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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2917/2024 R.G. promossa da
C.F.: – P. IVA: ), con sede in Torino Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
alla Piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante in virtù di atto per Controparte_1
Notaio di Torino del 10.10.2018, rep. n. 7660 e racc. n. 3703, in persona della procuratrice Per_1
(atto a rogito del Notaio di Milano del 14.4.2021, CP_2 Persona_2
rep. n. 6745 e racc. n. 4737), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Trematerra (C.F.:
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: ), con sede in al Viale Gramsci n. 23, in persona Controparte_3 P.IVA_3 CP_1
dell'amministratore unico rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Brunelli (C.F: CP_4 ) per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado C.F._2
- APPELLATA/APPELLANTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 27.7.2015 conveniva davanti al Controparte_3 Controparte_1
Tribunale di Napoli e, premesso di avere intrattenuto con filiale Controparte_5
di Via Toledo n. 185, poi e successivamente CP_1 Parte_1 Controparte_1
il rapporto di conto corrente n. 9750270-01-66, estinto in data 22.10.1997, sul quale aveva
[...]
usufruito di un'apertura di credito, lamentava: l'addebito di interessi ultralegali ed usurari, di c.m.s.,
di spese di gestione e tenuta del conto, in difetto di pattuizione scritta;
l'applicazione di valute fittizie;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare non dovute le competenze addebitate e, per l'effetto,
che alla data di chiusura del conto essa attrice vantava un credito dell'importo di euro 192.000,00,
con condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi corrispettivi nonché a quelli di mora dalla notifica della citazione,
con capitalizzazione semestrale dalla notifica e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, da distrarsi.
costituendosi, preliminarmente eccepiva: in rito, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per assoluta incertezza di petitum e causa petendi, non avendo l'attrice specificato le condizioni del rapporto di conto corrente ed in quale misura esse sarebbero state violate;
nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione a far data dal
22.10.2007, siccome il conto corrente era stato chiuso il 22.10.1997.
Al riguardo, deduceva che non avevano avuto alcuna efficacia interruttiva né l'invito alla restituzione delle somme asseritamente inviato il 3.12.2004 ad né la Parte_1
citazione notificata a quest'ultima il 18.3.2011, atteso che con sentenza n. 6069/2013, passata in giudicato, il Tribunale partenopeo aveva accertato l'estraneità di al rapporto Parte_1
di conto corrente.
In via principale, deduceva: Controparte_1
- che il contratto di conto corrente non era assistito da apertura di credito, ma era stato interessato da uno scoperto di fatto, per cui le rimesse anteriori al decennio antecedente la notifica della citazione -
ammontanti a complessivi euro 188.958,08 - dovevano intendersi prescritte in quanto solutorie;
- l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine alla c.m.s., per omessa contestazione dei relativi importi riportati negli estratti conto trasmessi periodicamente;
- l'insussistenza dell'usura pattizia;
- la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 30.6.2000.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, previo rigetto della richiesta di c.t.u. invocata dall'attrice in quanto inammissibile ed esplorativa, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito,
in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione, ovvero, in subordine, delle rimesse di natura solutoria;
in subordine, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice,
sia di accertamento che di condanna. Vinte le spese, con attribuzione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa con documenti e c.t.u., il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto del decesso dell'Avv. Paolo Apuzzo, difensore della convenuta, e successivamente riassunto.
Si costituiva quale società incorporante per atto per Controparte_6 Controparte_1
Notar di Torino in data 10.10.2018, rep. n. 7.660, racc. n. 3.703, riportandosi alle Per_1
conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avv. Paolo Apuzzo e precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Con sentenza n. 4791/2024, pubblicata il 7.5.2024, il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava non dovuti da gli importi addebitati da Controparte_3 Controparte_1
a titolo di interessi debitori ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese;
per l'effetto, condannava
[...] incorporante alla restituzione, in favore Parte_1 Controparte_1
dell'attrice, della somma complessiva di euro 38.890,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte all'Avv. Francesco Brunelli, ed a quelle di c.t.u., come liquidate in corso di causa.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito rigettando l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e ritenendo nullo il contratto di conto corrente n. 9750270-01-66 per difetto della forma scritta, con conseguente espunzione dal saldo degli addebiti per spese, c.m.s., capitalizzazione degli interessi ed applicazione degli interessi passivi al tasso sostitutivo nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, ed escludendo la fondatezza della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi.
Pertanto, ritenendo condivisibili le risultanze del c.t.u., il quale aveva accertato un saldo a credito della correntista per euro 38.890,78, condannava la convenuta al relativo pagamento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite dovevano seguire la soccombenza della parte convenuta, con distrazione a favore del difensore dell'attrice, e quelle di c.t.u., come liquidate in corso di causa, andavano poste definitivamente a carico della stessa soccombente.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 18.6.2024 ed iscritto a ruolo il 19.6.2024, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, notificata in data 21.5.2024, lamentando l'omessa e/o apparente motivazione ed errata valutazione della eccepita prescrizione, nonché l'errore sull'esistenza del fido di fatto e sulla verifica delle rimesse solutorie.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita:
- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai
sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
- in via principale, riformare la sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli Giudice Dott.ssa
IA UC, depositata in data 07/05/2024 e notificata a mezzo pec del 21/05/2024, nei capi
indicati, ossia accertando e dichiarando l'omessa motivazione e/o la motivazione solo apparente in
merito all'interpretazione della missiva del 2005 e del valore alla stessa attribuito, accertando e
dichiarando per l'effetto l'intervenuta prescrizione tombale del diritto di ripetizione azionato dalla
società appellata, per tutte le ragioni sopra esposte;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda
proposta in via principale, si chiede di riformare la sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli
Giudice Dott.ssa IA UC, depositata in data 07/05/2024 e notificata a mezzo pec del
21/05/2024, nei capi indicati, nel senso di accertare e dichiarare che il rapporto contestato non è
assistito da un affidamento, in assenza della relativa prova, con tutte le conseguenze che ne
derivano in termini di ricostruzione economica del conto contestato, come da difese sopra spiegate
e quindi ai fini della valutazione della sollevata eccezione di prescrizione delle rimesse.
- In accoglimento del presente gravame, riformare il capo di sentenza n. 4791/2024 del Tribunale
di Napoli Giudice Dott.ssa IA UC, depositata in data 07/05/2024 e notificata a mezzo
pec del 21/05/2024, relativo all'applicazione del saldo ricostruito in tema di individuazione delle
rimesse solutorie, prevedendo che tali verifiche si svolgano sula base dei dati riportati negli estratti
conto bancari, ossia sul cd. “saldo storico”.
- In accoglimento del presente gravame, riformare il capo di sentenza relativo alle spese del
giudizio di primo grado, accertando e dichiarando la soccombenza della parte appellata e
disponendo per l'effetto che gravino sulla stessa le spese di lite, nonché quelle di CTU del giudizio
di primo grado, oltre che del presente gravame;
e per l'effetto disporre la totale restituzione delle
somme che nelle more del presente giudizio dovessero essere versate dalla appellante in CP_5
favore della parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la restituzione dell'importo di € 8.994,99, già corrisposto al legale distrattario, avv. Francesco Brunelli, quali
onorari di lite ed esborsi;
- In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento solo parziale del presente gravame, riformare il capo
di sentenza relativo alle spese del giudizio di primo grado prevedendo che le spese di lite e quelle di
ctu siano integralmente compensate tra le parti in lite. Per l'effetto disporre la parziale restituzione
delle somme che nelle more del presente giudizio dovessero essere versate dalla appellante CP_5
in favore della parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la restituzione
della quota parte dell'importo di € 8.994,99, già corrisposto al legale distrattario, avv. Francesco
Brunelli, quali onorari di lite ed esborsi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA”
costituendosi in data 2.10.2024, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3
dell'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, e spiegava appello incidentale condizionato affinché, nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e, quindi, di ritenuta irrilevanza del fido di fatto, la fosse condannata alla restituzione degli importi CP_5
illegittimamente addebitati sul conto corrente dal 31.12.1994 sino alla chiusura del rapporto. Vinte
le spese del grado, con attribuzione.
Con ordinanza depositata il 14.11.2024 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 c.p.c. e fissava l'udienza del 17.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 350-bis
c.p.c., con termine alle parti fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, che veniva riservata in decisione.
Con ordinanza depositata il 22.9.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire agli atti le missive ricevute dalla banca il 3.12.2004 ed il 15.2.2005 nonché la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6930/2015 (cfr. S.U. 4835/2023), con rinvio della causa all'udienza dell'8.10.2025. Alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi.
Con il primo motivo, l'appellante principale ha dedotto che la sentenza era erronea nella parte in cui, esaminando l'eccezione di prescrizione, aveva attribuito efficacia interruttiva alla corrispondenza intercorsa tra le parti, motivando che la richiesta di mediazione era pervenuta alla
Banca il 6.2.2015, mentre l'ultima missiva stragiudiziale il 15.2.2005, ossia nell'arco dei dieci anni previsti per la prescrizione ordinaria, con ciò riconoscendo valore interruttivo a detta comunicazione, la quale, secondo il decidente, non avrebbe dovuto essere letta isolatamente, bensì
alla luce dell'intero scambio epistolare tra le parti, che aveva avuto inizio il 3.12.2004, quando la società aveva lamentato l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di spese ed interessi non pattuiti, chiedendo, per l'effetto, la revisione contabile del rapporto.
Tale interpretazione, viziata in punto di motivazione - non avendo il primo giudice precisato le ragioni per cui aveva ritenuto di considerare la missiva in uno a quella che l'aveva preceduta - era erronea in quanto ad un atto può essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione solo ove manifesti la volontà del titolare del diritto di azionare la pretesa, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario;
nel caso in esame, con la lettera del 2005, l'attrice aveva lamentato di non essere stata contattata dalla Direzione Generale della Banca, omettendo di intimare alcunché,
per cui l'efficacia interruttiva non poteva essere riconosciuta.
La sentenza impugnata, quindi, era meritevole di riforma, dovendo negarsi l'efficacia interruttiva della prescrizione alla missiva del 15.2.2005 ed accertare, per l'effetto, l'intervenuta estinzione del diritto alla ripetizione delle somme in capo alla società correntista.
La doglianza è fondata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile che l'effetto interruttivo della prescrizione sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto (v., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 18.3.2025, n. 7188). Invero, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Conseguentemente, non è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione deriva dalla lettura della missiva stragiudiziale del 15.2.2005 unitamente a quella del 3.12.2004.
A ciò si aggiunge che non può riconoscersi autonoma efficacia interruttiva alla comunicazione inviata a a mezzo lettera raccomandata del 3.12.2004, ricevuta il 7.12.2004, con Controparte_7
cui il procuratore di sulla premessa di aver ricevuto mandato per agire al fine di Controparte_3
ottenere la revisione contabile, e quindi la restituzione degli addebiti illegittimi, ha invitato la destinataria ad un componimento bonario, e tanto meno alla comunicazione inviata alla medesima destinataria a mezzo lettera raccomandata del 15.2.2005, ricevuta il 26.2.2005, con cui egli ha lamentato di non essere stato contattato dalla Direzione Generale della come preannunciato CP_5
da controparte nella missiva del 27.12.2004, prospettando il ricorso alle vie legali una volta decorsi dieci giorni, in quanto l'elemento oggettivo dell'atto di costituzione in mora non è integrato da semplici doglianze e da sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (v., Cass civ., sez. 6 - 1, ord. 14.6.2018, n. 15714).
Ebbene, avuto riguardo alla circostanza che l'invito a partecipare alla mediazione è stato comunicato con raccomandata ricevuta il 13.2.2015, a fronte di un rapporto estinto il 22.10.1997, è
di palmare evidenza che il diritto alla ripetizione dell'indebito è estinto per maturata prescrizione decennale.
Gli ulteriori motivi dell'appello principale e l'appello incidentale condizionato restano assorbiti dalle superiori considerazioni.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello principale travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 26.001,00 fino ad euro 52.000,00, tranne che per la fase decisionale dell'appello, per la quale si reputano congrui i parametri minimi stante l'adozione del modello di decisione semplificata di cui all'art. 350-bis
c.p.c.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di Controparte_8
Dalla caducazione della pronuncia di primo grado consegue il diritto di alla Parte_1
restituzione dell'importo complessivo di euro 8.994,99, corrisposto all'Avv. Francesco Brunelli (v.
contabile di pagamento del 6.6.2024), procuratore antistatario della parte appellata, a seguito dell'atto di precetto, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Avuto riguardo alla circostanza che il difensore non è stato evocato personalmente in giudizio, la statuizione di condanna alla restituzione va emessa nei confronti di ma i relativi Controparte_3
effetti si ripercuotono sull'Avv. Brunelli, atteso che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (v. Cass.
civ., sez. 6 - 3, ord. 25.10.2017 n. 25247).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli, accerta e dichiara la prescrizione del diritto di alla Controparte_3
ripetizione dell'indebito;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate per Controparte_3
il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
come per legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 8.256,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico di Controparte_8
e) condanna a pagare, in favore di l'importo di euro Controparte_3 Parte_1
8.994,99, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2917/2024 R.G. promossa da
C.F.: – P. IVA: ), con sede in Torino Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
alla Piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante in virtù di atto per Controparte_1
Notaio di Torino del 10.10.2018, rep. n. 7660 e racc. n. 3703, in persona della procuratrice Per_1
(atto a rogito del Notaio di Milano del 14.4.2021, CP_2 Persona_2
rep. n. 6745 e racc. n. 4737), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Trematerra (C.F.:
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
P. IVA: ), con sede in al Viale Gramsci n. 23, in persona Controparte_3 P.IVA_3 CP_1
dell'amministratore unico rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Brunelli (C.F: CP_4 ) per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado C.F._2
- APPELLATA/APPELLANTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 27.7.2015 conveniva davanti al Controparte_3 Controparte_1
Tribunale di Napoli e, premesso di avere intrattenuto con filiale Controparte_5
di Via Toledo n. 185, poi e successivamente CP_1 Parte_1 Controparte_1
il rapporto di conto corrente n. 9750270-01-66, estinto in data 22.10.1997, sul quale aveva
[...]
usufruito di un'apertura di credito, lamentava: l'addebito di interessi ultralegali ed usurari, di c.m.s.,
di spese di gestione e tenuta del conto, in difetto di pattuizione scritta;
l'applicazione di valute fittizie;
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e della c.m.s.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare non dovute le competenze addebitate e, per l'effetto,
che alla data di chiusura del conto essa attrice vantava un credito dell'importo di euro 192.000,00,
con condanna della convenuta al pagamento della suddetta somma ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi corrispettivi nonché a quelli di mora dalla notifica della citazione,
con capitalizzazione semestrale dalla notifica e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, da distrarsi.
costituendosi, preliminarmente eccepiva: in rito, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per assoluta incertezza di petitum e causa petendi, non avendo l'attrice specificato le condizioni del rapporto di conto corrente ed in quale misura esse sarebbero state violate;
nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione a far data dal
22.10.2007, siccome il conto corrente era stato chiuso il 22.10.1997.
Al riguardo, deduceva che non avevano avuto alcuna efficacia interruttiva né l'invito alla restituzione delle somme asseritamente inviato il 3.12.2004 ad né la Parte_1
citazione notificata a quest'ultima il 18.3.2011, atteso che con sentenza n. 6069/2013, passata in giudicato, il Tribunale partenopeo aveva accertato l'estraneità di al rapporto Parte_1
di conto corrente.
In via principale, deduceva: Controparte_1
- che il contratto di conto corrente non era assistito da apertura di credito, ma era stato interessato da uno scoperto di fatto, per cui le rimesse anteriori al decennio antecedente la notifica della citazione -
ammontanti a complessivi euro 188.958,08 - dovevano intendersi prescritte in quanto solutorie;
- l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine alla c.m.s., per omessa contestazione dei relativi importi riportati negli estratti conto trasmessi periodicamente;
- l'insussistenza dell'usura pattizia;
- la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 30.6.2000.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, previo rigetto della richiesta di c.t.u. invocata dall'attrice in quanto inammissibile ed esplorativa, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
nel merito,
in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto alla ripetizione, ovvero, in subordine, delle rimesse di natura solutoria;
in subordine, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice,
sia di accertamento che di condanna. Vinte le spese, con attribuzione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa con documenti e c.t.u., il giudizio veniva dichiarato interrotto per effetto del decesso dell'Avv. Paolo Apuzzo, difensore della convenuta, e successivamente riassunto.
Si costituiva quale società incorporante per atto per Controparte_6 Controparte_1
Notar di Torino in data 10.10.2018, rep. n. 7.660, racc. n. 3.703, riportandosi alle Per_1
conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta a firma dell'Avv. Paolo Apuzzo e precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Con sentenza n. 4791/2024, pubblicata il 7.5.2024, il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la domanda, dichiarava non dovuti da gli importi addebitati da Controparte_3 Controparte_1
a titolo di interessi debitori ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese;
per l'effetto, condannava
[...] incorporante alla restituzione, in favore Parte_1 Controparte_1
dell'attrice, della somma complessiva di euro 38.890,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte all'Avv. Francesco Brunelli, ed a quelle di c.t.u., come liquidate in corso di causa.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito rigettando l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta e ritenendo nullo il contratto di conto corrente n. 9750270-01-66 per difetto della forma scritta, con conseguente espunzione dal saldo degli addebiti per spese, c.m.s., capitalizzazione degli interessi ed applicazione degli interessi passivi al tasso sostitutivo nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro, ed escludendo la fondatezza della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi.
Pertanto, ritenendo condivisibili le risultanze del c.t.u., il quale aveva accertato un saldo a credito della correntista per euro 38.890,78, condannava la convenuta al relativo pagamento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite dovevano seguire la soccombenza della parte convenuta, con distrazione a favore del difensore dell'attrice, e quelle di c.t.u., come liquidate in corso di causa, andavano poste definitivamente a carico della stessa soccombente.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 18.6.2024 ed iscritto a ruolo il 19.6.2024, proponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza, notificata in data 21.5.2024, lamentando l'omessa e/o apparente motivazione ed errata valutazione della eccepita prescrizione, nonché l'errore sull'esistenza del fido di fatto e sulla verifica delle rimesse solutorie.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita:
- in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai
sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nel presente atto;
- in via principale, riformare la sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli Giudice Dott.ssa
IA UC, depositata in data 07/05/2024 e notificata a mezzo pec del 21/05/2024, nei capi
indicati, ossia accertando e dichiarando l'omessa motivazione e/o la motivazione solo apparente in
merito all'interpretazione della missiva del 2005 e del valore alla stessa attribuito, accertando e
dichiarando per l'effetto l'intervenuta prescrizione tombale del diritto di ripetizione azionato dalla
società appellata, per tutte le ragioni sopra esposte;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda
proposta in via principale, si chiede di riformare la sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli
Giudice Dott.ssa IA UC, depositata in data 07/05/2024 e notificata a mezzo pec del
21/05/2024, nei capi indicati, nel senso di accertare e dichiarare che il rapporto contestato non è
assistito da un affidamento, in assenza della relativa prova, con tutte le conseguenze che ne
derivano in termini di ricostruzione economica del conto contestato, come da difese sopra spiegate
e quindi ai fini della valutazione della sollevata eccezione di prescrizione delle rimesse.
- In accoglimento del presente gravame, riformare il capo di sentenza n. 4791/2024 del Tribunale
di Napoli Giudice Dott.ssa IA UC, depositata in data 07/05/2024 e notificata a mezzo
pec del 21/05/2024, relativo all'applicazione del saldo ricostruito in tema di individuazione delle
rimesse solutorie, prevedendo che tali verifiche si svolgano sula base dei dati riportati negli estratti
conto bancari, ossia sul cd. “saldo storico”.
- In accoglimento del presente gravame, riformare il capo di sentenza relativo alle spese del
giudizio di primo grado, accertando e dichiarando la soccombenza della parte appellata e
disponendo per l'effetto che gravino sulla stessa le spese di lite, nonché quelle di CTU del giudizio
di primo grado, oltre che del presente gravame;
e per l'effetto disporre la totale restituzione delle
somme che nelle more del presente giudizio dovessero essere versate dalla appellante in CP_5
favore della parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la restituzione dell'importo di € 8.994,99, già corrisposto al legale distrattario, avv. Francesco Brunelli, quali
onorari di lite ed esborsi;
- In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento solo parziale del presente gravame, riformare il capo
di sentenza relativo alle spese del giudizio di primo grado prevedendo che le spese di lite e quelle di
ctu siano integralmente compensate tra le parti in lite. Per l'effetto disporre la parziale restituzione
delle somme che nelle more del presente giudizio dovessero essere versate dalla appellante CP_5
in favore della parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché la restituzione
della quota parte dell'importo di € 8.994,99, già corrisposto al legale distrattario, avv. Francesco
Brunelli, quali onorari di lite ed esborsi.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA”
costituendosi in data 2.10.2024, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3
dell'avverso gravame, di cui chiedeva il rigetto, e spiegava appello incidentale condizionato affinché, nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e, quindi, di ritenuta irrilevanza del fido di fatto, la fosse condannata alla restituzione degli importi CP_5
illegittimamente addebitati sul conto corrente dal 31.12.1994 sino alla chiusura del rapporto. Vinte
le spese del grado, con attribuzione.
Con ordinanza depositata il 14.11.2024 la Corte accoglieva l'istanza ex art. 283 c.p.c. e fissava l'udienza del 17.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 350-bis
c.p.c., con termine alle parti fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, che veniva riservata in decisione.
Con ordinanza depositata il 22.9.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di acquisire agli atti le missive ricevute dalla banca il 3.12.2004 ed il 15.2.2005 nonché la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 6930/2015 (cfr. S.U. 4835/2023), con rinvio della causa all'udienza dell'8.10.2025. Alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
§ 3. Analisi dei motivi.
Con il primo motivo, l'appellante principale ha dedotto che la sentenza era erronea nella parte in cui, esaminando l'eccezione di prescrizione, aveva attribuito efficacia interruttiva alla corrispondenza intercorsa tra le parti, motivando che la richiesta di mediazione era pervenuta alla
Banca il 6.2.2015, mentre l'ultima missiva stragiudiziale il 15.2.2005, ossia nell'arco dei dieci anni previsti per la prescrizione ordinaria, con ciò riconoscendo valore interruttivo a detta comunicazione, la quale, secondo il decidente, non avrebbe dovuto essere letta isolatamente, bensì
alla luce dell'intero scambio epistolare tra le parti, che aveva avuto inizio il 3.12.2004, quando la società aveva lamentato l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente di spese ed interessi non pattuiti, chiedendo, per l'effetto, la revisione contabile del rapporto.
Tale interpretazione, viziata in punto di motivazione - non avendo il primo giudice precisato le ragioni per cui aveva ritenuto di considerare la missiva in uno a quella che l'aveva preceduta - era erronea in quanto ad un atto può essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione solo ove manifesti la volontà del titolare del diritto di azionare la pretesa, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il destinatario;
nel caso in esame, con la lettera del 2005, l'attrice aveva lamentato di non essere stata contattata dalla Direzione Generale della Banca, omettendo di intimare alcunché,
per cui l'efficacia interruttiva non poteva essere riconosciuta.
La sentenza impugnata, quindi, era meritevole di riforma, dovendo negarsi l'efficacia interruttiva della prescrizione alla missiva del 15.2.2005 ed accertare, per l'effetto, l'intervenuta estinzione del diritto alla ripetizione delle somme in capo alla società correntista.
La doglianza è fondata.
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è ammissibile che l'effetto interruttivo della prescrizione sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto (v., da ultimo, Cass. civ., sez. II, ord. 18.3.2025, n. 7188). Invero, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, comma 4, c.c., un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà
del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Conseguentemente, non è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione deriva dalla lettura della missiva stragiudiziale del 15.2.2005 unitamente a quella del 3.12.2004.
A ciò si aggiunge che non può riconoscersi autonoma efficacia interruttiva alla comunicazione inviata a a mezzo lettera raccomandata del 3.12.2004, ricevuta il 7.12.2004, con Controparte_7
cui il procuratore di sulla premessa di aver ricevuto mandato per agire al fine di Controparte_3
ottenere la revisione contabile, e quindi la restituzione degli addebiti illegittimi, ha invitato la destinataria ad un componimento bonario, e tanto meno alla comunicazione inviata alla medesima destinataria a mezzo lettera raccomandata del 15.2.2005, ricevuta il 26.2.2005, con cui egli ha lamentato di non essere stato contattato dalla Direzione Generale della come preannunciato CP_5
da controparte nella missiva del 27.12.2004, prospettando il ricorso alle vie legali una volta decorsi dieci giorni, in quanto l'elemento oggettivo dell'atto di costituzione in mora non è integrato da semplici doglianze e da sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (v., Cass civ., sez. 6 - 1, ord. 14.6.2018, n. 15714).
Ebbene, avuto riguardo alla circostanza che l'invito a partecipare alla mediazione è stato comunicato con raccomandata ricevuta il 13.2.2015, a fronte di un rapporto estinto il 22.10.1997, è
di palmare evidenza che il diritto alla ripetizione dell'indebito è estinto per maturata prescrizione decennale.
Gli ulteriori motivi dell'appello principale e l'appello incidentale condizionato restano assorbiti dalle superiori considerazioni.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello principale travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore da euro 26.001,00 fino ad euro 52.000,00, tranne che per la fase decisionale dell'appello, per la quale si reputano congrui i parametri minimi stante l'adozione del modello di decisione semplificata di cui all'art. 350-bis
c.p.c.
Le spese della c.t.u. svolta in primo grado vanno poste definitivamente a carico di Controparte_8
Dalla caducazione della pronuncia di primo grado consegue il diritto di alla Parte_1
restituzione dell'importo complessivo di euro 8.994,99, corrisposto all'Avv. Francesco Brunelli (v.
contabile di pagamento del 6.6.2024), procuratore antistatario della parte appellata, a seguito dell'atto di precetto, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Avuto riguardo alla circostanza che il difensore non è stato evocato personalmente in giudizio, la statuizione di condanna alla restituzione va emessa nei confronti di ma i relativi Controparte_3
effetti si ripercuotono sull'Avv. Brunelli, atteso che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (v. Cass.
civ., sez. 6 - 3, ord. 25.10.2017 n. 25247).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4791/2024 del Tribunale di Napoli, accerta e dichiara la prescrizione del diritto di alla Controparte_3
ripetizione dell'indebito;
b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate per Controparte_3
il primo grado in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
come per legge, e per il giudizio di secondo grado in euro 8.256,00 per compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) pone le spese della c.t.u. svolta in primo grado definitivamente a carico di Controparte_8
e) condanna a pagare, in favore di l'importo di euro Controparte_3 Parte_1
8.994,99, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Napoli, 8.10.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi