Art. 1.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessita' di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.
Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, tenendo presente, per quanto lo consenta la materia, la necessita' di coordinarla coi codici penali comuni e di informarla alla esperienza della recente guerra.