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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/07/2024, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, in data 3 luglio 2024, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 1561/2023
TRA
Parte_1
-in persona del Prefetto in carica rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis Pt_1
domicilia
APPELLANTE
CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte L' ha impugnato la sentenza del della sentenza n 565/2022 del Giudice di
Pace di con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da Pt_1 CP_1
ed è stato annullato il verbale di contestazione n. ATX 0001082773,
[...]
elevato in data 18/03/2022 dalla Polizia Stradale di per la violazione Pt_1
dell'art. 142 co. 9 C.d.S., con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 6 L'appellante ha censurato la sentenza laddove il giudice di pace ha statuito: “Si condivide in ogni caso l'assunto del ricorrente essendo rimasta indimostrata
l'adeguatezza della segnaletica in relazione all'esigenza di preavviso della postazione di controllo, atteso altresì che il rilevamento è avvenuto con uno strumento dotato di due telecamere poste all'inizio e alla fine di un tracciato e non in un punto unico della strada, come accade nel caso dell'autovelox”, in quanto manifestamente in contrasto con le evidenze istruttorie e con le allegazione dello stesso ricorrente, che ha espressamente dedotto che la rilevazione è stata effettuata tramite postazione autovelox.
Nel caso in esame, secondo l'amministrazione appellante, la segnalazione posizionata dall'ente proprietario della strada si appalesa del tutto conforme con quanto previsto dall'art. 142 co. 6 del Codice della Strada e, altresì, dal decreto del 15.8.2007, adottato di concerto dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Interno e dalla successiva direttiva 5620 del 21.7.2017 (cd direttiva
Minniti), che fissa, in via indicativa e nel rispetto del più ampio parametro dell'adeguatezza la distanza minima del cartello di avviso del controllo di velocità in m. 250 per le autostrade e le strade extraurbane principali;
in 150 m. per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e 80 m per tutte le altre strade. Ritiene l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice risulta documentalmente provato che siano stati rispettate le indicazioni sopra richiamate. Parte
L' ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata con il conseguente rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita in giudizio parte appellata e, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata contumace
Tanto premesso, l'appello è tempestivo ed è fondato.
Sempre in via preliminare, appare opportuno rilevare che il giudice è esonerato dall'esame degli ulteriori motivi di opposizione al verbale di contestazione che pagina 2 di 6 erano stati sollevati nel ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al gdp stante la mancata espressa riproposizione degli stesse ad opera della parte appellata che
è contumace.
Ciò posto, il Giudice di pace ha annullato il verbale di contestazione opposto relativo all'accertamento dell'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9 CDS, sul presupposto che non vi fosse adeguata segnalazione dei controlli della velocità mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione nonchè che l'amministrazione non avesse dimostrato né la rispondenza del segnale all'esigenza normativamente prevista, dato che il rilevamento sarebbe avvenuto con strumento dotato di due telecamere poste all'inizio e alla fine di un tracciato e non in un punto unico della strada, né l'avvenuto rispetto della distanza di un
Km tra il cartello di presegnalazione e la postazione dell'apparecchio rilevatore della velocità.
Parte L' ha specificamente contestato le suddette argomentazioni.
Deve rilevarsi che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, conv con modif nella Legge n.
168/2002, che stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al Decreto legislativo n. 285 del 1992, articolo 2 secondo comma lettere A) e B), gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 e 148 dello stesso decreto legislativo.
A tale riguardo, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di informazione previsto dalla suddetta norma non ha efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma ha la funzione di portare a conoscenza degli automobilisti la presenza dei dispositivi di controllo per orientarne la condotta di guida e avvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodi elettronici, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo determina pagina 3 di 6 la nullità della sanzione eventualmente irrogata ( v. Cass n 2041/2019; n.
1661/2011; n. 7419/ 2009).
Ne consegue che la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata, e grava sull'amministrazione l'onere di provare la preventiva segnalazione dei controlli ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (Corte di cassazione n. 680 del 2011).
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, infatti, l'opposizione a ordinanza-ingiunzione ovvero al verbale di contestazione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione con cognizione del giudice investito della controversia limitata alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione che assume, pertanto, la veste sostanziale di attore ai fini della applicazione del principio sulla distribuzione dell'onus probandi (in tal senso ex plurimis Cass n. 5122 del 2011; n. 2363/2005.).
Nel caso in esame l'amministrazione ha assolto all'onere della prova su di essa gravante .
Nel verbale opposto, infatti, è in primo luogo specificato che l'apparecchio utilizzato è di tipo “Traffistar”, che permette la misurazione della velocità istantanea e non della velocità media, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza;
inoltre è specificato che “l'informazione all'utenza è stata assicurata da segnaletica installata dall'ente prop. al km 2.3 ed al km 2.45 della SS 658”.
Quanto all'efficacia probatoria del verbale e del rapporto, in cui si dà atto di circostanze di fatto (presenza dei cartelli di segnalazione dei controlli del limite di velocità e il tipo di apparecchio utilizzato ) oggetto di percezione diretta, per giurisprudenza consolidata gli stessi fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente pagina 4 di 6 compiuto o constatato ai sensi dell'articolo 2700 c.c. ( v. Cass n. 6565 del
2007).
Posto che l'obbligo di informazione preventiva agli utenti è stato rispettato,
l'aspetto sul quale si controverte è anche la inidoneità della distanza della segnalazione.
Tali censure appaiono infondate laddove si consideri che la normativa in materia non fissa una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione, ma espressamente prevede che devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
In siffatto contesto ai fini della legittimità della sanzione è, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un cartello premonitore sulla strada percorsa e la congrua distanza in relazione alla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità ( in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito in L. 1 agosto 2002, n. 168). Tale duplice condizione è stata dimostrata nel caso di specie dalle attestazioni contenute nel verbale redatto dai pubblici ufficiali.
Fermo quanto sopra detto, giova ribadire che avendo l'opponente dedotto anche l'inadeguatezza della segnalazione stradale relativa al limite di velocità, incombe su di lui l'onere di fornire la prova ( che nel caso di specie non è stata raggiunta), attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa ( v. Cass.
n. 6242/1999; n.23566/2017).
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata l'opposizione proposta da deve CP_1
essere rigettata.
pagina 5 di 6 In considerazione della peculiarità della questione e della complessità, anche in punto di fatto, della controversia, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_2
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da CP_2
avverso il verbale ATX 0001082773, elevato dalla polizia stradale di
[...]
Pt_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza, lì 3 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 6 di 6
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, in data 3 luglio 2024, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al NRG. 1561/2023
TRA
Parte_1
-in persona del Prefetto in carica rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis Pt_1
domicilia
APPELLANTE
CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte L' ha impugnato la sentenza del della sentenza n 565/2022 del Giudice di
Pace di con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da Pt_1 CP_1
ed è stato annullato il verbale di contestazione n. ATX 0001082773,
[...]
elevato in data 18/03/2022 dalla Polizia Stradale di per la violazione Pt_1
dell'art. 142 co. 9 C.d.S., con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 6 L'appellante ha censurato la sentenza laddove il giudice di pace ha statuito: “Si condivide in ogni caso l'assunto del ricorrente essendo rimasta indimostrata
l'adeguatezza della segnaletica in relazione all'esigenza di preavviso della postazione di controllo, atteso altresì che il rilevamento è avvenuto con uno strumento dotato di due telecamere poste all'inizio e alla fine di un tracciato e non in un punto unico della strada, come accade nel caso dell'autovelox”, in quanto manifestamente in contrasto con le evidenze istruttorie e con le allegazione dello stesso ricorrente, che ha espressamente dedotto che la rilevazione è stata effettuata tramite postazione autovelox.
Nel caso in esame, secondo l'amministrazione appellante, la segnalazione posizionata dall'ente proprietario della strada si appalesa del tutto conforme con quanto previsto dall'art. 142 co. 6 del Codice della Strada e, altresì, dal decreto del 15.8.2007, adottato di concerto dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Interno e dalla successiva direttiva 5620 del 21.7.2017 (cd direttiva
Minniti), che fissa, in via indicativa e nel rispetto del più ampio parametro dell'adeguatezza la distanza minima del cartello di avviso del controllo di velocità in m. 250 per le autostrade e le strade extraurbane principali;
in 150 m. per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento con velocità superiore a 50 km/h e 80 m per tutte le altre strade. Ritiene l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice risulta documentalmente provato che siano stati rispettate le indicazioni sopra richiamate. Parte
L' ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata con il conseguente rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Non si è costituita in giudizio parte appellata e, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata contumace
Tanto premesso, l'appello è tempestivo ed è fondato.
Sempre in via preliminare, appare opportuno rilevare che il giudice è esonerato dall'esame degli ulteriori motivi di opposizione al verbale di contestazione che pagina 2 di 6 erano stati sollevati nel ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al gdp stante la mancata espressa riproposizione degli stesse ad opera della parte appellata che
è contumace.
Ciò posto, il Giudice di pace ha annullato il verbale di contestazione opposto relativo all'accertamento dell'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9 CDS, sul presupposto che non vi fosse adeguata segnalazione dei controlli della velocità mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione nonchè che l'amministrazione non avesse dimostrato né la rispondenza del segnale all'esigenza normativamente prevista, dato che il rilevamento sarebbe avvenuto con strumento dotato di due telecamere poste all'inizio e alla fine di un tracciato e non in un punto unico della strada, né l'avvenuto rispetto della distanza di un
Km tra il cartello di presegnalazione e la postazione dell'apparecchio rilevatore della velocità.
Parte L' ha specificamente contestato le suddette argomentazioni.
Deve rilevarsi che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, conv con modif nella Legge n.
168/2002, che stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al Decreto legislativo n. 285 del 1992, articolo 2 secondo comma lettere A) e B), gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 e 148 dello stesso decreto legislativo.
A tale riguardo, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di informazione previsto dalla suddetta norma non ha efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma ha la funzione di portare a conoscenza degli automobilisti la presenza dei dispositivi di controllo per orientarne la condotta di guida e avvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodi elettronici, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo determina pagina 3 di 6 la nullità della sanzione eventualmente irrogata ( v. Cass n 2041/2019; n.
1661/2011; n. 7419/ 2009).
Ne consegue che la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata, e grava sull'amministrazione l'onere di provare la preventiva segnalazione dei controlli ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione (Corte di cassazione n. 680 del 2011).
In ordine alla distribuzione dell'onere della prova, infatti, l'opposizione a ordinanza-ingiunzione ovvero al verbale di contestazione non configura una impugnazione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione con cognizione del giudice investito della controversia limitata alle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione che assume, pertanto, la veste sostanziale di attore ai fini della applicazione del principio sulla distribuzione dell'onus probandi (in tal senso ex plurimis Cass n. 5122 del 2011; n. 2363/2005.).
Nel caso in esame l'amministrazione ha assolto all'onere della prova su di essa gravante .
Nel verbale opposto, infatti, è in primo luogo specificato che l'apparecchio utilizzato è di tipo “Traffistar”, che permette la misurazione della velocità istantanea e non della velocità media, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza;
inoltre è specificato che “l'informazione all'utenza è stata assicurata da segnaletica installata dall'ente prop. al km 2.3 ed al km 2.45 della SS 658”.
Quanto all'efficacia probatoria del verbale e del rapporto, in cui si dà atto di circostanze di fatto (presenza dei cartelli di segnalazione dei controlli del limite di velocità e il tipo di apparecchio utilizzato ) oggetto di percezione diretta, per giurisprudenza consolidata gli stessi fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente pagina 4 di 6 compiuto o constatato ai sensi dell'articolo 2700 c.c. ( v. Cass n. 6565 del
2007).
Posto che l'obbligo di informazione preventiva agli utenti è stato rispettato,
l'aspetto sul quale si controverte è anche la inidoneità della distanza della segnalazione.
Tali censure appaiono infondate laddove si consideri che la normativa in materia non fissa una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione, ma espressamente prevede che devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
In siffatto contesto ai fini della legittimità della sanzione è, dunque, sufficiente accertare l'esistenza di un cartello premonitore sulla strada percorsa e la congrua distanza in relazione alla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità ( in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito in L. 1 agosto 2002, n. 168). Tale duplice condizione è stata dimostrata nel caso di specie dalle attestazioni contenute nel verbale redatto dai pubblici ufficiali.
Fermo quanto sopra detto, giova ribadire che avendo l'opponente dedotto anche l'inadeguatezza della segnalazione stradale relativa al limite di velocità, incombe su di lui l'onere di fornire la prova ( che nel caso di specie non è stata raggiunta), attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa ( v. Cass.
n. 6242/1999; n.23566/2017).
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata l'opposizione proposta da deve CP_1
essere rigettata.
pagina 5 di 6 In considerazione della peculiarità della questione e della complessità, anche in punto di fatto, della controversia, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede: dichiara la contumacia di;
CP_2
Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da CP_2
avverso il verbale ATX 0001082773, elevato dalla polizia stradale di
[...]
Pt_1
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza, lì 3 luglio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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