Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI Parte_1 C.F._1
TOMA CECILIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 31;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
BIASIOTTI MOGLIAZZA ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Pancaldo n. 4;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 14.11.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori
[...]
, nato l'[...] a [...], e nato il [...] a [...]_2
Milano; che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, IG.ra Parte_2
;
[...]
2) La casa familiare sita in Via 2 Giugno, 17, a 27022 Casorate Primo (PV) resterà al
IG. , il quale ha acquistato il 50% della proprietà della IG.ra Parte_1 Parte_2
in data 30/07/2024. Il sig. verserà alla sig.ra la somma di €
[...] Pt_1 Pt_2
pag. 1 di 6
28.02.2025;
3) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7) Il IG. terrà inoltre a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pag. 2 di 6 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Nel caso in cui una parte dovesse sostenere delle uscite per le quali sia necessario il consenso dell'altro genitore, il protocollo relativo alle spese straordinarie del Tribunale di Milano indica che in merito alle spese che devono essere concordate, il genitore che non ritiene opportuno sostenerle deve, dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell'ex coniuge "manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
- Quanto, invece, alla giustificazione e prova della spesa, sempre il Protocollo sulle uscite straordinarie del Tribunale di Milano indica che il genitore che ha anticipato il costo dovrà inviare per raccomandata oppure anche e-mail con prova di avvenuta ricezione all'ex compagno "la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
8) l'assegno unico (ossia qualsiasi forma di sostegno economico per i figli a carico con futura modifica e/o denominazione) verrà incassato esclusivamente dalla sola IG.ra
; Parte_2
9) Il IG. concorrerà al pagamento del 50% delle spese di refezione Parte_1
(mensa) dei figli minori;
pag. 3 di 6 10) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e delle attività Parte_1
scolastiche ed extra scolastiche dei figli, avrà la facoltà di vedere nche Per_1 Per_2
tutti i giorni della settimana, previo accordo con la madre;
11) Il padre potrà tenere a dormire anche tutti i giorni, secondo anche il Per_1
desiderio del bambino, dalla sera, dopo il lavoro, con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo, previo accordo con la madre;
12) Il padre potrà tenere vedere n giorno durante la settimana, dalle ore 16:00 Per_2
alle 20:30 insieme al fratello maggiore Per_1
13) Nei week end il padre potrà tenere dal sabato dalle 14:00 alla domenica alle Per_1
20:30, già cenato;
mentre lo prenderà il sabato alle 14:00 e lo riporterà Per_2 domenica sera alle 20:30, già cenato, fin tanto non raggiungerà l'età di anni 3;
14) Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minore;
15) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
16) I sig.ri ed si impegnano a collaborare per consentire reciprocamente Pt_1 Pt_2
una partecipazione attiva alla vita dei propri figli: il genitore collocatario si impegna altresì nei giorni di sua competenza a far svolgere ai figli tutti i compiti assegnati dalla scuola nonché ad accompagnarlo alle attività sportive (o di altra natura) previste in quella giornata.
17) Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio dalla mattina alla sera;
Ad anni alterni i figli trascorreranno il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il giorno del 25 dicembre con l'altro e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua, e i giorni di vacanza precedenti, e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e i giorni di vacanza successivi, e viceversa sempre dalla mattina alla sera;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 2 (due) settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in ogni pag. 4 di 6 caso il giorno del compleanno dei minori verrà trascorso dagli stessi a pranzo con un genitore e a cena con l'altro oppure insieme con i genitori.
Compleanni dei genitori: il genitore anche non collocatario trascorrerà con i figli la giornata del proprio compleanno;
18) La madre lascia ampia autorizzazione, previo accordi, per portare i minori a trovare i nonni tutte le volte che i bimbi o il padre lo desidereranno ( al compimento dei Per_2
tre anni);
19) I genitori si impegnano a favorire lo sviluppo di rapporti affettivi significativi dei minori con gli ascendenti paterni e materni;
20) Ciascun genitore dovrà comunicare, in caso di variazione, il proprio nuovo recapito, anche telefonico;
21) Ciascun genitore dovrà sempre mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando l'altro genitore avrà con sé i figli;
22) I sig.ri ed si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al Pt_1 Pt_2
rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé e per i figli minori, in ogni caso qualunque espatrio dovrà essere preventivamente concordato e condiviso”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
pag. 5 di 6 - nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 13.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6