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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Caltanisetta, Via Borremans n. 76, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Alessandro
IN (C.F. ) e LO PL (C.F. ; C.F._2 C.F._3
-ricorrente- contro
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
RM (EN), ivi residente in [...]snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marco Di Dio Datola e dall'avv. Eugenio Luca Chiara (precedentemente assistito dall'avv.
Gaetano Giunta);
-resistente-
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.09.2025 a seguito della discussione orale e precisazione delle conclusioni effettuate dalle parti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole il 20.10.2025.
FATTO Con ricorso depositato in data 28.04.2025, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
(recte: cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto in Piazza RM (EN) il 18.07.2018, con , dall'unione con il quale non sono nati figli. Controparte_1
Al riguardo la ricorrente ha dedotto che con procedura di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. del 12.9.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162, i coniugi hanno sottoscritto convenzione di negoziazione, con nulla osta rilasciato in data 30.07.2019 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, trascritta nei registri di matrimonio del
Comune di Piazza RM al n. 28, parte 2, serie C, e di non essersi più riconciliata con il marito.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.09.2025 le parti, avendo precisato di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della documentazione attestante l'avvenuta separazione consensuale, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Piazza RM il 18.07.2018.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazza RM (EN) il
18.07.2018 tra (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
RM (EN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piazza
RM (EN), al n. 25 Parte II S.A. Ufficio I Anno 2018; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, promossa da
(C.F. ), nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Caltanisetta, Via Borremans n. 76, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Alessandro
IN (C.F. ) e LO PL (C.F. ; C.F._2 C.F._3
-ricorrente- contro
(C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
RM (EN), ivi residente in [...]snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Marco Di Dio Datola e dall'avv. Eugenio Luca Chiara (precedentemente assistito dall'avv.
Gaetano Giunta);
-resistente-
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.09.2025 a seguito della discussione orale e precisazione delle conclusioni effettuate dalle parti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole il 20.10.2025.
FATTO Con ricorso depositato in data 28.04.2025, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Parte_1
(recte: cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto in Piazza RM (EN) il 18.07.2018, con , dall'unione con il quale non sono nati figli. Controparte_1
Al riguardo la ricorrente ha dedotto che con procedura di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. del 12.9.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162, i coniugi hanno sottoscritto convenzione di negoziazione, con nulla osta rilasciato in data 30.07.2019 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, trascritta nei registri di matrimonio del
Comune di Piazza RM al n. 28, parte 2, serie C, e di non essersi più riconciliata con il marito.
Instauratosi il contraddittorio si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 17.09.2025 le parti, avendo precisato di non volersi riconciliare, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della documentazione attestante l'avvenuta separazione consensuale, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Piazza RM il 18.07.2018.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Piazza RM (EN) il
18.07.2018 tra (C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
RM (EN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piazza
RM (EN), al n. 25 Parte II S.A. Ufficio I Anno 2018; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta