Sentenza 8 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2004, n. 12626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12626 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabrielle - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Tito, in persona del Sindaco geom. NI FE, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Oriani n. 85, presso gli avv.ti Francesco Delfino e Francesco Laviani, che lo difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IG IR;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Potenza n. 75 del 4 febbraio 2003, notificata il 1^ marzo 2003;
sentiti:
il Cons. Dr. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Delfino, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. MACCARONE Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Tito, con avvisi emessi tramite la società Sem di Potenza, ha reclamato da IG IR il pagamento di lire 561.900 e di lire 714.800, a titolo di canoni per i servizi di erogazione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione, con riguardo agli anni 1994, 1998 e 1999.
Il Giudice di pace di Potenza, pronunciando con la sentenza dinanzi indicata sulle domande proposte nel giugno del 2002 dal IR contro il Comune al fine di contestare la decenza di quei canoni, ha affermato la propria giurisdizione e la propria competenza, ha dichiarato estinti per prescrizione (art. 2948 n. 4 cod. civ.) i crediti relativi al 1994, e, per le altre annualità, ha escluso che fosse dovuta la "quota di eccedenza" (determinata in aggiunta alla quota minima fissa per le famiglie formate da tre o più persone), in quanto non correlata a consumi effettivi.
Il Comune di Tito, con ricorso notificato il 24 aprile 2003, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, formulando sei motivi d'impugnazione.
n IR non ha presentato controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite per la definizione delle questioni inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 374 primo comma cod. proc. civ.. Rispetto alla decisione su dette questioni non può reputarsi prioritario l'esame del primo motivo del ricorso, con cui si denuncia il difetto d'integrità del contraddittorio in ragione della mancata citazione dinanzi al Giudice di pace anche della società Sem. La pronuncia sulla giurisdizione esige il preventivo controllo della costituzione del rapporto processuale nella presente sede, con la notificazione del ricorso alle parti del giudizio a quo, trattandosi di requisito dell'ammissibilità del ricorso stesso, non pure il controllo dell'integrità del contraddittorio nelle precorse fasi del processo;
con la statuizione sulla giurisdizione, infatti, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., si identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza d'impartire l'ordine di cui all'art. 102 secondo comma cod. proc. civ. in caso di mancata citazione di un litisconsorte necessario (v. Cass. s.u. 3 aprile 1989 n. 1592, 1 giugno 2000 n. 369). Il secondo motivo del ricorso è rivolto a contestare l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario per i canoni relativi al servizio di fognatura e depurazione, sul rilievo che gli stessi integrano tributi comunali, come tali devoluti alla cognizione del giudice tributario.
Il motivo è fondato.
Queste Sezioni unite, con indirizzo ormai univoco (da ultimo, v. sentt. 6 febbraio 2003 n. 1735, 17 luglio 2003 n. 11188, 17 dicembre 2003 n. 19388, 17 febbraio 2004 n. 3054), hanno affermato che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque reflue ha natura di componente del corrispettivo del servizio idrico solo a partire dal 3 ottobre 2000, per effetto dell'innovazione introdotta dall'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e del differimento della sua iniziale decorrenza (1^ gennaio 1999) disposto dall'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, modificato dall'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (entrato in vigore alla predetta data del 3 ottobre 2000), mentre, per il periodo anteriore, integra un tributo comunale, sulla scorta delle previsioni prima dell'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e successivamente, dopo l'abrogazione di detta norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'ultimo comma dello - stesso art. 17,
inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1995 n. 172), di modo che la controversia attinente a quel canone, per l'indicato periodo anteriore, se promossa nel vigore dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nel testo originario, poi riformulato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2001 n. 448), rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
Ribadendosi il riportato principio, si deve dichiarare la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda relativa al canone di fognatura e depurazione, con la conseguenziale cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha in proposito pronunciato.
Ancora attinente alla giurisdizione è il quarto morivo del ricorso, con il quale si sostiene la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deducendosi che l'art. 33 secondo comma lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, ove fa eccezione a detta giurisdizione in materia di pubblici servizi per i "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", riguarderebbe soltanto le ipotesi dell'erogazione di pubblico servizio da parte di soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di modo che manterrebbe ferma quella giurisdizione esclusiva in caso di diretta gestione del servizio medesimo da parte di ente pubblico territoriale.
La deduzione, che resta influente limitatamente al canone per l'acqua potabile (a seguito dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso), è infondata.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo contemplata dal citato art. 33, come si è già affermato con sentenza 28 aprile 2004 n. 8103 (proprio in relazione al servizio idrico municipale), trova eccezione per i rapporti la cui fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessone, ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle parti. Tali rapporti sono affidati, secondo le comuni regole sul riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario. A conferma del principio ed a confutazione della diversa esegesi proposta dal ricorrente, va osservato che l'eccezione in esame riguarda i rapporti individuali di utenza "con" soggetti privati (non "fra" soggetti privati), ed inoltre trova base logica nella circostanza che le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili relativi all'on od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass. s.u. 9 agosto 2000 n. 558, 10 giugno 2003 n. 9297). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che rimangono rilevanti con limitato riguardo al canone per l'erogazione dell'acqua potabile, gli atti vanno rimessi al Primo presidente, al fine della designazione di Sezione semplice (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il motivo del ricorso relativo alla giurisdizione sulla domanda inerente al canone di fognatura e depurazione, e dichiara su tale domanda la giurisdizione del giudice tributario, cassando sul punto la sentenza impugnata senza rinvio;
rigetta il motivo relativo alla giurisdizione sulla domanda inerente al canone d'acqua, e dichiara sul tale domanda la giurisdizione del giudice ordinario;
trasmette gli atti al Primo presidente affinché designi Sezione semplice per la pronuncia sugli altri motivi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 10 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004