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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 410/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_2
) e (C.F.: C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio C.F._2
Iodice (C.F.: ) e Diego Iodice (C.F.: C.F._3
), presso i cui rispettivi indirizzi pec, C.F._4
e Email_1
, sono elettivamente domiciliati;
Email_2
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATA - CONTUMACE
e nei confronti di (C.F.: , in persona del suo legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Pt_4
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Deosdedio Litterio (C.F.:
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via A. C.F._5
Scarlatti, n. 67, e all'indirizzo pec,
è elettivamente Email_3
domiciliata;
e di
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5
e per essa, quale mandataria, (C.F.: Controparte_4
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Della Giovanna (C.F.:
), presso il cui indirizzo pec, C.F._6
è elettivamente Email_4
domiciliata;
TERZE INTERVENUTE avverso la sentenza n. 6471/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.06.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 25.01.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Napoli, adito dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8452/2017 (per € 435.831,69), l'ha rigettata, condannando gli opponenti alle spese di lite.
2. La aveva dedotto in monitorio l'esposizione della e CP_3 Parte_1
dei suoi garanti, e , per effetto dei saldi Parte_2 Pt_3 negativi registrati su plurimi rapporti di C/C (sia ordinario che anticipi), tutti accesi nel luglio 2015 e garantiti dai , con fideiussioni Pt_2
omnibus, sottoscritte il 05.02.2007 (sino alla concorrenza di €
195.000,00) ed il 25.11.2009 (sino alla concorrenza di € 620.000,00).
3. Con l'opposizione, gli ingiunti, dopo aver eccepito che i rapporti trovavano fonte nel lontano 2000, avevano eccepito, altresì, usura, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e cms non dovute.
I garanti eccepivano, ancora, la nullità delle fideiussioni prestate in favore della Società debitrice principale.
4. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, ha rigettato l'opposizione, sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) “I conti 10761310 e 10761239, come si è visto, sono sorti
l'1/2/2007, e ha prodotto gli estratti conto integrali a CP_1
partire da saldo 0 nelle date in cui sono stati stipulati i contratti del
2007 secondo quanto dichiarato negli stessi contratti del 6/7/2015” (V. pag. 3 della sentenza impugnata);
b) quanto all'eccezione di nullità dei contratti, perché recanti la sola sottoscrizione della correntista, “in ognuno dei contratti in questione la correntista dichiara di averne ricevuta una copia, composta da un determinato numero di pagine progressivamente numerate, e del resto non c'è dubbio che i contratti siano stati eseguiti, per cui si applica il principio enunciato da Cass. SU 898/2018” (V. pag. 4 della sentenza impugnata);
c) quanto all'eccezione inerente gli addebiti illegittimi, frutto di giroconti delle commissioni e spese maturate sui C/Anticipi e periodicamente trasferiti sui C/C ordinari, “in linea generale, una volta scaduto il termine entro il quale la banca avrebbe dovuto incassare la fattura il cui importo è stato anticipato al cliente, l'operazione di anticipazione cessa, ed il credito maturato dalla banca come interesse sull'anticipazione diviene un normale credito destinato a confluire, come tutti i rapporti di dare/avere tra banca e cliente, sul c/c ordinario;
a parte ciò, gli opponenti avrebbero dovuto specificare i giroconti tra conto anticipi e c/c ordinario, che intendevano contestare” (V. pagg. 4
e 5 della sentenza impugnata);
d) quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni per inesistenza del rapporto garantito, “in realtà si tratta di fidejussione omnibus, che vale anche per obbligazioni future nei limiti dell'importo massimo garantito;
oltretutto, si è visto che il 5/2/2007, quando venne rilasciata la prima fidejussione, i conti 10761310 e 10761239, già esistevano” (V. pag. 5 della sentenza impugnata);
e) quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c., “nella fidejussione sottoscritta da Parte_2
e si derogava (com'è perfettamente ammissibile) alla Parte_3
norma, stabilendo che la banca aveva 36 mesi per proporre le proprie istanze verso la correntista;
ora, la prima delle aperture di credito in questione scadeva il 31/10/2015, dunque poteva agire CP_1
verso srl PM sino al 31/10/2018, e lo ha fatto, avendo notificato il decreto ingiuntivo nell'ottobre 2017” (V. pag. 5 della sentenza impugnata);
f) quanto all'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c., “gli opponenti avrebbero dovuto allegare e provare che nell'ottobre 2015 le condizioni patrimoniali di fossero divenute tali da rendere Pt_1
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito: non avendolo fatto, manca il presupposto fondamentale perché i fidejussori possano considerarsi liberati. Non solo: era amministratore Parte_3
unico di , e lui e ne erano ciascuno socio al Pt_1 Parte_2
50%; come affermato da Cass. 7444/2017” (V. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); g) quanto all'eccezione di nullità per usura, “tale motivo di opposizione
è inammissibile perché generico, non essendo specificato quale sarebbe stato il Teg del rapporto usurario, e quale il tasso soglia di volta in volta superato” (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
5. Con il gravame, affidato a sette ordini di motivi, gli appellanti lamentano nullità, per omessa produzione in giudizio, dei contratti che sarebbero stati conclusi nel 2007 (primo motivo); violazione dell'art. 117 TUB (secondo motivo); illegittimità delle operazioni di giroconto sul C/C ordinario di addebiti effettuati sui conti anticipi (terzo motivo); nullità delle fideiussioni, perché anteriori ai contratti del 2015 (quarto motivo); nullità dei contratti di fideiussione, perché conformi allo schema ABI (quinto motivo); violazione dell'art. 1956 c.c. (sesto motivo); nullità per usura (settimo motivo).
5.1. Ha resistito, in prima battuta, qualificatasi CP_2
cessionaria, per cartolarizzazione, di e, di seguito, Controparte_1
con intervento del 12.05.2022, Controparte_3
qualificatasi ulteriore cessionaria del credito portato dal decreto
[...]
ingiuntivo opposto.
5.2. sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace.
5.3. All'udienza del 06.03.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori degli appellanti e della Controparte_3
la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei
[...]
termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Con sentenza non definitiva n. 157/2025 la Corte, in accoglimento dei primi due motivi di gravame (disattesi i residui cinque), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e con contestuale ordinanza, ha disposto supplemento istruttorio finalizzato all'accertamento dell'effettivo dare avere inter partes, a far data dal luglio 2015 (con saldo “zero”) e sino alla estinzione dei rapporti dedotti in lite.
Con la richiamata pronuncia, infatti, si è evidenziato che “Sarebbe stato onere della Banca opposta, dunque, produrre in giudizio la contrattualistica risalente al 2007, sì da legittimarla alla pretesa di tutte le competenze maturate dal febbraio di detto anno sino al luglio del
2015, risultando di certo inidonea, allo scopo, la dichiarazione della correntista, contenuta in calce alla contrattualistica del 2015, che quest'ultima era stilata in prosecuzione dei pregressi rapporti” (V. pag.
10 della sentenza n. 157/2025).
7. Il TU incaricato, Dott. all'esito dell'indagine peritale, Persona_1
nel rassegnare le conclusioni, ha prospettato al Collegio due ipotesi di calcolo: “Nell'ipotesi in cui si considera il ricalcolo del conto 10761310 partendo dalla data di apertura del rapporto con saldo “zero”, emerge la seguente posizione a credito del correntista … € 58.155,93” (prima ipotesi); “Nell'ipotesi in cui si considera, invece, il ricalcolo del conto
10761310 partendo dalla data di apertura del rapporto ma con saldo a debito del correntista per € 200.000, emerge la seguente posizione a debito del correntista… - € 327.599,25” (seconda ipotesi).
7.1. Nella prima ipotesi di calcolo, “rispettando il tenore letterale del quesito, il TU ha provveduto al ricalcolo del conto partendo dalla data di apertura del rapporto con saldo “zero”, girocontando le competenze ricalcolate al c/c 10761239. Ne deriva un andamento del conto costantemente a saldo positivo in favore del correntista” (V. pag. 6 della relazione peritale).
Nella seconda ipotesi, invece, “il TU, esaminato il contratto di apertura di credito per € 200.000 (…) sottoscritto in data 07/07/2015 (il giorno dopo la sottoscrizione del rapporto di conto corrente), ha considerato quale saldo iniziale quello a debito del correntista per € 200.000. L'esame dell'estratto conto al 31/07/2015 (allegato 4) chiarirà meglio la dinamica del conto e le motivazioni della scelta di una seconda ipotesi di ricalcolo. Sostanzialmente, prima della sottoscrizione del rapporto di conto corrente, in data 30/06/2015 (data valuta), il c/c 761310 espone un saldo a debito del correntista per €
352.043,11. Per effetto di un giroconto in entrata proveniente dal c/c
3823012 in data 09/07/2015 (dopo la sottoscrizione del contratto) di €
180.000 e di una successiva anticipazione in uscita in pari data sul c/c
10761239 di € 27.956,89, il saldo per valuta alla data del 09/07/2015 a debito del correntista ammonta a € 200.000, importo corrispondente alla concessione di credito stipulata in data 07/07/2015. Pertanto, il sottoscritto TU ha ritenuto opportuno prevedere la presente ipotesi di ricalcolo, con saldo iniziale a debito del correntista pari a € 200.000 corrispondente all'apertura di credito concessa dalla in data CP_3
07/07/2015, rimettendo alla Corte la scelta della corretta ipotesi ricostruttiva. In sostanza, per questa seconda ipotesi, il TU ha provveduto al ricalcolo del conto partendo dalla data di apertura del rapporto con saldo a debito del correntista per € 200.000, girocontando le competenze ricalcolate al c/c 10761239” (V. pag. 7 della relazione peritale).
7.2. Il Collegio ritiene di privilegiare, con riferimento al saldo di cui al
C/C n. 10761310, la prima ipotesi di calcolo, dal momento che l'apertura di credito in conto corrente del 07.07.2015 non ha di certo comportato alcuna materiale erogazione di somme, sì da legittimare una posta passiva per il nel relativo C/C ordinario. CP_5
La forma tecnica dell'apertura di credito in C/C consiste, infatti, nell'autorizzazione concessa dalla Banca al Correntista di operare
“allo scoperto” (cioè, con saldo negativo) entro i limiti del fido accordato. 8. Venendo al quantum, mette conto rilevare che il provvedimento monitorio (di seguito opposto) ha interessato l'esposizione rinveniente da tre rapporti di C/C: € 204.950,62, quale saldo riportato dal C/C n.
10761310; € 69.759,80, quello di cui al C/C n. 10761239; ed €
161.121,27, il saldo riportato da C/C n. 103823012.
Il TU, invece, secondo le conclusioni fatte proprie dalla Collegio (V. sub 7, che precede), ha quantificato il saldo rinveniente dal C/C n.
10761310 in € 154.046,72, a credito della correntista;
quello rinveniente dal C/C n. 10761239, in € 65.196,98, sempre a credito della correntista;
quello, invece, rinveniente dal C/C n. 103823012, in €
161.087,77, a credito della Banca opposta.
A siffatti esiti il TU è giunto procedendo, secondo quanto richiesto dalla Corte, all'azzeramento dei saldi iniziali dei rispettivi conti, in difetto di contrattualistica inerente al periodo anteriore al 07.07.2015, data a partire dalla quale risultano accesi detti rapporti.
Tuttavia, a differenza di quanto esposto dal TU (che ha proceduto alla sommatoria algebrica dei richiamati saldi), il Collegio reputa necessario un esame atomistico dei rispettivi rapporti, sì da individuare la sussistenza di un eventuale credito della Banca opposta all'esito della revoca del provvedimento monitorio, per come statuita con la sentenza non definitiva n. 157/2025.
Va esclusa, infatti, la compensazione tra i saldi di detti rapporti, ove si consideri che:
a) gli opponenti, sin dalle battute iniziali del contenzioso, si sono limitati a contestare la debitoria, ma senza avanzare pretese creditorie, in riconvenzionale, di ripetizione dell'indebito;
b) conseguenzialmente, l'onere probatorio della pretesa creditoria della è rimasto ad esclusivo carico della ricorrente in monitorio;
CP_3 c) il ricalcolo operato dal TU trae origine dall'azzeramento dei saldi iniziali, per omessa produzione in giudizio della contrattualistica anteriore al luglio 2015, e che avrebbe giustificato l'asserita (da parte della prosecuzione di preesistenti rapporti con quelli conclusi CP_3
nel luglio 2015;
d) in disparte, dunque, il profilo di criticità inerente al requisito della esigibilità (per il correntista) del saldo ricalcolato per effetto del mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della Banca opposta, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1853 c.c. prevede, si, un'ipotesi di compensazione cd. tecnica e legale tra più saldi attivi e passivi, ma come osservato da Cass. n. 7142/2018 (con richiamo anche a Cass. n. 12953/2016, a Cass. n. 10335/2014 e a
Cass. n. 22324/2014) e ribadito da Cass. n. 17914/2019, detta compensazione non può essere rilevata d'ufficio (secondo il principio generale di cui all'art. 1242, 1° co c.c.), «soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione di colui che voglia giovarsene», ancorché senza necessità di uso di formule sacramentali” (Cass. n. 7375/2025).
Pertanto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, del complessivo importo di € 161.087,77, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo.
9. La complessità delle questioni trattate, l'esito alterno della lite, il considerevole ridimensionamento delle ragioni creditorie della CP_3
appellata sono tutte ragioni che militano per la compensazione integrale inter partes delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 25.01.2020, da e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza n. 6471/2019 del G.U. del Controparte_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
- ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
(oggi, della Controparte_3
complessiva somma di € 161.087,77, oltre interessi legali a far data dalla domanda monitoria sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio, ferma la solidarietà passiva per le somme liquidate in favore del TU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 410/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F.: Parte_2
) e (C.F.: C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio C.F._2
Iodice (C.F.: ) e Diego Iodice (C.F.: C.F._3
), presso i cui rispettivi indirizzi pec, C.F._4
e Email_1
, sono elettivamente domiciliati;
Email_2
APPELLANTI contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
APPELLATA - CONTUMACE
e nei confronti di (C.F.: , in persona del suo legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Pt_4
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Deosdedio Litterio (C.F.:
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via A. C.F._5
Scarlatti, n. 67, e all'indirizzo pec,
è elettivamente Email_3
domiciliata;
e di
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5
e per essa, quale mandataria, (C.F.: Controparte_4
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Della Giovanna (C.F.:
), presso il cui indirizzo pec, C.F._6
è elettivamente Email_4
domiciliata;
TERZE INTERVENUTE avverso la sentenza n. 6471/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.06.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 25.01.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Napoli, adito dagli odierni appellanti, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 8452/2017 (per € 435.831,69), l'ha rigettata, condannando gli opponenti alle spese di lite.
2. La aveva dedotto in monitorio l'esposizione della e CP_3 Parte_1
dei suoi garanti, e , per effetto dei saldi Parte_2 Pt_3 negativi registrati su plurimi rapporti di C/C (sia ordinario che anticipi), tutti accesi nel luglio 2015 e garantiti dai , con fideiussioni Pt_2
omnibus, sottoscritte il 05.02.2007 (sino alla concorrenza di €
195.000,00) ed il 25.11.2009 (sino alla concorrenza di € 620.000,00).
3. Con l'opposizione, gli ingiunti, dopo aver eccepito che i rapporti trovavano fonte nel lontano 2000, avevano eccepito, altresì, usura, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e cms non dovute.
I garanti eccepivano, ancora, la nullità delle fideiussioni prestate in favore della Società debitrice principale.
4. Il Tribunale, per quanto ancora di rilevanza, ha rigettato l'opposizione, sulla scorta dei seguenti rilievi:
a) “I conti 10761310 e 10761239, come si è visto, sono sorti
l'1/2/2007, e ha prodotto gli estratti conto integrali a CP_1
partire da saldo 0 nelle date in cui sono stati stipulati i contratti del
2007 secondo quanto dichiarato negli stessi contratti del 6/7/2015” (V. pag. 3 della sentenza impugnata);
b) quanto all'eccezione di nullità dei contratti, perché recanti la sola sottoscrizione della correntista, “in ognuno dei contratti in questione la correntista dichiara di averne ricevuta una copia, composta da un determinato numero di pagine progressivamente numerate, e del resto non c'è dubbio che i contratti siano stati eseguiti, per cui si applica il principio enunciato da Cass. SU 898/2018” (V. pag. 4 della sentenza impugnata);
c) quanto all'eccezione inerente gli addebiti illegittimi, frutto di giroconti delle commissioni e spese maturate sui C/Anticipi e periodicamente trasferiti sui C/C ordinari, “in linea generale, una volta scaduto il termine entro il quale la banca avrebbe dovuto incassare la fattura il cui importo è stato anticipato al cliente, l'operazione di anticipazione cessa, ed il credito maturato dalla banca come interesse sull'anticipazione diviene un normale credito destinato a confluire, come tutti i rapporti di dare/avere tra banca e cliente, sul c/c ordinario;
a parte ciò, gli opponenti avrebbero dovuto specificare i giroconti tra conto anticipi e c/c ordinario, che intendevano contestare” (V. pagg. 4
e 5 della sentenza impugnata);
d) quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni per inesistenza del rapporto garantito, “in realtà si tratta di fidejussione omnibus, che vale anche per obbligazioni future nei limiti dell'importo massimo garantito;
oltretutto, si è visto che il 5/2/2007, quando venne rilasciata la prima fidejussione, i conti 10761310 e 10761239, già esistevano” (V. pag. 5 della sentenza impugnata);
e) quanto all'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1957 c.c., “nella fidejussione sottoscritta da Parte_2
e si derogava (com'è perfettamente ammissibile) alla Parte_3
norma, stabilendo che la banca aveva 36 mesi per proporre le proprie istanze verso la correntista;
ora, la prima delle aperture di credito in questione scadeva il 31/10/2015, dunque poteva agire CP_1
verso srl PM sino al 31/10/2018, e lo ha fatto, avendo notificato il decreto ingiuntivo nell'ottobre 2017” (V. pag. 5 della sentenza impugnata);
f) quanto all'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c., “gli opponenti avrebbero dovuto allegare e provare che nell'ottobre 2015 le condizioni patrimoniali di fossero divenute tali da rendere Pt_1
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito: non avendolo fatto, manca il presupposto fondamentale perché i fidejussori possano considerarsi liberati. Non solo: era amministratore Parte_3
unico di , e lui e ne erano ciascuno socio al Pt_1 Parte_2
50%; come affermato da Cass. 7444/2017” (V. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); g) quanto all'eccezione di nullità per usura, “tale motivo di opposizione
è inammissibile perché generico, non essendo specificato quale sarebbe stato il Teg del rapporto usurario, e quale il tasso soglia di volta in volta superato” (V. pag. 7 della sentenza impugnata).
5. Con il gravame, affidato a sette ordini di motivi, gli appellanti lamentano nullità, per omessa produzione in giudizio, dei contratti che sarebbero stati conclusi nel 2007 (primo motivo); violazione dell'art. 117 TUB (secondo motivo); illegittimità delle operazioni di giroconto sul C/C ordinario di addebiti effettuati sui conti anticipi (terzo motivo); nullità delle fideiussioni, perché anteriori ai contratti del 2015 (quarto motivo); nullità dei contratti di fideiussione, perché conformi allo schema ABI (quinto motivo); violazione dell'art. 1956 c.c. (sesto motivo); nullità per usura (settimo motivo).
5.1. Ha resistito, in prima battuta, qualificatasi CP_2
cessionaria, per cartolarizzazione, di e, di seguito, Controparte_1
con intervento del 12.05.2022, Controparte_3
qualificatasi ulteriore cessionaria del credito portato dal decreto
[...]
ingiuntivo opposto.
5.2. sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace.
5.3. All'udienza del 06.03.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori degli appellanti e della Controparte_3
la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei
[...]
termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Con sentenza non definitiva n. 157/2025 la Corte, in accoglimento dei primi due motivi di gravame (disattesi i residui cinque), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e con contestuale ordinanza, ha disposto supplemento istruttorio finalizzato all'accertamento dell'effettivo dare avere inter partes, a far data dal luglio 2015 (con saldo “zero”) e sino alla estinzione dei rapporti dedotti in lite.
Con la richiamata pronuncia, infatti, si è evidenziato che “Sarebbe stato onere della Banca opposta, dunque, produrre in giudizio la contrattualistica risalente al 2007, sì da legittimarla alla pretesa di tutte le competenze maturate dal febbraio di detto anno sino al luglio del
2015, risultando di certo inidonea, allo scopo, la dichiarazione della correntista, contenuta in calce alla contrattualistica del 2015, che quest'ultima era stilata in prosecuzione dei pregressi rapporti” (V. pag.
10 della sentenza n. 157/2025).
7. Il TU incaricato, Dott. all'esito dell'indagine peritale, Persona_1
nel rassegnare le conclusioni, ha prospettato al Collegio due ipotesi di calcolo: “Nell'ipotesi in cui si considera il ricalcolo del conto 10761310 partendo dalla data di apertura del rapporto con saldo “zero”, emerge la seguente posizione a credito del correntista … € 58.155,93” (prima ipotesi); “Nell'ipotesi in cui si considera, invece, il ricalcolo del conto
10761310 partendo dalla data di apertura del rapporto ma con saldo a debito del correntista per € 200.000, emerge la seguente posizione a debito del correntista… - € 327.599,25” (seconda ipotesi).
7.1. Nella prima ipotesi di calcolo, “rispettando il tenore letterale del quesito, il TU ha provveduto al ricalcolo del conto partendo dalla data di apertura del rapporto con saldo “zero”, girocontando le competenze ricalcolate al c/c 10761239. Ne deriva un andamento del conto costantemente a saldo positivo in favore del correntista” (V. pag. 6 della relazione peritale).
Nella seconda ipotesi, invece, “il TU, esaminato il contratto di apertura di credito per € 200.000 (…) sottoscritto in data 07/07/2015 (il giorno dopo la sottoscrizione del rapporto di conto corrente), ha considerato quale saldo iniziale quello a debito del correntista per € 200.000. L'esame dell'estratto conto al 31/07/2015 (allegato 4) chiarirà meglio la dinamica del conto e le motivazioni della scelta di una seconda ipotesi di ricalcolo. Sostanzialmente, prima della sottoscrizione del rapporto di conto corrente, in data 30/06/2015 (data valuta), il c/c 761310 espone un saldo a debito del correntista per €
352.043,11. Per effetto di un giroconto in entrata proveniente dal c/c
3823012 in data 09/07/2015 (dopo la sottoscrizione del contratto) di €
180.000 e di una successiva anticipazione in uscita in pari data sul c/c
10761239 di € 27.956,89, il saldo per valuta alla data del 09/07/2015 a debito del correntista ammonta a € 200.000, importo corrispondente alla concessione di credito stipulata in data 07/07/2015. Pertanto, il sottoscritto TU ha ritenuto opportuno prevedere la presente ipotesi di ricalcolo, con saldo iniziale a debito del correntista pari a € 200.000 corrispondente all'apertura di credito concessa dalla in data CP_3
07/07/2015, rimettendo alla Corte la scelta della corretta ipotesi ricostruttiva. In sostanza, per questa seconda ipotesi, il TU ha provveduto al ricalcolo del conto partendo dalla data di apertura del rapporto con saldo a debito del correntista per € 200.000, girocontando le competenze ricalcolate al c/c 10761239” (V. pag. 7 della relazione peritale).
7.2. Il Collegio ritiene di privilegiare, con riferimento al saldo di cui al
C/C n. 10761310, la prima ipotesi di calcolo, dal momento che l'apertura di credito in conto corrente del 07.07.2015 non ha di certo comportato alcuna materiale erogazione di somme, sì da legittimare una posta passiva per il nel relativo C/C ordinario. CP_5
La forma tecnica dell'apertura di credito in C/C consiste, infatti, nell'autorizzazione concessa dalla Banca al Correntista di operare
“allo scoperto” (cioè, con saldo negativo) entro i limiti del fido accordato. 8. Venendo al quantum, mette conto rilevare che il provvedimento monitorio (di seguito opposto) ha interessato l'esposizione rinveniente da tre rapporti di C/C: € 204.950,62, quale saldo riportato dal C/C n.
10761310; € 69.759,80, quello di cui al C/C n. 10761239; ed €
161.121,27, il saldo riportato da C/C n. 103823012.
Il TU, invece, secondo le conclusioni fatte proprie dalla Collegio (V. sub 7, che precede), ha quantificato il saldo rinveniente dal C/C n.
10761310 in € 154.046,72, a credito della correntista;
quello rinveniente dal C/C n. 10761239, in € 65.196,98, sempre a credito della correntista;
quello, invece, rinveniente dal C/C n. 103823012, in €
161.087,77, a credito della Banca opposta.
A siffatti esiti il TU è giunto procedendo, secondo quanto richiesto dalla Corte, all'azzeramento dei saldi iniziali dei rispettivi conti, in difetto di contrattualistica inerente al periodo anteriore al 07.07.2015, data a partire dalla quale risultano accesi detti rapporti.
Tuttavia, a differenza di quanto esposto dal TU (che ha proceduto alla sommatoria algebrica dei richiamati saldi), il Collegio reputa necessario un esame atomistico dei rispettivi rapporti, sì da individuare la sussistenza di un eventuale credito della Banca opposta all'esito della revoca del provvedimento monitorio, per come statuita con la sentenza non definitiva n. 157/2025.
Va esclusa, infatti, la compensazione tra i saldi di detti rapporti, ove si consideri che:
a) gli opponenti, sin dalle battute iniziali del contenzioso, si sono limitati a contestare la debitoria, ma senza avanzare pretese creditorie, in riconvenzionale, di ripetizione dell'indebito;
b) conseguenzialmente, l'onere probatorio della pretesa creditoria della è rimasto ad esclusivo carico della ricorrente in monitorio;
CP_3 c) il ricalcolo operato dal TU trae origine dall'azzeramento dei saldi iniziali, per omessa produzione in giudizio della contrattualistica anteriore al luglio 2015, e che avrebbe giustificato l'asserita (da parte della prosecuzione di preesistenti rapporti con quelli conclusi CP_3
nel luglio 2015;
d) in disparte, dunque, il profilo di criticità inerente al requisito della esigibilità (per il correntista) del saldo ricalcolato per effetto del mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico della Banca opposta, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1853 c.c. prevede, si, un'ipotesi di compensazione cd. tecnica e legale tra più saldi attivi e passivi, ma come osservato da Cass. n. 7142/2018 (con richiamo anche a Cass. n. 12953/2016, a Cass. n. 10335/2014 e a
Cass. n. 22324/2014) e ribadito da Cass. n. 17914/2019, detta compensazione non può essere rilevata d'ufficio (secondo il principio generale di cui all'art. 1242, 1° co c.c.), «soggiacendo il suo effetto estintivo ad uno specifico onere di dichiarazione di colui che voglia giovarsene», ancorché senza necessità di uso di formule sacramentali” (Cass. n. 7375/2025).
Pertanto, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, del complessivo importo di € 161.087,77, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo.
9. La complessità delle questioni trattate, l'esito alterno della lite, il considerevole ridimensionamento delle ragioni creditorie della CP_3
appellata sono tutte ragioni che militano per la compensazione integrale inter partes delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 25.01.2020, da e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2
avverso la sentenza n. 6471/2019 del G.U. del Controparte_1
Tribunale di Napoli, così provvede:
- ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata
(oggi, della Controparte_3
complessiva somma di € 161.087,77, oltre interessi legali a far data dalla domanda monitoria sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio, ferma la solidarietà passiva per le somme liquidate in favore del TU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese