione alle condizioni allegate alla suindicata comparsa di costituzione. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la richiesta congiunta dei coniugi in premessa indicati, formalizzata nelle conclusioni di cui al verbale di udienza del 14/10/2025, merita accoglimento.
Anzitutto va accolta la loro domanda di separazione, in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, le condizioni concordate dai predetti coniugi e trascritte in allegato alla comparsa di costituzione congiunta devono ritenersi valide, perché frutto del libero accordo degli interessati, non contrarie alla legge e agli interessi della prole.
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito.
Nulla per le spese, data la domanda congiunta.
P. Q. M.
2
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e come in Parte_1 Controparte_1 atti generalizzati (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fasano dell'anno 2007, p.II, Serie A al numero 134).
2) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni trascritte in allegato alla comparsa di costituzione congiuntamente depositata il 29/9/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
4) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. DI RI
.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. DI RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 1180/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difeso dall'Avv. Maria STANISCI Parte_1 C.F._1 ricorrente e
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. Maria STANISCI Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14/10/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/04/2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Fasano in data 15/12/2007 con trascritto nel registro del Comune di Controparte_1 Fasano dell'anno 2007, p.II, serie A al numero 134 ), dalla cui unione erano nati i figli (il 21/03/2008) Per_1 e (il 02/01/2013), deduceva che a causa di incomprensioni ed incompatibilità di carattere l'unione Per_2 materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Interveniva quindi la costituzione in giudizio di on il ministero dello stesso difensore Controparte_1 del ricorrente, che nella relativa comparsa congiunta, in rappresentanza di entrambi i coniugi, chiedeva pronunziarsi la separazione consensuale dei propri assistiti alle condizioni indicate nella comparsa medesima.
All'udienza del 14/10/2025 il difensore degli interessati, munito di apposito mandato congiunto, ribadiva a verbale la volontà dei propri assistiti di definire consensualmente la loro separazione alle condizioni allegate alla suindicata comparsa di costituzione. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la richiesta congiunta dei coniugi in premessa indicati, formalizzata nelle conclusioni di cui al verbale di udienza del 14/10/2025, merita accoglimento.
Anzitutto va accolta la loro domanda di separazione, in quanto è stata accertata l'esistenza di quelle condizioni, previste, dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Inoltre, le condizioni concordate dai predetti coniugi e trascritte in allegato alla comparsa di costituzione congiunta devono ritenersi valide, perché frutto del libero accordo degli interessati, non contrarie alla legge e agli interessi della prole.
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni di rito.
Nulla per le spese, data la domanda congiunta.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e come in Parte_1 Controparte_1 atti generalizzati (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fasano dell'anno 2007, p.II, Serie A al numero 134).
2) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni trascritte in allegato alla comparsa di costituzione congiuntamente depositata il 29/9/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
4) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
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Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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