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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
*********** Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
SALVATORE DI LONARDO Presidente rel. /est.
CATERINA DI MARTINO Giudice
ILARIA GRIMALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24433/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “azione di pagamento compenso amministratore”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, già rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE C.F._1
VINICIO PEZONE e, successivamente, dall'Avv. MAURIZIO PEZONE;
E
COD. FISC. , con sede in Maddaloni (CE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Capillo n. 13, in persona del proprio amministratore, dott. , CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI RICCIARDELLI e dall'Avv. ANTONIO
RICCIARDELLI;
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 da processo verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver ricoperto la carica di amministratrice unica Parte_1
della per il periodo dal 10 ottobre 2011 al 15 dicembre 2015, Controparte_1
con un compenso determinato nella delibera di nomina nella misura annua di
€ 13.000,00 (oltre all'accantonamento di € 1.000,00 a titolo di indennità per la cessazione rapporto di amministratore), ha citato in giudizio la predetta società, chiedendo il pagamento del proprio compenso, determinato per l'intera durata del rapporto nella misura residua di euro 49.084,00, tenuto conto di somme già trattenute.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato Controparte_1
integralmente la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, la convenuta ha eccepito, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c.,
l'inadempimento e/o inesatto adempimento dell'attrice, di cui ha negato il diritto al compenso in ragione di gravi irregolarità e atti di mala gestio di cui la stessa si era resa responsabile e che ne avevano determinato la revoca.
A sostegno della propria eccezione, la società ha richiamato gli Controparte_1
esiti del giudizio di responsabilità promosso dalle socie e Pt_2 CP_3
, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti di ,
[...] Parte_1
conclusosi in primo grado con la sentenza n. 1555/2020 del Tribunale di
PO, che, riconoscendola responsabile dei danni provocati alla società,
l'aveva con-dannata al pagamento della somma di euro 121.198,69, oltre interessi e spese.
Infine, la società convenuta, producendo in allegato alla propria comparsa conclusionale la sentenza n. 2004/2024 del 16/4/2024 della Corte di Appello
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 di PO, ha dedotto come tale pronuncia, nel confermare il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto – rispettivamente, in via principale e in via incidentale - dalle socie e e dalla società ha Pt_2 Controparte_4 Controparte_1
condannato l'odierna attrice al pagamento dell'ulteriore importo di €
11.622,35 oltre interessi.
- I -
All'evidenza, il compenso richiesto dall'attrice – la cui determinazione annua non è oggetto di contestazione – è negato dalla società attrice, in forza dell'art. 1460 del codice civile, il cui primo comma recita testualmente: <Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto>>.
Tale disposizione codifica un principio di autotutela riconosciuto al contraente di fronte all'inadempimento altrui in contratti caratterizzati da un sinallagma funzionale ovvero dal reciproco nesso di dipendenza tra le prestazioni.
La ratio sottesa all'istituto è quella di preservare l'equilibrio contrattuale e di incentivare l'adempimento delle obbligazioni assunte.
A rigore, quindi, l'eccezione in esame (insieme a quella prevista dal successivo art. 1461 c.c.) rientra tra quelle c.d. dilatorie dirette a rafforzare il rapporto contrattuale garantendo l'obbligazione incerta, prevista solo per i rapporti in corso di svolgimento e non qualora sia impossibile, per la parte inadempiente, eseguire la prestazione.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Ciononostante, la giurisprudenza pacificamente - soprattutto in materia di responsabilità professionale – ammette tale eccezione anche quando il rapporto si è esaurito e sia ormai troppo tardi per rimediare, al fine (non di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni, ma) di consentire alla parte committente e danneggiata di risparmiare i costi legati alla remunerazione dell'incarico.
In tal senso, a fronte dell'inadempimento, il diritto al compenso della parte viene meno, non solo a seguito di risoluzione del contratto, ma anche per effetto della sollevata eccezione di inadempimento (in dottrina, si è parlato di
“deriva dell'eccezione di inadempimento: da rimedio sospensivo a rimedio criptosolutorio”).
In giurisprudenza, invece, pacificamente si afferma che l'eccezione di inadempimento può determinare la “perdita del diritto al compenso” (fra le più recenti, si veda Cass. 9063/2023).
- II -
È tuttavia cruciale sottolineare che non qualsivoglia inesattezza o negligenza conduce automaticamente alla perdita integrale del compenso.
L'applicazione dell'art. 1460 c.c. richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto.
Un inadempimento di scarsa importanza o che non abbia compromesso in modo significativo l'utilità della prestazione professionale potrebbe non giustificare il rifiuto totale del compenso, potendo al più dar luogo a una
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 riduzione dello stesso o a un'azione di risarcimento danni.
Per ciò che concerne l'amministratore societario, ammessa l'esistenza, in seno al rapporto associativo, di un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, caratterizzato da un nesso sinallagmatico tra l'obbligo dell'amministratore di adempiere ai propri doveri (imposti dalla legge e dall'atto costitutivo) e il suo diritto a percepire il compenso per l'attività svolta, più non si dubita del fatto che la società possa eccepire l'inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (art. 2476, primo comma, c.c.), al fine di paralizzare la pretesa di pagamento del compenso avanzata dall'amministratore stesso. Tale eccezione può essere sollevata ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., senza la necessità di promuovere contestualmente un'azione di responsabilità.
La perdita del diritto al compenso per l'amministratore si configura, quindi, quando la sua condotta, nell'espletamento dell'incarico, sia stata improntata a una mancanza di diligenza professionale esigibile in relazione alla carica assunta (art. 1710 c.c. richiamato), e tale inadempimento abbia inciso significativamente sulla funzione economico-sociale del rapporto e sull'interesse perseguito dalla società. Esempi di inadempimento che possono giustificare la perdita del compenso includono atti di mala gestio, violazione dei doveri fiduciari, o comportamenti negligenti che abbiano arrecato o possano arrecare pregiudizio al patrimonio sociale.
- III -
Nella fattispecie per la quale si controverte, gli atti di mala gestio accertati con la sentenza del Tribunale di PO (rispetto ai quali l'amministratrice ha
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 prestato acquiescenza, non avendo proposto impugnazione), possono essere così schematicamente riassunti:
1. Accollo del debito della Il Tribunale ha ritenuto responsabile Parte_3
per aver sottoscritto, in data 12.03.2013, per conto della Parte_1
l'accollo di un debito di € 60.000,00 della società di Controparte_1 Parte_3
cui la stessa era socia unitamente al marito, nei confronti della Fran. Il CP_5
Tribunale ha evidenziato che dall'atto di accollo non emerge alcun interesse della società accollante e che l'operazione è avvenuta a titolo gratuito, in assenza di una posizione debitoria della nei confronti della Controparte_1
Il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'amministratrice Parte_3
per tale atto in palese conflitto di interessi e ha condannato al Parte_1
risarcimento del danno, quantificato in € 60.000,00, pari all'importo illegittimamente corrisposto dalla società;
2. Spese di carburante e gestione della Fiat 00 e contravvenzioni al
Codice della Strada: Il Tribunale ha ritenuto responsabile Parte_1
per aver consentito l'uso indebito a terzi della Fiat 00, intestata alla società, per fini estranei all'attività d'impresa, nonché per l'addebito alla società di contravvenzioni al Codice della Strada elevate in località di vacanza. Il danno è stato commisurato alle spese per carburante della Fiat 00, pari ad €
5.150,33, oltre che alle contravvenzioni illegittimamente imputate alla società, per € 850,05. Non è stata invece riconosciuta la responsabilità per le altre spese di gestione della Fiat 00 per mancanza di documentazione giustificativa;
3. Vendita della Porsche, della Fiat 00 e della microcar: Il Tribunale ha ritenuto responsabile in relazione alla vendita della Porsche Parte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 alla (società ritenuta riferibile alla stessa amministratrice) il Pt_4 CP_1
giorno prima della sua revoca, a deconto di un inesistente debito, nonché della
Fiat 00 ad un prezzo irrisorio (€ 3.000,00 a fronte di un valore ritenuto almeno doppio) e della vendita a sé stessa di una microcar acquistata con denaro sociale per il figlio. Il Tribunale ha ritenuto provata la violazione degli obblighi di corretta gestione e del dovere di conservazione del patrimonio sociale, condannando al risarcimento del danno pari al valore Parte_1
complessivo dei beni venduti senza incasso del corrispettivo, come risultante dalle fatture di vendita, per un totale di € 47.00,00 (€ 30.000 per la Porsche
+ € 3.000 per la Fiat 00 + € 14.00 per la microcar);
4. Mancata restituzione di beni aziendali dopo la revoca: Il Tribunale ha ritenuto responsabile per la mancata restituzione di beni Parte_1
aziendali in suo possesso dopo la revoca, per un valore complessivo di €
3.893,00. Pertanto, il Tribunale ha condannato al Parte_1
risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni illegittimamente trattenuti, pari ad € 3.893,00;
5. Acquisto di mozzarella, detersivi e acqua minerale: Il Tribunale ha ritenuto responsabile per l'acquisto di 250 Kg di mozzarella Parte_1
per € 2.501,93, non giustificato come spesa di rappresentanza per mancanza di supporto probatorio. Analogamente, è stata ritenuta ingiustificata la spesa per l'acquisto di detersivi e acqua minerale in quantità cospicue (€ 1.303,38), in quanto i locali della società erano locati a terzi e non vi era personale dipendente. Pertanto, è stata condannata a risarcire i danni Parte_1
derivanti da tali costi illecitamente addebitati alla società, per un complessivo di € 3.805,31 (€ 2.501,93 + € 1.303,38).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 La Corte di Appello di PO, con la sentenza sopra richiamata, nel confermare il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto, in via principale e in via incidentale, dalle socie e e dalla società Pt_2 Controparte_4 Controparte_1
ha condannato l'odierna attrice al pagamento dell'ulteriore importo di €
11.622,35 oltre interessi.
Specificamente, il giudice del gravame ha modificato solo il capo relativo all'acquisto dell'autovettura Porsche YE e delle relative spese di carburante, affermando che, stante la disponibilità di una Fiat 00 idonea alle esigenze sociali e la criticità della situazione patrimoniale della società,
l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata come la Porsche, utilizzata prevalentemente dal coniuge per fini estranei all'oggetto sociale, esorbitava dalla discrezionalità gestionale e si configurava come atto irragionevole e dannoso per la società.
- IV -
Orbene, a fronte delle doglianze espresse dalla società convenuta (ed accertate nel procedimento giudiziario sopra ricordato) l'amministratrice non ha fornito alcuna giustificazione della propria condotta, né ha dato prova di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi.
E' noto che, secondo l'indirizzo consolidatosi a partire da Cass., Sez. U,
13533/2001, in tema di eccezione di inadempimento, il creditore che agisca per l'esecuzione del contratto, la sua risoluzione o il risarcimento dei danni subiti, ha solo l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero il mancato adempimento per causa a sé non imputabile.
Tuttavia, qualora il convenuto frapponga l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., viene riversato sull'attore l'onere di neutralizzare l'eccezione, provando il proprio adempimento (Cass. 3232/1998); in tal caso risultano quindi invertiti i ruoli delle parti, poiché il convenuto eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore-attore a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero il difetto di influenza del proprio operato sul nesso eziologico o sulla produzione del danno (ex plurimis Cass.
3373/2010, 23759/2016, 18858/2018, 3587/2021, 12719/2021).
Conseguentemente, tenuto conto della durata del rapporto di amministrazione, della cronologia degli inadempimenti e della loro gravità, dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, ritiene il Collegio che la condotta complessiva tenuta dall'attrice nella gestione del suo ufficio di amministratrice, nell'intero periodo per il quale è chiesto il compenso, non è stata improntata alla diligenza professionale esigibile in relazione alla carica assunta (art.1710 cod. civ.), e, pertanto, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto e in rapporto all'interesse perseguito dalla controparte, deve ritenersi legittimo il rifiuto del società convenuta di adempiere alla propria prestazione economica.
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese di lite, nella misura di seguito liquidata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 Il Tribunale di PO, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) condanna , al pagamento delle spese legali in favore Parte_1
della società convenuta, che liquida nella misura di € 5.000,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso il 7 gennaio 2025
Il Pres. Est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10
*********** Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
SALVATORE DI LONARDO Presidente rel. /est.
CATERINA DI MARTINO Giudice
ILARIA GRIMALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24433/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “azione di pagamento compenso amministratore”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, già rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE C.F._1
VINICIO PEZONE e, successivamente, dall'Avv. MAURIZIO PEZONE;
E
COD. FISC. , con sede in Maddaloni (CE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Capillo n. 13, in persona del proprio amministratore, dott. , CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI RICCIARDELLI e dall'Avv. ANTONIO
RICCIARDELLI;
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno concluso come
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 da processo verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver ricoperto la carica di amministratrice unica Parte_1
della per il periodo dal 10 ottobre 2011 al 15 dicembre 2015, Controparte_1
con un compenso determinato nella delibera di nomina nella misura annua di
€ 13.000,00 (oltre all'accantonamento di € 1.000,00 a titolo di indennità per la cessazione rapporto di amministratore), ha citato in giudizio la predetta società, chiedendo il pagamento del proprio compenso, determinato per l'intera durata del rapporto nella misura residua di euro 49.084,00, tenuto conto di somme già trattenute.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha contestato Controparte_1
integralmente la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare, la convenuta ha eccepito, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c.,
l'inadempimento e/o inesatto adempimento dell'attrice, di cui ha negato il diritto al compenso in ragione di gravi irregolarità e atti di mala gestio di cui la stessa si era resa responsabile e che ne avevano determinato la revoca.
A sostegno della propria eccezione, la società ha richiamato gli Controparte_1
esiti del giudizio di responsabilità promosso dalle socie e Pt_2 CP_3
, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti di ,
[...] Parte_1
conclusosi in primo grado con la sentenza n. 1555/2020 del Tribunale di
PO, che, riconoscendola responsabile dei danni provocati alla società,
l'aveva con-dannata al pagamento della somma di euro 121.198,69, oltre interessi e spese.
Infine, la società convenuta, producendo in allegato alla propria comparsa conclusionale la sentenza n. 2004/2024 del 16/4/2024 della Corte di Appello
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 di PO, ha dedotto come tale pronuncia, nel confermare il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto – rispettivamente, in via principale e in via incidentale - dalle socie e e dalla società ha Pt_2 Controparte_4 Controparte_1
condannato l'odierna attrice al pagamento dell'ulteriore importo di €
11.622,35 oltre interessi.
- I -
All'evidenza, il compenso richiesto dall'attrice – la cui determinazione annua non è oggetto di contestazione – è negato dalla società attrice, in forza dell'art. 1460 del codice civile, il cui primo comma recita testualmente: <Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto>>.
Tale disposizione codifica un principio di autotutela riconosciuto al contraente di fronte all'inadempimento altrui in contratti caratterizzati da un sinallagma funzionale ovvero dal reciproco nesso di dipendenza tra le prestazioni.
La ratio sottesa all'istituto è quella di preservare l'equilibrio contrattuale e di incentivare l'adempimento delle obbligazioni assunte.
A rigore, quindi, l'eccezione in esame (insieme a quella prevista dal successivo art. 1461 c.c.) rientra tra quelle c.d. dilatorie dirette a rafforzare il rapporto contrattuale garantendo l'obbligazione incerta, prevista solo per i rapporti in corso di svolgimento e non qualora sia impossibile, per la parte inadempiente, eseguire la prestazione.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 Ciononostante, la giurisprudenza pacificamente - soprattutto in materia di responsabilità professionale – ammette tale eccezione anche quando il rapporto si è esaurito e sia ormai troppo tardi per rimediare, al fine (non di ripristinare l'equilibrio tra le prestazioni, ma) di consentire alla parte committente e danneggiata di risparmiare i costi legati alla remunerazione dell'incarico.
In tal senso, a fronte dell'inadempimento, il diritto al compenso della parte viene meno, non solo a seguito di risoluzione del contratto, ma anche per effetto della sollevata eccezione di inadempimento (in dottrina, si è parlato di
“deriva dell'eccezione di inadempimento: da rimedio sospensivo a rimedio criptosolutorio”).
In giurisprudenza, invece, pacificamente si afferma che l'eccezione di inadempimento può determinare la “perdita del diritto al compenso” (fra le più recenti, si veda Cass. 9063/2023).
- II -
È tuttavia cruciale sottolineare che non qualsivoglia inesattezza o negligenza conduce automaticamente alla perdita integrale del compenso.
L'applicazione dell'art. 1460 c.c. richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto.
Un inadempimento di scarsa importanza o che non abbia compromesso in modo significativo l'utilità della prestazione professionale potrebbe non giustificare il rifiuto totale del compenso, potendo al più dar luogo a una
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 riduzione dello stesso o a un'azione di risarcimento danni.
Per ciò che concerne l'amministratore societario, ammessa l'esistenza, in seno al rapporto associativo, di un rapporto di tipo contrattuale a prestazioni corrispettive, caratterizzato da un nesso sinallagmatico tra l'obbligo dell'amministratore di adempiere ai propri doveri (imposti dalla legge e dall'atto costitutivo) e il suo diritto a percepire il compenso per l'attività svolta, più non si dubita del fatto che la società possa eccepire l'inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti dall'amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo (art. 2476, primo comma, c.c.), al fine di paralizzare la pretesa di pagamento del compenso avanzata dall'amministratore stesso. Tale eccezione può essere sollevata ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., senza la necessità di promuovere contestualmente un'azione di responsabilità.
La perdita del diritto al compenso per l'amministratore si configura, quindi, quando la sua condotta, nell'espletamento dell'incarico, sia stata improntata a una mancanza di diligenza professionale esigibile in relazione alla carica assunta (art. 1710 c.c. richiamato), e tale inadempimento abbia inciso significativamente sulla funzione economico-sociale del rapporto e sull'interesse perseguito dalla società. Esempi di inadempimento che possono giustificare la perdita del compenso includono atti di mala gestio, violazione dei doveri fiduciari, o comportamenti negligenti che abbiano arrecato o possano arrecare pregiudizio al patrimonio sociale.
- III -
Nella fattispecie per la quale si controverte, gli atti di mala gestio accertati con la sentenza del Tribunale di PO (rispetto ai quali l'amministratrice ha
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 prestato acquiescenza, non avendo proposto impugnazione), possono essere così schematicamente riassunti:
1. Accollo del debito della Il Tribunale ha ritenuto responsabile Parte_3
per aver sottoscritto, in data 12.03.2013, per conto della Parte_1
l'accollo di un debito di € 60.000,00 della società di Controparte_1 Parte_3
cui la stessa era socia unitamente al marito, nei confronti della Fran. Il CP_5
Tribunale ha evidenziato che dall'atto di accollo non emerge alcun interesse della società accollante e che l'operazione è avvenuta a titolo gratuito, in assenza di una posizione debitoria della nei confronti della Controparte_1
Il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'amministratrice Parte_3
per tale atto in palese conflitto di interessi e ha condannato al Parte_1
risarcimento del danno, quantificato in € 60.000,00, pari all'importo illegittimamente corrisposto dalla società;
2. Spese di carburante e gestione della Fiat 00 e contravvenzioni al
Codice della Strada: Il Tribunale ha ritenuto responsabile Parte_1
per aver consentito l'uso indebito a terzi della Fiat 00, intestata alla società, per fini estranei all'attività d'impresa, nonché per l'addebito alla società di contravvenzioni al Codice della Strada elevate in località di vacanza. Il danno è stato commisurato alle spese per carburante della Fiat 00, pari ad €
5.150,33, oltre che alle contravvenzioni illegittimamente imputate alla società, per € 850,05. Non è stata invece riconosciuta la responsabilità per le altre spese di gestione della Fiat 00 per mancanza di documentazione giustificativa;
3. Vendita della Porsche, della Fiat 00 e della microcar: Il Tribunale ha ritenuto responsabile in relazione alla vendita della Porsche Parte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 alla (società ritenuta riferibile alla stessa amministratrice) il Pt_4 CP_1
giorno prima della sua revoca, a deconto di un inesistente debito, nonché della
Fiat 00 ad un prezzo irrisorio (€ 3.000,00 a fronte di un valore ritenuto almeno doppio) e della vendita a sé stessa di una microcar acquistata con denaro sociale per il figlio. Il Tribunale ha ritenuto provata la violazione degli obblighi di corretta gestione e del dovere di conservazione del patrimonio sociale, condannando al risarcimento del danno pari al valore Parte_1
complessivo dei beni venduti senza incasso del corrispettivo, come risultante dalle fatture di vendita, per un totale di € 47.00,00 (€ 30.000 per la Porsche
+ € 3.000 per la Fiat 00 + € 14.00 per la microcar);
4. Mancata restituzione di beni aziendali dopo la revoca: Il Tribunale ha ritenuto responsabile per la mancata restituzione di beni Parte_1
aziendali in suo possesso dopo la revoca, per un valore complessivo di €
3.893,00. Pertanto, il Tribunale ha condannato al Parte_1
risarcimento dei danni, commisurati al valore dei beni illegittimamente trattenuti, pari ad € 3.893,00;
5. Acquisto di mozzarella, detersivi e acqua minerale: Il Tribunale ha ritenuto responsabile per l'acquisto di 250 Kg di mozzarella Parte_1
per € 2.501,93, non giustificato come spesa di rappresentanza per mancanza di supporto probatorio. Analogamente, è stata ritenuta ingiustificata la spesa per l'acquisto di detersivi e acqua minerale in quantità cospicue (€ 1.303,38), in quanto i locali della società erano locati a terzi e non vi era personale dipendente. Pertanto, è stata condannata a risarcire i danni Parte_1
derivanti da tali costi illecitamente addebitati alla società, per un complessivo di € 3.805,31 (€ 2.501,93 + € 1.303,38).
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 La Corte di Appello di PO, con la sentenza sopra richiamata, nel confermare il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, in parziale accoglimento del gravame proposto, in via principale e in via incidentale, dalle socie e e dalla società Pt_2 Controparte_4 Controparte_1
ha condannato l'odierna attrice al pagamento dell'ulteriore importo di €
11.622,35 oltre interessi.
Specificamente, il giudice del gravame ha modificato solo il capo relativo all'acquisto dell'autovettura Porsche YE e delle relative spese di carburante, affermando che, stante la disponibilità di una Fiat 00 idonea alle esigenze sociali e la criticità della situazione patrimoniale della società,
l'acquisto di un'auto di grossa cilindrata come la Porsche, utilizzata prevalentemente dal coniuge per fini estranei all'oggetto sociale, esorbitava dalla discrezionalità gestionale e si configurava come atto irragionevole e dannoso per la società.
- IV -
Orbene, a fronte delle doglianze espresse dalla società convenuta (ed accertate nel procedimento giudiziario sopra ricordato) l'amministratrice non ha fornito alcuna giustificazione della propria condotta, né ha dato prova di aver regolarmente adempiuto ai propri obblighi.
E' noto che, secondo l'indirizzo consolidatosi a partire da Cass., Sez. U,
13533/2001, in tema di eccezione di inadempimento, il creditore che agisca per l'esecuzione del contratto, la sua risoluzione o il risarcimento dei danni subiti, ha solo l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del convenuto, cui spetta invece l'onere di
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero il mancato adempimento per causa a sé non imputabile.
Tuttavia, qualora il convenuto frapponga l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., viene riversato sull'attore l'onere di neutralizzare l'eccezione, provando il proprio adempimento (Cass. 3232/1998); in tal caso risultano quindi invertiti i ruoli delle parti, poiché il convenuto eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre è il creditore-attore a dover dimostrare il proprio adempimento, ovvero il difetto di influenza del proprio operato sul nesso eziologico o sulla produzione del danno (ex plurimis Cass.
3373/2010, 23759/2016, 18858/2018, 3587/2021, 12719/2021).
Conseguentemente, tenuto conto della durata del rapporto di amministrazione, della cronologia degli inadempimenti e della loro gravità, dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, ritiene il Collegio che la condotta complessiva tenuta dall'attrice nella gestione del suo ufficio di amministratrice, nell'intero periodo per il quale è chiesto il compenso, non è stata improntata alla diligenza professionale esigibile in relazione alla carica assunta (art.1710 cod. civ.), e, pertanto, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto e in rapporto all'interesse perseguito dalla controparte, deve ritenersi legittimo il rifiuto del società convenuta di adempiere alla propria prestazione economica.
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese di lite, nella misura di seguito liquidata, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 Il Tribunale di PO, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta la domanda;
- b) condanna , al pagamento delle spese legali in favore Parte_1
della società convenuta, che liquida nella misura di € 5.000,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso il 7 gennaio 2025
Il Pres. Est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10