TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9148/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. E. Parte_1 on cui elett. dom. in Napoli, alla via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord veniva riconosciuta invalida al 100%, con decorrenza dal 20/12/2022;
- che veniva liquidata la pensione di inabilità, ma non la maggiorazione sociale al milione;
- che l'ente comunicava che tale maggiorazione non era stata liquidata in ragione dei redditi del coniuge;
- di essere separata e priva di redditi. Dedotto di aver presentato domanda di ricostituzione reddituale, rimasta inevasa, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della maggiorazione sociale al milione dalla data della domanda amministrativa di riconoscimento della pensione di invalidita' civile del 20.12.22; - per l'effetto condannare l a versare CP_1
1 alla ricorrente i ratei di maggiorazione sociale dal 01.01.23, per la somma di Euro 10.268,05, oltre ratei successivi maturandi”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che contestati i conteggi prodotti, deduceva di aver provveduto alla CP_1 liquidazione i tutela della prestazione richiesta e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa giungeva all'udienza del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'ente previdenziale, relativa all'avvenuta liquidazione delle somme richieste (cfr. prospetti di riliquidazione del 06/02/2025 e del 07/05/2025 - limitatamente alla sola rata di gennaio 2023 - prodotti dall' ed al successivo pagamento, fa ritenere soddisfatte le ragioni dell'istante, con CP_1 care interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Va precisato che parte ricorrente, nell'atto introduttivo, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento della somma di € 10.268,05, mente l'importo complessivamente riconosciuto dall' è pari ad € 9.999,47 (cfr. memoria di costituzione). L'istituto, CP_1 invero, contestav ualmente i conteggi formulati da parte ricorrente, con analitico riferimento alle disposizioni normative e dettagliata indicazione dei calcoli operati. Tali deduzioni non risultano in alcun modo contestate da parte ricorrente, che anzi deduceva di essere “soddisfatta in virtù del pagamento intervenuto” (cfr. note di trattazione scritta del 02/09/2025), ribadendo la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, già formulata alla precedente udienza, così manifestando in maniera inequivoca la volontà di non proseguire nella domanda, così come originariamente proposta (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005, Rv. 584440 - 01). Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto anche dalle parti. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere 2 fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che la liquidazione della prestazione sia stata disposta in data 06/02/2025, in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo (10/02/2025). Si ritiene, pertanto, che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9148/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. E. Parte_1 on cui elett. dom. in Napoli, alla via Ulisse Prota Giurleo n. 56/a, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis e D. CP_1
, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- che con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord veniva riconosciuta invalida al 100%, con decorrenza dal 20/12/2022;
- che veniva liquidata la pensione di inabilità, ma non la maggiorazione sociale al milione;
- che l'ente comunicava che tale maggiorazione non era stata liquidata in ragione dei redditi del coniuge;
- di essere separata e priva di redditi. Dedotto di aver presentato domanda di ricostituzione reddituale, rimasta inevasa, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla liquidazione della maggiorazione sociale al milione dalla data della domanda amministrativa di riconoscimento della pensione di invalidita' civile del 20.12.22; - per l'effetto condannare l a versare CP_1
1 alla ricorrente i ratei di maggiorazione sociale dal 01.01.23, per la somma di Euro 10.268,05, oltre ratei successivi maturandi”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che contestati i conteggi prodotti, deduceva di aver provveduto alla CP_1 liquidazione i tutela della prestazione richiesta e concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. La causa giungeva all'udienza del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'ente previdenziale, relativa all'avvenuta liquidazione delle somme richieste (cfr. prospetti di riliquidazione del 06/02/2025 e del 07/05/2025 - limitatamente alla sola rata di gennaio 2023 - prodotti dall' ed al successivo pagamento, fa ritenere soddisfatte le ragioni dell'istante, con CP_1 care interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Va precisato che parte ricorrente, nell'atto introduttivo, chiedeva la condanna dell'istituto al pagamento della somma di € 10.268,05, mente l'importo complessivamente riconosciuto dall' è pari ad € 9.999,47 (cfr. memoria di costituzione). L'istituto, CP_1 invero, contestav ualmente i conteggi formulati da parte ricorrente, con analitico riferimento alle disposizioni normative e dettagliata indicazione dei calcoli operati. Tali deduzioni non risultano in alcun modo contestate da parte ricorrente, che anzi deduceva di essere “soddisfatta in virtù del pagamento intervenuto” (cfr. note di trattazione scritta del 02/09/2025), ribadendo la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, già formulata alla precedente udienza, così manifestando in maniera inequivoca la volontà di non proseguire nella domanda, così come originariamente proposta (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005, Rv. 584440 - 01). Deve essere pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto anche dalle parti. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere 2 fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame, è pacifico che la liquidazione della prestazione sia stata disposta in data 06/02/2025, in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo (10/02/2025). Si ritiene, pertanto, che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 24/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3