Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1948, n. 1520
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1949
Art. 3.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' con suo decreto mantenere in funzione, fino al 31 dicembre 1949 e, comunque, non oltre il compimento del 70° anno di eta', i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie gia' mantenuti il servizio fino al 31 dicembre 1948 e quelli che, dopo il 31 dicembre 1948, raggiungono i limiti di eta' e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1949