TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5893/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 5893/2021 promossa
DA
C.F. , nato Parte_1 C.F._1
in Germania il 27 aprile 1982 e residente in [...] elettivamente domiciliato in Giarre Piazza
Bonadies 7 presso lo studio dell'Avv. Francesco Vasta che lo rappresenta e difende giusta procura telematica in atti.
-parte opponente-
CONTRO
, C.F. Controparte_1 C.F._2
nata il [...] a [...] e residente in [...],
[...]
C.F. nato a [...] il 10 CP_2 C.F._3
luglio 1960 residente in [...] e C.F. Controparte_3
nato a [...] il [...] C.F._4
residente in [...] e per essi il procuratore costituito in giudizio Avv.
Salvatore Liuzzo domiciliato in Giarre Via Callipoli n. 5
- parte opposta -
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione del giorno 4 maggio 2021, ha Parte_1
chiamato in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Catania e chiesto di: CP_3
“ - dichiarare la propria incompetenza per le ragioni espresse in seno al ricorso;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. Parte_1
[...]
- conseguentemente annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto opposto”
In data 16 marzo 2021, , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
hanno notificato all'opponente, a e a CP_3 Parte_2 Parte_3
, il D.I. 341/2021 emanato in seno al procedimento n. 14667/2020.
[...]
Con tale, atto hanno ingiunto il pagamento della somma di € 7.216,55 oltre interessi, spese, onorari, rimborso forfettario, IVA, CPA.
La parte opponente ha dedotto, quale primo motivo di opposizione, l'incompetenza del
Giudice che emanato il decreto ingiuntivo, essendo quest'ultimo diverso giudicante rispetto a quello del procedimento per danno temuto n. 782/2010 del Tribunale di
Giarre.
Quale secondo motivo, ha sostenuto di non essere più obbligato al Parte_1
pagamento della somma ingiunta, avendo donato in data 10 novembre 2017, al fratello l'immobile di via Regina del Cielo n. 9 in Fiumefreddo di Parte_3
Sicilia, per atto in notar rep. n. 13283 racc. n. 5331; così Persona_1 spogliandosi della proprietà e degli obblighi, legati a quell'immobile oggetto del giudizio cautelare, da cui e poi sorto il credito ingiunto.
l'opponente ha peraltro dedotto dell'esistenza di una clausola inserita nell'atto di donazione del seguente tenore:
"resteranno ad esclusivo carico della parte donataria, per intero, tutte le spese e gli oneri comunque relativi all'immobile in oggetto, in particolare quelli scaturenti dal provvedimento del Tribunale di Catania sezione di Giarre del 29.01.2012 ed ogni spesa conseguenziale, in quanto la parte donataria se ne fa espresso accollo"
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 3 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio gli odierni opposti eccependo quanto allegato da parte opposta.
2 All'udienza del 17 maggio 2023, il Giudice Dott.ssa Luisa Intini, all'esito dell'esame delle note di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 febbraio 2024 ore 9,00, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 04 ottobre 2024, dato atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
L'opposizione va rigettata per le seguenti ragioni.
Relativamente all'eccezione di competenza del Giudice dell'ingiunzione, rileva significativamente una duplice circostanza. Non può condividersi quanto dedotto da parte opponente in riferimento alla sentenza della Cassazione Civile n. 481/2003, che individua nel “giudizio di merito” la sede della liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione del provvedimento cautelare: tale assetto, infatti, deve ricondursi ad una disciplina oramai superata e antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005: per un verso, nell'evenienza in cui sia mancata la fase deputata al "merito", trovano applicazione le norme in tema di esecuzione forzata, mentre, per altro verso, nella fattispecie non vi è stata una fase per il "merito", sicché a rigore è risultata preclusa l'operatività dell'ultima parte dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ.
Si aggiunga inoltre la circostanza per cui la sezione distaccata del Tribunale di Giarre è stata soppressa (giusta decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155), rendendo comunque non più possibile chiedere al medesimo giudicante del cautelare, l'emissione di un provvedimento d'ingiunzione di pagamento.
Il G.U. del Tribunale di Catania, valutata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione delle spese sostenute dai deducenti nella fase di attuazione dell'ordinanza, ha correttamente emesso ingiunzione di pagamento.
Quanto alla legittimazione passiva dell'odierno opponente, essa si ritiene sussistente sul presupposto che, sebbene vi sia stato un accollo nell'atto in notar Persona_1
rep. n. 13283 racc. n. 5331, da parte del donatario, avente ad oggetto il debito
[...]
ingiunto, tale accordo non ha i requisiti dell'accollo liberatorio, limitandosi a produrre i propri effetti tra le parti del contratto.
È quindi legittimo, da parte degli opposti, pretendere il pagamento del debito da chiunque dei debitori solidali.
3 l'art. 1273, commi 2 e 3, cod. civ., recitano: “L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo”.
Non vi è in atti elemento alcuno che possa integrare dichiarazione espressa, circa la volontà dei creditori di liberare dell'obbligo di pagamento, l'odierno opponente.
Invero, l'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per sé la liberazione del debitore accollato, “essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9371 del 21 aprile 2006)
Per tutto quanto sin qui esposto, si impone il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
Secondo soccombenza deve rifondere la parte opposta delle spese di Parte_1
lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022 (valore della causa pari ad Euro 7.216,55) per le quattro fasi espletate, in Euro 3.387,00 per compensi di difesa, oltre i.v.a. e c p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5893/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo 341/2021 spiegata da Parte_1
[...]
2. Condanna al pagamento in favore dei convenuti opposti Parte_1
della somma di Euro 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c p.a. come per legge.
Deciso in Catania il 28.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Luisa Intini, in funzione di Giudice
Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 5893/2021 promossa
DA
C.F. , nato Parte_1 C.F._1
in Germania il 27 aprile 1982 e residente in [...] elettivamente domiciliato in Giarre Piazza
Bonadies 7 presso lo studio dell'Avv. Francesco Vasta che lo rappresenta e difende giusta procura telematica in atti.
-parte opponente-
CONTRO
, C.F. Controparte_1 C.F._2
nata il [...] a [...] e residente in [...],
[...]
C.F. nato a [...] il 10 CP_2 C.F._3
luglio 1960 residente in [...] e C.F. Controparte_3
nato a [...] il [...] C.F._4
residente in [...] e per essi il procuratore costituito in giudizio Avv.
Salvatore Liuzzo domiciliato in Giarre Via Callipoli n. 5
- parte opposta -
1 Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione del giorno 4 maggio 2021, ha Parte_1
chiamato in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
dinanzi al Tribunale di Catania e chiesto di: CP_3
“ - dichiarare la propria incompetenza per le ragioni espresse in seno al ricorso;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. Parte_1
[...]
- conseguentemente annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto opposto”
In data 16 marzo 2021, , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
hanno notificato all'opponente, a e a CP_3 Parte_2 Parte_3
, il D.I. 341/2021 emanato in seno al procedimento n. 14667/2020.
[...]
Con tale, atto hanno ingiunto il pagamento della somma di € 7.216,55 oltre interessi, spese, onorari, rimborso forfettario, IVA, CPA.
La parte opponente ha dedotto, quale primo motivo di opposizione, l'incompetenza del
Giudice che emanato il decreto ingiuntivo, essendo quest'ultimo diverso giudicante rispetto a quello del procedimento per danno temuto n. 782/2010 del Tribunale di
Giarre.
Quale secondo motivo, ha sostenuto di non essere più obbligato al Parte_1
pagamento della somma ingiunta, avendo donato in data 10 novembre 2017, al fratello l'immobile di via Regina del Cielo n. 9 in Fiumefreddo di Parte_3
Sicilia, per atto in notar rep. n. 13283 racc. n. 5331; così Persona_1 spogliandosi della proprietà e degli obblighi, legati a quell'immobile oggetto del giudizio cautelare, da cui e poi sorto il credito ingiunto.
l'opponente ha peraltro dedotto dell'esistenza di una clausola inserita nell'atto di donazione del seguente tenore:
"resteranno ad esclusivo carico della parte donataria, per intero, tutte le spese e gli oneri comunque relativi all'immobile in oggetto, in particolare quelli scaturenti dal provvedimento del Tribunale di Catania sezione di Giarre del 29.01.2012 ed ogni spesa conseguenziale, in quanto la parte donataria se ne fa espresso accollo"
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 3 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio gli odierni opposti eccependo quanto allegato da parte opposta.
2 All'udienza del 17 maggio 2023, il Giudice Dott.ssa Luisa Intini, all'esito dell'esame delle note di trattazione, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 febbraio 2024 ore 9,00, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 04 ottobre 2024, dato atto del deposito di note di precisazione delle conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
L'opposizione va rigettata per le seguenti ragioni.
Relativamente all'eccezione di competenza del Giudice dell'ingiunzione, rileva significativamente una duplice circostanza. Non può condividersi quanto dedotto da parte opponente in riferimento alla sentenza della Cassazione Civile n. 481/2003, che individua nel “giudizio di merito” la sede della liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione del provvedimento cautelare: tale assetto, infatti, deve ricondursi ad una disciplina oramai superata e antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005: per un verso, nell'evenienza in cui sia mancata la fase deputata al "merito", trovano applicazione le norme in tema di esecuzione forzata, mentre, per altro verso, nella fattispecie non vi è stata una fase per il "merito", sicché a rigore è risultata preclusa l'operatività dell'ultima parte dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ.
Si aggiunga inoltre la circostanza per cui la sezione distaccata del Tribunale di Giarre è stata soppressa (giusta decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155), rendendo comunque non più possibile chiedere al medesimo giudicante del cautelare, l'emissione di un provvedimento d'ingiunzione di pagamento.
Il G.U. del Tribunale di Catania, valutata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione delle spese sostenute dai deducenti nella fase di attuazione dell'ordinanza, ha correttamente emesso ingiunzione di pagamento.
Quanto alla legittimazione passiva dell'odierno opponente, essa si ritiene sussistente sul presupposto che, sebbene vi sia stato un accollo nell'atto in notar Persona_1
rep. n. 13283 racc. n. 5331, da parte del donatario, avente ad oggetto il debito
[...]
ingiunto, tale accordo non ha i requisiti dell'accollo liberatorio, limitandosi a produrre i propri effetti tra le parti del contratto.
È quindi legittimo, da parte degli opposti, pretendere il pagamento del debito da chiunque dei debitori solidali.
3 l'art. 1273, commi 2 e 3, cod. civ., recitano: “L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido con il terzo”.
Non vi è in atti elemento alcuno che possa integrare dichiarazione espressa, circa la volontà dei creditori di liberare dell'obbligo di pagamento, l'odierno opponente.
Invero, l'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per sé la liberazione del debitore accollato, “essendo a tal fine necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1273 c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9371 del 21 aprile 2006)
Per tutto quanto sin qui esposto, si impone il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
Secondo soccombenza deve rifondere la parte opposta delle spese di Parte_1
lite, da liquidarsi, secondo i parametri di cui al D. M. 147/2022 (valore della causa pari ad Euro 7.216,55) per le quattro fasi espletate, in Euro 3.387,00 per compensi di difesa, oltre i.v.a. e c p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5893/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo 341/2021 spiegata da Parte_1
[...]
2. Condanna al pagamento in favore dei convenuti opposti Parte_1
della somma di Euro 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c p.a. come per legge.
Deciso in Catania il 28.1.25 Il Giudice
Dott.ssa Luisa Intini
4