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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1946/2023 R.G.
Promossa dalla
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di presso in cui Uffici è domiciliata Pt_1
Opponente
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico de Angelis del Foro di Campobasso,
presso il quale è elettivamente domiciliato
Opposto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'8.6.2023 l' ha Parte_1
agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2023, mediante il quale, su ricorso del lavoratore era stato ingiunto il pagamento dell'importo CP_1
di euro 249,42, oltre accessori e spese, a titolo di straordinario festivo, nei giorni coincidenti con le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 9 C.C.N.L. sanità pubblica del 20.9.2001, modificato dall'art. 29, comma 6, C.C.N.L. sanità pubblica 2016/2018, secondo cui: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta
pagina 1 del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista
per il lavoro straordinario festivo”.
A fondamento della propria opposizione, pur non contestando che il predetto lavoratore avesse effettivamente prestato la propria attività nei giorni indicati nel ricorso per ingiunzione, l' ha richiamato i pareri dell'ARAN, nonché il parere Pt_1
della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica e la nota della
Regione Autonoma della Sardegna prot. 19425 del 1.10.2019, secondo i quali il personale turnista sarebbe escluso dalla previsione contrattuale.
2. Parte opposta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione.
Ha richiamato alcune pronunce favorevoli della Suprema Corte, le quali avevano chiarito che l'indennità prevista per i lavoratori turnisti (art. 44, commi 12 e 13 del
C.C.N.L. 1.9.1995) è cumulabile con il diritto, riconosciuto dal citato articolo 9 del
C.C.N.L. 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. In corso di causa, con le note di trattazione scritta da ultimo depositate, i procuratori delle parti hanno entrambi dato atto che esse avevano sottoscritto e portato ad esecuzione un atto di transazione della lite, conformemente agli impegni ivi assunti,
ed hanno pertanto concluso entrambi affinché il Tribunale volesse dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese, essendo state le stesse già regolate dalle parti nell'intesa.
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4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della concorde richiesta delle parti in tal senso.
Le parti hanno, infatti, dato atto che si è verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
pagina 2 5. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, avendo le parti dato reciprocamente atto che le stesse hanno già formato oggetto di specifica regolamentazione in sede transattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese.
Cagliari, 9.4.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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