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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 23.10.2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 258 di RACL dell'anno 2022, proposta da con sede in Sanluri, in persona dell'amministratore unico sig. elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliata in Sanluri, presso lo studio degli Avv.ti Massimiliano Podda e Giacomo Cau, in virtù di procura speciale resa a margine del ricorso ex art 414 cpc del 13.01.2020
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, in via
Dante n° 23, è pure ex lege domiciliato.
con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola e dall'Avv. Laura Furcas, per procura generale alle liti, rogito Notaio di Roma del 22.03.2024, Rep. 37875/ 7313, ed elettivamente Per_1 domiciliato in Cagliari, Via Delitala n. 2, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_2
APPELLATI
Conclusioni:
Per l'appellante: Voglia la Corte “in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 134/2022 resa in data 13.05.2022, depositata in medesima data, dal Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott.
Carboni, nel contenzioso contraddistinto con il n. RG 18/2020:
In via principale: annullare, per i motivi in premessa, il verbale unico di accertamento N. NU00000/2019-099-01 del
01.03.19, notificato il 07.03.19, emesso dall , in quanto infondato in fatto e Controparte_1 diritto. Per l'effetto, dichiarare come alcuna somma sia dovuta, in dipendenza dal verbale impugnato ed a qualunque titolo, CP_ dalla ricorrente in favore dell'
pagina 1 di 10 In via subordinata: nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi non accoglibile la domanda in via principale, rideterminare la sanzione irrogata nella misura del minimo previsto per legge.
In ogni caso: vittoria nelle spese dei due gradi di giudizio, o, in subordine, compensazione delle spese dei due gradi di giudizio”.
Per l appellato: Voglia la Corte “disattesa ogni contraria istanza e Controparte_1 conclusione, respingere l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
per la denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'avverso gravame, accogliere comunque le conclusioni assunte dall'Amm.ne nel corso del primo grado di giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese”. CP_ Per l appellato: Voglia la Corte “dichiarare l'intervenuto giudicato circa il difetto di legittimazione passiva dell e, in ogni caso, rigettare siccome infondate tutte le domande proposte con il ricorso in appello nei confronti CP_2 dell;
con vittoria di spese di lite del presente grado”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato in data 15.02.2020, la società ha convenuto in giudizio l' e Parte_1
l' da ora in poi), per contestare le risultanze del verbale unico Controparte_3 di accertamento NU00000 /2019-099-01, notificato il 07/03/2019, con il quale le era stato contestato l'impiego irregolare della dipendente in forze alla società dal 11/06/2014 al 16/02/2018 sul presupposto Parte_3 che la stessa, benché assunta come apprendista commessa, avesse di fatto svolto mansioni di responsabile del punto vendita gestito dalla società a Bosa e che, benché nel 2017 le fosse stato riconosciuto il passaggio dal quarto al secondo livello del CCNL di settore, avrebbe dovuto essere inquadrata nel terzo livello e le erano state comminate le sanzioni amministrative meglio specificate nel verbale (violazione dell'art. 4 bis, primo periodo,
D. lg. 181/2000, con le successive modifiche, con sanzioni di 250,00 e 500,00 € ai sensi degli artt. 13 D. lg. n.
124/2004 e 16 l. n. 689/1981 e violazione dell'art. 4 bis, comma 5, D. lg. 181/2000, con sanzioni, ai sensi dei medesimi artt. 13 e 16, rispettivamente di 100,00 € e di 166,67 €).
Gli accertatori avevano anche contestato alla società l'irregolare impiego della dipendente Parte_4
, assunta dal 18/01/2018 e inquadrata come aiuto commessa, rilevando la sua irregolare assunzione
[...] nel periodo precedente alla formale assunzione, dal 18/07/2017, perché, seppure registrata come tirocinante nel libro unico, non risultavano inviati il modello UNILAV che ne attestava l'assunzione e la denuncia di variazione del rischio all'NA, comminando anche in questo caso le sanzioni derivanti dalla violazione degli artt. 3, comma
3, DL 12/2002 e successive modifiche, poi sostituito dall'art. 22 D. lg. 151/2015, ovvero la sanzione di 6.000,00 € ai sensi del citato art. 13 e di 12.000,00 € ai sensi del citato art. 16.
Il verbale doveva considerarsi illegittimo, non rispondendo al vero che avesse svolto la Parte_3 mansione di responsabile del punto vendita, avendo sempre seguito precise istruzioni di senza Parte_2 alcuna autonomia decisionale, fungendo esclusivamente da filtro tra le altre dipendenti occupate nel punto vendita di Bosa e Pes, che delegava alle dipendenti unicamente la redazione dei turni di lavoro e di riposo e aveva individuato il soggetto tenuto a trasmetterli nella Carboni.
Non vi era perciò nessun motivo per cui la dipendente dovesse essere inquadrata con un livello diverso rispetto pagina 2 di 10 a quello che le era stato riconosciuto.
Quanto alla , pur vero che non era stato inviato tempestivamente il modello UNILAV, era invece Parte_4 vero che è la stessa era inserita nel libro unico, che per lei fossero elaborate le buste paga e che venisse mensilmente retribuita con bonifico bancario, dovendosi quindi escludere che si volesse celare il rapporto.
Erroneamente, perciò, gli ispettori avevano ritenuto che avesse lavorato per un certo periodo in scopertura assicurativa, comminando la cd. maxi-sanzione, essendosi verificato solo un mero disguido.
Sulla scorta di tali premesse la società ha, quindi, in via principale domandato l'annullamento del verbale ispettivo in questione e, in via subordinata, la rideterminazione al minimo di legge della sanzione irrogata.
*
L si è costituito in giudizio per rilevare la propria estraneità alla pretesa creditoria fatta valere con il CP_2 verbale impugnato, attinente a sanzioni amministrative, di cui l'istituto non era stato neppure informato, con conseguente difetto di legittimazione passiva e irrilevanza delle censure mosse nella parte in cui avevano riguardato l'aspetto contributivo dei rapporti contestati, restando l'istituto libero di valutare la valenza a fini contributivi degli elementi di fatto raccolti in sede ispettiva da altro ente, salvo ritenere ammissibile un'azione di accertamento negativo in prevenzione di pretese contributive mai neppure avanzate. Co L si è costituito in giudizio per eccepire l'inammissibilità del ricorso, che aveva ad oggetto un verbale ispettivo non impugnabile autonomamente, in difetto di emissione di emissione di ordinanza ingiunzione, ribadendo, per precauzione, la fondatezza del verbale ispettivo.
*
Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 134 del 13.05.2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso e il difetto di CP_ legittimazione passiva dell' condannando la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali in CP_ Co favore sia dell che dell , “con la riduzione del 20% sugli onorari nei confronti dell Controparte_1
, ai sensi dell'articolo 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile..”.
[...] CP_ Il primo giudice, che in via preliminare ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell sul presupposto che non avesse “condotto, né preso parte, all'attività ispettiva oggetto del verbale censurato nel ricorso”, del quale non aveva neppure “recepito le risultanze per richiedere il pagamento di eventuali contributi previdenziali”, Co ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall .
Più precisamente ha motivato la decisione rilevando che “per orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, i verbali ispettivi non sono autonomamente impugnabili in difetto di emissione di ordinanza ingiunzione” ed ha ritenuto “sufficiente richiamare, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 luglio 2010, n.
16319”, di cui ha riportato in sentenza il principio di diritto, escludendo che l'ormai risalente indirizzo giurisprudenziale richiamato a fondamento della decisione potesse legittimare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società cui hanno resistito l e l Parte_1 CP_2 [...]
. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha appellato la sentenza formulando due motivi di censura. Parte_1 pagina 3 di 10
1.Sulla inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il primo giudice aveva errato adottando una decisione fondata su una non condivisibile interpretazione della normativa attinente al caso di specie e della documentazione versata in atti. CP_ La giurisprudenza relativa alla possibilità di impugnare un verbale era, infatti, fortemente contrastante ed ondivaga ovvero differenziava caso per caso la possibilità di impugnare o meno il verbale unico di CP_ accertamento, impugnato peraltro nel caso di specie correttamente chiamando quale controparte l' in quanto non si poteva sapere che non sarebbe stata investita della questione, che era al medesimo spettante in ragione della natura delle contestazioni.
Considerando la strutturazione del verbale in questione, lo stesso doveva ritenersi immediatamente lesivo dei diritti della società, ponendola dinanzi alla scelta di pagare in misura ridotta entro un determinato termine oppure l'intera somma contestata, contenendo indicazione specifica degli importi, dei codici dei tributi, delle violazioni, così da rendere il ricorrente abbondantemente edotto sul fatto che lo sviluppo della successiva fase dell'ordinanza ingiunzione avrebbe portato ad un aggravio di spese e difficoltà aziendali, configurandosi così
l'interesse ad agire in accertamento negativo in sede giudiziaria del datore di lavoro a fronte di una situazione di pregiudizievole incertezza, determinata dalla pretesa sanzionatoria dell'amministrazione.
Vi erano, perciò, i presupposti per l'azione di accertamento negativo con riferimento alla somma dovuta a titolo CP_ di sanzione, essendo ingiustificata la differenza con le pretese contributive contenute nei verbali dell nei cui confronti la Suprema Corte ne aveva sempre ammesso l'esperibilità.
Il primo giudice non aveva un poi considerato la probabilità di sviluppo di diversi contenziosi, dal momento CP_ che le contestazioni mosse nell'impugnato verbale sarebbero state di competenza sia dell' che dell'NA (ed infatti l'NA aveva già incardinato un procedimento impugnato in sede amministrativa, sempre basato sul medesimo verbale unico oggetto del giudizio) con conseguente rischio di dover attivare procedimenti diversi, davanti a giudici diversi e di andare incontro ad un contrasto tra giudicati, segno evidente dell'interesse soggettivo del ricorrente ad impugnare il verbale unico (in tal senso la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 645/2021, che aveva ritenuto sussistente l'interesse ad instaurare un giudizio di accertamento negativo da parte del soggetto passivo di un'obbligazione contributiva, sul presupposto che il verbale unico, benché atto interno di un procedimento ispettivo non immediatamente lesivo, fosse di norma destinato ad essere seguito dall'emissione di un provvedimento sanzionatorio, che incideva su posizioni di diritto soggettivo tutelabili di dinanzi al Tribunale Ordinario, in funzione di giudice del lavoro).
2.Sulla condanna al pagamento delle spese di lite: CP_ Co La condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore di e era immotivata ed irragionevole, non avendo il primo giudice tenuto conto del fatto che gli enti si erano costituiti in giudizio attraverso propri funzionari, ovvero l'avv. Mario Nivola e l'avv. Fabiana Gennari, funzionari interni degli uffici, senza perciò sostenere alcuna spesa.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che aveva del tutto ignorato l'orientamento della Suprema
Corte con l'ordinanza n. 2362/2020, peraltro più volte invocato nel corso del giudizio a sostegno della compensazione delle spese in caso di mancato accoglimento del ricorso, le spese non erano dovute. pagina 4 di 10 *
L'appello è infondato.
Va premesso che la sentenza non è stata impugnata, ed è quindi divenuta definitiva, in merito alla statuizione CP_ con la quale è stata ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell' CP_ Deve, perciò, ritenersi ormai incontrovertibile tra le parti la totale estraneità dell' al presente giudizio, e d'altronde è un fatto che lo stesso non avesse condotto, né preso parte all'attività ispettiva riportata nel verbale censurato, da cui era scaturita l'individuazione esclusivamente di sanzioni amministrative, né è discusso che il CP_ verbale non fosse stato proprio comunicato all come dal medesimo sostenuto fin dalla costituzione in giudizio, che infatti non aveva avanzato alcuna pretesa contributiva, in ragione di accertamenti condotti da altro ente e ad altri fini, dai quali, peraltro, qualora ne avesse avuto effettiva notizia, si sarebbe potuto discostare, autonomamente valutandone la rilevanza sotto il profilo contributivo, senza essere tenuto a farli propri, potendo eventualmente anche integrarli. Co Ed è un fatto anche che con il verbale unico emesso dall' nel caso di specie, pur scaturito dall'accertamento di violazioni riferite a rapporti di lavoro instaurati con due lavoratrici dalla società appellante, fossero state però accertate violazioni rilevanti sul piano amministrativo e fossero state quantificate sanzioni solo amministrative, Co di stretta competenza dell' (in tal senso le prime 8 pagine del verbale). CP_ Ancora è un fatto, a conferma della sostanziale estraneità dell rispetto all'oggetto del giudizio, che nelle successive pagine del verbale, in particolare nella “sezione contributi previdenziali e premi assicurativi”, non fosse contenuta alcuna quantificazione di somme in relazione all'inadempienza “lavoro nero” rilevata, ma fosse al contrario presente una richiesta interlocutoria di esibizione di documentazione all' stesso, “al fine di CP_1 verificare la correttezza degli adempimenti richiesti” al proposito, con la specifica indicazione, a metà della pagina
10, che “in difetto si provvederà ad inviare il verbale ai competenti Istituti previdenziali ed assicurativi che provvederanno con propri atti alla quantificazione dei contributi dovuti e delle relative sanzioni civili, a norma delle disposizioni di legge di seguito indicate.. (pagg. 10/12).
Con riferimento al primo motivo di appello, che si fonda essenzialmente sulla contestazione della pronuncia di inammissibilità adottata in primo grado, a parere del collegio la sentenza impugnata deve ritenersi sul punto corretta.
E' pacifico, ma si riscontra anche dalla lettura del documento, che l'atto impugnato è un verbale unico di Co accertamento mediante il quale l' di ha contestato alla società appellante l'impiego irregolare, presso CP_1 il suo punto vendita di Bosa, delle lavoratrici, e , rilevando la Parte_3 Parte_4 violazione delle norme già sopra precisate e quantificando la sanzione amministrativa a tale violazione connessa, diffidando il trasgressore, come previsto a sua tutela dall'art. 13, comma 2 e 3, Dl lg. 124/2004 con le successive modifiche, alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate entro i termini indicati e riservandosi CP_ di inviare il verbale agli istituti previdenziali competenti, NA e qualora non fossero stati prodotti i documenti richiesti in merito a quanto precisato per premi assicurativi e contributi previdenziali.
Il Decreto legislativo n. 124/2004 come anche successivamente modificato, con gli artt. 16 e 17 D. lg. 124/2004, ha introdotto un sistema di tutela, anche prima e a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, per il pagina 5 di 10 destinatario dell'accertamento ritenuto illegittimo, disciplinando la possibilità di ricorrere in via amministrativa avverso gli atti di accertamento delle direzioni provinciali del lavoro e i verbali di accertamento degli istituti previdenziali assicurativi aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Il legislatore ha, quindi, previsto due rimedi alternativi, non interdipendenti, avverso l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa che abbia come presupposto l'asserita commissione di un illecito amministrativo in violazione di disposizioni di legge poste a tutela dei rapporti di lavoro, quali quelle contestate nel caso di specie, ma non la possibilità di proporre ricorso giudiziario per impugnare il verbale di CP_ accertamento dell del Lavoro, introdotta invece per gli enti previdenziali ( e NA) con l'art. 24 CP_1
D. lg. 46/1999, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, che ha infatti previsto la possibilità di proporre ricorso (con azione di accertamento negativo) impugnando l'accertamento dell'ufficio davanti all'autorità giudiziaria, specificando che, in tal caso, “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice”.
Si tratta di fattispecie disciplinata espressamente dal legislatore, che autorizza quindi il contribuente a proporre in tale specifico caso, quello dei crediti degli enti previdenziali (contributi o premi) non versati dal debitore nei termini di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, anche prima dell'iscrizione a ruolo, impugnativa dell'accertamento degli enti stessi in giudizio, con azione di accertamento negativo.
Tale azione è evidentemente riferita alla sola contestazione dei crediti previdenziali nei confronti degli enti CP_ competenti, in questo caso l quale legittimo contraddittore, da proporsi davanti al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., e non a caso, infatti, i precedenti di merito citati dalla difesa appellante, segnatamente la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, riguardano controversie di natura strettamente lavoristica/previdenziale e sono stati pronunciati in funzione di giudice del lavoro, dal momento che la competenza del giudice ordinario sussiste solo in relazione alle ordinanze ingiunzioni, non rinvenendosi nel sistema alcuna norma che preveda e autorizzi un'azione di accertamento negativo, prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in materia di sanzioni amministrative, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Nel sistema di tutela previsto dal legislatore, perciò, l'impugnazione del verbale di accertamento ispettivo, con azione di accertamento negativo, è consentita soltanto nei confronti degli enti previdenziali, ai sensi del citato art. 24, in modo da impedire che l'ente avanzi pretese creditorie in forza degli esiti di accertamenti svolti, azione nella quale legittimato passivo è proprio l'ente, e l'oggetto della domanda giudiziale consiste nell'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria che l'ente può avanzare nei confronti del datore di lavoro in forza dell'autonomo rapporto contributivo che intercorre con il medesimo.
Ciò per dire che, di conseguenza, l'interesse ad accertare in via giudiziale la legittimità o meno dell'esercizio del potere di comminare le sanzioni da parte dell' , nell'ambito di un processo che veda Controparte_1 quest'ultimo come unico contraddittore, sorge solo nel momento in cui tale autorità amministrativa abbia adottato, a conclusione dell'iter procedimentale sopra descritto, in cui sono previste apposite tutele anche prima e a prescindere dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione, l'unico provvedimento a rilevanza esterna, idoneo ad incidere nella sfera giuridico patrimoniale dell'interessato, ovvero l'ordinanza ingiunzione. pagina 6 di 10 Co Il verbale di accertamento dell nel sistema di tutela previsto dal legislatore ha, quindi, mera rilevanza endoprocedimentale e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non fa sorgere l'interesse all'accertamento giudiziale negativo, tanto più che l'esercizio delle tutele contemplate dal legislatore, che l'interessato può esercitare già dalla fase amministrativa e ben prima dell'emissione di ordinanza ingiunzione, consente un dialogo con l'ispettorato del lavoro, che in quella fase può anche mutare, in tutto o in parte, il proprio giudizio e decidere di non applicare o applicare solo in parte le sanzioni inizialmente rilevate.
Ed è anche prevista - prima dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, quale atto finale che può essere impugnato dall'interessato - la diffida ad adempiere, contemplata dall'art. 13 D. lg. 124/2004, con le successive modifiche, che altro non è che una modalità di agevolazione del datore di lavoro, che può ottemperare alla diffida ed essere ammesso al pagamento della stazione in misura ridotta, interrompendo i termini previsti nei successivi articoli 16 e 17 e procedere a tutelarsi con gli altri rimedi contemplati.
Come correttamente rilevato dal primo giudice non è, dunque, proprio ammissibile un'autonoma impugnazione, con azione di accertamento negativo, del verbale unico di accertamento dell' Controparte_1 lavoro, seppure notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie, come avvenuto nel caso di specie, trattandosi di atto non impugnabile direttamente in sede giurisdizionale perché atto procedimentale privo di autonoma efficacia esecutiva, emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo e suscettibile di essere contrastato nell'ambito dello stesso, non idoneo perciò a produrre alcun effetto immediato sulla situazione soggettiva del lavoratore, che viene incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite le contrarie ragioni dell'interessato, ravvisi effettivamente la sussistenza della violazione contestata e determini l'effettiva entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, decida di infliggerla emettendo un'ordinanza ingiunzione, che è il momento in cui, nel sistema previsto dal legislatore, sorge effettivamente l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria.
Ed in proposito non è dato rilevare l'esistenza di una “giurisprudenza fortemente contrastante ed ondivaga” in merito alla possibilità di impugnare o meno il verbale unico di accertamento, una volta chiarita la differente disciplina prevista in merito per gli enti previdenziali, dovendosi concordare con il primo giudice quando sottolinea che l'orientamento dei giudici di legittimità, ma aggiunge il collegio anche quello dei giudici di merito, è da tempo consolidato nel senso che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, come sono quelle qui in via esclusiva contestate, “il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con
l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (così Cass. Sez. Lav. n. 32886/2018, ma già prima Cass. Sez. Un. n. 16/2007 e da ultimo n. 7211/2024
e tra le tante Corti di merito, le recenti CdA Campobasso sent. n. 2/2022, CdA Roma sent. n. 585/2022 e CdA
Milano sent. n. 21/2023).
Come ben riassunto nell'ordinanza della Suprema Corte n. 7211/2024, la non impugnabilità in via autonoma del verbale di accertamento con il quale vengano contestate sanzioni amministrative in materia di lavoro, era pagina 7 di 10 stata già ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 16 del 4 gennaio 2007 che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, aveva statuito che il verbale di accertamento della violazione era impugnabile in sede giudiziale unicamente se concernente l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge, aggiungendo che quando invece il verbale riguardava il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incideva “ex se” sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente procedeva a valutare se irrogare la sanzione e determinarne l'entità mediante un'ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, suscettibile di opposizione ai sensi della legge 689 del 1981 (art. 2).
Tale orientamento, ha rilevato la Suprema Corte, era stato poi ribadito con l'ordinanza 32886 del 19/12/2018, la cui massima è sopra riportata, che aveva aggiunto come la disciplina in discorso fosse diversa da quella speciale e tipica prevista dal codice della strada, ove era pacifica l'opponibilità in sede giudiziale già del verbale di accertamento (così l'art. 7 D. lg. n. 150/2011), ma ciò in quanto atto che, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale, era destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo, come non accadeva invece nel sistema generale della legge 689 del 1981 ove il verbale e l'atto di contestazione costituivano solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituiva titolo esecutivo.
E diversa, hanno proseguito i giudici di legittimità, era anche la disciplina vigente in materia contributiva, spesso connessa a quella sanzionatoria del lavoro, nella quale ai sensi del citato art. 24, comma 3, D. lg. 46/1999, era ammessa dal legislatore espressamente “l'azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale di accertamento contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi (ordinanza n. 1558 del 23/01/2020), atteso che in questo caso lo stesso potere di iscrizione a ruolo è condizionato all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice sul verbale di accertamento impugnato in giudizio (sentenza n. 4032 del 1/03/2016), fatto sempre salvo - in caso di violazione e di avvenuta iscrizione nonostante l'impugnazione - il normale giudizio di cognizione sull'esistenza della pretesa (Cass. n.
6753/2020; n. 12025/2019, n. 9159/2017)”.
Concludendo l'argomento (punto 1.6 a pag. 6) poi la Corte ha ritenuto opportuno precisare che, come già affermato dalla citata ordinanza n. 32886/2018, la normativa così impostata neppure sollecitava in alcun modo dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al profilo della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa
(art. 24) e del giusto processo (art. 111), in quanto semmai le garanzie per l'interessato ricevevano ancora una maggiore tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale si era tenuti alla contestazione delle infrazioni, che apriva una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa da cui poteva derivare anche “la rinuncia della PA rispetto alla pretesa sanzionatoria”, con la conseguenza che non era presente alcuna ragione logica giuridica per consentire di adire il giudice prima ancora che la pretesa amministrativa si fosse consolidata con l'eventuale emissione dell'ordinanza con cui fossero state in ipotesi comminate le sanzioni.
Alla luce di tali considerazioni e del complessivo quadro normativo, come interpretato da tempo ormai dalla dominante giurisprudenza anche di legittimità, risultano inconferenti i richiami giurisprudenziali operati dalla pagina 8 di 10 difesa appellante, che attengono a fattispecie contributive diversamente disciplinate e corretta la statuizione di inammissibilità del ricorso operata dal primo giudice con riferimento all'unica posizione al momento anche qui Co censurata, che è quella dell' (le conclusioni riguardano la richiesta di annullamento del verbale unico di Co accertamento notificato da il 07/03/2019 e le censure mosse attengono alla pretesa sanzionatoria, sul piano amministrativo, nel medesimo contenuta).
A ciò segue il rigetto del primo motivo d'appello e la conferma della sentenza impugnata sul punto.
Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di appello.
Quanto al profilo di censura secondo cui la costituzione in giudizio attraverso funzionari da parte di enti come Co CP_
e avrebbe dovuto escludere la dovutezza delle spese del giudizio, come a dire dell'appellante avrebbe affermato la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2362/2020 ignorata dal primo giudice, appare opportuno sottolineare come tale precedente non sia attinente al caso di specie, nel quale la vertenza è sorta il 15.01.2020.
In quel caso era stata portata all'esame dei giudici di legittimità una fattispecie alla quale, come ben evidenziato nel punto 3.4 a pag. 4 dell'ordinanza, non si applicava ratione temporis l'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 4, comma 42, l. n. 183/2011, parzialmente modificato dall'art. 1, comma 31, l. n. 228/2012, qui invece ratione temporis applicabile, secondo il quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto”.
Tale disposizione, attesa la espressa previsione della sua applicabilità alle sole controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2012), era applicabile, perciò, non ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, ma alle sole controversie instaurate successivamente al
1.01.2012, come quella di specie in cui il ricorso è stato depositato, nel giudizio di primo grado, il 15.01.2020.
E di tale previsione il primo giudice ha fatto corretta applicazione nella sentenza, dando atto della riduzione del Co 20%, come prevista dall'art. 152 bis citato, per i soli onorari liquidati all , che è l'unico ente che si è difeso CP_ attraverso funzionari interni, a differenza dell' che si è avvalso di una difesa tecnica, affidata alla propria avvocatura interna e svolta, quindi, da un avvocato soggetto alla legge professionale ed iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati di cui all'art. 23 della legge 247 del 2012, come peraltro rilevabile dalla procura notarile generale alle liti versata al momento della costituzione in giudizio (si veda la procura e l'allegato A, a pag. 9, dove tra gli avvocati dell è menzionato anche l'avv. Mario Nivola). Pt_5 CP_ Di conseguenza, il procuratore costituito fin dal giudizio di primo grado per l nel caso di specie, lungi dall'essere un funzionario, è un avvocato del ruolo professionale dell , iscritto nell'elenco speciale CP_2 previsto dall'art. 23 della legge 31.12.2012 n. 247, istituito presso i consigli dell'Ordine degli Avvocati dei distretti di Corte d'Appello di appartenenza, cui compete in via esclusiva, unitamente ad altri legali CP_ appartenenti all'avvocatura interna dell' e salvo deroghe espresse (come quelle prevista dal DL. 203/2005 all'art. 10, c. 6), l'assistenza, la rappresentanza e la difesa dell'ente nei giudizi davanti a tutti gli organi pagina 9 di 10 giurisdizionali.
Da ciò il diritto, per giurisprudenza consolidata, di vedersi riconosciuti, in caso di vittoria dell'ente, gli onorari come per legge, pur senza Iva e Cpa (in tal senso la Suprema Corte, sezione lavoro, con la sentenza n. 6346 del CP_ 2023, che ha escluso che fossero dovute agli avvocati dell' Iva e Cpa, la prima in quanto dipendenti dell'ente e la seconda in quanto iscritti ad un albo speciale, con apposita gestione separata, e non alla Cassa Previdenza
Avvocati).
L'appello va, quindi, rigettato anche sotto tale secondo profilo di doglianza, con conseguente conferma della sentenza impugnata sul punto, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, non essendovi neppure i presupposti per operare una compensazione tra le parti delle spese di CP_ lite se si considera da un lato l'assoluta estraneità dell all'oggetto del giudizio, resa evidente già dal verbale di accertamento unico impugnato per le ragioni sopra evidenziate e dall'altro dell'inammissibilità del ricorso nei Co confronti di in ragione del citato orientamento della dominante giurisprudenza anche di legittimità, che era da ormai tempo consolidato al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55 del 2014, come successivamente modificato, con applicazione dei parametri previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello di valore pari a quello delle sanzioni indicate nel verbale (scaglione da 5.200,01 a 26.000,00), senza fase di trattazione e/o istruttoria, che non vi è stata (la causa è stata decisa in prima udienza) e dei valori minimi, attesa la sostanziale riproposizione con il ricorso in appello dei medesimi motivi di contestazione già compiutamente esaminati nel giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere, perciò, poste a carico della CP_ Co società che è tenuta alla loro integrale rifusione in favore sia dell che della , che in Parte_1 questa fase del giudizio si sono entrambe avvalse di una difesa tecnica.
Dal rigetto dell'appello discende l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, n. 134 in data 13/05/2022 che, per l'effetto, conferma;
CP_ condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell e dell'
[...]
, che liquida in complessivi € 1.983,00 per ciascuna parte, oltre spese forfettarie Controparte_1 in misura del 15% e accessori dovuti come per legge.
Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante a versare nuovamente il contributo unificato.
Cagliari, 17 gennaio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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