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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 105/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POLIMENI NATALE e dell'avv. BARILLA' GIUSEPPINA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVIA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. BASILE GIUSEPPE
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: previo accertamento e dichiarazione della procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo: - 1) preliminarmente accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della
[...]
alla Banca opposta per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e per Parte_1
l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della detta;
- 2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che la è Pt_1
tenuta al pagamento di qualsiasi somma, riconoscere e dichiarare che la Sig.ra
è tenuta a garantire e manlevare l'odierna appellante, e quindi Controparte_2
condannare la Sig.ra a versare tutte le somme che la sarà Controparte_2 Pt_1 costretta a pagare a seguito dell'azione promossa da Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
per : Nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione CP_1 disattesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1119/2019 Parte_1
resa dal Tribunale di Palmi
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per : rigettare la domanda di parte attrice e quindi confermare Controparte_2
integralmente la Sentenza 1119/2019 Sent. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria poiché esente da vizi logici e giuridici, e condannare il al pagamento Parte_1
delle competenze legali del presente grado di giudizio, anche in riferimento alla evidente temerarietà della lite instaurata nei confronti della odierna convenuta, con distrazione ex Legge Professionale in favore del Procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
28.01.2015, – titolare della ditta individuale Triauto – si opponeva al DI Parte_1
n. 922/2014, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 39.406,56
pag. 2/9 oltre interessi e spese in favore della in ragione di contratto di CP_1
finanziamento contratto con la Santander Consumer Bank. L'opponente evidenziava che il contratto di finanziamento era stato stipulato da per l'acquisto Controparte_2 di un'autovettura presso la , per cui una parte della somma era stata versata in Pt_1
favore dell'acquirente ed una parte della somma, su autorizzazione dell'acquirente, direttamente al venditore. Non essendosi perfezionata la vendita, la aveva Pt_1 restituito € 21.000,00 versati da Santander direttamente all'opponente, mentre la restante somma doveva essere restituita dalla , unica parte CP_2
contrattualmente tenuta al pagamento del finanziamento.
Per questi motivi
, chiedeva di chiamare in causa la e concludeva per la CP_2
revoca del Decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna della chiamata in causa a manlevare la . Pt_1
Si costituiva la società cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza delle ragioni di Controparte_3
opposizione, evidenziando che proprio in forza del contratto di convenzionamento stipulato tra la società bancaria e la era sorta in capo al soggetto CP_4 convenzionato l'obbligazione restitutoria e contestava che il pagamento della somma di
€ 9.000,00 era da imputarsi ad un diverso contratto di finanziamento intercorso tra altre parti
Si costituiva in giudizio , che escludeva di aver acquistato Controparte_2 un'autovettura dalla e di aver ricevuto alcuna somma di denaro dall'istituto di Pt_1
credito, e concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 7.06.2016, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il termine per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che non andava a buon fine per la mancata partecipazione dell'opposto.
Con sentenza n. 1119/2019, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione, ritenendo che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione abbia impedito l'esperimento effettivo del tentativo, con conseguente improcedibilità dell'opposizione, da cui faceva discendere la definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato il 5.2.2020, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, chiedendone la riforma, affermando:
pag. 3/9 - L'insussistenza dei presupposti necessari ai fini della declaratoria di improcedibilità della opposizione spiegata;
- L'inidoneità della convocazione e l'inadeguatezza della mancata comparizione personale della parte al tentativo di mediazione a rendere improcedibile l'opposizione spiegata;
- L'opportunità (erroneamente negata dal Giudice di primo grado) di procedere alla semplice comminazione della sanzione prevista ex art. 8 D.lgs n. 28/2010 in luogo della declaratoria di improcedibilità.
Per questi motivi
, chiedeva di dichiarare la procedibilità dell'opposizione ed accoglierla nel merito, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva , che chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato ed CP_1
eccepiva la inammissibilità del secondo motivo di appello, non avendo il mai Pt_1
eccepito la mancata convocazione dinanzi al mediatore.
chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendolo infondato sia rispetto Controparte_2
alla questione preliminare sia rispetto al merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata erroneamente dichiarata improcedibile.
Il giudice di prime cure, infatti, pur avendo correttamente indicato gli elementi dai quali desumere l'effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria, ha reputato che la parte tenuta alla sua introduzione fosse l'opponente ed ha pertanto tratto la conclusione (da riformare) della improcedibilità dell'opposizione e della defintività del decreto ingiuntivo opppsto.
In effetti, sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico – e cioè “la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale” – depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata pag. 4/9 rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (così,
Cass. Sez. 3, sent. n. 8473 del 2019, confermata da ord. n. 18485 del 2024).
La parte tenuta alla introduzione del procedimento di mediazione è tuttavia la parte opposta, in quanto attrice in senso sostanziale ed interessata alla prosecuzione del giudizio affinchè sia accertato il suo diritto, azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto, sono intervenute di recente le sezioni unite della Cassazione per dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato proprio in tema di improcedibilità: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del
18/09/2020, Rv. 658634 - 01).
È quindi evidente che la mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione non può equivalere al mancato espletamento della stessa, poiché parte ingiunta che non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, posto che la improcedibilità travolgerebbe il decreto ingiuntivo cui si è opposto.
L'accoglimento di questo specifico motivo di appello non determina la rimessione della causa al primo giudice, ma impone l'esame del merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , come richiesto nell'atto di appello. Non è necessario Pt_1
al riguardo uno specifico motivo di appello, trattandosi della conseguenza della riforma della decisione in rito, che comporta la necessità di esaminare il merito, ed è stata espressamente richiesta nelle conclusioni dall'appellante.
2.2. Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata.
pag. 5/9 Il contratto di credito al consumo è stato effettivamente sottoscritto dalla CP_2 per l'acquisto dell'autovettura, ma il è obbligato a restituire le somme sulla Pt_1
scorta dell'art. 9 del contratto di convenzionamento intervenuto tra e Santander. Pt_1
Detta clausola prevedeva che il convenzionato, ossia il venditore e intermediario convenzionato rispetto al contratto di credito al consumo, “dovrà restituire a Santander
Consumer Bank, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo di finanziamento maggiorato degli interessi di mora maturati, salvo il risarcimento del danno e un rimborso forfetario delle spese, nei seguenti casi: A) mancata trasmissione, a richiesta di Santander Consumer Bank della documentazione attestante l'avvenuta e tempestiva esecuzione dei seguenti adempimenti (…) consegna del bene/prestazione del servizio, immatricolazione e/o intestazione del veicolo (…)”.
non ha dimostrato di aver consegnato il veicolo né di averlo intestato alla Pt_1
acquirente, per cui era tenuto alla restituzione della somma di € 55.000,00.
Non vi è prova che detta mancata consegna sia imputabile alla o che la CP_2 somma versata alla fosse inferiore ai € 55.000,00, posto che il cessionario ha Pt_1
allegato la ricevuta del versamento in favore della , e trattandosi di procedura Pt_1
che corrisponde alla normale esecuzione del contratto di credito a consumo: l'acquirente acquista dalla e stipula contemporaneamente un contratto di finanziamento Pt_1
finalizzato a detto acquisto, ed il prezzo convenuto e finanziato viene corrisposto al venditore, che provvede a consegnare ed intestare il veicolo all'acquirente.
Nel caso di specie, si deve ritenere che il contratto di acquisto sia evidentemente alla base del contratto di finanziamento sottoscritto dalla – che non ha CP_2
disconosciuto la sottoscrizione – ma non vi è prova che detto contratto sia mai stato eseguito, visto che non risulta dimostrata la consegna dell'autovettura, né l'intestazione alla CP_2
L'onere della prova era posta a carico di parte opponente, in quanto parte che intende azionare un contratto di vendita di cui è contestata l'esecuzione, e detto onere non è stato evidentemente assolto. Né l'opponente ed attuale appellante ha dimostrato che solo una parte delle somme era stata versata sul suo conto, essendo detta affermazione contrastata dalla documentazione prodotta da con il ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo.
pag. 6/9 CP È pacifico e riconosciuto dalla stessa che aveva versato la somma di € Pt_1
15.593,44, mentre vi è contrasto sulla imputazione del versamento di € 9.000,00, in quanto nella causale sarebbe indicato, oltre al nome della il numero di un CP_2
diverso finanziamento.
Si deve, tuttavia, ritenere che l'imputazione del versamento a diverso contratto di finanziamento non sia legittima, vista la chiara presenza del nome della CP_2
nella causale indicata, ben potendo il numero di contratto essere effetto di refuso. Per poter imputare detto versamento ad altro contratto di finanziamento, riferito a soggetto diverso dalla avebbe dovuto provare che il debito di questo CP_2 CP_1
contratto era da porre a carico del ossia che il finanziamento era stato stipulato Pt_1
dalla in proprio ovvero che vi fosse una situazione analoga a quella della Pt_1
CP_2
Peraltro, nel caso i cui vi fossero stati più rapporti creditori tra le parti, e la dichiarazione ai sensi dell'art. 1193 comma I c.c. fosse stata dubbia, l'imputazione avrebbe dovuto seguire il criterio di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Si deve quindi accogliere parzialmente l'opposizione, revocando il DI opposto e condannando la al pagamento della somma di € 30.406,56 oltre Parte_1
interessi di mora la tasso legale dal 7.5.2014 (data della diffida ad adempiere) al soddisfo.
2.3. La domanda di manleva nei confronti della è invece infondata, non CP_2 avendo l'opponente dimostrato di aver consegnato il bene alla chiamata in causa e quindi che il contratto collegato al finanziamento sia stato eseguito ovvero si sia risolto per inadempimento della acquirente, né che alcuna somma fosse stata versata direttamente alla CP_2
La domanda di manleva, infatti, è ricondotta dal alternativamente all'esistenza Pt_1
del rapporto diretto tra e Santander, il cui credito è stato ceduto alla CP_2 [...]
, sottintendendo una surroga nella posizione del creditore. CP_1
L'azione di manleva fondata sulla circostanza che parte del finanziamento fosse stato versato direttamente alla attrice, che poi non aveva proceduto all'acquisto del bene è circostanza del tutto avulsa dalla ordinaria dinamica dei finanziamenti per credito a consumo e non dimostrata in giudizio.
pag. 7/9 In mancanza di prova del versamento della somma alla chiamata in causa, risultando invece la somma corrisposta interamente al e non essendo la mancata consegna Pt_1
addebitabile alla la domanda di rivalsa deve essere rigettata. CP_2
3. L'accoglimento solo parziale della domanda di condanna nei confronti di Pt_1
giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio e la condanna dell'appellante al pagamento della restante metà, rispetto alle difese di
[...]
. La totale soccombenza dell'appellante nei confronti di e CP_1 Controparte_2
la conferma della sentenza di primo grado rispetto alla posizione della terza chiamata, anche sotto il profilo delle spese si lite, impongono la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio (in favore di
[...]
) e per il presente grado (in favore di utilizzando le tariffe CP_1 Controparte_2
previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 3.809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale), ed € 4.996,00 il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, €
709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1119/2019, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata limitatamente all'opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini:
- Revoca il DI n. 922/2014;
- Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 30.406,56 oltre interessi di mora la tasso legale dal 7.5.2014 al soddisfo;
pag. 8/9 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1
doppio grado del giudizio, che liquida in € 8.805,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_2
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4996,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 105/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
POLIMENI NATALE e dell'avv. BARILLA' GIUSEPPINA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVIA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI DOMENICO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1 dell'avv. BASILE GIUSEPPE
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: previo accertamento e dichiarazione della procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo: - 1) preliminarmente accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte della
[...]
alla Banca opposta per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e per Parte_1
l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti della detta;
- 2) in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che la è Pt_1
tenuta al pagamento di qualsiasi somma, riconoscere e dichiarare che la Sig.ra
è tenuta a garantire e manlevare l'odierna appellante, e quindi Controparte_2
condannare la Sig.ra a versare tutte le somme che la sarà Controparte_2 Pt_1 costretta a pagare a seguito dell'azione promossa da Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
per : Nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione CP_1 disattesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1119/2019 Parte_1
resa dal Tribunale di Palmi
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per : rigettare la domanda di parte attrice e quindi confermare Controparte_2
integralmente la Sentenza 1119/2019 Sent. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria poiché esente da vizi logici e giuridici, e condannare il al pagamento Parte_1
delle competenze legali del presente grado di giudizio, anche in riferimento alla evidente temerarietà della lite instaurata nei confronti della odierna convenuta, con distrazione ex Legge Professionale in favore del Procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il
28.01.2015, – titolare della ditta individuale Triauto – si opponeva al DI Parte_1
n. 922/2014, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 39.406,56
pag. 2/9 oltre interessi e spese in favore della in ragione di contratto di CP_1
finanziamento contratto con la Santander Consumer Bank. L'opponente evidenziava che il contratto di finanziamento era stato stipulato da per l'acquisto Controparte_2 di un'autovettura presso la , per cui una parte della somma era stata versata in Pt_1
favore dell'acquirente ed una parte della somma, su autorizzazione dell'acquirente, direttamente al venditore. Non essendosi perfezionata la vendita, la aveva Pt_1 restituito € 21.000,00 versati da Santander direttamente all'opponente, mentre la restante somma doveva essere restituita dalla , unica parte CP_2
contrattualmente tenuta al pagamento del finanziamento.
Per questi motivi
, chiedeva di chiamare in causa la e concludeva per la CP_2
revoca del Decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna della chiamata in causa a manlevare la . Pt_1
Si costituiva la società cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza delle ragioni di Controparte_3
opposizione, evidenziando che proprio in forza del contratto di convenzionamento stipulato tra la società bancaria e la era sorta in capo al soggetto CP_4 convenzionato l'obbligazione restitutoria e contestava che il pagamento della somma di
€ 9.000,00 era da imputarsi ad un diverso contratto di finanziamento intercorso tra altre parti
Si costituiva in giudizio , che escludeva di aver acquistato Controparte_2 un'autovettura dalla e di aver ricevuto alcuna somma di denaro dall'istituto di Pt_1
credito, e concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 7.06.2016, veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato il termine per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che non andava a buon fine per la mancata partecipazione dell'opposto.
Con sentenza n. 1119/2019, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione, ritenendo che la mancata partecipazione alla procedura di mediazione abbia impedito l'esperimento effettivo del tentativo, con conseguente improcedibilità dell'opposizione, da cui faceva discendere la definitività del decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione notificato il 5.2.2020, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, chiedendone la riforma, affermando:
pag. 3/9 - L'insussistenza dei presupposti necessari ai fini della declaratoria di improcedibilità della opposizione spiegata;
- L'inidoneità della convocazione e l'inadeguatezza della mancata comparizione personale della parte al tentativo di mediazione a rendere improcedibile l'opposizione spiegata;
- L'opportunità (erroneamente negata dal Giudice di primo grado) di procedere alla semplice comminazione della sanzione prevista ex art. 8 D.lgs n. 28/2010 in luogo della declaratoria di improcedibilità.
Per questi motivi
, chiedeva di dichiarare la procedibilità dell'opposizione ed accoglierla nel merito, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva , che chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato ed CP_1
eccepiva la inammissibilità del secondo motivo di appello, non avendo il mai Pt_1
eccepito la mancata convocazione dinanzi al mediatore.
chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendolo infondato sia rispetto Controparte_2
alla questione preliminare sia rispetto al merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata erroneamente dichiarata improcedibile.
Il giudice di prime cure, infatti, pur avendo correttamente indicato gli elementi dai quali desumere l'effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria, ha reputato che la parte tenuta alla sua introduzione fosse l'opponente ed ha pertanto tratto la conclusione (da riformare) della improcedibilità dell'opposizione e della defintività del decreto ingiuntivo opppsto.
In effetti, sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico – e cioè “la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale” – depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata pag. 4/9 rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione” (così,
Cass. Sez. 3, sent. n. 8473 del 2019, confermata da ord. n. 18485 del 2024).
La parte tenuta alla introduzione del procedimento di mediazione è tuttavia la parte opposta, in quanto attrice in senso sostanziale ed interessata alla prosecuzione del giudizio affinchè sia accertato il suo diritto, azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo. Sul punto, sono intervenute di recente le sezioni unite della Cassazione per dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato proprio in tema di improcedibilità: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del
18/09/2020, Rv. 658634 - 01).
È quindi evidente che la mancata partecipazione dell'opponente alla procedura di mediazione non può equivalere al mancato espletamento della stessa, poiché parte ingiunta che non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, posto che la improcedibilità travolgerebbe il decreto ingiuntivo cui si è opposto.
L'accoglimento di questo specifico motivo di appello non determina la rimessione della causa al primo giudice, ma impone l'esame del merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , come richiesto nell'atto di appello. Non è necessario Pt_1
al riguardo uno specifico motivo di appello, trattandosi della conseguenza della riforma della decisione in rito, che comporta la necessità di esaminare il merito, ed è stata espressamente richiesta nelle conclusioni dall'appellante.
2.2. Nel merito l'opposizione è solo in parte fondata.
pag. 5/9 Il contratto di credito al consumo è stato effettivamente sottoscritto dalla CP_2 per l'acquisto dell'autovettura, ma il è obbligato a restituire le somme sulla Pt_1
scorta dell'art. 9 del contratto di convenzionamento intervenuto tra e Santander. Pt_1
Detta clausola prevedeva che il convenzionato, ossia il venditore e intermediario convenzionato rispetto al contratto di credito al consumo, “dovrà restituire a Santander
Consumer Bank, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo di finanziamento maggiorato degli interessi di mora maturati, salvo il risarcimento del danno e un rimborso forfetario delle spese, nei seguenti casi: A) mancata trasmissione, a richiesta di Santander Consumer Bank della documentazione attestante l'avvenuta e tempestiva esecuzione dei seguenti adempimenti (…) consegna del bene/prestazione del servizio, immatricolazione e/o intestazione del veicolo (…)”.
non ha dimostrato di aver consegnato il veicolo né di averlo intestato alla Pt_1
acquirente, per cui era tenuto alla restituzione della somma di € 55.000,00.
Non vi è prova che detta mancata consegna sia imputabile alla o che la CP_2 somma versata alla fosse inferiore ai € 55.000,00, posto che il cessionario ha Pt_1
allegato la ricevuta del versamento in favore della , e trattandosi di procedura Pt_1
che corrisponde alla normale esecuzione del contratto di credito a consumo: l'acquirente acquista dalla e stipula contemporaneamente un contratto di finanziamento Pt_1
finalizzato a detto acquisto, ed il prezzo convenuto e finanziato viene corrisposto al venditore, che provvede a consegnare ed intestare il veicolo all'acquirente.
Nel caso di specie, si deve ritenere che il contratto di acquisto sia evidentemente alla base del contratto di finanziamento sottoscritto dalla – che non ha CP_2
disconosciuto la sottoscrizione – ma non vi è prova che detto contratto sia mai stato eseguito, visto che non risulta dimostrata la consegna dell'autovettura, né l'intestazione alla CP_2
L'onere della prova era posta a carico di parte opponente, in quanto parte che intende azionare un contratto di vendita di cui è contestata l'esecuzione, e detto onere non è stato evidentemente assolto. Né l'opponente ed attuale appellante ha dimostrato che solo una parte delle somme era stata versata sul suo conto, essendo detta affermazione contrastata dalla documentazione prodotta da con il ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo.
pag. 6/9 CP È pacifico e riconosciuto dalla stessa che aveva versato la somma di € Pt_1
15.593,44, mentre vi è contrasto sulla imputazione del versamento di € 9.000,00, in quanto nella causale sarebbe indicato, oltre al nome della il numero di un CP_2
diverso finanziamento.
Si deve, tuttavia, ritenere che l'imputazione del versamento a diverso contratto di finanziamento non sia legittima, vista la chiara presenza del nome della CP_2
nella causale indicata, ben potendo il numero di contratto essere effetto di refuso. Per poter imputare detto versamento ad altro contratto di finanziamento, riferito a soggetto diverso dalla avebbe dovuto provare che il debito di questo CP_2 CP_1
contratto era da porre a carico del ossia che il finanziamento era stato stipulato Pt_1
dalla in proprio ovvero che vi fosse una situazione analoga a quella della Pt_1
CP_2
Peraltro, nel caso i cui vi fossero stati più rapporti creditori tra le parti, e la dichiarazione ai sensi dell'art. 1193 comma I c.c. fosse stata dubbia, l'imputazione avrebbe dovuto seguire il criterio di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Si deve quindi accogliere parzialmente l'opposizione, revocando il DI opposto e condannando la al pagamento della somma di € 30.406,56 oltre Parte_1
interessi di mora la tasso legale dal 7.5.2014 (data della diffida ad adempiere) al soddisfo.
2.3. La domanda di manleva nei confronti della è invece infondata, non CP_2 avendo l'opponente dimostrato di aver consegnato il bene alla chiamata in causa e quindi che il contratto collegato al finanziamento sia stato eseguito ovvero si sia risolto per inadempimento della acquirente, né che alcuna somma fosse stata versata direttamente alla CP_2
La domanda di manleva, infatti, è ricondotta dal alternativamente all'esistenza Pt_1
del rapporto diretto tra e Santander, il cui credito è stato ceduto alla CP_2 [...]
, sottintendendo una surroga nella posizione del creditore. CP_1
L'azione di manleva fondata sulla circostanza che parte del finanziamento fosse stato versato direttamente alla attrice, che poi non aveva proceduto all'acquisto del bene è circostanza del tutto avulsa dalla ordinaria dinamica dei finanziamenti per credito a consumo e non dimostrata in giudizio.
pag. 7/9 In mancanza di prova del versamento della somma alla chiamata in causa, risultando invece la somma corrisposta interamente al e non essendo la mancata consegna Pt_1
addebitabile alla la domanda di rivalsa deve essere rigettata. CP_2
3. L'accoglimento solo parziale della domanda di condanna nei confronti di Pt_1
giustifica la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio e la condanna dell'appellante al pagamento della restante metà, rispetto alle difese di
[...]
. La totale soccombenza dell'appellante nei confronti di e CP_1 Controparte_2
la conferma della sentenza di primo grado rispetto alla posizione della terza chiamata, anche sotto il profilo delle spese si lite, impongono la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio (in favore di
[...]
) e per il presente grado (in favore di utilizzando le tariffe CP_1 Controparte_2
previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 3.809,00 per il primo grado (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale), ed € 4.996,00 il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, €
709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1119/2019, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e per l'effetto riforma la sentenza impugnata limitatamente all'opposizione a decreto ingiuntivo nei seguenti termini:
- Revoca il DI n. 922/2014;
- Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 30.406,56 oltre interessi di mora la tasso legale dal 7.5.2014 al soddisfo;
pag. 8/9 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1
doppio grado del giudizio, che liquida in € 8.805,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle Controparte_2
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4996,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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