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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5608/2023 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, elett. dom. in Catania, Via Aosta n. 5, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Rita Santocono Campo (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta procura a margine della comparsa di riassunzione.
Attore
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n.39, elett. dom. in Catania, Via
Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
Convenuta
E CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
), elett. dom. in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 107/A, C.F._4 presso lo Studio dell'avv. Ivan Zuccarello (C.F.: ) che lo C.F._5
rappresenta e difende giusta procura in atti;
e , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
, elett. dom. in Catania, Via Piave n. 2, presso lo Studio C.F._6 dell'avv. Vincenzo Alba (C.F.: ) che lo rappresenta e C.F._7 difende giusta procura in atti.
Convenuti
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al giorno 11.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 27.04.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti
[...] esecutivi avanzata avverso il decreto di condanna a proprio carico (in quanto aggiudicatario inadempiente ex art. 177 disp. att. c.p.c.) reso dal G.E. in data
30.01.2023, nella procedura esecutiva immobiliare n. 821/2018 R.G.E..
Con detto decreto il è stato condannato al pagamento, in favore della Pt_1
procedura, della somma di euro 149.400,00.
A fondamento del ricorso in opposizione, il deduce (in sintesi): Pt_1
la nullità del decreto di condanna perché notificato presso la madre anziché presso la propria residenza anagrafica;
l'illegittimità del suddetto decreto per l'asserita erronea determinazione del prezzo base d'asta, stante il ribasso di un quarto rispetto al terzo tentativo di vendita disposto dal G.E. mediante decreto di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 574 – 587 c.p.c.
In sede sommaria, il G.E., con ordinanza resa il 24.04.2023, dato atto della mancata formulazione di istanze cautelari, ha condotto l'esame sommario dei motivi di opposizione ai fini del regolamento delle spese, condannando il ricorrente alla rifusione delle stesse, nonché al pagamento, in favore pag. 2/7 dell'opposto, di una somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96, 3^ comma c.p.c., e ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione, il ha insistito nelle domande e nei motivi oggetto Pt_1 di ricorso del 1.03.2023.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha preliminarmente eccepito la non integrità del contraddittorio del giudizio di merito, rilevando come i Catania, debitori esecutati, rivestano il ruolo di litisconsorti necessari, tenuto conto che la somma cui è stato condannato l'opponente è stata assegnata al procedente nel piano di riparto approvato con decreto del 3.07.2023; indi, nel merito, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione avversaria. Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto reso il 7.02.2024, è stata rilevata la non integrità del contradditorio per la mancata chiamata in causa dei debitori esecutati.
Indi è stato integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_2
e che, costituendosi, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e Controparte_3 la condanna dell'attore alle spese e compensi del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sino al
11.06.2025, indi la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
1.) La doglianza concernente la nullità della notifica dell'atto opposto, in quanto non effettuata personalmente all'intimato ma consegnata a mani della madre erroneamente supposta quale convivente, non merita accoglimento.
In primo luogo si rileva che l'indirizzo di consegna della copia del decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. indicato sulla relata di notifica coincide con l'indirizzo di residenza indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione alla Pt_1
vendita da lui presentata, prodotta dalla società opposta nella comparsa di costituzione (doc. 9).
pag. 3/7 Inoltre non è fornita la prova della residenza dell'attore in località diversa da quella indicata sulla relata di notifica, ossia in Catania, via Ammiraglio
Francesco Caracciolo n. 108, costituendo la stessa oggetto di dichiarazione e non supportata dalla produzione del certificato di residenza (senza indugiare sul mero valore presuntivo delle risultanze anagrafiche) né altri elementi di prova a sostegno dell'assunto.
Sull'erronea qualificazione di “convivente” della madre dell'opponente deve osservarsi che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad indicare le generalità della persona alla quale ha fatto la consegna e dare atto nella relata di notifica della dichiarazione del consegnatario in ordine al rapporto di convivenza, ma non è suo onere, invece, fare ricerche in ordine alla sua effettività.
Tale presunzione di convivenza può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del
22/11/2006, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 17/12/2010Cass, Sez. 5,
29/01/2008, n. 1906).
In proposito, va chiarito che la relazione dell'ufficiale notificante come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità delle stesse che si presume fino a prova contraria (Cassazione civile, sez. II, 24/07/2000, n. 9658).
Dunque, la relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza del rapporto di convivenza dichiarato da chi riceve l'atto essendo l'efficacia probatoria privilegiata limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè - nella specie - all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza.
pag. 4/7 Di conseguenza, incombeva sul l'onere di vincere la presunzione di Pt_1 conoscenza dell'atto fornendo prova contraria in merito a tale rapporto di convivenza ma nessun elemento di valutazione è stato offerto in tal senso.
Giova soggiungere che anche qualificando nulla la notificazione in questione la nullità si è certamente sanata per il raggiungimento dello scopo, tenuto conto del tenore dell'opposizione proposta.
2.1) Sul secondo motivo di opposizione spiegato avverso l'atto impugnato occorre rilevarne l'inammissibilità.
Invero, le doglianze formulate si riferiscono ad altro provvedimento del G.E., ossia il decreto di decadenza dell'aggiudicatario reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 574 e 587 c.p.c., che l'opponente non si preoccupa di produrre.
Dai documenti depositati da parte opposta, si evince che per mezzo del suddetto decreto, il decidente della fase cautelare, dopo aver dichiarato la decadenza del all'aggiudicazione dell'immobile staggito, ha disposto il ribasso del Pt_1
prezzo base d'asta di un quarto rispetto al tentativo di vendita precedente.
Sulla base di quanto sopra risultano del tutto condivisibili le considerazioni svolte in sede sommaria dal G.E. ossia che il vizio lamentato non attiene al decreto di condanna opposto quanto, piuttosto, al decreto di decadenza avverso cui non è stata mossa alcuna censura.
In altri termini, a costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi non avrebbe dovuto essere il provvedimento impugnato quanto piuttosto l'atto a monte, ossia il decreto emesso ai sensi degli artt. 574 e 587 c.p.c.
Nel caso di specie, il decreto di decadenza dell'aggiudicatario reso in data
8.05.2022 deve reputarsi conosciuto dall'attore dal momento che lo stesso ne fa menzione nelle premesse del ricorso in opposizione (prodotto da parte opposta, cfr doc. 6).
In ogni caso il non ha osservato l'onere di provare la mancata immediata Pt_1 conoscenza del decreto mediante cui è stato dichiarato decaduto pag. 5/7 dall'aggiudicazione e, di conseguenza, della tempestività della sua opposizione rispetto al momento della (presunta) conoscenza, ragion per cui l'opposizione ex art. 617 c.p.c. va considerata inammissibile poiché tardiva.
Sul punto va richiamato quanto affermato in giurisprudenza secondo cui «In materia di espropriazione immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto» ( C. 19932/2024; C. 13043/2018).
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un atto diverso rispetto a quello contro il quale avrebbe dovuto essere spiegata, nonché la tardività della stessa nei confronti dell'atto che, sostanzialmente, si intende impugnare con l'opposizione, conducono all'inammissibilità dello strumento.
2.3) Per mera completezza di motivazione si osserva che compete al G.E. determinare le specifiche modalità di vendita il quale, a tal fine, gode di ampia discrezionalità nel corso delle operazioni esecutive.
In dettaglio, spetta al G.E. valutare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, se sia opportuno disporre l'amministrazione giudiziaria del bene ai sensi dell'art. 592 c.p.c. ovvero se proseguire nella vendita, determinando di volta in volta il prezzo da porre come base d'asta con ribassi cadenzati e nei limiti di legge posti dall'art. 591 c.p.c. o, ancora, se procedere all'assegnazione nei confronti di un creditore richiedente o proseguire con la vendita.
Nel caso di specie il G.E., data la sopravvenuta decadenza dell'aggiudicatario, riteneva opportuno proseguire con le vendite, disponendo mediante decreto del
8.05.2022 che il professionista delegato desse corso alla “fissazione di un quarto tentativo di vendita del bene, al prezzo base ribassato di un quarto rispetto al terzo tentativo”; ciò in conformità con il dettato normativo, e in particolare con pag. 6/7 quanto disposto dall'art. 591 c.p.c., con l'esclusiva finalità di soddisfare, in tutto o in parte, il ceto creditorio.
3.) In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
4.) Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta dalle parti (che non ha comportato attività istruttoria nè, quanto al solo , il deposito di atti Controparte_3
conclusionali) vanno poste a carico dell'opponente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5608/2023, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da
[...]
e condanna lo stesso alla rifusione delle controparti delle spese di lite, Parte_1
liquidate come segue: in euro 9.000,00 per compensi in favore della
[...]
Controparte_4 in euro 9.000,00 per compensi in favore di , con Controparte_5
distrazione in favore dell'avv. Ivan Zuccarello, il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; in euro 6.000,00 per compensi in favore di , con distrazione in Controparte_3
favore dell'avv. Vincenzo Alba, il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., il tutto, oltre alle spese forfettarie, Iva e Cpa.
Catania, 24.7.2025
Il GIUDICE
dott. Roberto Cordio
pag. 7/7
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5608/2023 R.G., promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, elett. dom. in Catania, Via Aosta n. 5, presso lo studio C.F._1 dell'avv. Rita Santocono Campo (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._2
e difende giusta procura a margine della comparsa di riassunzione.
Attore
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n.39, elett. dom. in Catania, Via
Vittorio Emanuele Orlando n.56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. C.F._3
Convenuta
E CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
), elett. dom. in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 107/A, C.F._4 presso lo Studio dell'avv. Ivan Zuccarello (C.F.: ) che lo C.F._5
rappresenta e difende giusta procura in atti;
e , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
, elett. dom. in Catania, Via Piave n. 2, presso lo Studio C.F._6 dell'avv. Vincenzo Alba (C.F.: ) che lo rappresenta e C.F._7 difende giusta procura in atti.
Convenuti
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di note scritte sino al giorno 11.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 27.04.2023,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_4
introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti
[...] esecutivi avanzata avverso il decreto di condanna a proprio carico (in quanto aggiudicatario inadempiente ex art. 177 disp. att. c.p.c.) reso dal G.E. in data
30.01.2023, nella procedura esecutiva immobiliare n. 821/2018 R.G.E..
Con detto decreto il è stato condannato al pagamento, in favore della Pt_1
procedura, della somma di euro 149.400,00.
A fondamento del ricorso in opposizione, il deduce (in sintesi): Pt_1
la nullità del decreto di condanna perché notificato presso la madre anziché presso la propria residenza anagrafica;
l'illegittimità del suddetto decreto per l'asserita erronea determinazione del prezzo base d'asta, stante il ribasso di un quarto rispetto al terzo tentativo di vendita disposto dal G.E. mediante decreto di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 574 – 587 c.p.c.
In sede sommaria, il G.E., con ordinanza resa il 24.04.2023, dato atto della mancata formulazione di istanze cautelari, ha condotto l'esame sommario dei motivi di opposizione ai fini del regolamento delle spese, condannando il ricorrente alla rifusione delle stesse, nonché al pagamento, in favore pag. 2/7 dell'opposto, di una somma equitativamente determinata prevista dall'art. 96, 3^ comma c.p.c., e ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto di citazione, il ha insistito nelle domande e nei motivi oggetto Pt_1 di ricorso del 1.03.2023.
Costituitasi in giudizio, la società opposta ha preliminarmente eccepito la non integrità del contraddittorio del giudizio di merito, rilevando come i Catania, debitori esecutati, rivestano il ruolo di litisconsorti necessari, tenuto conto che la somma cui è stato condannato l'opponente è stata assegnata al procedente nel piano di riparto approvato con decreto del 3.07.2023; indi, nel merito, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione avversaria. Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto reso il 7.02.2024, è stata rilevata la non integrità del contradditorio per la mancata chiamata in causa dei debitori esecutati.
Indi è stato integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_2
e che, costituendosi, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e Controparte_3 la condanna dell'attore alle spese e compensi del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva assegnato termine per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sino al
11.06.2025, indi la causa è stata posta in decisione.
^^^^^^^^^^^^^^
1.) La doglianza concernente la nullità della notifica dell'atto opposto, in quanto non effettuata personalmente all'intimato ma consegnata a mani della madre erroneamente supposta quale convivente, non merita accoglimento.
In primo luogo si rileva che l'indirizzo di consegna della copia del decreto ex art. 177 disp. att. c.p.c. indicato sulla relata di notifica coincide con l'indirizzo di residenza indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione alla Pt_1
vendita da lui presentata, prodotta dalla società opposta nella comparsa di costituzione (doc. 9).
pag. 3/7 Inoltre non è fornita la prova della residenza dell'attore in località diversa da quella indicata sulla relata di notifica, ossia in Catania, via Ammiraglio
Francesco Caracciolo n. 108, costituendo la stessa oggetto di dichiarazione e non supportata dalla produzione del certificato di residenza (senza indugiare sul mero valore presuntivo delle risultanze anagrafiche) né altri elementi di prova a sostegno dell'assunto.
Sull'erronea qualificazione di “convivente” della madre dell'opponente deve osservarsi che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad indicare le generalità della persona alla quale ha fatto la consegna e dare atto nella relata di notifica della dichiarazione del consegnatario in ordine al rapporto di convivenza, ma non è suo onere, invece, fare ricerche in ordine alla sua effettività.
Tale presunzione di convivenza può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del
22/11/2006, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25616 del 17/12/2010Cass, Sez. 5,
29/01/2008, n. 1906).
In proposito, va chiarito che la relazione dell'ufficiale notificante come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale (art. 2699 c.c.), fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto o compiuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute (art. 2700 c.c.) ma non della veridicità delle stesse che si presume fino a prova contraria (Cassazione civile, sez. II, 24/07/2000, n. 9658).
Dunque, la relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza del rapporto di convivenza dichiarato da chi riceve l'atto essendo l'efficacia probatoria privilegiata limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè - nella specie - all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza.
pag. 4/7 Di conseguenza, incombeva sul l'onere di vincere la presunzione di Pt_1 conoscenza dell'atto fornendo prova contraria in merito a tale rapporto di convivenza ma nessun elemento di valutazione è stato offerto in tal senso.
Giova soggiungere che anche qualificando nulla la notificazione in questione la nullità si è certamente sanata per il raggiungimento dello scopo, tenuto conto del tenore dell'opposizione proposta.
2.1) Sul secondo motivo di opposizione spiegato avverso l'atto impugnato occorre rilevarne l'inammissibilità.
Invero, le doglianze formulate si riferiscono ad altro provvedimento del G.E., ossia il decreto di decadenza dell'aggiudicatario reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 574 e 587 c.p.c., che l'opponente non si preoccupa di produrre.
Dai documenti depositati da parte opposta, si evince che per mezzo del suddetto decreto, il decidente della fase cautelare, dopo aver dichiarato la decadenza del all'aggiudicazione dell'immobile staggito, ha disposto il ribasso del Pt_1
prezzo base d'asta di un quarto rispetto al tentativo di vendita precedente.
Sulla base di quanto sopra risultano del tutto condivisibili le considerazioni svolte in sede sommaria dal G.E. ossia che il vizio lamentato non attiene al decreto di condanna opposto quanto, piuttosto, al decreto di decadenza avverso cui non è stata mossa alcuna censura.
In altri termini, a costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi non avrebbe dovuto essere il provvedimento impugnato quanto piuttosto l'atto a monte, ossia il decreto emesso ai sensi degli artt. 574 e 587 c.p.c.
Nel caso di specie, il decreto di decadenza dell'aggiudicatario reso in data
8.05.2022 deve reputarsi conosciuto dall'attore dal momento che lo stesso ne fa menzione nelle premesse del ricorso in opposizione (prodotto da parte opposta, cfr doc. 6).
In ogni caso il non ha osservato l'onere di provare la mancata immediata Pt_1 conoscenza del decreto mediante cui è stato dichiarato decaduto pag. 5/7 dall'aggiudicazione e, di conseguenza, della tempestività della sua opposizione rispetto al momento della (presunta) conoscenza, ragion per cui l'opposizione ex art. 617 c.p.c. va considerata inammissibile poiché tardiva.
Sul punto va richiamato quanto affermato in giurisprudenza secondo cui «In materia di espropriazione immobiliare, l'opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e la medesima opposizione risulti avanzata nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto» ( C. 19932/2024; C. 13043/2018).
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un atto diverso rispetto a quello contro il quale avrebbe dovuto essere spiegata, nonché la tardività della stessa nei confronti dell'atto che, sostanzialmente, si intende impugnare con l'opposizione, conducono all'inammissibilità dello strumento.
2.3) Per mera completezza di motivazione si osserva che compete al G.E. determinare le specifiche modalità di vendita il quale, a tal fine, gode di ampia discrezionalità nel corso delle operazioni esecutive.
In dettaglio, spetta al G.E. valutare, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, se sia opportuno disporre l'amministrazione giudiziaria del bene ai sensi dell'art. 592 c.p.c. ovvero se proseguire nella vendita, determinando di volta in volta il prezzo da porre come base d'asta con ribassi cadenzati e nei limiti di legge posti dall'art. 591 c.p.c. o, ancora, se procedere all'assegnazione nei confronti di un creditore richiedente o proseguire con la vendita.
Nel caso di specie il G.E., data la sopravvenuta decadenza dell'aggiudicatario, riteneva opportuno proseguire con le vendite, disponendo mediante decreto del
8.05.2022 che il professionista delegato desse corso alla “fissazione di un quarto tentativo di vendita del bene, al prezzo base ribassato di un quarto rispetto al terzo tentativo”; ciò in conformità con il dettato normativo, e in particolare con pag. 6/7 quanto disposto dall'art. 591 c.p.c., con l'esclusiva finalità di soddisfare, in tutto o in parte, il ceto creditorio.
3.) In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
4.) Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della lite ed all'attività defensionale svolta dalle parti (che non ha comportato attività istruttoria nè, quanto al solo , il deposito di atti Controparte_3
conclusionali) vanno poste a carico dell'opponente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5608/2023, così statuisce: dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da
[...]
e condanna lo stesso alla rifusione delle controparti delle spese di lite, Parte_1
liquidate come segue: in euro 9.000,00 per compensi in favore della
[...]
Controparte_4 in euro 9.000,00 per compensi in favore di , con Controparte_5
distrazione in favore dell'avv. Ivan Zuccarello, il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; in euro 6.000,00 per compensi in favore di , con distrazione in Controparte_3
favore dell'avv. Vincenzo Alba, il quale ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., il tutto, oltre alle spese forfettarie, Iva e Cpa.
Catania, 24.7.2025
Il GIUDICE
dott. Roberto Cordio
pag. 7/7