TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 18/09/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 964 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Michele
Marra, elettivamente domiciliata in Casagiove (CE), alla Via Lazio, n. 17, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui elettivamente domicilia in Salerno, al Corso
Vittorio Emanuele, n. 58;
PEC: Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Progressione economica orizzontale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 17/02/2024, , premesso di essere dipendente Parte_1
del , con la qualifica di Funzionario Giudiziario a tempo indeterminato, Controparte_1
Area III F1, in servizio presso il Tribunale di Salerno, esponeva:
- che il 21/09/2023 il Ministero della Giustizia pubblicava sul sito istituzionale un avviso relativo all'attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell'Amministrazione della Giustizia per vari profili professionali, escludendo dalla partecipazione il personale di cui all'art. 21 quater del D.L. 27/06/2015, convertito con modifiche dalla Legge 06/08/2015 n. 132, già beneficiario delle progressioni di carriera;
- che, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti, partecipava alla progressione economica orizzontale per accedere alla fascia retributiva F2 del profilo professionale di appartenenza;
- che il 21/12/2023 il pubblicava la graduatoria definitiva di merito relativa alla CP_1
predetta progressione, attribuendole un punteggio pari a 71,65 e, quindi, la escludeva di fatto dalla progressione;
- che tale esclusione era illegittima in quanto l'avviso del 21/09/2023 del richiamava CP_1
l'accordo sottoscritto il 22/03/2023, il quale, all'art. 6, con specifico riguardo ai fondi da destinare all'Amministrazione giudiziaria, disponeva che: “i posti destinati all'Amministrazione
giudiziaria per la procedura selettiva di cui al presente accordo sono determinati in misura
complessiva di 8.896 unità per un onere pari ad € 18.126.519,70…Al fine di evitare
duplicazione di benefici economici in capo agli stessi soggetti in relazione alla contestualità
dei due processi, quali gli sviluppi economici all'interno delle aree e le progressioni di carriera
di cui all'articolo 21-quater del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
2 legge 6 agosto 2015, n. 132, il personale della seconda area appartenente ai profili
professionali di “Cancelliere”, “Ufficiale giudiziario”, utilmente collocato nelle graduatorie e
vincitore dei posti messi a concorso per l'accesso alla Terza Area F1 alla data di
pubblicazione del bando non sarà ammesso alla partecipazione dei bandi relativi agli sviluppi
economici. Coloro che risulteranno utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 21-
quater sopra citato e che beneficeranno dell'inquadramento nella Terza Area in pendenza di
definizione delle procedure degli sviluppi economici saranno esclusi da dette procedure di
sviluppo economico o dalle relative graduatorie;
di conseguenza i posti lasciati liberi dagli
stessi saranno utilizzati per l'assegnazione agli idonei successivi utilmente collocati in
graduatoria...”;
- che alla data del 14/04/2022 il personale della seconda area, appartenente ai profili professionali di Cancelliere e Ufficiale Giudiziario di cui all'articolo 21-quater del D.L. 27
giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 132,
interessato all'accesso alla Terza Area F1, otteneva la progressione economica richiesta per completo scorrimento della graduatoria;
- che, tuttavia, tale personale andava escluso dalla partecipazione all'Avviso del 21/09/2023,
in quanto ciò creava una duplicazione di benefici economici, preclusa dall'art 6 dell'accordo del 22/03/2023, essendo tale personale già destinatario degli emolumenti per progressione di carriera, di cui all'art. 21 quater del D.L. 27/06/2015;
- che di conseguenza tale personale andava depennato dalla predetta graduatoria afferente alla progressione orizzontale, mentre nel suddetto elenco andava essa inserita, in quanto titolare dei requisiti all'uopo richiesti;
- che, quindi, manifestamente illogico era stato l'operato della Commissione esaminatrice, in quanto, contrariamente a quanto disposto con l'avviso del 21/09/2023, richiamante l'accordo del 22/03/2023, aveva illegittimamente inserito in graduatoria i dipendenti già titolari della progressione ex art. 21 quater, pregiudicando in tal modo la sua posizione e determinato la
3 sua ingiusta esclusione dalla procedura;
- che, quindi, in data 19/01/2024, aveva inviato le sue osservazioni autorizzate in merito.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice del
Lavoro, nonché illegittimo il comportamento della Commissione Valutatrice per violazione dei principi di buona fede e correttezza regolamentanti l'azione amministrativa nei rapporti con i privati, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o, in ogni caso, disapplicare totalmente
o anche solo parzialmente: - il Decreto pubblicato in data 21/12/2023 con il quale sono state
approvate le graduatorie definitive, pubblicate negli allegati elenchi che ne costituiscono parte
integrante; - nonché tutti gli ulteriori atti connessi e conseguenti alla procedura in oggetto, in
quanto del tutto illegittimi ed illeciti per i motivi di cui in narrativa;
b) per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente a conseguire dal Parte_1
01/01/2023 la fascia retributiva F2, ordinando, all'occorrenza, alla PP.AA. gravata ed ai loro
uffici, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., di porre in essere tutti gli atti
necessari affinché il ricorrente sia collocato a pieno titolo nella spettante graduatoria al fine
della progressione economica in oggetto;
c) conseguentemente, condannare il , in persona del suo Controparte_1
rappresentante in carica pro tempore, al pagamento delle differenze retributive dalla data di
maturazione del diritto fino all'effettivo saldo, maggiorate di rivalutazione monetaria ed
interessi, ed a risarcire, anche in via equitativa, il danno da mancata disponibilità delle
somme, oltre che il danno da perdita di chance in quanto le Peo dell'istante sono ferme
dall'anno 2011, in favore della;
Parte_1
d) In via subordinata, nella denegrata ipotesi che, dalla richiesta esclusione dei 21 quater la
reale posizione dell'istante non gli consentirà di accedere alle progressioni Peo, stante la
circostanza che alla data del deposito del ricorso, LA RICORRENTE, non ha ottenuto
risposte dall'Amministrazione Giudiziaria in merito al numero di domande 21 quater
4 illegittimamente inserite in graduatoria e che precedono la sua posizione n. 1223,
condannare il al risarcimento di danni, anche via equitativa, subiti Controparte_1
da quest'ultimo costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per l' errore commesso dalla
Commissione Valutatrice delle domande Pt_2
Con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il , con Controparte_1
memoria difensiva depositata in data 17/07/2024, nella quale rappresentava l'interpretazione errata e fuorviante fornita dalla ricorrente, in quanto, alla luce dell'art 6
dell'accordo del 22/03/2023, i soggetti esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura di progressione orizzontale erano i soli vincitori e/o idonei dei posti messi a concorso, che,
al momento dell'espletamento della procedura di progressione, erano in attesa della relativa assunzione, di talché la norma non era stata affatto disattesa, considerato che la procedura di progressione verticale ex art. 21-quater del D.L. 83/2015 si era conclusa con gli ultimi scorrimenti del 15 dicembre 2022 e che la procedura di progressione orizzontale cui aveva partecipato la ricorrente era stata indetta con avviso pubblicato in data 22 settembre 2023,
quindi successivamente, e non già contestualmente, alla procedura di riqualificazione.
Quindi, i beneficiari ex art 21 quater D.L. n. 83/2015, al momento dell'indizione di tale procedura, appartenevano già all'area terza (posizione F1) e non erano più meri soggetti
“utilmente collocato nelle graduatorie e vincitore dei posti messi a concorso per l'accesso
alla Terza Area F1” ai sensi della citata norma, sicché avevano diritto, al pari della ricorrente,
di parteciparvi.
In subordine, il resistente evidenziava il divieto del cumulo di interessi e CP_1
rivalutazione, non più consentito a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 724 del
23/12/1994, nonché la carenza di allegazione e di prova delle richieste risarcitorie formulate dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
5 <<…rigettare nel merito l'avverso ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese di lite in favore dell'Amministrazione statale.”
4. Si perveniva all'udienza di discussione dell'11/03/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, con le quali produceva copia del provvedimento di riconoscimento del livello richiesto e chiedeva, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio.
Nulla depositava, invece, il . Controparte_1
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una
6 situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, la ricorrente ha dichiarato e documentato l'avvenuto, sia pur tardivo ed avvenuto solo a seguito di rivalutazione delle graduatorie, riconoscimento da parte del del livello rivendicato dalla stessa. CP_1
In particolare, ha prodotto il provvedimento avente ad oggetto “Progressioni Economiche –
funzionario giudiziario area III F1 – per F2” con cui il ha Parte_1 CP_1
riconosciuto il diritto invocato alla ricorrente, attribuendole la posizione n. 27 bis ai fini della predetta progressione orizzontale, con conseguente carenza di interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio e all'accoglimento del ricorso.
A fronte di ciò è certamente venuto meno anche qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante sia della ricorrente stessa, per sua esplicita attestazione al riguardo, sia del resistente al prosieguo della presente controversia, non cogliendosi più a questo CP_1
punto, quale possa essere l'interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare il medesimo.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse di entrambe le parti alla prosecuzione dello stesso.
Occorre, quindi, soltanto esaminare la teorica fondatezza della domanda ai sensi del principio della c.d. “soccombenza virtuale” ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene il Giudicante che, stante la condotta dell'amministrazione resistente che ha provveduto solo dopo l'instaurazione del giudizio a rettificare la graduatoria e a collocare la ricorrente in posizione utile ad ottenere il riconoscimento della progressione richiesta, sussiste la condizione di addebitabilità al Controparte_1
7 della introduzione della lite e della soccombenza virtuale. Nondimeno, tenuto conto della condotta proattiva dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto, seppur nelle more del giudizio, a rettificare la graduatoria de qua e a collocare la in posizione utile Parte_1
ad ottenere il riconoscimento della progressione richiesta, dette spese vanno compensate per la metà. Di conseguenza il resistente va condannato, ai sensi dell'art. 91, CP_1
comma 1, c.p.c., al pagamento della metà delle spese di giudizio, quantificate, in misura intera, quanto al 100% di esse, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 964 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
nei confronti del , in persona Controparte_1
del Ministro p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Parte_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
[...]
2) condanna il in pers. del e l.r. p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 CP_2
della ricorrente, della metà delle spese di giudizio, che liquida, quanto alla loro misura intera
(cioè al 100% di esse), in complessivi € 2.135,00 per compensi, ed € 49,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge,
con attribuzione al procuratore antistatario, dichiarando dette spese compensate per la metà
tra le parti.
Salerno, 8.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
8