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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 3853/2023 del Ruolo degli
Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 02 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA), alla via Dante Alighieri, n. 68, presso lo studio dell'Avv. Rosita Saporito che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
E
nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, C.F._2
n. 242, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Tortora che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 07.08.2023, e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale nasceva, in data 23.06.2015, la figlia
, deducevano che la loro relazione era ormai irrimediabilmente cessata e che la minore CP_2
1 abitava con la madre a Torre Annunziata alla via Dante Alighieri 28; che il era in _1 cerca di un'occupazione e non era proprietario di beni immobili o mobili registrati;
che la T_
lavorava come commessa con un reddito mensile pari a circa euro 686,00 e non era proprietaria di beni immobili o mobili registrati;
che era loro intenzione regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
Nel dettaglio, le parti in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia minore, hanno sottoscritto i seguenti patti: 1) la figlia minorenne
è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno i loro diritti e doveri tenendo CP_2
conto di quanto riportato nel Piano Genitoriale in calce al presente atto;
2) la minore sarà collocata presso la madre dove ha sempre vissuto in Torre Annunziata alla Via Dante Alighieri n. 28; 3) il padre terrà la figlia con sé il martedì ed il giovedì prelevandola alle ore 16.00 e riaccompagnandola alle ore 20:00 ed a weekend alternati dalle ore 15:30 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
4) il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 T_
, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
minorenne, la somma di euro 200,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico su carta Postapay
Evolution con Iban [...] intestato alla SI.ra tale Parte_1
somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, saranno ripartite secondo quanto stabilito e pattuito dai genitori nel Piano Genitoriale e, per queste spese in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa stilato tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il COA di Torre
Annunziata sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c..
Il Giudice delegato, con ordinanza emessa a seguito della trattazione cartolare dell'udienza del
30.01.2024, rilevata la mancanza in atti della documentazione reddituale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis 12, comma III, c.p.c. e rilevata l'omessa espressa regolamentazione nelle condizioni di cui al ricorso del diritto di vista del genitore non collocatario riportate solo nel piano genitoriale, rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 17.06.2024 per consentirgli di rendere i necessari chiarimenti.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, ribadita la necessità di acquisire ulteriore documentazione reddituale, nonchè di integrare i patti di cui al ricorso con riferimento alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo, rinviava la causa all'udienza del 02.10.2024 per consentire i predetti adempimenti.
2 Alla predetta udienza, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, parzialmente modificate nel corso della predetta udienza per quanto concerne la disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario in conformità a quanto indicato dal Giudice delegato.
Il P.M. in data 25.09.2023 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In via preliminare si osserva che la figlia minore è stata riconosciuta da entrambi i genitori come da estratto di nascita in atti da cui emergono paternità e maternità (cfr certificato allegato al ricorso).
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse della minore;
il regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il CP_2
diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse.
Invero, le parti hanno depositato, in allegato al ricorso, busta paga relativa a , dalla Parte_1
quale emerge un reddito mensile pari ad euro 686,00 e, in allegato alle note di trattazione scritte depositate in data 30.09.2024, certificato relativo alla situazione reddituale di _1
, dalla quale emerge che quest'ultimo ha conseguito per gli anni d'imposta dal 2021 al
[...]
2024 i seguenti redditi: un reddito di euro 5.088,30 nell'anno 2022 e di euro 3.443,82 nell'anno
2023.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da T_
e così provvede:
[...] Controparte_1
1) la figlia minorenne è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno i loro CP_2
diritti e doveri tenendo conto di quanto riportato nel Piano Genitoriale in calce al ricorso;
2) la minore sarà collocata presso la madre dove ha sempre vissuto in Torre Annunziata alla Via
Dante Alighieri n. 28;
3) il padre terrà la figlia con sé il martedì ed il giovedì prelevandola alle ore 16.00 e riaccompagnandola alle ore 20:00 ed a weekend alternati dalle ore 15:30 del sabato sino alle ore
20:00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
3 4) durante il periodo estivo e le vacanze scolastiche si osserveranno per quanto possibile e salvo diverso accordo, gli stessi orari;
- per 15 giorni di luglio e/o di agosto, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, la minore resterà con il padre;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre seguendo il seguente sistema: la madre potrà tenere con sé la minore dal 24 dicembre al 26 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 2 gennaio, nonché il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, ad anni alterni e sempre nel rispetto delle superiori esigenze della minore, salvo diversi accordi concordati dai coniugi;
- altre feste (6 gennaio, 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) e compleanni verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore;
5) il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 05 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne, la somma di euro 200,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico su carta Postapay Evolution con Iban
[...] intestato alla SI.ra ; tale somma sarà rivalutata Parte_1
annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive ecc.), che si renderanno necessarie per la minore, saranno ripartite al 50% come per legge e, in caso di disaccordo, secondo quanto statuito dal Protocollo d'Intesa stilato tra il
Tribunale di Torre Annunziata ed il COA di Torre Annunziata sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
6) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 3853/2023 del Ruolo degli
Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 02 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA), alla via Dante Alighieri, n. 68, presso lo studio dell'Avv. Rosita Saporito che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
E
nato a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, C.F._2
n. 242, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Tortora che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO
Con ricorso depositato in data 07.08.2023, e premesso di Parte_1 Controparte_1
aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale nasceva, in data 23.06.2015, la figlia
, deducevano che la loro relazione era ormai irrimediabilmente cessata e che la minore CP_2
1 abitava con la madre a Torre Annunziata alla via Dante Alighieri 28; che il era in _1 cerca di un'occupazione e non era proprietario di beni immobili o mobili registrati;
che la T_
lavorava come commessa con un reddito mensile pari a circa euro 686,00 e non era proprietaria di beni immobili o mobili registrati;
che era loro intenzione regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
Nel dettaglio, le parti in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia minore, hanno sottoscritto i seguenti patti: 1) la figlia minorenne
è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno i loro diritti e doveri tenendo CP_2
conto di quanto riportato nel Piano Genitoriale in calce al presente atto;
2) la minore sarà collocata presso la madre dove ha sempre vissuto in Torre Annunziata alla Via Dante Alighieri n. 28; 3) il padre terrà la figlia con sé il martedì ed il giovedì prelevandola alle ore 16.00 e riaccompagnandola alle ore 20:00 ed a weekend alternati dalle ore 15:30 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
4) il SI. verserà alla SI.ra Controparte_1 T_
, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
minorenne, la somma di euro 200,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico su carta Postapay
Evolution con Iban [...] intestato alla SI.ra tale Parte_1
somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, saranno ripartite secondo quanto stabilito e pattuito dai genitori nel Piano Genitoriale e, per queste spese in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa stilato tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il COA di Torre
Annunziata sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c..
Il Giudice delegato, con ordinanza emessa a seguito della trattazione cartolare dell'udienza del
30.01.2024, rilevata la mancanza in atti della documentazione reddituale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis 12, comma III, c.p.c. e rilevata l'omessa espressa regolamentazione nelle condizioni di cui al ricorso del diritto di vista del genitore non collocatario riportate solo nel piano genitoriale, rinviava la causa per la comparizione personale delle parti all'udienza del 17.06.2024 per consentirgli di rendere i necessari chiarimenti.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato, ribadita la necessità di acquisire ulteriore documentazione reddituale, nonchè di integrare i patti di cui al ricorso con riferimento alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo, rinviava la causa all'udienza del 02.10.2024 per consentire i predetti adempimenti.
2 Alla predetta udienza, trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, parzialmente modificate nel corso della predetta udienza per quanto concerne la disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario in conformità a quanto indicato dal Giudice delegato.
Il P.M. in data 25.09.2023 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In via preliminare si osserva che la figlia minore è stata riconosciuta da entrambi i genitori come da estratto di nascita in atti da cui emergono paternità e maternità (cfr certificato allegato al ricorso).
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento della minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse della minore;
il regime delle visite, come concordato fra le parti, soddisfa il CP_2
diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse.
Invero, le parti hanno depositato, in allegato al ricorso, busta paga relativa a , dalla Parte_1
quale emerge un reddito mensile pari ad euro 686,00 e, in allegato alle note di trattazione scritte depositate in data 30.09.2024, certificato relativo alla situazione reddituale di _1
, dalla quale emerge che quest'ultimo ha conseguito per gli anni d'imposta dal 2021 al
[...]
2024 i seguenti redditi: un reddito di euro 5.088,30 nell'anno 2022 e di euro 3.443,82 nell'anno
2023.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da T_
e così provvede:
[...] Controparte_1
1) la figlia minorenne è affidata congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno i loro CP_2
diritti e doveri tenendo conto di quanto riportato nel Piano Genitoriale in calce al ricorso;
2) la minore sarà collocata presso la madre dove ha sempre vissuto in Torre Annunziata alla Via
Dante Alighieri n. 28;
3) il padre terrà la figlia con sé il martedì ed il giovedì prelevandola alle ore 16.00 e riaccompagnandola alle ore 20:00 ed a weekend alternati dalle ore 15:30 del sabato sino alle ore
20:00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra le parti;
3 4) durante il periodo estivo e le vacanze scolastiche si osserveranno per quanto possibile e salvo diverso accordo, gli stessi orari;
- per 15 giorni di luglio e/o di agosto, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, la minore resterà con il padre;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre seguendo il seguente sistema: la madre potrà tenere con sé la minore dal 24 dicembre al 26 dicembre e il padre dal 31 dicembre al 2 gennaio, nonché il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, ad anni alterni e sempre nel rispetto delle superiori esigenze della minore, salvo diversi accordi concordati dai coniugi;
- altre feste (6 gennaio, 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) e compleanni verranno concordati di volta in volta tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore;
5) il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 05 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne, la somma di euro 200,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico su carta Postapay Evolution con Iban
[...] intestato alla SI.ra ; tale somma sarà rivalutata Parte_1
annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive ecc.), che si renderanno necessarie per la minore, saranno ripartite al 50% come per legge e, in caso di disaccordo, secondo quanto statuito dal Protocollo d'Intesa stilato tra il
Tribunale di Torre Annunziata ed il COA di Torre Annunziata sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
6) Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
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