Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01670/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2017, proposto da
Gestione Immobili ed Alberghi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al provvedimento del Comune di Taranto n. 1 del 19 gennaio 2017;
- dell’ivi richiamato parere reso dalla Commissione Paesaggio del 16.09.2016;
- della richiamata nota prot.n. 6000 del 03.11.16 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lecce Brindisi Taranto di “presa d’atto” del parere della Commissione Paesaggio;
nonché, ove occorra:
- della nota prot. n. 178751 del 22.11.16 della Direzione Urbanistica – Edilità, Ufficio Paesaggio del Comune di Taranto recante comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90;
- della nota prot. n. 144474 del 20.09.16 del Comune di Taranto;
- della nota prot. n. 108665 del 07.05.16 del Comune di Taranto - Direzione Urbanistica Edilità;
- della nota prot. n. 82764 del 23.05.2016 del Comune di Taranto - Direzione Urbanistica Edilità;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto e del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento n. 1 del 19 gennaio 2017 con cui il Comune di Taranto ha denegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dalla ricorrente, in data 10 agosto 2016.
L’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del T.U.Ed. ha ad oggetto il montaggio di una rete metallica trasparente dell’altezza di 90 cm sui muretti a secco (preesistenti e in precedenza già ripristinati) costituenti la recinzione ai lati sud ed est del complesso architettonico dell’ ex Convento dei Battendieri di Taranto, ove la ricorrente esercita un’attività turistico – alberghiera.
L’Amministrazione, a seguito del contraddittorio procedimentale, ha ritenuto l’intervento non compatibile con il capitolo 6 delle “ Linee guida per la tutela ed il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia ”, rubricato “ Interventi su muretti a secco, parietoni e specchie ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
Assume, in buona sostanza, che l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere le disposizioni di cui al capitolo 6 delle Linee Guida pedissequamente applicabili al caso di specie, in tal guisa inferendo una sorta di “ontologica” incompatibilità dell’intervento per cui è causa. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe omesso di considerare quanto previsto dalle Linee guida in discorso al precedente paragrafo 4.4. nonché quanto previsto dalla pur richiamata D.G.R. n. 1554 del 2010 recante “ Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 ”.
Sotto un ulteriore aspetto, evidenzia che l’Amministrazione non ha considerato che la rete metallica, ormai esistente dal 2002, è stata quasi completamente ricoperta dalla vegetazione (come si evince dalla documentazione fotografica a corredo dell’istanza di sanatoria), creando un habitat naturale per le specie animali e vegetali oramai del tutto consolidato.
Il diniego impugnato, nel avere come sua conseguenza necessaria la rimozione e demolizione della rete su cui insiste detta vegetazione, avrebbe il sicuro ed immediato effetto di eliminare la vegetazione oramai consolidata così come di modificare l’habitat del sito in questione.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
Il Ministero intimato, anch’esso costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione dell’impugnativa.
La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
2. Ad integrazione di quanto su esposto, occorre precisare quanto segue.
2.1 Rileva il Collegio che, come correttamente ritenuto dall’Amministrazione, l’apposizione di reti metalliche “su” muretti a secco è vietata dal capitolo 6 delle Linee guida ove, al secondo capoverso, si legge chiaramente che “ … è necessario rispettare l’originale tipologia costruttiva dei manufatti senza apportare elementi estranei come reti, malta cementizia ecc… ”.
Tale prescrizione, specificamente dettata nel paragrafo dedicato alla fattispecie “ Interventi su muretti a secco, parietoni e specchie ”, tuttavia, va senz’altro integrata, come suggerito dalla ricorrente, con quanto indicato nel capitolo 4, dedicato agli “ Interventi di adeguamento ai fini abitativi dei manufatti in pietra a secco con aumento di volumetria ”.
Questo perché il capitolo 6 non disciplina in modo specifico i muretti di delimitazione dei confini del lotto, il ché, invece, avviene al punto 4.4, secondo paragrafo, quarto punto, ove si legge, che “è da evitare la posa di reti metalliche e paletti in ferro che alterno l’estetica del manufatto a secco; ove presenti, è da preferire il recupero delle murature a secco esistenti secondo le indicazioni di cui al capitolo 6; la posa in opera di recinzione con paletti e rete metallica potrà essere consentita ad una distanza minima di mt. 0,80 dalla parete a secco all’interno dei lotti, interponendo tra la recinzione metallica e il muretto a secco essenze arbustive autoctone della flora mediterranea al fine di mitigare l’impatto visivo ”.
Ciò, tuttavia, non avvalora quanto sostenuto dalla parte circa la necessità di considerare, nel caso di specie, la rete metallica come già “presente”. Ciò costituirebbe una evidente inversione logica, in quanto, nel caso di specie, è per l’appunto dell’assentibilità della rete metallica che si tratta.
Invero, il quadro normativo sopra delineato conferma che l’apposizione di reti metalliche è consentita solo a distanza dal muretto.
Nel caso di specie, invece, la recinzione è stata posta sul muretto.
2.2 La particolarità della fattispecie, tuttavia, risiede nella circostanza che la rete metallica è ormai ricoperta da vegetazione autoctona.
Ciò riduce inevitabilmente l’impatto visivo della stessa e, dunque, coglie nel segno la censura proposta dalla ricorrente nella parte in cui stigmatizza l’omessa considerazione di tale circostanza.
La tutela della vegetazione già sviluppatasi è senz’altro tenuta in considerazione in generale dal P.P.T.R. e, comunque, è indubitabile che le medesime Linee guida contengono più prescrizioni volte a proteggerla, peraltro proprio nel capitolo 6, ove si prescrive di non eliminarla nell’esecuzione di interventi sui muretti a secco.
In definitiva, se è vero che l’intervento realizzato non è rispettoso delle prescrizioni fin qui descritte (in quanto realizzato sull’apice del muretto e non a distanza di 0,80 cm), è anche vero che lo stato attuale dei luoghi avrebbe richiesto un’adeguata istruttoria e conseguente motivazione sull’opportunità di far eliminare una recinzione che, in quanto coperta da vegetazione, potrebbe essere divenuta essa stessa parte del contesto paesaggistico che si intende tutelare.
Il ricorso, pertanto, limitatamente a tale aspetto è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato per difetto d’istruttoria nei sensi innanzi indicati.
3. La particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite inter partes .
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO