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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49186 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 11.11.24 e vertente
TRA
), nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1
aprile 1941, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellanti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
( , nato a [...] il 29 Controparte_1 C.F._2
dicembre 1942, in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Vaccarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
( , nato a [...] il 29 Controparte_1 C.F._2
dicembre 1942, nella qualità di esecutore testamentario della IG.ra Persona_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Alberto Pagnotta e Marco De
[...]
1 Stefanis, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Savoia n. 84, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
con sede nel Cortile Sisto Controparte_2
V, 00120, Città del Vaticano, in persona del Direttore Generale Dott. CP_3
giusta procura generale del 25.10.2017 in atti,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fabio Lipari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via XX Settembre n. 5, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuti
Oggetto: Impugnativa di testamento.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.24 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in proprio e quale esecutore testamentario, nonché l' Controparte_1 CP_2 [...]
deducendo: Controparte_2
di aver assistito la IG.ra , nata a [...] il [...], Persona_1
in qualità di sua collaboratrice domestica, convivente e in precedenza intima amica, fino alla morte avvenuta in Roma il 19 ottobre 2018; che, con testamento pubblico redatto il 3 giugno 2010, la de cuius aveva disposto dei propri beni mobili e immobili, ad eccezione delle somme depositate su un conto
Fideuram, nominando esecutore testamentario il prof. CP_1
che, con testamento olografo del 10 luglio 2006, pubblicato dal notaio in Persona_2
data 9 gennaio 2019, la de cuius aveva revocato ogni precedente disposizione testamentaria e disposto di tutti i valori (titoli, contanti, plichi etc), di sua pertinenza al tempo della morte, depositati presso l' , Città del Controparte_2
Vaticano, attribuendone il 70% in proprietà al Prof. nominato Controparte_1
legatario, il 15% in proprietà all'ing. nominato legatario e il restante Persona_3
2 15 % in proprietà dell' , nominato legatario, per i Controparte_2
suoi fini di religione;
che, con bonifico del 18 luglio 2014, la de cuius aveva trasferito i fondi depositati Cont presso lo su un conto a sé intestato presso Banca Fideuram;
che, con testamento olografo, datato 11 giugno 2015, pubblicato dal notaio Per_4
in data 21 gennaio 2019, la de cuius aveva disposto di “lasciare in eredità” a la somma di € 700.000,00 da prelevare dal deposito presso la Parte_1
banca Fideuram;
che, con successivo testamento olografo datato 8 agosto 2017, pubblicato dal notaio in data 9 gennaio 2019, redatto su una fotocopia a colori del precedente Persona_2
testamento olografo del 10 luglio 2006, la de cuius dichiarava di confermare le disposizioni del detto testamento, da eseguire sulle somme trasferite con bonifico del
18 luglio 2014; che tuttavia, tale ultimo testamento era da ritenere nullo per violazione degli artt. 602
e 606 c.c., difettando il requisito dell'autografia rispetto all'intero testamento, non essendo ammessa la possibilità di rinvio a fonti esterne non autografe (quale la fotocopia del precedente testamento del 2006) e comunque con oggetto indeterminato;
che inoltre il testamento risultava annullabile risultando la de cuius all'epoca incapace di intendere e di volere;
che, alla nullità del testamento del 2017, conseguiva altresì la nullità di quello del
2006 in quanto istitutivo di “legati di cose da prendersi da certo luogo” ex art. 655 Cont c.c., e precisamente lo , dove le somme non erano più depositate;
che, anche in caso di ritenuta validità dei due testamenti (del 2006 e del 2017), da quest'ultimo non poteva farsi discendere alcuna revoca del testamento del 2015 in proprio favore, attesa la compatibilità delle disposizioni in esso contenute.
Concludeva quindi chiedendo:
“Nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento della signora dell'8 agosto 2017, pubblicato dal notaio Persona_5
3 in data 9 gennaio 2019 sub lett. B del verbale di pubblicazione, ovvero, in Persona_2
subordine, annullarlo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento dell'11 giugno 2015, pubblicato dal notaio in data 21 gennaio 2019 sub lett. C del Per_4
verbale di pubblicazione, per non essere lo stesso mai stato oggetto di revoca, né espressa ex art. 680 cod. civ., né tacita ex art. 682 cod. civ. In ambo i precedenti casi: - condannare il (ovvero ordinare al) prof. in qualità di Controparte_1
esecutore testamentario ovvero, ove occorrer possa, ordinare direttamente a Banca
Fideuram S.p.A., di corrispondere alla signora l'importo di € Parte_1
700.000,00; - condannare il prof. in proprio e nella predetta Controparte_1
qualità di esecutore testamentario, nonché, in caso di opposizione, lo
[...]
al pagamento degli interessi maturati sul ridetto importo ex Controparte_4
art. 1284, co. 1 e 4, cod. civ. dalla data di apertura della successione a quella di effettivo saldo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in proprio e quale esecutore testamentario della de Controparte_1
cuius, con separate comparse e diversi difensori, deducendo la piena validità dei testamenti olografi del 2017 e del 2006, l'infondatezza della dedotta incapacità della disponente, nonché l'avvenuta revoca del testamento del 2015 in favore dell'attrice con il testamento del 2017, in quanto incompatibile con la successiva volontà testamentaria volta a confermare il testamento del 2006.
Concludeva quindi, sia in proprio che quale esecutore testamentario, chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla con condanna alle spese. Pt_1
Si costituiva altresì lo IOR, contestando le domande dell'attrice ed assumendo la validità del testamento 2017, nonché la sua idoneità a revocare quello del 2015 e a far rivivere quello del 2006, secondo lo schema di revoca della revoca ex art. 681 c.c.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e previa ogni declaratoria del caso: In via principale: − rigettare, per tutti i motivi
4 sopra esposti, le domande svolte dalla IG.ra in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto e/o non provate. In ogni caso: − condannare l'attrice al pagamento di spese e compensi del procedimento.”
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza dell'11.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, scaduti in data 30.1.2025.
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Preliminarmente, va respinta la sollevata eccezione di inammissibilità della costituzione di oltre che in proprio anche quale esecutore Controparte_1
testamentario, sul presupposto che, con provvedimento del 24.12.2020, allegato da parte attrice alle note di trattazione scritta del 18.8.2021 e alla comparsa conclusionale, sono stati revocati i provvedimenti di proroga ex art. 703 dell'esecutore testamentario nel possesso dei beni ereditari. Come evidenziato anche in detto provvedimento, il termine di un anno di cui all'art. 703 c.p.c. riguarda il possesso dei beni ereditari, non anche l'incarico di esecutore che ben può proseguire oltre detto termine, se non ancora esaurito.
Oggetto del presente giudizio è la individuazione delle disposizioni testamentarie Cont applicabili con riguardo alle somme originariamente depositate presso lo , pari ad
€ 1.107.136,10, trasferite, con bonifico del 18 luglio 2014, presso la Banca Fideuram
S.p.a., di cui la de cuius ha inteso disporre a titolo di legato attraverso tre successivi testamenti.
E' pacifico infatti che, con il testamento pubblico del 2010, la de cuius abbia inteso disporre dei beni mobili e immobili “siti nella mia amata patria”, escludendo tuttavia Cont le somme all'epoca ancora depositate presso lo , sia in quanto non riportate tra i beni specificamente indicati in esso (in cui si fa riferimento anche a somme depositate su altri conti), sia in quanto, in calce, nel manifestare la volontà di annullare precedenti e diversi testamenti, ribadisce come ciò riguardi “i miei beni in
Patria”.
5 Cont Con riguardo invece alle somme originariamente depositate presso lo , la de cuius redige un primo testamento olografo nel 2006 in cui così è scritto: “dispongo come segue per tutti i valori (titoli, contanti, plichi etc) che risulteranno di mia pertinenza al tempo della mia morte presso l' , Città Controparte_2
del Vaticano.
Dispongo che il settantapercento (70%) dei valori passi in proprietà al Prof.
[...]
residente in [...], telefono 06 che nomino legatario di CP_1
detti valori.
Dispongo inoltre che il 15% (quindici per cento) passi in proprietà all'ing.
[...]
residente in [...] – Tel. 02.6108891, Per_3
che nomino legatario di detti valori.
Il 15 % (quindici per cento) dei medesimi valori dispongo passi in proprietà dell' , Città del Vaticano, che nomino legatario di Controparte_2
detti valori, per i suoi fini di religione.
Dopo il trasferimento delle somme presso la Banca Fideuram, avvenuto nel 2014, la de cuius redige altro testamento olografo in data 11.6.2015, con cui così dispone: “Io sottoscritta , nata a [...] il [...] desidero Persona_5
lasciare in eredità alla IG na nata a [...] il 18 aprile Parte_1
1941 la somma di € 700.000,00 (settecentomila Euro) per dimostrarle la mia gratitudine per avermi assistito per tanti anni con premura e affetto. Questa somma dovrà essere prelevata dal mio deposito presso la banca Fideuram”.
Segue una terza disposizione testamentaria, apposta su una fotocopia a colori del testamento olografo del 2006, del seguente tenore: “Confermo queste disposizioni da eseguire sulle somme trasferite con bonifico del 18 luglio 2014”. In sede di pubblicazione, unitamente al detto testamento è stata depositata altresì una copia del bonifico delle somme con in calce apposta la medesima data dell'8.8.2017 e la sottoscrizione della de cuius.
6 Occorre quindi interrogarsi sulla validità di detta ultima disposizione testamentaria e comunque sulla eventuale compatibilità o reciproca revocabilità delle diverse disposizioni.
Sulla dedotta nullità del testamento dell'8 agosto 2017
Nello specifico, con il primo motivo, parte attrice chiede di accertare e dichiarare la nullità del testamento dell'8 agosto 2017, per difetto dei requisiti di cui agli artt. 602
e 606 c.c., in quanto redatto in calce ad una mera fotocopia del precedente testamento del 2006, che dichiara di confermare, indicando il diverso depositario delle somme.
La tematica sottesa alla risoluzione della presente controversia è quella della ammissibilità o meno del cd. testamento per relationem, vale a dire l'integrazione del testo autografo con fonti estranee alla scheda testamentaria, che si verifica ogniqualvolta il testatore rinvii a fatti esterni alla sua volontà per determinare l'oggetto o il beneficiario delle disposizioni che, anche se non immediatamente determinati, sono determinabili attraverso la fonte esterna.
Sul punto si distingue in dottrina tra la relatio sostanziale e la relatio formale.
Si ha relatio sostanziale quando l'autore del testamento si affida, per la determinazione del soggetto o dell'oggetto, ad una volontà esterna. Si ha relatio formale, quando il testatore rinvia “a fatti o circostanze che esigono una semplice presa di cognizione, una semplice attività di accertamento del loro accadere”.
Mentre la relatio sostanziale è consentita solamente nei casi previsti dalla legge, la relatio formale è ammessa senza limiti, purché permetta di individuare con precisione il beneficiario e l'oggetto della disposizione testamentaria, in ossequio al principio di certezza ex art. 628 c.c. In questo secondo caso, infatti, si avrebbe un testamento completo nei suoi elementi essenziali, con la sola peculiarità che il soggetto e/o l'oggetto non sono determinati, ma determinabili attraverso il rinvio alla fonte esterna, che costituisce semplicemente un mezzo per interpretare e integrare la dichiarazione testamentaria.
La giurisprudenza ha affermato in più occasioni la validità del c.d. testamento per relationem. In particolare, ha consentito il rinvio non soltanto a precedenti
7 disposizioni testamentarie, ma anche a documenti non aventi forma testamentaria e/o redatti da terzi.
Tra questi, si richiamano, a titolo esemplificativo:
1) lo statuto di una fondazione da costituirsi dopo la morte del testatore, contenente menzione dello scopo della fondazione stessa. In tale occasione, è stato ritenuto
“valido il testamento olografo che contenga una clausola di "relatio", la quale rimandi ad un documento esterno alla scheda testamentaria quale imprescindibile completamento della disposizione di ultima volontà, alla sola condizione che la
"relatio formale" sia espressamente manifestata attraverso la forma testamentaria e contenga il rinvio ad un dato estrinseco preciso e determinato” (Tribunale Voghera,
28/01/1998);
2) le planimetrie redatte da un geometra, avendo la Suprema Corte chiarito che “Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.” (Cassazione civile sez. II, 25/02/2014, n. 4492).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 1649 del 23/01/2017.
Quanto all'individuazione del beneficiario, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui: “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base
a precise indicazioni fornite dal testatore” (Cassazione civile sez. II, 03/07/2019,
n.17868).
Pertanto, “la menzione della persona onorata dalla disposizione testamentaria fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione, qualora dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare la persona che il testatore ha voluto beneficiare” (Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, in senso conforme a Cass. n. 810/1992).
8 È pacifico, dunque, che il requisito dell'autografia non venga meno per il solo fatto che il testatore, anziché riportare per esteso il contenuto di una qualsiasi fonte esterna alla scheda testamentaria, abbia preferito farvi rinvio.
Nel caso di specie, la testatrice, con la dichiarazione del 2017, apposta su una fotocopia del testamento del 2006, che non è contestato corrisponda all'originale, ha confermato le dette disposizioni, integrandole solo con riguardo alla diversa collocazione delle somme.
Le disposizioni di cui alla scheda testamentaria del 2006 integrano un legato di cosa da prendersi da certo luogo, destinato ad avere effetto, secondo la previsione di cui all'art. 653 c.c., solo se le cose vi si trovano al momento dell'apertura della successione.
Emerge quindi, in modo inequivoco, la volontà della de cuius, di confermare e preservare l'efficacia delle dette disposizioni, a cui quindi rinvia quanto al contenuto, proprio attraverso l'integrazione disposta nel 2017, con nuova dichiarazione redatta di pugno e completa di data e sottoscrizione autografa, in cui dà semplicemente atto del diverso luogo di deposito delle somme (al fine di evitare l'inefficacia delle precedenti disposizioni), lasciando inalterato il resto del contenuto che, nel confermare, richiama.
Peraltro, il documento cui chiaramente rinvia, è una scheda testamentaria completa dei requisiti sostanziali e formali, contenendo esatta individuazione dei destinatari e del contenuto delle disposizioni, oltre a data e firma, così da rispondere pienamente ai requisiti di cui agli artt. 602 e 605 c.c.
Ed allora, deve da un lato ritenersi rispettato il requisito dell'autografia laddove il testamento del 2017 rinvia in modo inequivoco, quanto al contenuto, ad altro scritto pur sempre autografo, in cui è esattamente determinata la volontà della testatrice e l'oggetto delle disposizioni, emergendo il collegamento tra la disposizione del 2017 e quelle del 2006 sia dalla modalità di redazione (risultando la disposizione apposta sulla fotocopia del precedente testamento, di seguito alle disposizioni in esso contenute), sia anche per il chiaro intento di integrare e rettificare il precedente
9 testamento proprio con riguardo alla circostanza sopravvenuta che ne avrebbe determinato l'inefficacia (lo spostamento delle somme).
Per lo stesso motivo, deve escludersi alcuna indeterminatezza di destinatario o di oggetto, proprio in ragione dell'inequivoco collegamento tra le due schede testamentarie che reciprocamente si integrano, evidenziando la chiara volontà della de cuius di ribadire e fare salve le disposizioni del primo testamento in cui sono esattamente individuati i destinatari ed anche l'oggetto dei lasciti.
IGnificativa è anche la sottoscrizione apposta nella medesima data su copia della distinta di bonifico di spostamento delle somme, idonea a ulteriormente precisare l'oggetto della disposizione, le somme cui si riferisce anche il secondo testamento e, soprattutto, il luogo di deposito (circostanza questa essenziale per la validità del legato ex art. 655 c.c.).
Deve quindi escludersi il ricorrere di alcuna nullità del testamento dell'8 agosto 2017, pubblicato dal notaio in data 9 gennaio 2019. Persona_2
Sulla dedotta annullabilità del testamento dell'8.8.2017
In subordine, parte attrice deduce l'annullabilità del testamento del 2017 ai sensi dell'art. 591 c.c. per incapacità della al momento della redazione del Per_1
testamento.
Ai sensi dell'art. 591, n. 3 c.c., sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Per costante giurisprudenza, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore deve postulare l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto fosse privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Peraltro, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
10 l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (tra le altre Cass. Ordinanza n. 3934 del 19.2.2018;
Sentenza n. 27351 del 23/12/2014).
La prova dello stato di incapacità naturale allo scopo della declaratoria di annullamento del testamento deve esser data da chi lo impugna per tale causa”
(Cass. n. 2152/1966).
Quindi, in ordine all'onere probatorio posto dalla citata norma, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte precisato che occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale e infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo caso, essendo l'incapacità lo stato normale del soggetto, essa si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. Ordinanza n. 25053 del 10.10.2018; Sent. n. 27351 del 23/12/2014; Sent. n. 9508 del 6.5.2005).
Nel caso in questione, parte attrice non ha neanche allegato uno stato di infermità permanente e abituale della de cuius, o una condizione di totale incapacità precedente la redazione del testamento, né ha provato il ricorrere di una incapacità transitoria al momento della redazione del testamento, limitandosi a richiamare l'età avanzata della testatrice.
Ed allora, spettando alla parte attrice, in adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante, fornire rigorosa prova della sussistenza, al momento della redazione del testamento, di una condizione di concreta incapacità e di totale assenza in capo alla de cuius dell'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente (Cass.
9508/2005; 8079/2005; 10571/1998; 2074/1985; 3411/1978, in difetto di detta prova la domanda deve essere respinta.
11 Sulla dedotta invalidità del testamento del 10 luglio 2006
Una volta accertata ed affermata la validità del testamento del 2017, risultano assorbite le asserzioni di parte attrice in merito ad una presunta invalidità del testamento del 2006 per violazione degli artt. 654 e 655 c.c.
Ed anzi, proprio con la disposizione testamentaria integrativa del 2017, la Per_1
ha indicato il nuovo depositario delle somme (a seguito di spostamento effettuato dopo la redazione di detto testamento), così da risultare il legato efficace secondo la previsione di cui all'art. 655 c.c.
Sulla validità del testamento dell'11 giugno 2015
In merito, deve preliminarmente respingersi l'eccezione, sollevata dalla difesa di quale esecutore testamentario, di inammissibilità della domanda in Controparte_1
quanto non rivolta nei confronti dei legittimi contraddittori. Oggetto della Cont controversia sono le somme depositate originariamente sul conto presso lo di cui la de cuius ha inteso disporre mediante legati, risultando peraltro pacifico che del restante patrimonio abbia disposto con testamento pubblico del 2010. Pertanto, legittimati sono da un lato l'attrice, indicata come legataria nel testamento del 2015, dall'altro, in quanto indicati nei testamenti del 2006 e 2017, i convenuti e lo CP_1
Cont
, regolarmente citati. Quanto all'ing. , indicato come ulteriore Persona_3
legatario, parte attrice ha documentato l'intervenuto decesso nel 2014, prima della de cuius (doc. 10 cit.), e la circostanza che lo stesso non fosse legato alla de cuius da rapporto di parentela (in linea retta o collaterale) che possa aver determinato il subentro per rappresentazione di altri nel legato.
Pertanto, deve ritenersi il contraddittorio integro e la domanda ammissibile.
Nel merito della domanda, una volta accertata la validità dei testamenti del 2006 e del
2017, l'uno integrativo dell'altro, occorre verificare se le dette disposizioni siano compatibili con quello del 2015 o se invece ne abbiano determinato la revoca.
Parte attrice ha infatti chiesto di “accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento dell'11 giugno 2015, pubblicato dal notaio in data 21 gennaio Per_4
12 2019 sub lett. C del verbale di pubblicazione, per non essere lo stesso mai stato oggetto di revoca, né espressa ex art. 680 cod. civ., né tacita ex art. 682 cod. civ”.
Sul punto, occorre premettere che, in presenza di successione di testamenti, la norma di riferimento è l'art. 682 c.c. secondo cui “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Nel caso di successione nel tempo di più testamenti, pertanto, se nell'ultimo testamento manca, come avviene nel caso in esame, un'espressa revoca di quelli precedenti, si devono ritenere annullate soltanto le disposizioni che, a seguito di una specifica ed accurata interpretazione della volontà del de cuius, risultino essere incompatibili con le volontà precedentemente espresse (Corte appello Genova, sez.
III, 11/07/2023, n. 844; Cassazione civile, sez. II, 06/02/2024, n. 3352; Cassazione civile, sez. II , 22/03/2012, n. 4617; Cassazione civile, sez. II, 11/05/2009, n. 10800).
Ciò in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità
(Tribunale, Belluno, sez. I , 25/05/2023, n. 184; Cassazione civile, sez. II,
21/03/2019, n. 8030; Cassazione civile, sez. II , 20/08/2002, n. 12285; Cassazione civile, sez. II, 17/10/2001, n. 12649; Cassazione civile, sez. II, 17/10/2001, n. 12649).
La lente attraverso cui analizzare la compatibilità tra i due testamenti successivi (del
2015 e del 2017) e, dunque, la loro eventuale convivenza o sostituzione, è quella del principio di conservazione degli atti di ultima volontà che richiede di fare una stretta analisi lasciando alla eccezionalità e assoluta incompatibilità lo spazio di una possibile revoca tacita.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha meglio specificato che la revoca tacita può sussistere in caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da
13 un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo;
si configura, invece, incompatibilità intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità di disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole disposizioni contenute nei due atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà del de cuius incompatibile con quello che risultava dall'antecedente testamento (Cassazione civile, sez. II, 12/11/1983, n. 6745).
Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi una incompatibilità oggettiva tra le disposizioni dei testamenti che si sono succeduti.
Ed infatti, con il testamento del 2006 la de cuius ha disposto di tutti i valori depositate Cont presso lo ancora di sua pertinenza al momento della morte. Con il successivo testamento dell'8.8.2017, ha confermato le richiamate disposizioni “da eseguirsi sulle somme trasferite con bonifico del 18.7.2014”. Dalla copia del bonifico, con in calce la medesima data dell'8.8.2017 e la sottoscrizione della de cuius, emerge che l'importo delle somme trasferite era pari ad € 1.107.136,10.
Deve quindi ritenersi che i legati disposti con il testamento ultimo del 2017 coprano l'intero importo suindicato, così da non trovare spazio il legato di cui al testamento del 2015, in assenza di somme maggiori su detto conto al momento della morte.
E quindi, il legato disposto in favore della con precedente testamento deve Pt_1
ritenersi revocato in quanto non attuabile.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del testamento olografo dell'8.8.2017 che conferma le disposizioni contenute nel testamento olografo del 10.7.2006 nonché l'incompatibilità delle disposizioni in essi contenute con il testamento olografo dell'11.6.2015 da intendersi revocato.
Le domande proposte dall'attrice devono quindi essere integralmente respinte.
14 Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n.
13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della domanda e delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge le domande proposte da Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dei convenuti che liquida, quanto a in proprio e quale Controparte_1
esecutore testamentario, in € 15.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, Iva e CPA come per legge, quanto all' Controparte_5
nella misura di € 15.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di
[...]
spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini Dott. Luigi Argan
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente
Dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49186 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 11.11.24 e vertente
TRA
), nata a [...] il 18 Parte_1 C.F._1
aprile 1941, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Ammirati e Marco Bellanti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 45, giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
( , nato a [...] il 29 Controparte_1 C.F._2
dicembre 1942, in proprio, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Vaccarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 269, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
( , nato a [...] il 29 Controparte_1 C.F._2
dicembre 1942, nella qualità di esecutore testamentario della IG.ra Persona_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Alberto Pagnotta e Marco De
[...]
1 Stefanis, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Savoia n. 84, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
con sede nel Cortile Sisto Controparte_2
V, 00120, Città del Vaticano, in persona del Direttore Generale Dott. CP_3
giusta procura generale del 25.10.2017 in atti,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fabio Lipari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via XX Settembre n. 5, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuti
Oggetto: Impugnativa di testamento.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.24 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in proprio e quale esecutore testamentario, nonché l' Controparte_1 CP_2 [...]
deducendo: Controparte_2
di aver assistito la IG.ra , nata a [...] il [...], Persona_1
in qualità di sua collaboratrice domestica, convivente e in precedenza intima amica, fino alla morte avvenuta in Roma il 19 ottobre 2018; che, con testamento pubblico redatto il 3 giugno 2010, la de cuius aveva disposto dei propri beni mobili e immobili, ad eccezione delle somme depositate su un conto
Fideuram, nominando esecutore testamentario il prof. CP_1
che, con testamento olografo del 10 luglio 2006, pubblicato dal notaio in Persona_2
data 9 gennaio 2019, la de cuius aveva revocato ogni precedente disposizione testamentaria e disposto di tutti i valori (titoli, contanti, plichi etc), di sua pertinenza al tempo della morte, depositati presso l' , Città del Controparte_2
Vaticano, attribuendone il 70% in proprietà al Prof. nominato Controparte_1
legatario, il 15% in proprietà all'ing. nominato legatario e il restante Persona_3
2 15 % in proprietà dell' , nominato legatario, per i Controparte_2
suoi fini di religione;
che, con bonifico del 18 luglio 2014, la de cuius aveva trasferito i fondi depositati Cont presso lo su un conto a sé intestato presso Banca Fideuram;
che, con testamento olografo, datato 11 giugno 2015, pubblicato dal notaio Per_4
in data 21 gennaio 2019, la de cuius aveva disposto di “lasciare in eredità” a la somma di € 700.000,00 da prelevare dal deposito presso la Parte_1
banca Fideuram;
che, con successivo testamento olografo datato 8 agosto 2017, pubblicato dal notaio in data 9 gennaio 2019, redatto su una fotocopia a colori del precedente Persona_2
testamento olografo del 10 luglio 2006, la de cuius dichiarava di confermare le disposizioni del detto testamento, da eseguire sulle somme trasferite con bonifico del
18 luglio 2014; che tuttavia, tale ultimo testamento era da ritenere nullo per violazione degli artt. 602
e 606 c.c., difettando il requisito dell'autografia rispetto all'intero testamento, non essendo ammessa la possibilità di rinvio a fonti esterne non autografe (quale la fotocopia del precedente testamento del 2006) e comunque con oggetto indeterminato;
che inoltre il testamento risultava annullabile risultando la de cuius all'epoca incapace di intendere e di volere;
che, alla nullità del testamento del 2017, conseguiva altresì la nullità di quello del
2006 in quanto istitutivo di “legati di cose da prendersi da certo luogo” ex art. 655 Cont c.c., e precisamente lo , dove le somme non erano più depositate;
che, anche in caso di ritenuta validità dei due testamenti (del 2006 e del 2017), da quest'ultimo non poteva farsi discendere alcuna revoca del testamento del 2015 in proprio favore, attesa la compatibilità delle disposizioni in esso contenute.
Concludeva quindi chiedendo:
“Nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento della signora dell'8 agosto 2017, pubblicato dal notaio Persona_5
3 in data 9 gennaio 2019 sub lett. B del verbale di pubblicazione, ovvero, in Persona_2
subordine, annullarlo, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento dell'11 giugno 2015, pubblicato dal notaio in data 21 gennaio 2019 sub lett. C del Per_4
verbale di pubblicazione, per non essere lo stesso mai stato oggetto di revoca, né espressa ex art. 680 cod. civ., né tacita ex art. 682 cod. civ. In ambo i precedenti casi: - condannare il (ovvero ordinare al) prof. in qualità di Controparte_1
esecutore testamentario ovvero, ove occorrer possa, ordinare direttamente a Banca
Fideuram S.p.A., di corrispondere alla signora l'importo di € Parte_1
700.000,00; - condannare il prof. in proprio e nella predetta Controparte_1
qualità di esecutore testamentario, nonché, in caso di opposizione, lo
[...]
al pagamento degli interessi maturati sul ridetto importo ex Controparte_4
art. 1284, co. 1 e 4, cod. civ. dalla data di apertura della successione a quella di effettivo saldo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in proprio e quale esecutore testamentario della de Controparte_1
cuius, con separate comparse e diversi difensori, deducendo la piena validità dei testamenti olografi del 2017 e del 2006, l'infondatezza della dedotta incapacità della disponente, nonché l'avvenuta revoca del testamento del 2015 in favore dell'attrice con il testamento del 2017, in quanto incompatibile con la successiva volontà testamentaria volta a confermare il testamento del 2006.
Concludeva quindi, sia in proprio che quale esecutore testamentario, chiedendo il rigetto delle domande svolte dalla con condanna alle spese. Pt_1
Si costituiva altresì lo IOR, contestando le domande dell'attrice ed assumendo la validità del testamento 2017, nonché la sua idoneità a revocare quello del 2015 e a far rivivere quello del 2006, secondo lo schema di revoca della revoca ex art. 681 c.c.
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo ogni opportuno accertamento e previa ogni declaratoria del caso: In via principale: − rigettare, per tutti i motivi
4 sopra esposti, le domande svolte dalla IG.ra in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto e/o non provate. In ogni caso: − condannare l'attrice al pagamento di spese e compensi del procedimento.”
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'udienza dell'11.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, scaduti in data 30.1.2025.
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Preliminarmente, va respinta la sollevata eccezione di inammissibilità della costituzione di oltre che in proprio anche quale esecutore Controparte_1
testamentario, sul presupposto che, con provvedimento del 24.12.2020, allegato da parte attrice alle note di trattazione scritta del 18.8.2021 e alla comparsa conclusionale, sono stati revocati i provvedimenti di proroga ex art. 703 dell'esecutore testamentario nel possesso dei beni ereditari. Come evidenziato anche in detto provvedimento, il termine di un anno di cui all'art. 703 c.p.c. riguarda il possesso dei beni ereditari, non anche l'incarico di esecutore che ben può proseguire oltre detto termine, se non ancora esaurito.
Oggetto del presente giudizio è la individuazione delle disposizioni testamentarie Cont applicabili con riguardo alle somme originariamente depositate presso lo , pari ad
€ 1.107.136,10, trasferite, con bonifico del 18 luglio 2014, presso la Banca Fideuram
S.p.a., di cui la de cuius ha inteso disporre a titolo di legato attraverso tre successivi testamenti.
E' pacifico infatti che, con il testamento pubblico del 2010, la de cuius abbia inteso disporre dei beni mobili e immobili “siti nella mia amata patria”, escludendo tuttavia Cont le somme all'epoca ancora depositate presso lo , sia in quanto non riportate tra i beni specificamente indicati in esso (in cui si fa riferimento anche a somme depositate su altri conti), sia in quanto, in calce, nel manifestare la volontà di annullare precedenti e diversi testamenti, ribadisce come ciò riguardi “i miei beni in
Patria”.
5 Cont Con riguardo invece alle somme originariamente depositate presso lo , la de cuius redige un primo testamento olografo nel 2006 in cui così è scritto: “dispongo come segue per tutti i valori (titoli, contanti, plichi etc) che risulteranno di mia pertinenza al tempo della mia morte presso l' , Città Controparte_2
del Vaticano.
Dispongo che il settantapercento (70%) dei valori passi in proprietà al Prof.
[...]
residente in [...], telefono 06 che nomino legatario di CP_1
detti valori.
Dispongo inoltre che il 15% (quindici per cento) passi in proprietà all'ing.
[...]
residente in [...] – Tel. 02.6108891, Per_3
che nomino legatario di detti valori.
Il 15 % (quindici per cento) dei medesimi valori dispongo passi in proprietà dell' , Città del Vaticano, che nomino legatario di Controparte_2
detti valori, per i suoi fini di religione.
Dopo il trasferimento delle somme presso la Banca Fideuram, avvenuto nel 2014, la de cuius redige altro testamento olografo in data 11.6.2015, con cui così dispone: “Io sottoscritta , nata a [...] il [...] desidero Persona_5
lasciare in eredità alla IG na nata a [...] il 18 aprile Parte_1
1941 la somma di € 700.000,00 (settecentomila Euro) per dimostrarle la mia gratitudine per avermi assistito per tanti anni con premura e affetto. Questa somma dovrà essere prelevata dal mio deposito presso la banca Fideuram”.
Segue una terza disposizione testamentaria, apposta su una fotocopia a colori del testamento olografo del 2006, del seguente tenore: “Confermo queste disposizioni da eseguire sulle somme trasferite con bonifico del 18 luglio 2014”. In sede di pubblicazione, unitamente al detto testamento è stata depositata altresì una copia del bonifico delle somme con in calce apposta la medesima data dell'8.8.2017 e la sottoscrizione della de cuius.
6 Occorre quindi interrogarsi sulla validità di detta ultima disposizione testamentaria e comunque sulla eventuale compatibilità o reciproca revocabilità delle diverse disposizioni.
Sulla dedotta nullità del testamento dell'8 agosto 2017
Nello specifico, con il primo motivo, parte attrice chiede di accertare e dichiarare la nullità del testamento dell'8 agosto 2017, per difetto dei requisiti di cui agli artt. 602
e 606 c.c., in quanto redatto in calce ad una mera fotocopia del precedente testamento del 2006, che dichiara di confermare, indicando il diverso depositario delle somme.
La tematica sottesa alla risoluzione della presente controversia è quella della ammissibilità o meno del cd. testamento per relationem, vale a dire l'integrazione del testo autografo con fonti estranee alla scheda testamentaria, che si verifica ogniqualvolta il testatore rinvii a fatti esterni alla sua volontà per determinare l'oggetto o il beneficiario delle disposizioni che, anche se non immediatamente determinati, sono determinabili attraverso la fonte esterna.
Sul punto si distingue in dottrina tra la relatio sostanziale e la relatio formale.
Si ha relatio sostanziale quando l'autore del testamento si affida, per la determinazione del soggetto o dell'oggetto, ad una volontà esterna. Si ha relatio formale, quando il testatore rinvia “a fatti o circostanze che esigono una semplice presa di cognizione, una semplice attività di accertamento del loro accadere”.
Mentre la relatio sostanziale è consentita solamente nei casi previsti dalla legge, la relatio formale è ammessa senza limiti, purché permetta di individuare con precisione il beneficiario e l'oggetto della disposizione testamentaria, in ossequio al principio di certezza ex art. 628 c.c. In questo secondo caso, infatti, si avrebbe un testamento completo nei suoi elementi essenziali, con la sola peculiarità che il soggetto e/o l'oggetto non sono determinati, ma determinabili attraverso il rinvio alla fonte esterna, che costituisce semplicemente un mezzo per interpretare e integrare la dichiarazione testamentaria.
La giurisprudenza ha affermato in più occasioni la validità del c.d. testamento per relationem. In particolare, ha consentito il rinvio non soltanto a precedenti
7 disposizioni testamentarie, ma anche a documenti non aventi forma testamentaria e/o redatti da terzi.
Tra questi, si richiamano, a titolo esemplificativo:
1) lo statuto di una fondazione da costituirsi dopo la morte del testatore, contenente menzione dello scopo della fondazione stessa. In tale occasione, è stato ritenuto
“valido il testamento olografo che contenga una clausola di "relatio", la quale rimandi ad un documento esterno alla scheda testamentaria quale imprescindibile completamento della disposizione di ultima volontà, alla sola condizione che la
"relatio formale" sia espressamente manifestata attraverso la forma testamentaria e contenga il rinvio ad un dato estrinseco preciso e determinato” (Tribunale Voghera,
28/01/1998);
2) le planimetrie redatte da un geometra, avendo la Suprema Corte chiarito che “Il testamento olografo non perde il requisito dell'autografia seppure il testatore vi alleghi planimetrie redatte da terzi (nella specie, da un geometra) per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.” (Cassazione civile sez. II, 25/02/2014, n. 4492).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 1649 del 23/01/2017.
Quanto all'individuazione del beneficiario, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui: “Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l'indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base
a precise indicazioni fornite dal testatore” (Cassazione civile sez. II, 03/07/2019,
n.17868).
Pertanto, “la menzione della persona onorata dalla disposizione testamentaria fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione, qualora dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare la persona che il testatore ha voluto beneficiare” (Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, in senso conforme a Cass. n. 810/1992).
8 È pacifico, dunque, che il requisito dell'autografia non venga meno per il solo fatto che il testatore, anziché riportare per esteso il contenuto di una qualsiasi fonte esterna alla scheda testamentaria, abbia preferito farvi rinvio.
Nel caso di specie, la testatrice, con la dichiarazione del 2017, apposta su una fotocopia del testamento del 2006, che non è contestato corrisponda all'originale, ha confermato le dette disposizioni, integrandole solo con riguardo alla diversa collocazione delle somme.
Le disposizioni di cui alla scheda testamentaria del 2006 integrano un legato di cosa da prendersi da certo luogo, destinato ad avere effetto, secondo la previsione di cui all'art. 653 c.c., solo se le cose vi si trovano al momento dell'apertura della successione.
Emerge quindi, in modo inequivoco, la volontà della de cuius, di confermare e preservare l'efficacia delle dette disposizioni, a cui quindi rinvia quanto al contenuto, proprio attraverso l'integrazione disposta nel 2017, con nuova dichiarazione redatta di pugno e completa di data e sottoscrizione autografa, in cui dà semplicemente atto del diverso luogo di deposito delle somme (al fine di evitare l'inefficacia delle precedenti disposizioni), lasciando inalterato il resto del contenuto che, nel confermare, richiama.
Peraltro, il documento cui chiaramente rinvia, è una scheda testamentaria completa dei requisiti sostanziali e formali, contenendo esatta individuazione dei destinatari e del contenuto delle disposizioni, oltre a data e firma, così da rispondere pienamente ai requisiti di cui agli artt. 602 e 605 c.c.
Ed allora, deve da un lato ritenersi rispettato il requisito dell'autografia laddove il testamento del 2017 rinvia in modo inequivoco, quanto al contenuto, ad altro scritto pur sempre autografo, in cui è esattamente determinata la volontà della testatrice e l'oggetto delle disposizioni, emergendo il collegamento tra la disposizione del 2017 e quelle del 2006 sia dalla modalità di redazione (risultando la disposizione apposta sulla fotocopia del precedente testamento, di seguito alle disposizioni in esso contenute), sia anche per il chiaro intento di integrare e rettificare il precedente
9 testamento proprio con riguardo alla circostanza sopravvenuta che ne avrebbe determinato l'inefficacia (lo spostamento delle somme).
Per lo stesso motivo, deve escludersi alcuna indeterminatezza di destinatario o di oggetto, proprio in ragione dell'inequivoco collegamento tra le due schede testamentarie che reciprocamente si integrano, evidenziando la chiara volontà della de cuius di ribadire e fare salve le disposizioni del primo testamento in cui sono esattamente individuati i destinatari ed anche l'oggetto dei lasciti.
IGnificativa è anche la sottoscrizione apposta nella medesima data su copia della distinta di bonifico di spostamento delle somme, idonea a ulteriormente precisare l'oggetto della disposizione, le somme cui si riferisce anche il secondo testamento e, soprattutto, il luogo di deposito (circostanza questa essenziale per la validità del legato ex art. 655 c.c.).
Deve quindi escludersi il ricorrere di alcuna nullità del testamento dell'8 agosto 2017, pubblicato dal notaio in data 9 gennaio 2019. Persona_2
Sulla dedotta annullabilità del testamento dell'8.8.2017
In subordine, parte attrice deduce l'annullabilità del testamento del 2017 ai sensi dell'art. 591 c.c. per incapacità della al momento della redazione del Per_1
testamento.
Ai sensi dell'art. 591, n. 3 c.c., sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Per costante giurisprudenza, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore deve postulare l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto fosse privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Peraltro, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
10 l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (tra le altre Cass. Ordinanza n. 3934 del 19.2.2018;
Sentenza n. 27351 del 23/12/2014).
La prova dello stato di incapacità naturale allo scopo della declaratoria di annullamento del testamento deve esser data da chi lo impugna per tale causa”
(Cass. n. 2152/1966).
Quindi, in ordine all'onere probatorio posto dalla citata norma, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte precisato che occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale e infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo caso, essendo l'incapacità lo stato normale del soggetto, essa si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. Ordinanza n. 25053 del 10.10.2018; Sent. n. 27351 del 23/12/2014; Sent. n. 9508 del 6.5.2005).
Nel caso in questione, parte attrice non ha neanche allegato uno stato di infermità permanente e abituale della de cuius, o una condizione di totale incapacità precedente la redazione del testamento, né ha provato il ricorrere di una incapacità transitoria al momento della redazione del testamento, limitandosi a richiamare l'età avanzata della testatrice.
Ed allora, spettando alla parte attrice, in adempimento dell'onere probatorio su di essa gravante, fornire rigorosa prova della sussistenza, al momento della redazione del testamento, di una condizione di concreta incapacità e di totale assenza in capo alla de cuius dell'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente (Cass.
9508/2005; 8079/2005; 10571/1998; 2074/1985; 3411/1978, in difetto di detta prova la domanda deve essere respinta.
11 Sulla dedotta invalidità del testamento del 10 luglio 2006
Una volta accertata ed affermata la validità del testamento del 2017, risultano assorbite le asserzioni di parte attrice in merito ad una presunta invalidità del testamento del 2006 per violazione degli artt. 654 e 655 c.c.
Ed anzi, proprio con la disposizione testamentaria integrativa del 2017, la Per_1
ha indicato il nuovo depositario delle somme (a seguito di spostamento effettuato dopo la redazione di detto testamento), così da risultare il legato efficace secondo la previsione di cui all'art. 655 c.c.
Sulla validità del testamento dell'11 giugno 2015
In merito, deve preliminarmente respingersi l'eccezione, sollevata dalla difesa di quale esecutore testamentario, di inammissibilità della domanda in Controparte_1
quanto non rivolta nei confronti dei legittimi contraddittori. Oggetto della Cont controversia sono le somme depositate originariamente sul conto presso lo di cui la de cuius ha inteso disporre mediante legati, risultando peraltro pacifico che del restante patrimonio abbia disposto con testamento pubblico del 2010. Pertanto, legittimati sono da un lato l'attrice, indicata come legataria nel testamento del 2015, dall'altro, in quanto indicati nei testamenti del 2006 e 2017, i convenuti e lo CP_1
Cont
, regolarmente citati. Quanto all'ing. , indicato come ulteriore Persona_3
legatario, parte attrice ha documentato l'intervenuto decesso nel 2014, prima della de cuius (doc. 10 cit.), e la circostanza che lo stesso non fosse legato alla de cuius da rapporto di parentela (in linea retta o collaterale) che possa aver determinato il subentro per rappresentazione di altri nel legato.
Pertanto, deve ritenersi il contraddittorio integro e la domanda ammissibile.
Nel merito della domanda, una volta accertata la validità dei testamenti del 2006 e del
2017, l'uno integrativo dell'altro, occorre verificare se le dette disposizioni siano compatibili con quello del 2015 o se invece ne abbiano determinato la revoca.
Parte attrice ha infatti chiesto di “accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del testamento dell'11 giugno 2015, pubblicato dal notaio in data 21 gennaio Per_4
12 2019 sub lett. C del verbale di pubblicazione, per non essere lo stesso mai stato oggetto di revoca, né espressa ex art. 680 cod. civ., né tacita ex art. 682 cod. civ”.
Sul punto, occorre premettere che, in presenza di successione di testamenti, la norma di riferimento è l'art. 682 c.c. secondo cui “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Nel caso di successione nel tempo di più testamenti, pertanto, se nell'ultimo testamento manca, come avviene nel caso in esame, un'espressa revoca di quelli precedenti, si devono ritenere annullate soltanto le disposizioni che, a seguito di una specifica ed accurata interpretazione della volontà del de cuius, risultino essere incompatibili con le volontà precedentemente espresse (Corte appello Genova, sez.
III, 11/07/2023, n. 844; Cassazione civile, sez. II, 06/02/2024, n. 3352; Cassazione civile, sez. II , 22/03/2012, n. 4617; Cassazione civile, sez. II, 11/05/2009, n. 10800).
Ciò in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità
(Tribunale, Belluno, sez. I , 25/05/2023, n. 184; Cassazione civile, sez. II,
21/03/2019, n. 8030; Cassazione civile, sez. II , 20/08/2002, n. 12285; Cassazione civile, sez. II, 17/10/2001, n. 12649; Cassazione civile, sez. II, 17/10/2001, n. 12649).
La lente attraverso cui analizzare la compatibilità tra i due testamenti successivi (del
2015 e del 2017) e, dunque, la loro eventuale convivenza o sostituzione, è quella del principio di conservazione degli atti di ultima volontà che richiede di fare una stretta analisi lasciando alla eccezionalità e assoluta incompatibilità lo spazio di una possibile revoca tacita.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha meglio specificato che la revoca tacita può sussistere in caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorché, indipendentemente da
13 un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo;
si configura, invece, incompatibilità intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità di disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole disposizioni contenute nei due atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà del de cuius incompatibile con quello che risultava dall'antecedente testamento (Cassazione civile, sez. II, 12/11/1983, n. 6745).
Orbene, nel caso in esame, deve rilevarsi una incompatibilità oggettiva tra le disposizioni dei testamenti che si sono succeduti.
Ed infatti, con il testamento del 2006 la de cuius ha disposto di tutti i valori depositate Cont presso lo ancora di sua pertinenza al momento della morte. Con il successivo testamento dell'8.8.2017, ha confermato le richiamate disposizioni “da eseguirsi sulle somme trasferite con bonifico del 18.7.2014”. Dalla copia del bonifico, con in calce la medesima data dell'8.8.2017 e la sottoscrizione della de cuius, emerge che l'importo delle somme trasferite era pari ad € 1.107.136,10.
Deve quindi ritenersi che i legati disposti con il testamento ultimo del 2017 coprano l'intero importo suindicato, così da non trovare spazio il legato di cui al testamento del 2015, in assenza di somme maggiori su detto conto al momento della morte.
E quindi, il legato disposto in favore della con precedente testamento deve Pt_1
ritenersi revocato in quanto non attuabile.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra evidenziato, deve accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del testamento olografo dell'8.8.2017 che conferma le disposizioni contenute nel testamento olografo del 10.7.2006 nonché l'incompatibilità delle disposizioni in essi contenute con il testamento olografo dell'11.6.2015 da intendersi revocato.
Le domande proposte dall'attrice devono quindi essere integralmente respinte.
14 Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza della parte attrice e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n.
13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della domanda e delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge le domande proposte da Parte_1
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dei convenuti che liquida, quanto a in proprio e quale Controparte_1
esecutore testamentario, in € 15.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, Iva e CPA come per legge, quanto all' Controparte_5
nella misura di € 15.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di
[...]
spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 13.2.2025
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini Dott. Luigi Argan
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