Sentenza 21 dicembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/12/2022, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2022
N. 02023/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, n. 43;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, Commissario Straordinario per l’attuazione e coordinamento delle misure di contrasto al Covid-19, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2020, con la quale è stata disposta l'immediata requisizione in proprietà di n. 10.170 mascherine di tipo FFP2 di proprietà della Società ricorrente ordinandone la consegna al Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS-, anche nella parte in cui ha sancito che la refusione del valore dei predetti beni fosse quantificata nella “somma di denaro pari al prezzo di mercato alla data del 31 dicembre 2019 calcolata in base ad € 0,405 per singolo pezzo, per un totale di € 4.118,85”;
- ove occorra, della nota dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- del 31 marzo 2020, con la quale è stato proposto al Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus di procedere alla requisizione in proprietà delle predette mascherine;
- ove occorra, della nota n. -OMISSIS- del 01.04.2020 con la quale il Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus ha chiesto all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- di procedere alla requisizione in proprietà delle mascherine de quibus;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale,
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento per equivalente del danno subìto (quantificato in € 161.387,40 e pari al mancato incasso che la Società ricorrente avrebbe ottenuto dalla vendita delle mascherine requisite) ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno subìto o al pagamento di un indennizzo in misura pari al costo sostenuto dalla ricorrente per l’approvvigionamento del materiale (pari a € 98.018,46).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, del Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2020 e depositato il 4 agosto 2020 la -OMISSIS- ha impugnato, domandandone l’annullamento, l’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 2 aprile 2020 dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- (soggetto attuatore per -OMISSIS- del Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica da Covid-19), conosciuta in data 1 giugno 2020 solo a seguito di accesso agli atti del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’immediata requisizione in proprietà di n. 10.170 mascherine di tipo FFP2 di proprietà della Società ricorrente (già sottoposte a sequestro probatorio nell’ambito del prefato procedimento penale per il reato di cui all’art. 501 bis c.p. - “Manovre speculative su merci”) ordinandone la consegna al Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS-, anche nella parte in cui detta ordinanza ha sancito che la refusione del valore dei beni fosse quantificata nella “somma di denaro pari al prezzo di mercato alla data del 31 dicembre 2019 calcolata in base ad € 0,405 per singolo pezzo, per un totale di € 4.118,85”, nonché, ove occorra, la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- del 31 marzo 2020 con la quale è stato proposto al Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus di procedere alla requisizione in proprietà delle predette mascherine e la nota n. -OMISSIS- del 1° aprile 2020 con la quale il Commissario Straordinario per l’emergenza coronavirus ha chiesto all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- di procedere alla requisizione in proprietà delle mascherine de quibus e ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale. Ha, altresì, chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno subìto in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati quantificato in € 161.387,40 e pari al mancato incasso che la società avrebbe ottenuto dalla vendita delle mascherine requisite ovvero, in via subordinata, in € 98.018,46 pari al prezzo di acquisto sopportato dalla -OMISSIS- per la merce requisita. In ulteriore subordine ha, in ultimo, chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di un indennizzo pari al costo sostenuto dalla ricorrente per l’approvvigionamento del materiale (pari a € 98.018,46).
1.1. A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge, eccesso di potere, sviamento di potere, irragionevolezza, sproporzionalità, risarcimento del danno subito;
2) in via gradata: illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 4, del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito nella L. n. 27 del 24.04.2020.
1.2 Espone parte ricorrente di aver acquistato, nel mese di marzo 2020, dalla propria fornitrice -OMISSIS- un quantitativo di 30.000 mascherine di tipo FFP2 al prezzo di € 7,90 cadauna (oltre I.V.A.), come attestato dalla fattura pro forma n. 20/00002 del 17 marzo 2020 emessa dalla stessa Società fornitrice e che, alla fine dello stesso mese, le sono state consegnate 15.000 mascherine, come attestato dalla fattura n. 1081/F del 26 marzo 2020 (emessa sempre da -OMISSIS-).
Aggiunge, quindi, che il 26 marzo 2020 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di -OMISSIS- ha effettuato il sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. per il reato di cui all’art. 501 bis c.p. (“Manovre speculative su merci”) di 10.170 mascherine FFP2 di proprietà della -OMISSIS- ritenendo che il prezzo di vendita praticato da quest’ultima configurasse una “concreta condotta speculativa da parte dell’attività commerciale idonea a procurare eventuali tensioni sociali da parte dei consumatori con ingiustificabile vantaggio economico dell’attività commerciale dovuto ad un aumento dei prezzi anomalo rispetto al normale andamento del mercato”, avendo la prefata Società operato un rincaro del prezzo di vendita delle predette mascherine pari al 64,56% (sequestro di inziativa poi convalidato dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS- con decreto del 27 marzo 2020 nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-).
Si aggiunge ancora che il 2 aprile 2020 l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, in ragione del predetto sequestro probatorio penale ed alla luce della disponibilità dei D.P.I. significata dalla Procura di -OMISSIS-, ha emanato l’impugnata ordinanza prot. n. -OMISSIS- con la quale, in qualità di soggetto attuatore del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, ha requisito le mascherine de quibus, le ha assegnate al Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS- ed ha previsto la corresponsione in favore della -OMISSIS- della “somma di denaro pari al prezzo di mercato alla data del 31 dicembre 2019 calcolata in base ad € 0,405 per singolo pezzo, per un totale di € 4.118,85”.
Si osserva, in ultimo, che con ordinanza dell’8 giugno 2020 il Tribunale Penale di -OMISSIS- - Sez. I, in funzione di Giudice del riesame, ha accolto l’istanza ex art. 324 c.p.p. della -OMISSIS- con “conseguente relativa revoca del decreto di sequestro impugnato in quanto affetto dalla evidenziata nullità” e che, per l’effetto, ha ordinato la restituzione alla ricorrente dei beni sequestrati. Circostanza, tuttavia, mai verificatasi in ragione dell’utilizzo che ormai ne era stato fatto dalla A.S.L. di -OMISSIS- alla luce dell’ordinanza emessa dalla Prefettura tarantina.
2. In data 6 agosto 2020 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, il Ministero dell'Interno, il Commissario Straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contrasto al COVID-19 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il 4 ottobre 2022 la difesa erariale ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. chiedendo la reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, nel merito, e deve essere respinto.
2. In limine preme rilevare, sul piano processuale, che la controversia che occupa certamente appartiene alla giurisdizione e competenza di questo Giudice.
E, infatti, da un lato, essa rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133 comma 1 lett. p) c.p.a. relativo alle “ordinanze” ed ai “provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5. Comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge”; dall’altro, la controversia de qua non ricade nel disposto di cui all’art. 135 comma 1 lett. e) c.p.a. in materia di competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio sede di Roma, atteso che ad essere, qui, impugnata è un’ordinanza emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS-, quale soggetto attuatore per -OMISSIS- del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, e non invece un’ordinanza adottata direttamente dal Commissario Straordinario medesimo.
3. Con il primo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere, irragionevolezza e sproporzionalità deducendo, sotto un primo profilo, che la Società ricorrente avrebbe subìto essa stessa un aumento dei prezzi da parte del proprio fornitore, in quanto le mascherine FFP2 de quibus, originariamente acquistate da parte della fornitrice -OMISSIS- a dicembre 2019 al prezzo medio di € 0,67 per singolo pezzo (come attestato dalla fattura n. 339/2020), sarebbero state successivamente cedute alla -OMISSIS- a marzo 2020 ad un prezzo per singola unità di € 7,90 (oltre I.V.A.). Si aggiunge che la Società ricorrente avrebbe contenuto il prezzo di rivendita delle mascherine al prezzo medio ponderato di € 12,40, così operando un incremento prossimo al livello minimo di vendita fissato dall’Agenzia delle Entrate (come sarebbe dimostrato dalla consulenza tecnica redatta dal Prof. Luca Vinciguerra e dal Dott. Giovanni de Caroli, prodotta nell’ambito del p.p. n. -OMISSIS- R.GN.R. e versata in atti).
Sempre con riguardo a tale aspetto si deduce, poi, che con ordinanza n. -OMISSIS- R.M.C.R. dell’8 giugno 2020 il Tribunale Penale di -OMISSIS- - Sez. I, in qualità di Giudice del Riesame, ritenuta l’insussistenza delle allegate esigenze probatorie, ha annullato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto le mascherine de quibus emesso dal P.M. ed ha ordinato la restituzione di detti beni alla Società.
Ad avviso della difesa di parte ricorrente detta statuizione in sede penale sarebbe destinata ad avere un riverbero diretto sull’impugnata ordinanza del Prefetto di -OMISSIS-. In particolare, secondo la prospettazione offerta in ricorso, il provvedimento prefettizio sarebbe stato emanato sulla base di un semplice sequestro probatorio, provvedimento giudiziario privo del carattere di definitività successivamente annullato e, comunque, senza attendere che si perfezionasse in sede penale la confisca dei beni.
Sotto un terzo profilo si deduce che l’ammontare dell’indennizzo riconosciuto nell’ordinanza prefettizia di requisizione per le 10.170 mascherine de quibus è di € 4.118,85, pari al prezzo di mercato risalente al 31 dicembre 2019 (di € 0,405 per ogni singolo pezzo). La difesa di parte ricorrente osserva, in proposito, che detto importo sarebbe ben inferiore rispetto a quello di vendita al quale la -OMISSIS- avrebbe destinato detti D.P.I. (id est il prezzo di acquisto pari ad € 7,90 - oltre I.V.A. - per ogni mascherina, maggiorato del 64,65%); sicché, anche a voler assumere come metro di computo il prezzo di acquisto si otterrebbe, rispetto alla quantificazione effettuata dalla Prefettura tarantina, una discrasia a danno della -OMISSIS-, tra indennizzo di requisizione e prezzo effettivo di acquisto, di € 93.899,61.
2.1 L’articolata censura non coglie nel segno.
Anzitutto, osserva il Collegio che, trattandosi di requisizione in proprietà disposta in piana applicazione dell’art. 6 comma 1 del D.L. n. 18/2020 in combinato disposto con l’art. 122 del medesimo D.L. convertito in Legge n. 27/2020, è irrilevante - ai fini di causa - la circostanza che le mascherine FFP2 de quibus fossero state sottoposte a sequestro penale probatorio ex art. 354 c.p.p. (peraltro, successivamente, dichiarato nullo per difetto di motivazione e non per ragioni relative all’insussistenza del fumus commissi delicti) né, di riflesso, era necessario attendere la loro confisca.
Stabilisce, infatti, l’art. 6 comma 1 del D.L. n. 18/2020 che “Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario Straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché' di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché' per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”.
Il sequestro penale ha, pertanto, rappresentato, nella vicenda che occupa, la mera occasione e non anche il presupposto della disposta requisizione (la quale, secondo la disciplina tratteggiata dalla normativa speciale appena richiamata, avrebbe potuto avere luogo anche a prescindere dall’instaurazione di un procedimento penale per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 501 bis c.p. e dall’apposizione, nell’ambito dello stesso, di un vincolo temporaneo di indisponibilità sulle res).
3. Con il secondo motivo di gravame si solleva, in via gradata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020. Si osserva, nel dettaglio, che il richiamato comma 4 prevede che, nell’ipotesi di apprensione dei beni requisiti in proprietà, l’Amministrazione debba corrispondere al proprietario degli stessi una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione e che tale importo viene normativamente predeterminato nel valore “che i detti beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tener conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta”. Ebbene, nella prospettazione della difesa di parte ricorrente, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione imporrebbe di ritenere che il meccanismo di liquidazione dell’indennizzo che fa leva sul valore di mercato dei beni alla data del 31 dicembre 2019 in essa previsto sia applicabile alla sola ipotesi in cui il privato, al quale sia stata requisita la merce in proprietà, non riesca a fornire elementi probatori che dimostrino l’effettiva spesa dallo stesso sostenuta per l’approvvigionamento della merce necessaria al contrasto e/o alla prevenzione del Covid-19. Viceversa, nel caso in cui - come nella vicenda che ci occupa - vi sia un corredo probatorio che dimostri che il costo sostenuto dal privato per l’acquisto dei D.P.I. sia differente (maggiore o minore) da quello di mercato al 31 dicembre 2019, la P.A. dovrebbe riconoscere a quest’ultimo un indennizzo pari all’effettivo esborso sostenuto. Ogni altra diversa lettura si porrebbe, infatti, secondo la difesa di parte ricorrente, in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 41 e 42 della Costituzione in materia di tutela della proprietà privata e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 80/1980 ha statuito che l’indennità non possa essere “irrisoria o meramente simbolica” ma debba rappresentare un “serio ristoro” del pregiudizio sofferto dal proprietario) e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (decisione del 29 marzo 2006, Scordino c/Italia che ha affermato l’illegittimità dell’indennizzo nel caso in cui lo stesso non consista in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene).
3.1 Anche detta censura, per quanto suggestiva, appare priva di giuridico pregio.
La disciplina di cui all’art. 6, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, appare immune dalle censure di costituzionalità prospettate da parte ricorrente.
In particolare, la scelta del legislatore statale di assumere a riferimento temporale, per la determinazione del valore-parametro di liquidazione dell’indennizzo da requisizione in proprietà, la data del 31 dicembre 2019 appare ragionevole, perché quest’ultima è prossima e di poco antecedente rispetto al momento in cui, per fatto notorio, si è registrata, in Italia, l’inizio di pratiche speculative nel settore della vendita dei dispositivi di protezione individuale in ragione della coeva esplosione dei primi focolai di Covid-19 in Cina.
A partire da tale momento deve, peraltro, ritenersi che ogni operatore economico del settore fosse pienamente consapevole di tali dinamiche ed abbia accettato il rischio di esporsi alle stesse (nonché di alimentarne vieppiù la portata attraverso il compimento di operazioni di acquisto e vendita al rialzo di tali prodotti sul mercato).
Anzi la ratio della disciplina di legge in esame è proprio da rintracciare nel contenimento delle pratiche di speculazione, viste con sfavore dal legislatore statale perché in grado di rendere economicamente più oneroso l’accesso da parte dei consumatori a dispositivi di protezione individuale in una fase di grave emergenza sanitaria globale.
Tanto vale ad escludere in radice che possa riconoscersi agli operatori economici del settore alcuna legittima aspettativa in ordine al conseguimento di un guadagno (o anche al solo rientro delle spese di acquisto) in relazione alle operazioni di acquisito o vendita compiute in tale frangente temporale.
3.2 Sotto altro aspetto deve aggiungersi che la misura di ristoro patrimoniale prevista dall’art. 6, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha natura giuridica di indennizzo e non di risarcimento e, quindi, essendo legata al verificarsi di un fatto lecito non deve ispirarsi al principio di integralità della riparazione.
In questo senso l’individuazione dei suddetti criteri legali di liquidazione è chiaramente frutto di un ragionevole bilanciamento fra opposti interessi (da un lato quello all’integrità del patrimonio del soggetto proprietario inciso dalla misura ablativa e, dall’altro, quello pubblico alla prevenzione e repressione di dinamiche speculative sul mercato delle mascherine in un periodo di tipo emergenziale caratterizzato da scarsità del prodotto).
3.3 I criteri legali di determinazione dell’indennizzo di requisizione posti dall’art. 6 comma 4 del D.L. n. 18/2020 paiono, peraltro, in linea con le indicazioni offerte in subiecta materia dalla giurisprudenza costituzionale ed europea pure evocata in ricorso. E, infatti, il richiamo al valore che i “beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 […] senza tener conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta” non dà certo luogo ad una riparazione irrisoria o meramente simbolica ma rappresenta un serio (ancorché non integrale) ristoro della perdita economica sofferta dal proprietario ancorato a dati ragionevoli ed obiettivi. Del resto, pretendere, come fa parte ricorrente, che si debba fare riferimento al valore effettivo di acquisto equivarrebbe a dare giuridico rilievo (e protezione) ad un valore della merce requisita che non era quello intrinseco e reale ma frutto della spirale speculativa innescatasi sul mercato (nella quale si è consciamente inserito l’operatore economico toccato dalla requisizione).
4. Dalla rilevata infondatezza della proposta domanda di annullamento consegue ex se la reiezione dell’ulteriore domanda di risarcimento ex art. 30 c.p.a. azionata dalla -OMISSIS- per difetto del (primo) presupposto rappresentato dall’allegata illegittimità del provvedimento prefettizio assunto come lesivo.
5. Sono, del pari, infondate, in ultimo, anche alla luce delle considerazioni sopra spese ai punti 3.1, 3.2 e 3.3, le ulteriori questioni agitate da parte ricorrente inerenti la quantificazione dell’indennizzo posto che quest’ultimo risulta essere stato determinato in piana applicazione dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 18/2020.
Detta ultima disposizione stabilisce, infatti, come già si è ricordato, che “Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione […] Tale somma è liquidata, secondo i valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti 8 a successive alterazioni della domanda o dell'offerta”.
La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, sentenza n. 2722 del 4 marzo 2021 poi confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7504 del 10 novembre 2021), proprio soffermandosi sull’interpretazione dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 18/2020, ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che “dal tenore letterale della disposizione emerge che l’indennità di requisizione deve sì corrispondere interamente (100 per cento) al valore del bene requisito, ma questo valore non corrisponde al costo di acquisto [...] del bene stesso, bensì al suo valore di mercato, o meglio al valore di mercato che aveva al 31 dicembre 2019. Su questo valore, invece, non influiscono le variazioni di prezzo determinate, come accaduto appunto per le mascherine, dalle alterazioni della domanda o dell’offerta successive a questa data e dovute al diffondersi della pandemia da covid-19. [...] La società ricorrente, infatti, desume questo valore da quanto dalla stessa speso per l’acquisto delle mascherine [...] senza tener conto del diverso parametro indicato dall’art. 6, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020 per calcolare l’importo dell’indennità di requisizione da liquidare al proprietario. Non già la spesa per l’acquisto del bene requisito, comprensivo di tasse, dazi e costi di trasporto, ma il suo valore di mercato al 31.12.2019”.
6. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso è, quindi, infondato nel merito e deve essere respinto.
7. Sussistono nondimeno, anche in ragione della novità e della peculiarità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e delle denominazioni delle persone giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.