Articolo 3 della Legge 10 agosto 1981, n. 475
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 settembre 1981
Art. 3.
Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.
Entrata in vigore il 1 settembre 1981